CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 351 e 281 sexies c.p.c., dopo camera di consiglio, la Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, depositando il provvedi- mento telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1411/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata ex lege presso gli uffici, P.IVA_2
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182
– parte ricorrente appellante –
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
(C.F.: , C.F._1 P.IVA_3
– appellato non costituito –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 3903/2024, resa in data 4.7.2024, il Tribunale di
Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1
annullò il provvedimento revocatorio del titolo di guida n.
emesso in data 12.10.2022 dalla Prefettura – U.T.G. di NumeroD_1
e condannò la convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, Pt_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.453,00, oltre le spese vi- ve prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il
[...]
chiedendo la riforma della decisio- Parte_1
ne impugnata nella sola parte relativa alla condanna alle spese dispo- sta a suo carico dal Giudice di primo grado ritualmente evocato, il ricorrente in primo grado non si co- CP_2
stituiva nel giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, in data 24.02.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 17.09.2025, da tenersi innanzi al Collegio con modalità
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
“cartolari”, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, co. IV, c.p.c., con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la condanna alle spese disposta a carico dell'Amministrazione dello Stato con pagamento a favore dell'erario perché la parte vittoriosa era stata ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità che ritiene non applicabile la norma nei casi in cui parte soc- combente è una Pubblica Amministrazione.
Il motivo è fondato.
Risulta che , nel giudizio di primo grado era Controparte_1
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, stante l'accoglimento del ricorso proposto con annullamento del provvedimento prefettizio, il Tribunale ha condannato il Parte_1
alla refusione delle spese di lite disponendone il pagamento a
[...]
vantaggio dell'erario ai sensi dell'art. 133 citato.
Sennonché, è indirizzo assolutamente consolidato espresso an- che dalla Cassazione a sezioni unite che: “Nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qua- lora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'o- norario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art.
82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudi- cato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art.
133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore del- lo Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012;
Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)” ed anco- ra: “Va qui osservato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto
a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non ap- pare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Nel caso di specie posto che parte soccombente è il Ministe- ro della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello
Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione” (Cass.
Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 in motivazione).
Pertanto, aderendo al predetto orientamento e ritenendo la sentenza, nella parte relativa alle spese, ineseguibile, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, se ne di- spone la compensazione tra le parti del primo e di questo grado del giudizio, in assenza di costituzione della controparte, sussistendone giusti motivi.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza n. 3903/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data
4.7.2024, nella contumacia di che dichiara, Controparte_1
compensa le spese di lite tra le parti, per il primo e per il secondo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1411/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata ex lege presso gli uffici, P.IVA_2
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182
– parte ricorrente appellante –
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
(C.F.: , C.F._1 P.IVA_3
– appellato non costituito –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 3903/2024, resa in data 4.7.2024, il Tribunale di
Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1
annullò il provvedimento revocatorio del titolo di guida n.
emesso in data 12.10.2022 dalla Prefettura – U.T.G. di NumeroD_1
e condannò la convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, Pt_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.453,00, oltre le spese vi- ve prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il
[...]
chiedendo la riforma della decisio- Parte_1
ne impugnata nella sola parte relativa alla condanna alle spese dispo- sta a suo carico dal Giudice di primo grado ritualmente evocato, il ricorrente in primo grado non si co- CP_2
stituiva nel giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, in data 24.02.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 17.09.2025, da tenersi innanzi al Collegio con modalità
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
“cartolari”, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, co. IV, c.p.c., con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la condanna alle spese disposta a carico dell'Amministrazione dello Stato con pagamento a favore dell'erario perché la parte vittoriosa era stata ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità che ritiene non applicabile la norma nei casi in cui parte soc- combente è una Pubblica Amministrazione.
Il motivo è fondato.
Risulta che , nel giudizio di primo grado era Controparte_1
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, stante l'accoglimento del ricorso proposto con annullamento del provvedimento prefettizio, il Tribunale ha condannato il Parte_1
alla refusione delle spese di lite disponendone il pagamento a
[...]
vantaggio dell'erario ai sensi dell'art. 133 citato.
Sennonché, è indirizzo assolutamente consolidato espresso an- che dalla Cassazione a sezioni unite che: “Nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qua- lora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'o- norario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art.
82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudi- cato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art.
133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore del- lo Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012;
Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)” ed anco- ra: “Va qui osservato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto
a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non ap- pare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Nel caso di specie posto che parte soccombente è il Ministe- ro della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello
Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione” (Cass.
Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 in motivazione).
Pertanto, aderendo al predetto orientamento e ritenendo la sentenza, nella parte relativa alle spese, ineseguibile, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, se ne di- spone la compensazione tra le parti del primo e di questo grado del giudizio, in assenza di costituzione della controparte, sussistendone giusti motivi.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1411/2024
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza n. 3903/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data
4.7.2024, nella contumacia di che dichiara, Controparte_1
compensa le spese di lite tra le parti, per il primo e per il secondo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile