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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 752/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv.to Amedeo Stoppa
- ricorrente – contro
Controparte_1
- contumace - oggetto: carta docenti - personale educativo
FATTO
Il ricorrente lavora alle dipendenze del immesso in ruolo l' Controparte_1
1.9.2012 con il profilo professionale di personale educativo e attualmente in servizio presso il CP_2 di Venezia
[...]
Chiede venga accertato per il corrente as 2024/2025 il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'erogazione della “Carta Docente” e al pagamento dell'importo di € 500 dovuto .
Il non si è costituito Controparte_1
All' esito di odierna udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va accolto poiché :
1. L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.9.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
3. In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.09.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, prevede che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
4. La Cassazione con sentenza n. 32104/2022 ha evidenziato che “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_3
«[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
5. In senso conforme Cass nn. 9895/2024 e 9984/2024.
6. Ed in effetti dalle norme di riferimento emerge l' equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante di scuola primaria, tale da fondare l' accoglimento del ricorso in difformità dalla prima pronuncia in materia della sezione invocata dal sentenza in RG 1560/2022 doc 4
Controparte_5
Così :
- l'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”;
- l'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- l'art. 25 del CCNL di settore 2016-2018, che stabilisce che “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°grado; il personal educativo dei convitti e degli educandati femminili”;
- l'art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”;
- anche i successivi artt. 128, 129 e 131 nel descrivere l'attività educativa dispongono che si tratta di un'attività “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”; e ricomprendono poi nelle azioni funzionali all'attività educativa “…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”, “…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”. +
7. Ciò considerato, e alla luce delle soprarichiamate pronunce della Cassazione n. 32104/2022, nn. 9895/2024 e 9984/2024, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso di riconoscere anche al personale educativo e, quindi, anche alla ricorrente, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Il ricorso va quindi accolto
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
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contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara il diritto del ricorrente per l' as 2024/2025 al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica”, e condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
Controparte_1
2. condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto Controparte_1 di accessori di legge, in euro 1000,00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta
Così deciso in Venezia, 24.7.2025
Il Giudice