Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2 della Legge 19 marzo 1990, n. 56
Articolo 1
- Legge 19 marzo 1990, n. 56
Articolo 2 della Legge 19 marzo 1990, n. 56
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24 marzo 1990
24 marzo 1990
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