Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONTENZIOSO/CONTRATTUALE
Il Tribunale in composizione Monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2084/2024 promossa da:
(P.IVA con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Trani (BT) alla via Bebio n. 48/B, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Tarantini, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPONENTE contro
P. IVA , con sede legale in Barletta alla via Michieli Controparte_1 P.IVA_2
n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Anna Campese, giusta procura allegata nel fascicolo telematico
- OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025, congiunte):
“procuratori precisano le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenuto in giudizio la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
396/2024, emesso da codesto Tribunale in data 25.4.2024 e con il quale. su ricorso di quest'ultima, gli era stato intimato il pagamento della somma di € 20.000,00 oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo residuo dovuto in forza del contratto di subappalto intercorso tra le parti e con il quale l'opponente, già appaltatrice delle opere di realizzazione di n. 12 ville in Trani, commissionate dalla aveva subcomissionato all'opposta la fornitura della Controparte_2 manodopera per l'esecuzione dei lavori medesimi.
A sostegno della propria domanda l'opponente ha dedotto e eccepito, in estrema sintesi: 1)
l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento della tutela monitoria, essendo la fattura inidonea a dar prova del credito;
e non essendo il credito certo, liquido ed esigibile;
2) che tutte le lavorazioni eseguite erano state pagate ed anzi che era a dover restituire la somma Controparte_1
indebitamente incassata di euro 10.000,00, alla luce dei pagamenti in acconto ricevuti e meglio indicati in atti.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, 1) in via assolutamente preliminare ed in ragione di quanto analiticamente eccepito, rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 396/2024 (R.G. n. 1271/2024) atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta;
2) nel merito, in accoglimento delle su articolate censure, accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da accertare e dichiarare che l'opponente nulla Controparte_1 deve a e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
3) il tutto con vittoria di spese e compenso di causa nonché condanna della ricorrente opposta ex art. 96 comma 3 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 8.10.2024 si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha invocato il rigetto dell'avversa opposizione, deducendo, in Controparte_1
estrema sintesi: - che il rapporto aveva ad oggetto sia lavori di carpenteria che lavori di muratura;
- che quelli di carpenteria erano stati interamente pagati e per essi era stata emessa a saldo la fattura
7/23 del 30.3.2023; - che le quietanze liberatorie facevano riferimento a tali lavori;
- che la fattura oggetto di ricorso (38/23) riguarderebbe il saldo dei lavori di muratura. Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 C.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 396/2024 (R.G. n.
1271/2024), per le motivazioni di cui ai punti A) e B) della narrativa del presente atto;
all'esito, ci si rimette alla decisione del Giudice nel concedere i termini per la mediazione di cui al D.Lgs.
28/2010; nel merito e per le argomentazioni di cui ai motivi A) e B) dell'esposta narrativa, accertare e dichiarare la fondatezza del diritto di credito vantato dalla in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore; nel merito, per le argomentazioni di cui ai motivi
A) e B) dell'esposta narrativa, rigettare ogni deduzione e conclusione rassegnata dall'odierna opponente nel proprio atto introduttivo e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 396/2024 emesso il 24.04.2024 dal Tribunale di Trani all'esito della procedura monitoria N. 1271/2024 R.G.; rigettare la richiesta di parte opponente di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. della parte opposta per i motivi di cui al punto D); condannare parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per i motivi di cui al punto
C); condannare, infine, l'opponente alla piena rifusione di spese e competenze di lite.”
All'udienza del 6.6.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa transattiva, il cui contenuto è stato riportato a verbale d'udienza ed hanno quindi precisato le proprie conclusioni nei termini riportati in intestazione, discutendo oralmente la causa.
Il Tribunale ha quindi riservato la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
-----------
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo sia sufficiente osservare che, come già anticipato, le parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia alle seguenti condizioni: “1) la società rinuncia Controparte_1
ai diritti, alle azioni ed al decreto ingiuntivo n. 396/2024 (R.G. 1271/2024) promosso nei confronti della società nonché a tutte le eventuali domande svolte nel Parte_1
presente giudizio di opposizione rubricato al n. 2084/2024 di R.G. del Tribunale di Trani ed a qualsivoglia domanda e/o pretesa, anche futura in relazione a tutti i rapporti economici e di impresa intercorsi con la 2) a fronte della suddetta rinuncia, Parte_1 che viene accettata dalla società anche quest'ultima rinuncia Parte_1
ad ogni sua azione e dichiara che più nulla avrà a pretendere per qualsiasi titolo, ragione, o causa dalla dai suoi legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e preposti, Controparte_1
rinunciando irrevocabilmente ad ogni e qualsivoglia domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e dalla cessazione di tutti i rapporti economici e di impresa sino ad oggi intercorsi;
5) nell'ambito della presente conciliazione giudiziale la accetta le rinunzie di cui al punto che precede ed a sua volta rinuncia sin Controparte_1
d'ora ad ogni e qualsiasi domanda o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e dalla cessazione di tutti i rapporti economici e di impresa sino ad oggi intercorsi;
6) le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono quindi porre fine alla controversia oggetto del presente giudizio, sicché dichiarano di non avere null'altro a pretendere relativamente ai diritti reciprocamente vantati e per qualsivoglia azione e diritto connesso e/o comunque riconducibile alla pretesa di cui al presente giudizio;
7) le parti, pertanto, chiedono espressamente revocarsi e dichiarare l'inefficacia, per l'intervento del presente accordo giudiziale, del decreto ingiuntivo n. 396/2024 (R.G. 1271/2024) emesso dal Giudice del Tribunale di Trani, dott.ssa Francesca Pastore in data 24.04.2024, pubblicato mediante deposito in data 25.04.2024 e notificato alla in data 26.04.2024 atteso che, con il presente Parte_1
accordo, essi hanno inteso estinguere ogni reciproco diritto e/o obbligo derivante dal rapporto controverso e riconoscono, pertanto, che la presente transazione ha carattere novativo ed omnicomprensivo, ovvero costituisce l'unica fonte regolatrice del loro rapporto, preclusiva di ogni ulteriore azione o pretesa;
8) le spese legali si intendono integralmente compensate ed i procuratori delle parti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, della L. P.
(Legge n. 247/2012). 9) infine le parti chiedono applicarsi l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 9, co. 9, L. N. 488/99, stante l'esiguità del valore di cui al giudizio ed oggetto di accordo transattivo che, come da dichiarazione ni atti di causa, è inferiore ad € 51.645,00”.
L'accordo delle parti in tal senso rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia definitoria del merito della lite, onde la pronuncia di cessazione della materia del contendere, peraltro invocata dalle parti stesse nelle rispettive conclusioni.
Occorre, inoltre, procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, al fine di escluderne l'efficacia esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c., che risulterebbe distonica rispetto alla conciliazione intercorsa tra le parti.
Le spese di lite sono compensate, tenendo conto dell'accordo intercorso tra le parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. RG. 2084/2024, così provvede:
1- dichiara cessata la materia del contendere, in virtù dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite, nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 396/2024;
2- compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Trani, il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto