Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2420
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica all'ente impositore

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché Ater ha notificato il ricorso solo all'agente della riscossione, omettendo la notifica al Comune di Ladispoli, ente impositore.

  • Rigettato
    Definitività dell'avviso di accertamento presupposto

    Anche a voler superare il vizio procedurale, il ricorso sarebbe infondato in quanto l'avviso di accertamento n. 1551/2023, notificato il 29 dicembre 2023, non è stato impugnato nei termini, divenendo quindi definitivo. La cartella è impugnabile solo per vizi propri.

  • Inammissibile
    Censure relative al merito della pretesa

    Le doglianze di Ater sono inammissibili in quanto relative a un atto divenuto definitivo. Inoltre, le medesime questioni sono già state respinte in precedenti giudizi tra le parti.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione

    L'istanza cautelare è infondata per difetto del fumus boni iuris, stante la definitività dell'atto presupposto, e del periculum in mora, non essendo stati allegati elementi concreti di pregiudizio grave e irreparabile.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna per temerarietà dell'azione

    Pur rilevando la reiterazione di censure già respinte e la proposizione di un ricorso in presenza di un atto definitivo, la Corte non ha ravvisato gli estremi della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2420
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2420
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo