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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in materia di riliquidazione pensione in grado di appello iscritta al N. 365 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 04.12.2025
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti S. DE FELICE e G. Parte_1
INSALATA
Appellante
E
rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
BE MA
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/09/2021, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza 769 del 29.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato, per intervenuta decadenza tombale, la sua domanda volta al ricalcolo della pensione (ct. VTT
00189254, con decorrenza da aprile 2009) con l'esatto accredito, ai sensi dell'art. 8 l. 155/1981, CP_ della contribuzione figurativa per il periodo di mobilità (anni 2007, 2008 e 2009), non avendo l' utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro come evincibile dall'estratto contributivo per scomputo degli emolumenti extramensili, rivendicando il maggior rateo in origine, con la condanna dell' al pagamento degli arretrati differenziali, via via perequati, oltre CP_1 accessori di legge.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della decadenza tombale in luogo della decadenza mobile affermata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ed ha insistito nel merito in ordine alla riliquidazione della pensione atteso il mancato CP_ inserimento da parte dell' nella determinazione della contribuzione figurativa priva degli emolumenti extramensili.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare il suo diritto al ricalcolo della pensione come in premessa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto ovvero, nell'ipotesi di accoglimento della domanda accertare la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi e in subordine limitare il riconoscimento agli ultimi 3 anni di decadenza mobile.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge: “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.1. Anche di recente la Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha confermato l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025:
"La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della novella
(Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto
10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav.,
16/10/2025, n.27577).
2.2. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 17.10.2019, ossia antecedenti al 17.10.2016, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3.1. Merita, richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, il principio anche da ultimo ricordato da Cass. n. 13144/2025 secondo cui "Secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".
Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, "Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: "dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del
2018, seguita di recente da Cass., VI sez. nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare
l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come CP_ correttamente rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art.
8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria".
3.2. Deve, quindi, aversi riguardo alla nozione di retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo la previsione di cui alla norma dettata dall'art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al
100% per i primi 12 mesi ed all'80% dal 13° al 36° mese, non dovendosi fare applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse (cfr. Cass. n. 17044/21;
Cassazione civile sez. lav., 10/01/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 10/01/2024), n.1047).
Successivamente è intervenuto l'art 40 L 183/2010, applicabile per i periodi di cig e mobilità successivi al 31/12/2004, il quale dispone :”Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento”.
Dunque, “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né
l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale” Cass. Sez.
L-, Sentenza n. 33202 del 10/11/2021).
E' giurisprudenza costante che il principio della irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita se, in tale modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto passato, quando essi però, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (per tutte, Cass., 23 ottobre
2002, n 14959; Cass., 3 marzo 2000, n. 2433;Cass 2003/8435)
Tanto la disciplina applicabile per i periodi fino al 31/12/2004 che la disciplina valida per i periodi successivi, dispongono che i contributi figurativi si calcolino sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, ove avesse lavorato, nel periodo in cui invece è stato in cig (o mobilità). Dunque, in caso di sospensione dal lavoro prolungata, come nel caso di specie, i contributi si calcolano sulla retribuzione spettante per il periodo di riferimento, via via aggiornata in base al contratto collettivo di categoria e all'anzianità crescente del lavoratore, ossia si calcolando sulla retribuzione che egli avrebbe percepito ove fosse stato in servizio in quel preciso periodo.
3.3. Nel caso di specie, avendo la pensione dell'appellante decorrenza 2009 deve rimarcarsi che “il diritto alla pensione sorge nel momento in cui si perfezionano tutti gli elementi previsti dalla singola fattispecie pensionistica” (cfr. Cass. n. 10432 del 2018, n. 33202 del 2021).
3.4. La CTU contabile disposta in primo grado3 ha accertato, sulla base della documentazione esaminata, la retribuzione per la Quota A (pari ad € 524,19), Quota B e C (pari, per entrambe ad €
CP 3 I quesiti posti “dica il ctu se l ha incluso gli emolumenti extramensili,nel calcolo della contribuzione figurativa accreditata per il periodo in cui il ricorrente è stato posto in mobilità ed in caso negativo determini il rateo pensionistico spettante al ricorrente nonché gli arretrati dovuti nel limite della prescrizione quinquennale”. 538,85) e Quota D (pari ad € 620,14), con un rateo mensile pari ad € 1964,00 rispetto a quello CP_ calcolato dall' pari ad € 1931,90, con differenza di € 32,10. CP_ Emerge quindi la difformità delle somme rispetto alle generiche asserzioni dell' tenuto conto CP_ degli emolumenti extramensili e della documentazione contabile in atti valutata dall'
Spetta, pertanto, all'appellante - secondo i criteri e calcoli elaborati dal Ctu alla cui relazione si rinvia in quanto completa, analitica ed immune da vizi logico-giuridici - la somma a titolo di differenza sui ratei pensionistici nel triennio dalla domanda giudiziaria (17.10.2016), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e nei limiti di legge.
3.5. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 769/21, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 1.964,00, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 17.10.2016
(secondo le quantificazioni effettuate dal CTU), oltre accessori e interessi legali dalla presente CP_ decisione sino al soddisfo, con condanna dell' al relativo pagamento.
4. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di
[...]
alla ricostituzione della pensione n. VTT 00189254 con decorrenza aprile 2009, Parte_1
CP_ individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 1.964,00; per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal 17.10.2016 - Compensa le spese del CP_ doppio grado del giudizio nella misura di un terzo. Condanna l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in € 875,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 642,00 oltre oneri accessori come per legge, CU, con distrazione.
Taranto,04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in materia di riliquidazione pensione in grado di appello iscritta al N. 365 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 04.12.2025
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti S. DE FELICE e G. Parte_1
INSALATA
Appellante
E
rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
BE MA
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28/09/2021, , ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza 769 del 29.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato, per intervenuta decadenza tombale, la sua domanda volta al ricalcolo della pensione (ct. VTT
00189254, con decorrenza da aprile 2009) con l'esatto accredito, ai sensi dell'art. 8 l. 155/1981, CP_ della contribuzione figurativa per il periodo di mobilità (anni 2007, 2008 e 2009), non avendo l' utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro come evincibile dall'estratto contributivo per scomputo degli emolumenti extramensili, rivendicando il maggior rateo in origine, con la condanna dell' al pagamento degli arretrati differenziali, via via perequati, oltre CP_1 accessori di legge.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della decadenza tombale in luogo della decadenza mobile affermata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ed ha insistito nel merito in ordine alla riliquidazione della pensione atteso il mancato CP_ inserimento da parte dell' nella determinazione della contribuzione figurativa priva degli emolumenti extramensili.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare il suo diritto al ricalcolo della pensione come in premessa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto ovvero, nell'ipotesi di accoglimento della domanda accertare la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi e in subordine limitare il riconoscimento agli ultimi 3 anni di decadenza mobile.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge: “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.1. Anche di recente la Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha confermato l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025:
"La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della novella
(Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto
10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav.,
16/10/2025, n.27577).
2.2. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 17.10.2019, ossia antecedenti al 17.10.2016, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3.1. Merita, richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, il principio anche da ultimo ricordato da Cass. n. 13144/2025 secondo cui "Secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".
Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, "Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: "dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del
2018, seguita di recente da Cass., VI sez. nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare
l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come CP_ correttamente rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art.
8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria".
3.2. Deve, quindi, aversi riguardo alla nozione di retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo la previsione di cui alla norma dettata dall'art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al
100% per i primi 12 mesi ed all'80% dal 13° al 36° mese, non dovendosi fare applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse (cfr. Cass. n. 17044/21;
Cassazione civile sez. lav., 10/01/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 10/01/2024), n.1047).
Successivamente è intervenuto l'art 40 L 183/2010, applicabile per i periodi di cig e mobilità successivi al 31/12/2004, il quale dispone :”Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento”.
Dunque, “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né
l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale” Cass. Sez.
L-, Sentenza n. 33202 del 10/11/2021).
E' giurisprudenza costante che il principio della irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita se, in tale modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto passato, quando essi però, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (per tutte, Cass., 23 ottobre
2002, n 14959; Cass., 3 marzo 2000, n. 2433;Cass 2003/8435)
Tanto la disciplina applicabile per i periodi fino al 31/12/2004 che la disciplina valida per i periodi successivi, dispongono che i contributi figurativi si calcolino sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, ove avesse lavorato, nel periodo in cui invece è stato in cig (o mobilità). Dunque, in caso di sospensione dal lavoro prolungata, come nel caso di specie, i contributi si calcolano sulla retribuzione spettante per il periodo di riferimento, via via aggiornata in base al contratto collettivo di categoria e all'anzianità crescente del lavoratore, ossia si calcolando sulla retribuzione che egli avrebbe percepito ove fosse stato in servizio in quel preciso periodo.
3.3. Nel caso di specie, avendo la pensione dell'appellante decorrenza 2009 deve rimarcarsi che “il diritto alla pensione sorge nel momento in cui si perfezionano tutti gli elementi previsti dalla singola fattispecie pensionistica” (cfr. Cass. n. 10432 del 2018, n. 33202 del 2021).
3.4. La CTU contabile disposta in primo grado3 ha accertato, sulla base della documentazione esaminata, la retribuzione per la Quota A (pari ad € 524,19), Quota B e C (pari, per entrambe ad €
CP 3 I quesiti posti “dica il ctu se l ha incluso gli emolumenti extramensili,nel calcolo della contribuzione figurativa accreditata per il periodo in cui il ricorrente è stato posto in mobilità ed in caso negativo determini il rateo pensionistico spettante al ricorrente nonché gli arretrati dovuti nel limite della prescrizione quinquennale”. 538,85) e Quota D (pari ad € 620,14), con un rateo mensile pari ad € 1964,00 rispetto a quello CP_ calcolato dall' pari ad € 1931,90, con differenza di € 32,10. CP_ Emerge quindi la difformità delle somme rispetto alle generiche asserzioni dell' tenuto conto CP_ degli emolumenti extramensili e della documentazione contabile in atti valutata dall'
Spetta, pertanto, all'appellante - secondo i criteri e calcoli elaborati dal Ctu alla cui relazione si rinvia in quanto completa, analitica ed immune da vizi logico-giuridici - la somma a titolo di differenza sui ratei pensionistici nel triennio dalla domanda giudiziaria (17.10.2016), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e nei limiti di legge.
3.5. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 769/21, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 1.964,00, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 17.10.2016
(secondo le quantificazioni effettuate dal CTU), oltre accessori e interessi legali dalla presente CP_ decisione sino al soddisfo, con condanna dell' al relativo pagamento.
4. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di
[...]
alla ricostituzione della pensione n. VTT 00189254 con decorrenza aprile 2009, Parte_1
CP_ individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 1.964,00; per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal 17.10.2016 - Compensa le spese del CP_ doppio grado del giudizio nella misura di un terzo. Condanna l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in € 875,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 642,00 oltre oneri accessori come per legge, CU, con distrazione.
Taranto,04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021.