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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 776 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaello Boni;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Di Francesco;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio il esponendo che il giorno Parte_1 Controparte_1
25.11.2020, alle ore 10.45 circa, nel mentre percorreva a piedi la Via dei Cappuccini in giunta all'altezza del civico 71, inciampava nella copertura/chiusura di un tombino CP_1 posizionato fuori dalla sua sede, in assenza di qualsiasi segnalazione, e cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali.
Assumendo la responsabilità del ex art. 2051 c.c. quale custode della Controparte_1 strada, anche per l'omessa manutenzione della stessa, ha chiesto condannarsi l'ente locale al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 57.761,39, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo danno biologico e morale, ed in € 945,90, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
1 Il ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. Controparte_1
La domanda non può essere accolta, non potendo ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'anomalia del bene demaniale e l'infortunio patito dall'attrice.
Deve preliminarmente osservarsi che la responsabilità ex art. 2051 c.c., operante anche per la P.a. in relazione ai beni demaniali, postula che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e non occorrendo, di converso, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 27724/2018;
Cass. n. 4476/2011); il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito.
Trattasi, infatti, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (v. per tutte, Cass. n. 12027/2017), con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito (che comprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato) interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
La P.a. è, ad esempio, liberata dalla suddetta responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., tra le altre, Cass. n. 6703/18).
Ciò posto, si rileva anzitutto che, secondo quanto dedotto dall'attrice e confermato dal teste oculare sentito all'udienza del 17.03.2024, il fatto si è verificato alle ore Testimone_1
10.45, del 25.11.2020, ossia in condizioni di visibilità buone se non ottimali.
Dall'esame della documentazione fotografica versata in atti dall'attrice, si evince che il tombino, collocato sul lato destro del marciapiede, era visibilmente dislocato al di fuori della sua sede naturale e sollevato rispetto al restante piano di calpestìo, il quale, a sua volta, si presentava, per una porzione piuttosto estesa, evidentemente dissestato;
peraltro, la porzione di marciapiede che contornava il tombino era di colore visibilmente diverso rispetto al
2 restante piano di calpestio, ciò che costituiva elemento di richiamo dell'attenzione del pedone sulle condizioni della strada in quello specifico punto.
Ancora, l'esame delle fotografie prodotte riscontra che il punto ove era collocato il tombino
– in corrispondenza del quale l'attrice ha allegato di essere inciampata – era posto sul lato destro di un piano di calpestìo molto più ampio, e non costituiva, pertanto, un punto di passaggio necessitato per chi camminava sul marciapiede.
Né l'attrice ha allegato circostanze particolari che, in occasione dell'evento, le impedirono di aggirare l'ostacolo, obbligandola a percorrere il marciapiede proprio nel punto ove era collocato il tombino.
Orbene, l'oggettiva visibilità delle anomalie della pavimentazione – desumibile dalle caratteristiche della stessa e dalle concrete circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro – nonché l'insussistenza di fattori individuali (non allegati dall'istante, né emersi nel corso dell'istruttoria orale) in grado di compromettere la soggettiva percepibilità del potenziale pericolo o di aggirarlo usando l'ordinaria diligenza, consentono ragionevolmente di ritenere che l'attrice, mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto agevolmente avvedersi della irregolarità del tombino, evitando così il pericolo.
Ne deriva che il bene oggetto di custodia ha costituito, nel caso di specie, mera occasione dell'evento, addebitabile piuttosto al comportamento della stessa danneggiata, evidentemente non ispirato agli ordinari canoni di diligenza.
Tali considerazioni valgono ad escludere la responsabilità del convenuto.
Per costante giurisprudenza, infatti, il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 2051
c.c. del custode, può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia fatto uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, qualora tale condotta si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo.
Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n.
3 17443/2019; n. 9315/2019; n. 2480/2018); se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., tra le altre, Cass. 27724/2018, in motivazione;
nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 12895/2016; n. 4233/2015).
Da tanto deriva il rigetto della domanda.
Tenuto conto della comprovata esistenza di un'anomalia del bene oggetto di custodia, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Gli onorari di Ctu, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di entrambe le parti in misura pari a ½ ciascuna, con la precisazione che poiché l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quota parte a carico della stessa (pari ad ½), in misura dimidiata, è posta a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone gli onorari di Ctu, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura pari a ½ ciascuna, con la precisazione che poiché l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quota parte a carico della stessa (pari ad ½), in misura dimidiata, è posta a carico dell'Erario.
Crotone, 09.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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