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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1507/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Falcone (Me), via Nazionale n. 108 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bagnato che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta Piras per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, via Monte di Dio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Antonella
Esposito chela rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 luglio 2024 Parte_1 proponeva opposizione nei confronti delle cartelle di pagamento n. 59520160000844986000, n. 59520160003793288000, n.
59520160004075427000, n. 59520170001481619000 e n.
59520180001291857000.
Rappresentava di aver presentato in data 19 aprile 2019 istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti “Saldo e Stralcio”, riguardante diverse cartelle, ivi comprese le cartelle n.
59520160000844986000, n. 59520160003793288000, n.
59520160004075427000 e n. 59520170001481619000.
L'istanza era stata accolta ed il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di dover corrispondere la somma di € 2.190,35 in cinque rate con scadenza 30 novembre 2019, 31 marzo 2020, 31 luglio 2020, 31 marzo 2021 e 31 luglio 2021.
Esponeva di aver pagato in ritardo le ultime quattro rate a causa della pandemia.
Evidenziava che l'8 luglio 2024, a seguito di un accesso al sito dell , aveva constatato che Controparte_2 risultavano ancora dovute somma per le cartelle di pagamento n.
59520160000844986000, n. 59520160003793288000, n.
59520160004075427000 e n. 59520170001481619000.
Inoltre risultava non pagata la cartella di pagamento n.
59520180001291857000.
Sosteneva di non dover corrispondere alcunché in relazione alle cartelle di pagamento n. 59520160000844986000, n.
59520160003793288000, n. 59520160004075427000 e n.
59520170001481619000, avendo provveduto, sia pure in ritardo, al pagamento delle rate indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza per la definizione ed estinzione dei debiti “Saldo e
Stralcio”.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 59520180001291857000, eccepiva la prescrizione, essendo interamente decorso il termine quinquennale dalla data in cui la stessa sarebbe stata notificata (17 agosto 2018). Nella resistenza dell e di , CP_1 Controparte_2 all'udienza del 2 ottobre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire della parte.
È noto che l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 2721/2002). L'interesse ad agire va, in particolare, identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 5635/2002).
L'accertamento dell'interesse ad agire, intesa quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, quindi, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito
(Cass. 3060/2002).
Trattandosi di condizione dell'azione, caratterizzante ogni tipo di azione giudiziale proposta, il suo difetto può essere rilevato dal giudice anche in mancanza di una specifica eccezione di parte sul punto.
Nel caso di specie, vertendosi in materia di opposizione ad estratto di ruolo, occorre illustrarsi quanto segue: Con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, in sede di conversione con la legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non sussistono specifiche condizioni.
La norma citata ha infatti stabilito che: “All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”
Pertanto l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento, che si assumono, invalidamente, notificati possono essere direttamente impugnati in soli tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto, 2) blocco di pagamenti da parte della P.A., 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.
Orbene la Corte di Cassazione a SS.UU. con la recente sentenza n.
26283 del 6/09/2022 ha confermato la legittimità della novella normativa appena riportata ed ha ritenuto l'applicabilità della stessa, persino, ai processi in corso, seppure non tributari (artt. 17 e 18
D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). Il Supremo Collegio, chiamato a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto fra le Sezioni semplici, ha infatti statuito che :
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Alla luce di quanto appena illustrato e ritenendo di far proprie le considerazioni della citata decisione, nonché sulla base della circostanza che nel caso in esame manca, agli atti, ogni prova in merito alla ricorrenza di una delle tre ipotesi legislativamente previste, ai fini della impugnabilità dell'estratto di ruolo, va pertanto, dichiarato il difetto d'interesse della parte ricorrente all'impugnativa dello stesso.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria (cfr.
Corte d'Appello di Messina n. 305/2025), vanno poste a carico del ricorrente nei confronti dell CP_1
Nulla va disposto sulle spese di , dal Controparte_2 momento che la opposizione non investe profili di illegittimità della procedura di riscossone con conseguente difetto di legittimazione passiva del concessionario.
La notifica del ricorso al concessionario vale dunque quale mera litis denuntiatio senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti di (Cass. n. 19985/2024). Controparte_2
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna al pagamento in favore Parte_1 dell delle spese del giudizio, liquidate in € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese di . Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino