Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG 802 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( ) con il patrocinio dell'Avv. ZAMPOLLO Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA
nei confronti di ( con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MOSCATTINI GIAN CARLA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
All'udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni la ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) disporre, in via principale, l'affidamento esclusivo del minore in capo alla Persona_1 madre, ovvero disporre, in subordine, la modalità di affidamento che il Tribunale valuterà come più opportuna nell'interesse del minore stesso dopo averne disposto l'ascolto, e prevedendo, in ogni caso, la collocazione prevalente presso la madre e la possibilità per quest'ultima di far ritorno a Barcellona col figlio, senza che il Sig. possa CP_1 negare il proprio consenso ad una soluzione di questo tipo, in considerazione della necessità per di presenziare a scuola già dal prossimo mese di giugno Persona_1
2024; 2) disporre che il Sig. provveda a corrispondere mensilmente alla CP_1 Sig.ra una somma pari ad € 700,00 (settecento/00) a titolo di mantenimento Parte_1 per il figlio nonché al 50% delle spese straordinarie sostenute Persona_1 nell'interesse dello stesso, come da Protocollo dell'Ill.mo Tribunale di Ferrara ART. 13 SPESE STRAORDINARIE Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante b. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche c. Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante Spese
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rette asilo nido e scuola materna e privata e relativo trasporto b. Corsi di specializzazione c. Gite scolastiche con pernottamento d. Corsi di recupero e lezioni private e. Alloggio presso la sede Universitaria Spese extra-scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tempo prolungato b. Mensa scolastica c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extra-scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby sitter b. Campi estivi;
3) disporre in favore del Sig.
le modalità di visita al figlio ritenute dal giudice CP_1 Persona_1 maggiormente confacenti all'interesse del minore stesso dopo averne disposto l'ascolto.
4) disporre che il Sig. provveda a corrispondere al figlio, CP_1 Persona_1
la somma che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., a
[...] titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. in conseguenza della lesione di diritti inviolabili (o fondamentali) della persona costituzionalmente protetti, ossia per la violazione dei doveri genitoriali che trovano tutela nel combinato disposto degli artt. 2 e 30 Cost. Si insiste, nelle istanze istruttorie residue formulate già in atti, ossia l'ascolto della nonna materna sulle circostanze indicate nel Controparte_2 ricorso, precedute dalla locuzione . Si insiste altresì per la nomina di un curatore del minore che rappresenti gli interessi derivanti dal danno endofamiliare patito dal minore nei Persona_1 confronti della figura paterna.
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre alle spese generali.
il resistente: Nel merito - Disporre l'affidamento condiviso del minore Persona_1
e laddove emerga che la sig.ra ha posto in essere una condotta
[...] Per_1 denigrante ed alienante, valutare la capacità genitoriale affinandola a percorsi con i
Servizi Sociali competenti;
- Disporre la collocazione del minore presso la madre ma, prima di autorizzare il trasferimento dello stesso in SP, verificare che le ragioni e l'effettivo interesse del minore che verrebbe definitivamente allontanato dalla figura paterna;
- Disporre che il sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento CP_1 ordinario del minore con l'importo mensile di € 250,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ferrara;
- Rigettare la domanda di arretrati sia perché inammissibile sia perché è stata già definita tra le parti con scrittura privata;
- Rigettare altresì la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per tutti i motivi esposti in narrativa. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi con la maggiorazione del 30% in forza del Decreto Ministero Giustizia, 08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014
(regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247). In via istruttoria: Si insiste affinché la ricorrente effettui una completa e pagina 2 di 9 sincera disclosure dei propri redditi, elencando i beni mobili ed immobili di proprietà, anche all'estero, e soprattutto depositando buste paga e dichiarazioni dei redditi mancanti. Si chiede che qualora dalla eventuale audizione del minore venisse accertata una possibile alienazione della figura genitoriale paterna, disporre tutte le indagini ed i percorsi necessari nell'interesse del minore, ivi compreso la valutazione della condotta e della capacità genitoriale della sig.ra Si insiste e si richiamano i mezzi istruttori Per_1 richiesti anche nella memoria ex art 473 bis 17 c.p.c. Con osservanza il PM: visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 esponeva che dalla relazione Parte_1 intercorsa con era nato nell'anno 2010 il figlio che il padre si era CP_1 Per_1 sostanzialmente disinteressato delle sorti del minore sino all'anno 2019 quando aveva iniziato a versare un contributo di mantenimento per poi riconoscerlo come proprio figlio nel mese di marzo dell'anno 2023 e frequentarlo con una certa assiduità; che la relazione fra padre e figlio si era però da ultimo deteriorata con interruzione di ogni rapporto;
che essa ricorrente aveva intenzione di ritornare in SP ove aveva già vissuto con il minore per alcuni anni. Sulla scorta di tali premesse la conveniva in giudizio il Per_1 CP_1 per ottenere, in uno con l'autorizzazione a trasferirsi con il minore in SP,
l'affidamento esclusivo ed un contributo di mantenimento in somma non inferiore ad Euro
700 oltre il 50% delle spese straordinarie;
la condanna al rimborso, in via di regresso, della quota di mantenimento del figlio da lei integralmente sostenuto dalla nascita sino all'anno
2019; la condanna al risarcimento del danno patito dal figlio a causa della violazione dei doveri genitoriali.
Il nel costituirsi in giudizio, chiedeva di adottare il regime di affido condiviso CP_1
con residenza privilegiata del figlio presso la madre e onere a proprio carico di versare un contributo di mantenimento in somma non superiore ad Euro 250 oltre la metà delle spese straordinarie;
eccepiva l'inammissibilità in rito della domanda di rimborso della quota di mantenimento di cui comunque contestava la fondatezza depositando la scrittura transattiva del 7 agosto 2023 con la quale la aveva a tale titolo accettato la somma Per_1
di Euro 10.000 a mezzo di versamenti rateali di Euro 500; contestava infine il fondamento della domanda risarcitoria adducendo di aver versato il contributo di mantenimento dopo aver effettuato il test di paternità e che la frequentazione con il minore era stata ostacolata dalla decisione della di trasferirsi per alcuni anni in SP. Nelle successive Per_1
pagina 3 di 9 memorie la ricorrente disconosceva la firma apposta sulla scrittura del 7 agosto 2023 di cui il resistente chiedeva la verificazione.
Con ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., pronunciata il 12 settembre 2024 all'esito dell'audizione del minore, il presidente delegato disponeva l'affido esclusivo in favore della madre (autorizzandola nel contempo a trasferirsi in SP), poneva a carico del padre un contributo di Euro 300 oltre il 50% delle spese straordinarie;
con la predetta ordinanza fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione di fronte al Collegio atteso che le prove dedotte dalle parti riguardavano la domanda di rimborso degli arretrati la quale, soggetta a rito ordinario, non poteva essere proposta con il rito unico della famiglia in difetto di connessione forte ed accessorietà con le altre domande.
Con ordinanza del 25 novembre 2024 il presidente delegato, in considerazione delle nuove circostanze esposte negli atti conclusionali e della necessità di ricevere chiarimenti su una questione rilevata ex officio, disponeva la comparizione personale della ricorrente assegnando contestualmente termine per osservazioni ex art. 101 comma 2 c.p.c.
Espletato tale incombente, all'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio.
***
Atteso che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha riproposto la domanda intesa ad ottenere la condanna del resistente al rimborso in via di regresso della quota di mantenimento del minore, il thema decidendum deve essere circoscritto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Quest'ultima domanda, dalla quale occorre prendere le mosse, è stata proposta prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024 con il quale è stato, fra l'altro, riformulato l'art. 473-bis. 1 c.p.c. con la previsione che il rito di “famiglia” si applichi anche alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari. Tale domanda era comunque ammissibile in rito alla luce dell'orientamento di legittimità che ha consentito la proposizione della richiesta risarcitoria da illecito endofamiliare nel procedimento finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709 ter c.p.c. (cfr. Cass. 6 ottobre 2021 n. 27147) e considerato che l'art. 473-bis 39 c.p.c. ha confermato la previgente previsione di cui all'art. 709 ter nell'ambito delle disposizioni comuni di tutto il procedimento anziché, come prima, nel contesto di una intercapedine di pagina 4 di 9 rito speciale;
il resistente ha, d'altro canto, accettato il contraddittorio difendendosi nel merito.
Sgombrato il campo da tale questione, si rileva che il comportamento contestato dalla al -e, cioè, l'essersi per numerosi anni completamente disinteressato Per_1 CP_1
delle sorti di configura un illecito endofamiliare in danno del solo minore, come Per_1
anche riconosciuto dalla prima che in sede di precisazioni delle conclusioni ha chiesto la condanna del secondo “a corrispondere al figlio , la somma che il Persona_1
giudice riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale”. Orbene, atteso che nelle premesse del ricorso la ha Per_1
dichiarato di agire in proprio -e non anche quale genitore esercente la responsabilità- e che nel corpo di tale atto non si rinviene alcun elemento dal quale ricavare che la domanda è stata formulata in rappresentanza del minore, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva. Né può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente, formulata nella memoria depositata ex art. 101 c.p.c., di nominare al figlio un curatore speciale che
“rappresenti gli interessi derivanti dal danno endofamiliare”; la nomina del curatore è prevista dagli artt. 473-bis 7 e 8 c.p.c. in caso provvedimenti (oggetto di richiesta o già adottati) ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale e non può essere certo utilizzata per sanare carenze processuali relative a situazioni in cui, come nella specie, si controverte di diritti disponibili.
Una volta rigettata per difetto di legittimazione attiva la domanda risarcitoria e venendo ad esaminare le questioni relative alla responsabilità genitoriale, occorre premettere che nella comparsa di risposta il ha dichiarato di essersi recato a trovare la in CP_1 Per_1
ospedale in occasione del parto di e che costei gli aveva rivelato di esserne il padre Per_1 dopo circa 7/8 mesi. Ciò nonostante il resistente, a parte il versamento nell'anno 2014 della retta dell'asilo, non si è minimamente curato delle sorti del minore a nulla rilevando a sua discolpa che la ricorrente si fosse trasferita per alcuni anni a vivere in SP. Solo nell'anno 2019 il ha provveduto a versare un contributo di mantenimento e a CP_1
riprendere la frequentazione con pernottamenti durante i w.e. e le vacanze estive, fra cui una trascorsa in Sardegna;
in data 17 marzo 2023 il resistente ha infine provveduto al riconoscimento.
In tale contesto va collocata l'audizione del minore il quale, sentito all'udienza dell'11 settembre 2024, ha dichiarato quanto segue: “… Ricordo di aver visto per la prima volta mio padre a tre anni quando è venuto da mia madre e mi ha fatto un regalo. L'ho rivisto
pagina 5 di 9 quando avevo a 5/6 anni in centro a Bologna. Ho iniziato a frequentarlo maggiormente a partire dal 2019. Ho fatto una settimana in vacanza in Sardegna con mio padre e la sua compagna. Già dal primo giorno ho chiesto a mia madre di venirmi a prendere perché non mi sentivo a mio agio. Già all'epoca non mi trovavo bene con mio padre e non riuscivo a dirgli le cose che provavo. Negli anni successivi sono andato a dormire da mio padre qualche volta;
avevo una mia stanza di cui sono stato però privato quando è nato il mio fratellastro. Preferivo pertanto dormire dai nonni paterni. Nell'estate scorsa i rapporti si sono incrinati perché mio padre non aiutava mia madre con i soldi e si arrabbiava quando gli dicevo che non volevo andare da lui. Gli ho mandato dei messaggi nei quali gli ho detto che non volevo più vederlo. L'ultima volta che l'ho visto è stato ad agosto 2023. Io non
l'ho più voluto né vedere né sentire, al punto che ho cambiato numero di cellulare. Io non ho voglia di vederlo e voglio tornare in SP, dove ho vissuto per la maggior parte della mia vita…questo anno devo fare la terza media, sono già iscritto ad una scuola di
Barcellona… Prendo atto che in tribunale è presente mio padre e ribadisco che non gli voglio parlare. Mi ha rovinato la vita perché non ha mai aiutato mia madre, è sparito e poi riapparso…”
Va poi dato atto che nella comparsa conclusionale depositata il 29 ottobre 2024 la ricorrente ha dichiarato che il figlio aveva manifestato il desiderio di concludere il ciclo delle scuole medie presso un Istituto di Ferrara per poi recarsi in SP l'anno successivo e frequentarvi le scuole superiori. A fronte di tale dichiarazione, il resistente, nella memoria di replica, ha manifestato dubbi sul fatto che nell'anno 2023 la ricorrente ed il figlio avessero vissuto in SP facendo rilevare che la prima non aveva prodotto né il contratto di affitto né quello di lavoro e che da una ricerca effettuata presso una scuola media di Ferrara era emerso che era stato iscritto nell'anno 2023/2024, non Per_1
conseguendo la promozione a causa del numero delle assenze;
donde il sospetto che la avesse “architettato” il tutto per ottenere l'affido esclusivo del minore. Per_1
A fronte di tali risultanze è stata disposta la comparizione personale delle parti per ricevere chiarimenti con invito alla ricorrente alla produzione di documentazione.
All'udienza del 21 gennaio 2025 la ha spiegato che il figlio, subito dopo Per_1
l'audizione dell'11 settembre, le aveva detto, “tutto imbarazzato”, che preferiva rimanere in Italia per continuare una relazione sentimentale con una coetanea. Ha inoltre precisato che nell'anno 2023-2024 il minore aveva frequentato un Istituto spagnolo, ma l'anno non era stato validato dalle autorità scolastiche italiane. A comprova della permanenza in pagina 6 di 9 SP dall'ottobre 2023 al maggio 2024 la ricorrente ha prodotto: 1) attestazione di immatricolazione del figlio presso un Istituito di Barcellona per l'anno 2023-2024 nonché richiesta di nulla osta al trasferimento presentata al dirigente della scuola media Cosmè
RA di Ferrara;
2) contratto di lavoro stipulato con il 25 ottobre 2023; 3) contratto CP_3
di locazione di un appartamento in Barcellona stipulato il 16 settembre 2023.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore del nelle note depositate il 24 CP_1
marzo 2025, la documentazione prodotta dalla ricorrente è sufficiente a comprovare la permanenza in SP nel periodo in contestazione e la frequenza da parte del figlio dell'Istituto scolastico che ha rilasciato l'attestazione di cui si è anzi detto. Appare, del resto, inverosimile che la abbia fatto figurare una fittizia permanenza in SP Per_1
per sorreggere la domanda di affido esclusivo. In primo luogo perché l'affido condiviso non sarebbe stato ontologicamente incompatibile con la distanza della residenza dei due genitori;
in secondo luogo perchè la richiesta di affido esclusivo si poggiava su ben altri e più consistenti elementi.
Tanto chiarito e venendo ora ad esaminare la tematica dell'affido, si rileva che il padre ha manifestato concreto interesse per le sorti del figlio dopo numerosi anni dalla nascita per poi riconoscerlo solo nell'anno 2023, pur avendo eseguito il test di paternità nell'anno
2018; sino all'anno 2019 il ha omesso di provvedere al mantenimento del minore CP_1
(salvo sporadici versamenti che, peraltro, confermano la consapevolezza della paternità) e,
a fronte della richiesta della di aumentare il contributo, ha ritenuto lecito Per_1
presentare istanza di ammonimento per atti persecutori che è stata rettamente archiviata dal
Questore con provvedimento del 30 gennaio 2024. La frequentazione fra il e CP_1
è stata comunque saltuaria e caratterizzata dalla convinzione del ragazzo di essere Per_1 pretermesso rispetto al “fratellastro”. Tali circostanze, in uno con i contrasti da ultimo sorti fra i genitori in merito alle questione economiche, spiegano i sentimenti di avversione manifestati dal ragazzo verso il padre nel corso dell'audizione ed il fatto che, acquisita con l'età una maggiore consapevolezza della situazione di abbandono in cui è cresciuto, abbia inteso interrompere ogni rapporto dall'estate del 2023. Ed anche ammesso che sia stato influenzato dalla madre (soprattutto a causa dell'aspetto economico), Per_1 resta comunque il fatto che l'opinione fermamente espressa dal minore (di cui si deve tener debito conto in considerazione dell'età e del correlato grado di maturità) e le altre circostanze di causa (fra cui l'oggettiva interruzione da più di un anno di ogni rapporto ed pagina 7 di 9 il sostanziale disinteresse mostrato dal resistente negli anni precedenti) non possono che portare alla conferma dell'affido esclusivo alla madre.
Quanto alla frequentazione, l'adozione di un calendario di visita predeterminato produrrebbe in un sentimento di ribellione e di ulteriore avversione nei confronti Per_1
del per cui deve prescriversi che il padre possa vedere il figlio solo previo CP_1
congruo preavviso nonchè compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del medesimo.
Va altresì confermata l'autorizzazione al trasferimento in SP. Se è vero infatti che il minore ha inaspettatamente chiesto di concludere in Italia il ciclo della scuola media, è altrettanto vero che la ha ribadito l'intenzione di trasferirsi nel prossimo anno nel Per_1 paese iberico ove il figlio ha vissuto dal 2014 al 2019 nonché dall'ottobre 2023 sino ai primi mesi del 2024 ed essa resistente ha lavorato alle dipendenze di con una CP_3 retribuzione superiore a quella percepita in Italia;
d'altro canto in sede di audizione il minore ha espresso il desiderio di tornare a vivere in SP ove ha trascorso l'adolescenza e può, fra l'altro, continuare a svolgere lo sport preferito della vela.
Quanto agli aspetti economici, nella comparsa conclusionale la ha dichiarato che Per_1
il desiderio del figlio di completare la scuola media in Italia ed il conseguente momentaneo accantonamento del proposito di trasferirsi in SP (ove contava di essere riassunta come dipendente l'ha indotta a reperire in tutta fretta un lavoro di donna delle CP_3 pulizie, con una retribuzione di Euro 1.000/1.200; ella continua a vivere nell'abitazione della madre e percepisce l'assegno unico universale di Euro 196.
Il ha dichiarato nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo complessivo di CP_1
Euro 53.848 cui, previa sottrazione dell'imposta netta di Euro 4.606, consegue un reddito netto di Euro 49.242, pari ad Euro 3.788 su 13 mensilità; egli è gravato dall'onere di contribuire al mantenimento del figlio (nato nel 2020), da una rata di mutuo di Euro Per_2
600 e da una rata per un finanziamento di Euro 537.
Stando così le cose, la che non deve sostenere oneri abitativi, può disporre di una Per_1
somma di circa 1.300/1.400 per provvedere al proprio mantenimento e concorrere a quello di il detratte la rata di mutuo e quella di finanziamento, può contare su Per_1 CP_1
una somma di 2.650 per provvedere al proprio mantenimento e per concorrere a quello dei figli e Per_1 Per_2
Orbene, atteso che le esigenze di (di anni 14) sono indubbiamente maggiori di quelle Per_1
di (di anni 5) e che il resistente può in concreto disporre di una somma mensile pari Per_2
pagina 8 di 9 a quasi il doppio di quella della ricorrente, appare equo elevare da Euro 300 ad Euro 350 il contributo di mantenimento per il figlio;
e ciò con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso atteso che l'odierna valutazione si è basata sulle medesime circostanze di fatto. Le spese straordinarie vanno ripartite in ragione delle modalità nei termini e con le modalità previsti dal protocollo in vigore presso questo tribunale
In considerazione sia della natura sia dell'esito del giudizio (che ha visto la ricorrente vittoriosa sulle questioni relative all'affido e soccombente sulla domanda risarcitoria) deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente pronunciando, così provvede: affida in via esclusiva il figlio alla madre con facoltà per il padre di vederlo solo Per_1
previo congruo preavviso nonchè compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del minore.
Autorizza la madre a trasferirsi con il figlio in SP.
Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, il versi alla entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il CP_1 Per_1
mantenimento del figlio, la somma di Euro 350 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali
Ferrara, 16 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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