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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5210/2024 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. VINCI Lina Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare il diritto del a riottenere la somma Parte_1 indebitamente pagata di € 62.431,96, per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
Controparte_
in persona del legale rappresentante p.t., a restituire al l'importo di € Parte_1
62.431,96 indebitamente conseguito trattenuto a seguito della sentenza del Tribunale di Latina n. 732/2023
e /o l'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
2) accertare e dichiarare la malafede della nel conseguimento Controparte_1 dell'importo € 62.431,96 e, per l'effetto, condannarla alla maggiorazione degli interessi su detto importo o sull'altro maggiore o minore ritenuto di giustizia o che sarà accertato in corso di giudizio, a far data dal pagamento della somma avvenuto il 15.06.2021”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. depositato il 23.12.2024 il ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Latina la domandando la ripetizione, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 62.431,96, dedotta quale indebito oggettivo in quanto corrisposta, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 487/2020
RGE dell'intestato Tribunale, a seguito di ordinanza di assegnazione del 31.5.2021, nella complessiva misura di € 69.073,85, a fronte di un credito della resistente definitivamente accertato, all'esito del giudizio di opposizione a precetto iscritto al n. 6651/2019 RG dell'intestato
Tribunale, in € 6.641,89 oltre interessi, come da sentenza n. 732 del 27.3.2023, passata in giudicato.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Esaurita la fase istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., indi trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma di tale disposizione normativa.
***
All'esito della disamina degli atti e dei documenti di causa, è emerso in fatto che:
- notificato in data 20.11.2019 atto di precetto per € 475.201,34 su iniziativa dell'odierna convenuta, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 22263 del 30.1.2019 pronunciata dal Tribunale di Roma, il proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, co. 1, c.p.c.;
- nelle more la intraprendeva una espropriazione presso terzi (n. Controparte_1
487/2020 RGE Trib. Latina) sulla scorta del citato atto di precetto;
- con ordinanza del 23.6.2020, resa nel giudizio di opposizione a precetto (n. 6651/2019 RG
Trib. Latina), il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente alla somma eccedente € 160.495,17;
- con ordinanza del 10.5.2021, emessa all'esito della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. promossa dal nell'ambito della summenzionata procedura Parte_1 esecutiva mobiliare (n. 487/2020 RGE Trib. Latina), il Giudice dell'esecuzione, preso atto della disposta sospensione dell'efficacia del titolo limitatamente all'importo eccedente € 160.495,17, sospendeva l'esecuzione per l'importo ulteriore di € 99.068,51;
- la procedura esecutiva mobiliare n. 487/2020 RGE Trib. Latina veniva definita con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 31.5.2021 in forza della quale veniva assegnata al creditore procedente “la somma di € 61.426,66, oltre interessi come da titolo”, a Controparte_1 seguito della quale la tesoreria comunale corrispondeva alla la somma Controparte_1 complessiva di € 69.073,85;
- con sentenza n. 732 del 27.3.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Latina, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. del ha accertato il Parte_1 credito della nella minor somma di € 6.641,89, oltre interessi;
Controparte_1
pag. 2/5 - sulla scorta di tale accertamento irrevocabile, l'ente ha dapprima diffidato la società alla restituzione e, rimasto senza riscontro, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio per la ripetizione dell'indebito nella misura differenziale di € 62.431,96.
La pretesa restitutoria è fondata.
La vicenda si inscrive nello schema dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., atteso che la parte attrice ha dimostrato il pagamento in executivis, l'intervenuto accertamento a cognizione piena dell'effettivo debito in misura inferiore e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza della causa giustificativa dell'attribuzione per la quota eccedente.
In diritto, va ribadito il rapporto di cedevolezza che lega il segmento esecutivo all'esito del giudizio avente ad oggetto la debenza sostanziale del credito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art.
615, commi 1 e 2, c.p.c., anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione -che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede- di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal Giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un "quantum" per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione della ordinanza di assegnazione del GE, è legittimato a ripetere dal creditore la somma indebita assegnata. In difetto di accertamento giudiziale ex art. 615 c.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva -e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa- ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento” (Cass. Sez. 3, 08/06/2021, n. 15963, Rv. 661635 – 01).
Nella fattispecie in esame, il giudicato formatosi in ordine all'effettiva debenza del
[...] nei confronti della impone di riqualificare Parte_1 Controparte_1 retrospettivamente la porzione di attribuzione eccedente il credito effettivamente spettante, pag. 3/5 determinando il venir meno, ora per allora, della causa giustificativa del pagamento e radicando il diritto del solvens alla restituzione ex art. 2033 c.c.
Applicando tali coordinate, la quantificazione dell'indebito consegue all'operazione aritmetica tra quanto erogato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, € 69.073,85, e quanto definitivamente dovuto, € 6.641,89, con esito di € 62.431,96. La richiesta di consulenza tecnica contabile, formulata in via meramente gradata, non si appalesa necessaria, essendo il dato integralmente verificabile ex actis a mezzo di provvedimenti giudiziari e documenti contabili in copia conforme, non contrastati dalla parte convenuta rimasta contumace. Né possono assumere rilievo, al fine di contraddire la spettanza della ripetizione, le ragioni che avevano sorretto l'iniziativa esecutiva della creditrice prima dell'esito del giudizio di merito, giacché il fondamento della condanna restitutoria risiede proprio nell'efficacia retrospettiva del giudicato, che ridetermina la base causale del pagamento già effettuato e la travolge per la parte eccedente.
Residua l'ulteriore questione della decorrenza degli interessi restitutori, tenuto conto che la norma posta dall'art. 2033 c.c. li ancora alla buona o mala fede dell'accipiens al momento della percezione.
Il Comune odierno attore ha allegato indici plurimi a sostegno della mala fede della convenuta
(sovrastima del precetto, mancata considerazione di pagamenti e vincoli, prosecuzione esecutiva nonostante sospensioni parziali, inerzia dopo diffida, drastica riduzione del dovuto all'esito del merito).
Tali elementi, tuttavia, non consentono, con il grado di certezza richiesto, di affermare che al momento del pagamento della somma, avvenuto in data 15.6.2021, la società avesse la consapevolezza dell'assenza del diritto di conseguire le somme poi assegnate;
all'epoca, infatti, il titolo conservava efficacia nei limiti dei provvedimenti di sospensione e residuava un credito oggetto di contestazione che sarebbe stato definitivamente rideterminato soltanto con la sentenza, passata in giudicato, che ha definito il giudizio di opposizione a precetto. L'efficacia
“ora per allora” del giudicato, idonea a fondare la ripetibilità della porzione eccedente, non si traduce automaticamente nella dimostrazione della mala fede soggettiva al tempo della riscossione.
Deve, pertanto, farsi applicazione della regola sussidiaria dell'art. 2033 c.c., tenuto conto del principio di diritto espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019, secondo cui “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”, con conseguente riconoscimento degli interessi a decorrere dal giorno della pag. 4/5 domanda di restituzione e costituzione in mora avanzata in via stragiudiziale in data
24.11.2024, al saggio legale ex art. 1284 c.c., sino all'integrale soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia, nonché, in generale, dell'attività in concreto svolta nell'interesse di parte ricorrente, anche in considerazione della definizione del processo secondo il disposto dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- condanna a restituire al la somma di € Controparte_1 Parte_1
62.431,96, oltre interessi al tasso legale dal 24.11.2024 sino all'effettivo soddisfo;
- condanna a rifondere al di le spese di lite, che Controparte_1 Pt_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in data 7.11.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5210/2024 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. VINCI Lina Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare il diritto del a riottenere la somma Parte_1 indebitamente pagata di € 62.431,96, per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
Controparte_
in persona del legale rappresentante p.t., a restituire al l'importo di € Parte_1
62.431,96 indebitamente conseguito trattenuto a seguito della sentenza del Tribunale di Latina n. 732/2023
e /o l'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia o che sarà accertata in corso di giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
2) accertare e dichiarare la malafede della nel conseguimento Controparte_1 dell'importo € 62.431,96 e, per l'effetto, condannarla alla maggiorazione degli interessi su detto importo o sull'altro maggiore o minore ritenuto di giustizia o che sarà accertato in corso di giudizio, a far data dal pagamento della somma avvenuto il 15.06.2021”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. depositato il 23.12.2024 il ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Latina la domandando la ripetizione, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 62.431,96, dedotta quale indebito oggettivo in quanto corrisposta, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 487/2020
RGE dell'intestato Tribunale, a seguito di ordinanza di assegnazione del 31.5.2021, nella complessiva misura di € 69.073,85, a fronte di un credito della resistente definitivamente accertato, all'esito del giudizio di opposizione a precetto iscritto al n. 6651/2019 RG dell'intestato
Tribunale, in € 6.641,89 oltre interessi, come da sentenza n. 732 del 27.3.2023, passata in giudicato.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Esaurita la fase istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., indi trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma di tale disposizione normativa.
***
All'esito della disamina degli atti e dei documenti di causa, è emerso in fatto che:
- notificato in data 20.11.2019 atto di precetto per € 475.201,34 su iniziativa dell'odierna convenuta, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 22263 del 30.1.2019 pronunciata dal Tribunale di Roma, il proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, co. 1, c.p.c.;
- nelle more la intraprendeva una espropriazione presso terzi (n. Controparte_1
487/2020 RGE Trib. Latina) sulla scorta del citato atto di precetto;
- con ordinanza del 23.6.2020, resa nel giudizio di opposizione a precetto (n. 6651/2019 RG
Trib. Latina), il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente alla somma eccedente € 160.495,17;
- con ordinanza del 10.5.2021, emessa all'esito della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. promossa dal nell'ambito della summenzionata procedura Parte_1 esecutiva mobiliare (n. 487/2020 RGE Trib. Latina), il Giudice dell'esecuzione, preso atto della disposta sospensione dell'efficacia del titolo limitatamente all'importo eccedente € 160.495,17, sospendeva l'esecuzione per l'importo ulteriore di € 99.068,51;
- la procedura esecutiva mobiliare n. 487/2020 RGE Trib. Latina veniva definita con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 31.5.2021 in forza della quale veniva assegnata al creditore procedente “la somma di € 61.426,66, oltre interessi come da titolo”, a Controparte_1 seguito della quale la tesoreria comunale corrispondeva alla la somma Controparte_1 complessiva di € 69.073,85;
- con sentenza n. 732 del 27.3.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Latina, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. del ha accertato il Parte_1 credito della nella minor somma di € 6.641,89, oltre interessi;
Controparte_1
pag. 2/5 - sulla scorta di tale accertamento irrevocabile, l'ente ha dapprima diffidato la società alla restituzione e, rimasto senza riscontro, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio per la ripetizione dell'indebito nella misura differenziale di € 62.431,96.
La pretesa restitutoria è fondata.
La vicenda si inscrive nello schema dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., atteso che la parte attrice ha dimostrato il pagamento in executivis, l'intervenuto accertamento a cognizione piena dell'effettivo debito in misura inferiore e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza della causa giustificativa dell'attribuzione per la quota eccedente.
In diritto, va ribadito il rapporto di cedevolezza che lega il segmento esecutivo all'esito del giudizio avente ad oggetto la debenza sostanziale del credito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art.
615, commi 1 e 2, c.p.c., anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione -che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede- di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal Giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un "quantum" per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione della ordinanza di assegnazione del GE, è legittimato a ripetere dal creditore la somma indebita assegnata. In difetto di accertamento giudiziale ex art. 615 c.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva -e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa- ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento” (Cass. Sez. 3, 08/06/2021, n. 15963, Rv. 661635 – 01).
Nella fattispecie in esame, il giudicato formatosi in ordine all'effettiva debenza del
[...] nei confronti della impone di riqualificare Parte_1 Controparte_1 retrospettivamente la porzione di attribuzione eccedente il credito effettivamente spettante, pag. 3/5 determinando il venir meno, ora per allora, della causa giustificativa del pagamento e radicando il diritto del solvens alla restituzione ex art. 2033 c.c.
Applicando tali coordinate, la quantificazione dell'indebito consegue all'operazione aritmetica tra quanto erogato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, € 69.073,85, e quanto definitivamente dovuto, € 6.641,89, con esito di € 62.431,96. La richiesta di consulenza tecnica contabile, formulata in via meramente gradata, non si appalesa necessaria, essendo il dato integralmente verificabile ex actis a mezzo di provvedimenti giudiziari e documenti contabili in copia conforme, non contrastati dalla parte convenuta rimasta contumace. Né possono assumere rilievo, al fine di contraddire la spettanza della ripetizione, le ragioni che avevano sorretto l'iniziativa esecutiva della creditrice prima dell'esito del giudizio di merito, giacché il fondamento della condanna restitutoria risiede proprio nell'efficacia retrospettiva del giudicato, che ridetermina la base causale del pagamento già effettuato e la travolge per la parte eccedente.
Residua l'ulteriore questione della decorrenza degli interessi restitutori, tenuto conto che la norma posta dall'art. 2033 c.c. li ancora alla buona o mala fede dell'accipiens al momento della percezione.
Il Comune odierno attore ha allegato indici plurimi a sostegno della mala fede della convenuta
(sovrastima del precetto, mancata considerazione di pagamenti e vincoli, prosecuzione esecutiva nonostante sospensioni parziali, inerzia dopo diffida, drastica riduzione del dovuto all'esito del merito).
Tali elementi, tuttavia, non consentono, con il grado di certezza richiesto, di affermare che al momento del pagamento della somma, avvenuto in data 15.6.2021, la società avesse la consapevolezza dell'assenza del diritto di conseguire le somme poi assegnate;
all'epoca, infatti, il titolo conservava efficacia nei limiti dei provvedimenti di sospensione e residuava un credito oggetto di contestazione che sarebbe stato definitivamente rideterminato soltanto con la sentenza, passata in giudicato, che ha definito il giudizio di opposizione a precetto. L'efficacia
“ora per allora” del giudicato, idonea a fondare la ripetibilità della porzione eccedente, non si traduce automaticamente nella dimostrazione della mala fede soggettiva al tempo della riscossione.
Deve, pertanto, farsi applicazione della regola sussidiaria dell'art. 2033 c.c., tenuto conto del principio di diritto espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019, secondo cui “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”, con conseguente riconoscimento degli interessi a decorrere dal giorno della pag. 4/5 domanda di restituzione e costituzione in mora avanzata in via stragiudiziale in data
24.11.2024, al saggio legale ex art. 1284 c.c., sino all'integrale soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri minimi con esclusione della fase istruttoria, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia, nonché, in generale, dell'attività in concreto svolta nell'interesse di parte ricorrente, anche in considerazione della definizione del processo secondo il disposto dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- condanna a restituire al la somma di € Controparte_1 Parte_1
62.431,96, oltre interessi al tasso legale dal 24.11.2024 sino all'effettivo soddisfo;
- condanna a rifondere al di le spese di lite, che Controparte_1 Pt_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in data 7.11.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 5/5