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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14798/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14798/2023 tra
Parte_1
e
- N.39 Controparte_1 CP_2
il got
Lette le note scritte si ritira in camera di consiglio per la decisione . A seguito di udienza a trattazione scritta del 3 novembre 2025, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, a seguito di udienza a trattazione scritta del 3 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14798/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GJOMARKAJ Parte_1 C.F._1
AL
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. ARENA ANTONINO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibere condominiali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande dell'opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore del opposto, delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.800,00 , oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 2 di 7 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo (n.3950/2023) emesso dal Tribunale di Palermo il 13 - 16 ottobre 2023 e notificato all'odierna opponente in data il 23 ottobre 2023, con cui veniva ingiunto alla stessa e a CP_4
(comproprietario indiviso dell'immobile ) di pagare, in favore del
[...] Controparte_3
Veneto n.39, la somma complessiva di €.7.950,00, oltre gli interessi legali e spese, in
[...]
forza di delibere condominiali e avvisi di pagamento e ripartizione.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale ritenendo competente il Giudice di Pace.
Nel merito, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto si fondava su delibere annullabili, stante che nessuna convocazione alle assemblee le era stata comunicata .
Pertanto chiedeva :
1) preliminarmente ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito, atteso che il valore della causa è pari ad €.7.950,00 e pertanto di competenza del Giudice di Pace di , e per CP_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in ogni caso annullare o con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora all'ingiungente; Parte_1
4) ritenere e dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari del 27 aprile 2023, 1 giugno 2023, e 29
giugno 2023, approvate dal Condominio ingiungente, per i motivi suesposti, e per l'effetto annullarle;
5) in ogni caso condannare l'ingiungente al pagamento delle spese, compensi legali del presente giudizio.
Si costituiva il condominio opposto che contestava tutto quanto dedotto dall'opponente , precisava che la condomina , odierna opponente , era stata ritualmente convocata alle assemblee Parte_1
condominiali del 27.04.2023, del giorno 01.06.2023 e del 29.06.2023, come da avvisi di convocazione ritualmente trasmessi e ricevuti dalla destinataria, di cui produceva copia .
Chiedeva di : pagina 3 di 7 Ritenere e dichiarare la competenza per valore del Tribunale di Palermo, atteso che la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, di annullamento delle delibere assembleari del 27 aprile
2023, 01 giugno 2023, e 29 giugno 2023 sulle quali si fonda il credito ingiunto, è di valore indeterminabile o comunque superiore ad € 10.000,00.
Ritenuta, quindi, la propria competenza a decidere l'intera controversia:
condannare la Sig.ra al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2
, della somma capitale di € 7.950,00 per oneri condominiali ordinari e straordinari insoluti,
[...]
oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito alla data della domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dalla domanda al soddisfo;
La causa , prima assegnata ad un altro decidente, veniva assegnata a questo giudice quando era già
stata assunta in decisione.
Rimessa la causa sul ruolo , questo decidente rinviava per la decisone ex art 281 sexies cpc .
A seguito di udienza a trattazione scritta del 3 novembre 2025 , viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Preliminarmente si rileva che il giudice, a cui in precedenza era stato assegnato il presente giudizio,
con ordinanza del 6-09-2024, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore ritenendo competente il Tribunale. Tale provvedimento non risulta impugnato .
Ciò premesso, si ritiene che l'opposizione sia da rigettare e che il decreto ingiuntivo opposto vada confermato per i motivi che seguono.
Va precisato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione. In caso di delibera annullabile è però necessario che il vizio sia dedotto in via riconvenzionale e non di eccezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1137 c.c.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può sindacare d'ufficio o per deduzione di parte sulla nullità della delibera e può altresì valutare le eventuali cause di annullabilità se proposte nei pagina 4 di 7 termini di cui all'art. 1137, secondo comma, c.c. e sempre che siano proposte nella forma della domanda riconvenzionale.
In sostanza, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo apre una fase processuale a cognizione piena, nel rispetto delle regole specifiche riguardanti la contestazione delle delibere condominiali non vi sono limiti in relazione alla valutazione della loro legittimità. ( Cassazione Sezioni Unite n. 9839/2021) .
Nella fattispecie l'opponente, con domanda riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare l'annullamento delle delibere 27.04.2023, del giorno 01.06.2023 e del 29.06.2023 in quanto non convocata .
Tale domanda va rigettata per i motivi che seguono .
Dalla documentazione depositata dal opposto risulta che l'opponente all'assemblea del 27 CP_1
aprile 2023 sia stata convocata e che abbia ricevuto a mani, in data 11-04-2023, la raccomandata di convocazione.
Risulta che abbia ricevuto, sempre a mani, in data 23 maggio 2023 la convocazione per l'assemblea del 1 giugno 2023 .
Relativamente alla convocazione per l'assemblea del 29 giugno 2023, risulta che la stessa sia stata regolarmente comunicata, anche se per compiuta giacenza.
Qualora l'avviso di convocazione di assemblea condominiale sia stato inviato mediante lettera raccomandata, non consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, il momento in cui l'atto si reputa conosciuto coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario, e non già con il momento in cui successivamente l'atto viene consegnato.
La convocazione si caratterizza indubbiamente, sotto il profilo giuridico, come "atto unilaterale recettizio" sia pure di contenuto non negoziale e, pertanto, deve ad esso applicarsi la "presunzione di conoscenza" stabilita dall'art 1335 c.c., disposizione, questa, che "iuris tantum" collega, al pervenimento dell'atto all'indirizzo del destinatario, la conoscenza del relativo contenuto che può essere pagina 5 di 7 disattesa solamente laddove questi alleghi e provi l'esistenza di una situazione indipendente da sua colpa che possa aver esplicato efficacia impediente tale conoscenza.
Ai fini dell'art 1135 cc la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della dichiarazione a questo diretta , è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, tale momento , ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla , coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico preso l'ufficio postale idoneo a consentire il ritiro del piego stesso e non in momenti successivi.
Nella fattispecie l'avviso di giacenza del plico presso il destinatario risulta lasciato il data 22 giugno
2023, (giacente presso l'ufficio postale il 23 giugno 2023), pertanto si ritiene ricevuto almeno cinque giorni prima della riunione che, in prima convocazione, era il 28 giugno 2023.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. VI, 30/06/2021 n. 18635 ) , al riguardo, ha opportunamente precisato che "Nel calcolo del termine di almeno cinque giorni prima, stabilito
dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente ratione temporis), disp. att. c.c., per la
comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il
condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione,
trattandosi di giorni non liberi (stante l'eccezionalità dei termini cd. liberi - che escludono dal computo
i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a
ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima),
che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la
data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata
negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.".
pagina 6 di 7 Ancor più nel dettaglio la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 25 /03/2019 n 8275) ha avuto modo di chiarire che, "qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera
raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona
abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell'agente postale
del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego
stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente
ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)".
Per i motivi esposti , va rigettata la domanda dell'opponente di dichiarare l'annullamento delle delibere
27.04.2023, del giorno 01.06.2023 e del 29.06.2023 per mancata convocazione della stessa.
Si rileva che la parte opponente, nel presente giudizio, non ha impugnato la delibera dei 27-28/09/2023,
ma solo quelle sopra citate , pertanto, nessuna prova il avrebbe dovuto dare relativamente CP_1
alla regolarità della convocazione per tale assemblea.
Il decreto ingiuntivo opposto si fonda su delibere valide ed efficaci che costituiscono titolo di credito del e, di per sé , provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione CP_1
del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna dell'opponente a pagare le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo .
Per tutti i motivi esposti, le domande dell'opponente vanno rigettate e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14798/2023 tra
Parte_1
e
- N.39 Controparte_1 CP_2
il got
Lette le note scritte si ritira in camera di consiglio per la decisione . A seguito di udienza a trattazione scritta del 3 novembre 2025, viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, a seguito di udienza a trattazione scritta del 3 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14798/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GJOMARKAJ Parte_1 C.F._1
AL
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. ARENA ANTONINO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibere condominiali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande dell'opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore del opposto, delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.800,00 , oltre iva, cpa e spese forfettarie .
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 2 di 7 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo (n.3950/2023) emesso dal Tribunale di Palermo il 13 - 16 ottobre 2023 e notificato all'odierna opponente in data il 23 ottobre 2023, con cui veniva ingiunto alla stessa e a CP_4
(comproprietario indiviso dell'immobile ) di pagare, in favore del
[...] Controparte_3
Veneto n.39, la somma complessiva di €.7.950,00, oltre gli interessi legali e spese, in
[...]
forza di delibere condominiali e avvisi di pagamento e ripartizione.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale ritenendo competente il Giudice di Pace.
Nel merito, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto si fondava su delibere annullabili, stante che nessuna convocazione alle assemblee le era stata comunicata .
Pertanto chiedeva :
1) preliminarmente ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito, atteso che il valore della causa è pari ad €.7.950,00 e pertanto di competenza del Giudice di Pace di , e per CP_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in ogni caso annullare o con qualsiasi statuizione revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora all'ingiungente; Parte_1
4) ritenere e dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari del 27 aprile 2023, 1 giugno 2023, e 29
giugno 2023, approvate dal Condominio ingiungente, per i motivi suesposti, e per l'effetto annullarle;
5) in ogni caso condannare l'ingiungente al pagamento delle spese, compensi legali del presente giudizio.
Si costituiva il condominio opposto che contestava tutto quanto dedotto dall'opponente , precisava che la condomina , odierna opponente , era stata ritualmente convocata alle assemblee Parte_1
condominiali del 27.04.2023, del giorno 01.06.2023 e del 29.06.2023, come da avvisi di convocazione ritualmente trasmessi e ricevuti dalla destinataria, di cui produceva copia .
Chiedeva di : pagina 3 di 7 Ritenere e dichiarare la competenza per valore del Tribunale di Palermo, atteso che la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, di annullamento delle delibere assembleari del 27 aprile
2023, 01 giugno 2023, e 29 giugno 2023 sulle quali si fonda il credito ingiunto, è di valore indeterminabile o comunque superiore ad € 10.000,00.
Ritenuta, quindi, la propria competenza a decidere l'intera controversia:
condannare la Sig.ra al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2
, della somma capitale di € 7.950,00 per oneri condominiali ordinari e straordinari insoluti,
[...]
oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito alla data della domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dalla domanda al soddisfo;
La causa , prima assegnata ad un altro decidente, veniva assegnata a questo giudice quando era già
stata assunta in decisione.
Rimessa la causa sul ruolo , questo decidente rinviava per la decisone ex art 281 sexies cpc .
A seguito di udienza a trattazione scritta del 3 novembre 2025 , viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Preliminarmente si rileva che il giudice, a cui in precedenza era stato assegnato il presente giudizio,
con ordinanza del 6-09-2024, ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore ritenendo competente il Tribunale. Tale provvedimento non risulta impugnato .
Ciò premesso, si ritiene che l'opposizione sia da rigettare e che il decreto ingiuntivo opposto vada confermato per i motivi che seguono.
Va precisato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione. In caso di delibera annullabile è però necessario che il vizio sia dedotto in via riconvenzionale e non di eccezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1137 c.c.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può sindacare d'ufficio o per deduzione di parte sulla nullità della delibera e può altresì valutare le eventuali cause di annullabilità se proposte nei pagina 4 di 7 termini di cui all'art. 1137, secondo comma, c.c. e sempre che siano proposte nella forma della domanda riconvenzionale.
In sostanza, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo apre una fase processuale a cognizione piena, nel rispetto delle regole specifiche riguardanti la contestazione delle delibere condominiali non vi sono limiti in relazione alla valutazione della loro legittimità. ( Cassazione Sezioni Unite n. 9839/2021) .
Nella fattispecie l'opponente, con domanda riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare l'annullamento delle delibere 27.04.2023, del giorno 01.06.2023 e del 29.06.2023 in quanto non convocata .
Tale domanda va rigettata per i motivi che seguono .
Dalla documentazione depositata dal opposto risulta che l'opponente all'assemblea del 27 CP_1
aprile 2023 sia stata convocata e che abbia ricevuto a mani, in data 11-04-2023, la raccomandata di convocazione.
Risulta che abbia ricevuto, sempre a mani, in data 23 maggio 2023 la convocazione per l'assemblea del 1 giugno 2023 .
Relativamente alla convocazione per l'assemblea del 29 giugno 2023, risulta che la stessa sia stata regolarmente comunicata, anche se per compiuta giacenza.
Qualora l'avviso di convocazione di assemblea condominiale sia stato inviato mediante lettera raccomandata, non consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, il momento in cui l'atto si reputa conosciuto coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario, e non già con il momento in cui successivamente l'atto viene consegnato.
La convocazione si caratterizza indubbiamente, sotto il profilo giuridico, come "atto unilaterale recettizio" sia pure di contenuto non negoziale e, pertanto, deve ad esso applicarsi la "presunzione di conoscenza" stabilita dall'art 1335 c.c., disposizione, questa, che "iuris tantum" collega, al pervenimento dell'atto all'indirizzo del destinatario, la conoscenza del relativo contenuto che può essere pagina 5 di 7 disattesa solamente laddove questi alleghi e provi l'esistenza di una situazione indipendente da sua colpa che possa aver esplicato efficacia impediente tale conoscenza.
Ai fini dell'art 1135 cc la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della dichiarazione a questo diretta , è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, tale momento , ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla , coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico preso l'ufficio postale idoneo a consentire il ritiro del piego stesso e non in momenti successivi.
Nella fattispecie l'avviso di giacenza del plico presso il destinatario risulta lasciato il data 22 giugno
2023, (giacente presso l'ufficio postale il 23 giugno 2023), pertanto si ritiene ricevuto almeno cinque giorni prima della riunione che, in prima convocazione, era il 28 giugno 2023.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. VI, 30/06/2021 n. 18635 ) , al riguardo, ha opportunamente precisato che "Nel calcolo del termine di almeno cinque giorni prima, stabilito
dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente ratione temporis), disp. att. c.c., per la
comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il
condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione,
trattandosi di giorni non liberi (stante l'eccezionalità dei termini cd. liberi - che escludono dal computo
i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a
ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima),
che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la
data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata
negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.".
pagina 6 di 7 Ancor più nel dettaglio la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 25 /03/2019 n 8275) ha avuto modo di chiarire che, "qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera
raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona
abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell'agente postale
del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego
stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente
ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)".
Per i motivi esposti , va rigettata la domanda dell'opponente di dichiarare l'annullamento delle delibere
27.04.2023, del giorno 01.06.2023 e del 29.06.2023 per mancata convocazione della stessa.
Si rileva che la parte opponente, nel presente giudizio, non ha impugnato la delibera dei 27-28/09/2023,
ma solo quelle sopra citate , pertanto, nessuna prova il avrebbe dovuto dare relativamente CP_1
alla regolarità della convocazione per tale assemblea.
Il decreto ingiuntivo opposto si fonda su delibere valide ed efficaci che costituiscono titolo di credito del e, di per sé , provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione CP_1
del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna dell'opponente a pagare le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo .
Per tutti i motivi esposti, le domande dell'opponente vanno rigettate e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
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