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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2420/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1027/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ater Provincia Di Ricorrente_2 - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ladispoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243974190000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 731/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATER ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0243974190/000, emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 16 ottobre 2024, relativa al mancato pagamento dell'avviso di accertamento
IMU n. 1551 del 28 dicembre 2023, notificato il 29 dicembre 2023, per un importo complessivo di euro
138.824,00.
La ricorrente deduce:
nullità della cartella per mancata allegazione degli atti presupposti (art. 7 L. 212/2000); prescrizione e/o decadenza del credito;
insussistenza del presupposto impositivo;
esenzione dall'imposta; esenzione per immobili occupati abusivamente ex art. 1, commi 81-82, L. 197/2022; illegittimità di interessi e sanzioni;
istanza di sospensione dell'esecuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo:
inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.
Lgs. 546/1992; difetto di legittimazione passiva del concessionario in ordine alle censure sulla debenza del tributo (Cass.
n. 28782/2019; Cass. n. 23051/2019); insussistenza dell'obbligo di allegazione degli atti presupposti quando già conosciuti dal contribuente
(Cass. nn. 407/2015; 18073/2008; 3417/2017).
Il Comune di Ladispoli si è costituito eccependo: inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'avviso presupposto;
definitività dell'avviso n. 1551/2023, non impugnato nei termini;
temerarietà dell'azione con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Comune ha richiamato precedenti giudizi tra le parti, tutti sfavorevoli ad ATER, relativi a ICI/IMU
2006-2007, 2012, 2013 e 2016 (CTP Roma nn. 11089/2014, 15563/2019, 17968/2019; CTR Roma nn.
3035/2015, 28982/2016; sentenza n. 8853/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'ente impositore
L'eccezione è fondata. L'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso avverso la cartella deve essere notificato anche all'ente impositore, pena l'inammissibilità.
La giurisprudenza di legittimità è costante: Cass. n. 3116/2020: la mancata notifica all'ente impositore comporta l'inammissibilità del ricorso;
Cass. n. 23051/2019: il concessionario non è legittimato a contraddire sulle questioni attinenti al merito del tributo.
Nel caso di specie, ATER ha notificato il ricorso solo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, omettendo la notifica al Comune di Ladispoli. Il ricorso è pertanto inammissibile.
2. Sulla definitività dell'avviso di accertamento presupposto.
Anche a voler superare il profilo preliminare, il ricorso sarebbe comunque infondato.
L'avviso di accertamento n. 1551/2023 è stato notificato il 29 dicembre 2023. Non risulta impugnato nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, né è stato depositato nel presente giudizio.
L'atto è quindi definitivo, con conseguente preclusione di ogni contestazione sulla debenza del tributo.
La Cassazione è univoca: Cass. n. 4516/2016: l'impugnazione della cartella non consente di contestare vizi dell'atto presupposto divenuto definitivo;
Cass. n. 11466/2011: la definitività dell'avviso preclude ogni censura sul merito;
Cass. n. 23584/2019: la cartella è impugnabile solo per vizi propri.
3. Sulle censure relative al merito della pretesa
Le doglianze di ATER – esenzione, insussistenza del presupposto, occupazioni abusive, prescrizione, illegittimità di sanzioni e interessi – sono inammissibili perché rivolte contro un atto ormai definitivo.
In ogni caso, il Comune ha documentato come le medesime questioni siano state già esaminate e respinte in numerosi giudizi tra le parti, con accertamento definitivo della debenza dei tributi.
La giurisprudenza conferma che il giudicato esterno opera anche in materia tributaria (Cass. SS.UU. n.
13916/2006; Cass. n. 26298/2019); l'occupazione abusiva non comporta automaticamente esenzione IMU, salvo rigorosa prova dei presupposti (Cass. n. 29658/2021).
4. Sulla richiesta di sospensione
L'istanza cautelare è infondata. Difetta il fumus boni iuris, stante la definitività dell'avviso presupposto, e il periculum in mora, non essendo stati allegati elementi concreti di pregiudizio grave e irreparabile (art. 47 D.
Lgs. 546/1992).
5. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Pur rilevando la reiterazione di censure già respinte e la proposizione di un ricorso in presenza di un atto definitivo, la Corte ritiene di non ravvisare gli estremi della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.
p.c. La Cassazione richiede un quid pluris rispetto alla semplice infondatezza (Cass. n. 27623/2017;
Cass. n. 16935/2018).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1027/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ater Provincia Di Ricorrente_2 - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ladispoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243974190000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 731/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATER ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0243974190/000, emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 16 ottobre 2024, relativa al mancato pagamento dell'avviso di accertamento
IMU n. 1551 del 28 dicembre 2023, notificato il 29 dicembre 2023, per un importo complessivo di euro
138.824,00.
La ricorrente deduce:
nullità della cartella per mancata allegazione degli atti presupposti (art. 7 L. 212/2000); prescrizione e/o decadenza del credito;
insussistenza del presupposto impositivo;
esenzione dall'imposta; esenzione per immobili occupati abusivamente ex art. 1, commi 81-82, L. 197/2022; illegittimità di interessi e sanzioni;
istanza di sospensione dell'esecuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo:
inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.
Lgs. 546/1992; difetto di legittimazione passiva del concessionario in ordine alle censure sulla debenza del tributo (Cass.
n. 28782/2019; Cass. n. 23051/2019); insussistenza dell'obbligo di allegazione degli atti presupposti quando già conosciuti dal contribuente
(Cass. nn. 407/2015; 18073/2008; 3417/2017).
Il Comune di Ladispoli si è costituito eccependo: inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'avviso presupposto;
definitività dell'avviso n. 1551/2023, non impugnato nei termini;
temerarietà dell'azione con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Comune ha richiamato precedenti giudizi tra le parti, tutti sfavorevoli ad ATER, relativi a ICI/IMU
2006-2007, 2012, 2013 e 2016 (CTP Roma nn. 11089/2014, 15563/2019, 17968/2019; CTR Roma nn.
3035/2015, 28982/2016; sentenza n. 8853/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'ente impositore
L'eccezione è fondata. L'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso avverso la cartella deve essere notificato anche all'ente impositore, pena l'inammissibilità.
La giurisprudenza di legittimità è costante: Cass. n. 3116/2020: la mancata notifica all'ente impositore comporta l'inammissibilità del ricorso;
Cass. n. 23051/2019: il concessionario non è legittimato a contraddire sulle questioni attinenti al merito del tributo.
Nel caso di specie, ATER ha notificato il ricorso solo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, omettendo la notifica al Comune di Ladispoli. Il ricorso è pertanto inammissibile.
2. Sulla definitività dell'avviso di accertamento presupposto.
Anche a voler superare il profilo preliminare, il ricorso sarebbe comunque infondato.
L'avviso di accertamento n. 1551/2023 è stato notificato il 29 dicembre 2023. Non risulta impugnato nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, né è stato depositato nel presente giudizio.
L'atto è quindi definitivo, con conseguente preclusione di ogni contestazione sulla debenza del tributo.
La Cassazione è univoca: Cass. n. 4516/2016: l'impugnazione della cartella non consente di contestare vizi dell'atto presupposto divenuto definitivo;
Cass. n. 11466/2011: la definitività dell'avviso preclude ogni censura sul merito;
Cass. n. 23584/2019: la cartella è impugnabile solo per vizi propri.
3. Sulle censure relative al merito della pretesa
Le doglianze di ATER – esenzione, insussistenza del presupposto, occupazioni abusive, prescrizione, illegittimità di sanzioni e interessi – sono inammissibili perché rivolte contro un atto ormai definitivo.
In ogni caso, il Comune ha documentato come le medesime questioni siano state già esaminate e respinte in numerosi giudizi tra le parti, con accertamento definitivo della debenza dei tributi.
La giurisprudenza conferma che il giudicato esterno opera anche in materia tributaria (Cass. SS.UU. n.
13916/2006; Cass. n. 26298/2019); l'occupazione abusiva non comporta automaticamente esenzione IMU, salvo rigorosa prova dei presupposti (Cass. n. 29658/2021).
4. Sulla richiesta di sospensione
L'istanza cautelare è infondata. Difetta il fumus boni iuris, stante la definitività dell'avviso presupposto, e il periculum in mora, non essendo stati allegati elementi concreti di pregiudizio grave e irreparabile (art. 47 D.
Lgs. 546/1992).
5. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Pur rilevando la reiterazione di censure già respinte e la proposizione di un ricorso in presenza di un atto definitivo, la Corte ritiene di non ravvisare gli estremi della mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.
p.c. La Cassazione richiede un quid pluris rispetto alla semplice infondatezza (Cass. n. 27623/2017;
Cass. n. 16935/2018).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.