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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 581/2024
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 581 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Proietto;
-appellante-
CONTRO
(P. IVA ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi Controparte_2 C.F._1
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro
Ciarrocchi e dall'Avv. Vanessa Mazziero ed elettivamente domiciliati ex art. 16
1 sexies del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012, all'indirizzo p.e.c. Email_1
-appellanti incidentali-
e nei confronti di
(C.F.: , quale mandataria di CP_3 P.IVA_3 [...]
(C.F.: ); Controparte_4 P.IVA_4
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 274/2024, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 8.4.2024, nel giudizio iscritto al n. 1330/2018 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, in accoglimento del gravame proposto, per tutti
i motivi di cui agli atti di causa, in riforma parziale della sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo l'8/04/2024, pubblicata il 10/04/2024, rep. n.
309/2024 del 10/04/2024, corretta con provvedimento del 31/05/2023, • in via
principale di merito, accertato il credito dell'appellante
[...]
rigettare integralmente le avverse domande ed Parte_2
eccezioni e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse opposizioni siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, quindi dichiarare valido ed efficace il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo a ministero notar
di Porto San Giorgio del 24/02/2006 (n. 3244 rep./n. 369 Persona_1
racc.), nonché l'atto di precetto notificato in forza del predetto titolo, l'atto di pignoramento immobiliare del 03/05/2018 e tutti gli atti esecutivi connessi e/o
2 correlati e successivi;
• Rigettare l'avverso appello incidentale, siccome
infondato in fatto ed in diritto;
• Condannare, per quanto di rispettiva
competenza, in persona del legale Controparte_5
rapp. pt. ed il , in solido fra loro, ed i legali antistatari, in solido Controparte_2
fra loro, a pagare, rifondere o restituire all'appellante, le somme medio tempore eventualmente rispettivamente corrisposte in adempimento o esecuzione della sentenza gravata a titolo di spese e competenze legali e di CTU liquidate con la gravata sentenza, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
•
Vittoria nelle spese del doppio grado;
• In via subordinata e fatta salva
l'impugnazione, disporre la parziale compensazione delle spese di lite e di CTU
del primo grado, con condanna di , in Controparte_1
persona del legale rapp. pt. e del , in solido fra loro, al Controparte_2
pagamento del c.d. differenziale in favore dell'appellante, e con condanna degli stessi attori in primo grado, in solido fra loro, e degli avvocati antistatari, in solido fra loro, al pagamento o rifusione di quanto medio tempore rispettivamente corrisposto da in adempimento o esecuzione della Pt_1
sentenza gravata;
in via gradata, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado, con condanna degli avvocati antistatari, in soldo fra loro, a pagare o rifondere la somma medio tempore eventualmente loro corrisposta in adempimento o esecuzione della sentenza gravata a titolo di spese
e competenze legali liquidate con la gravata sentenza, oltre agli interessi legali
dalla data del pagamento al saldo”.
Per gli appellati- appellanti incidentali: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale rigettare integralmente l'atto di appello di controparte
3 avverso la sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data
08.04.2024, pubblicata in data 10.04.2024, corretta con provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo in data 30.05.2024, pubblicato in data 31.05.2024 per le ragioni di cui in narrativa dell'atto di costituzione in appello con appello
incidentale; sempre in via principale in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 08.04.2024, pubblicata in data 10.04.2024 emessa all'esito del giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Fermo R.G. n. 1330/2018 a cui è stato riunito il giudizio dinanzi il Tribunale di Fermo R.G. n. 343/2019, non notificata dalle parti, corretta con provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo
in data 30.05.2024, pubblicato in data 31.05.2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato in data
24.02.2006, Rep. n. 3244, Racc. n. 369 a valere come titolo esecutivo ex art.
474 c.p.c., con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di Appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 274/2024 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al precetto proposta da e Controparte_2 Controparte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_4
accoglieva parzialmente l'opposizione proposta.
L'importo precettato, pari a 215.927,16 € , si fondava sul contratto di mutuo fondiario , stipulato in data 24.2.2006 tra e la Controparte_1 CP_6
(successivamente ).
[...] Controparte_7
4 Il Tribunale di Fermo accertava la validità ed efficacia del precetto limitatamente alla somma di 171.187,35 € e condannava in solido ed CP_3 [...]
al pagamento in favore della società Parte_1 [...]
e del sig. della somma di € 7.052,00, pari a metà CP_1 Controparte_2
delle spese di lite, compensate per il residuo.
In particolare, il giudice di prime cure, recependo le conclusioni della ctu ha riconosciuto “l'indeterminatezza” del tasso di interesse del contratto di mutuo, stabilendo conseguentemente l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a), Pt_3
Avverso detta sentenza propone appello la Parte_1
chiedendo, nel merito, previo riconoscimento della piena
[...]
validità ed efficacia del contratto, la condanna di Controparte_1
e di in solido al pagamento in suo favore
[...] Controparte_2
dell'intero importo indicato in precetto. In via subordinata, chiede che venga disposta la condanna di e di Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite o, in via ulteriormente CP_2
gradata, che sia disposta l'integrale compensazione tra le parti delle stesse ( con condanna degli avvocati antistatari, in solido fra loro, alla restituzione della somma eventualmente corrisposta in adempimento della sentenza gravata).
e costituitisi, Controparte_1 Controparte_2
contestano integralmente l'avverso gravame, e spiegano appello incidentale chiedendo di riformare la sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 8.4.2024 e per l'effetto dichiarare l'inidoneità del mutuo a costituire titolo
5 esecutivo, con conseguente nullità del precetto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto l'appello incidentale.
Con l'unico motivo d'appello incidentale, gli appellanti ripropongono la censura di nullità del precetto per inidoneità del contratto di mutuo stipulato dalle parti a costituire valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Secondo la prospettazione degli appellanti incidentali, in conseguenza del deposito infruttifero presso la banca mutuante della somma oggetto del mutuo,
doveva escludersi il perfezionamento della traditio.
3.1 La censura è infondata.
Ed invero, come recentemente affermato dalle sezioni unite della S.C. il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Di conseguenza esso costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al
6 verificarsi di quanto convenuto (Cass., SS.UU. 6/03/2025 n. 5968).
Nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito da un unico contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti con costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero (V. artt. 1 e 2 del contratto di mutuo) e dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto dalla banca la somma, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza (art.1, contratto di mutuo, cit.).
E' dunque irrilevante il successivo deposito cauzionale della somma mutuata.
Passando all'appello principale, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117 TUB e degli artt. 1284,
1418, 1346 e 1362 c.c.
In particolare, l'appellante lamenta il fatto che nel caso di specie il primo giudice, nel ritenere applicabile il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, avrebbe eluso le condizioni contrattuali e le risultanze istruttorie, atteso che tutte le condizioni economiche applicate al rapporto per cui è causa risultano oggetto di specifica e valida pattuizione tra le parti.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2.La clausola di determinazione del tasso di interesse deve infatti ritenersi indeterminata.
La Corte di Cassazione ha di recente affermato, in riferimento ai contratti di mutuo, che se, come nella fattispecie in esame, non viene specificato il divisore
– 360 giorni, quale anno commerciale, o 365 giorni, quale anno solare - per calcolare il tasso Euribor, il tasso di interesse da applicare diventa indeterminabile, perché manca un criterio essenziale per calcolarlo con
7 certezza e senza discrezionalità da parte della banca (Cass., ord.
n. 20801/2024;36026/2023).
Secondo la S.C. il tasso di interesse dev'essere determinabile in modo puntuale, includendo sia il riferimento al periodo (6 mesi, 3 mesi, 1 mese) che al divisore utilizzato (360 giorni per l'anno commerciale o 365 giorni per l'anno solare).
Sicché, nel caso di specie, in assenza di espressa indicazione nel contratto di mutuo del divisore utilizzato, non può desumersi - come del resto confermato dall'espletata ctu - in modo univoco il criterio di determinazione del tasso di interesse applicato, con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto il requisito di “determinatezza” del tasso di interesse, posto che, come evidenziato dal ctu, “i piani di ammortamento potenzialmente sviluppabili sono più di uno” (pag. 23 ctu).
Deve dunque concludersi, in conformità al citato indirizzo della S.C., che in conseguenza della mancata identificazione della base - 360 ovvero 365 - del tasso Euribor nel caso di specie manca l'univocità delle pattuizioni.
Appare al riguardo irrilevante il fatto, dedotto dall'appellante, che l'MM
(European Money Markets Institute) pubblica ufficialmente l'Euribor su base
360.
Ed invero, considerato che la banca (e qualunque altro soggetto), ben può
(legittimamente) determinare l'euribor su base 365 – mediante una semplice formula di conversione matematica – ed applicare tale tasso ai negozi stipulati con la clientela, ai fini del requisito di determinatezza del tasso di interesse , ex artt. 1346 c.c. e 177 TUB, deve ritenersi necessario precisare la base (360 o
8 365 ) utilizzata nello specifico negozio, considerate le rilevanti divergenze tra le due diverse basi di calcolo utilizzate.
Appare altresì irrilevante il tasso effettivamente applicato (che secondo la prospettazione dell'appellante nel contratto in esame sarebbe stato “su base
360”, più favorevole al mutuatario), laddove il requisito di determinatezza del tasso di interesse applicato, ex art.117 TUB, opera con riferimento alla fattispecie negoziale e non anche all'andamento del rapporto.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a), del Testo Unico
Bancario (TUB), l'applicazione, nel caso di specie, del tasso sostitutivo minimo
Bot, con sostituzione automatica della clausola difforme (Cass., n. 20801/24, cit.).
2. Con il secondo motivo, l'appellante principale censura la statuizione della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della decisione del giudice di prime cure, che ha posto a carico di essa appellante una quota delle spese di lite.
L'appellante deduce al riguardo che l'appellata, opponente nel giudizio di primo grado, ha proposto plurime domande che, non essendo state accolte, con l'unica eccezione di quella riferita all'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti in violazione dell'art. 117 TUB, avrebbero giustificato una compensazione integrale delle spese anche considerato il divario tra TU (gli opponenti hanno richiesto la totale inefficacia dell'atto di precetto notificatogli oltre ad un risarcimento dei
9 danni per € 180.024,06) e SU (la Banca si è vista ridurre il credito di €
44.739,81, a fronte dell'importo precettato di 215.927,16 €.).
2.1 Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Va anzitutto rilevato che appare applicabile alla fattispecie in esame il recente indirizzo della S.C., in tema di spese processuali, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(Cass. Ss.Uu.32061 del 2022).
Orbene, nel caso di specie, l'opposizione al precetto è stata accolta in misura ridotta e dunque, sulla base del citato arresto delle sezioni unite, non è configurabile soccombenza reciproca, ma ben può disporsi la compensazione,
integrale o parziale delle spese di lite tra le parti.
Ciò posto e considerato, da un lato l'esito complessivo del giudizio, ed in particolare i limiti e le ragioni del parziale accoglimento dell'opposizione, dall'altro il fatto che detto accoglimento è fondato su un indirizzo della S.C. che al momento dell'introduzione del giudizio non poteva ritenersi consolidato, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione non già
parziale, bensì integrale, delle spese di lite di entrambi i gradi.
10 4.2 Considerato il rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
e ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
[...] Controparte_2
art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in via principale da avverso la sentenza n. 274/2024 del Parte_1
Tribunale di Fermo, nei confronti di , Controparte_1 CP_2
e di quale mandataria di , e
[...] CP_3 Controparte_4
nella contumacia di quest'ultima, nonché sull'appello incidentale proposto da e , disattesa ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Rigetta l'appello incidentale proposto da e da Controparte_1
Controparte_2
In riforma della sentenza n. 274/2024 del Tribunale di Fermo, dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
Condanna e in solido a Controparte_2 Controparte_1
restituire all'appellante le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza gravata, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di corresponsione.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti incidentali in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in
11 misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Guido Federico
12
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 581 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Proietto;
-appellante-
CONTRO
(P. IVA ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi Controparte_2 C.F._1
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro
Ciarrocchi e dall'Avv. Vanessa Mazziero ed elettivamente domiciliati ex art. 16
1 sexies del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012, all'indirizzo p.e.c. Email_1
-appellanti incidentali-
e nei confronti di
(C.F.: , quale mandataria di CP_3 P.IVA_3 [...]
(C.F.: ); Controparte_4 P.IVA_4
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 274/2024, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 8.4.2024, nel giudizio iscritto al n. 1330/2018 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, in accoglimento del gravame proposto, per tutti
i motivi di cui agli atti di causa, in riforma parziale della sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo l'8/04/2024, pubblicata il 10/04/2024, rep. n.
309/2024 del 10/04/2024, corretta con provvedimento del 31/05/2023, • in via
principale di merito, accertato il credito dell'appellante
[...]
rigettare integralmente le avverse domande ed Parte_2
eccezioni e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse opposizioni siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, quindi dichiarare valido ed efficace il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo a ministero notar
di Porto San Giorgio del 24/02/2006 (n. 3244 rep./n. 369 Persona_1
racc.), nonché l'atto di precetto notificato in forza del predetto titolo, l'atto di pignoramento immobiliare del 03/05/2018 e tutti gli atti esecutivi connessi e/o
2 correlati e successivi;
• Rigettare l'avverso appello incidentale, siccome
infondato in fatto ed in diritto;
• Condannare, per quanto di rispettiva
competenza, in persona del legale Controparte_5
rapp. pt. ed il , in solido fra loro, ed i legali antistatari, in solido Controparte_2
fra loro, a pagare, rifondere o restituire all'appellante, le somme medio tempore eventualmente rispettivamente corrisposte in adempimento o esecuzione della sentenza gravata a titolo di spese e competenze legali e di CTU liquidate con la gravata sentenza, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
•
Vittoria nelle spese del doppio grado;
• In via subordinata e fatta salva
l'impugnazione, disporre la parziale compensazione delle spese di lite e di CTU
del primo grado, con condanna di , in Controparte_1
persona del legale rapp. pt. e del , in solido fra loro, al Controparte_2
pagamento del c.d. differenziale in favore dell'appellante, e con condanna degli stessi attori in primo grado, in solido fra loro, e degli avvocati antistatari, in solido fra loro, al pagamento o rifusione di quanto medio tempore rispettivamente corrisposto da in adempimento o esecuzione della Pt_1
sentenza gravata;
in via gradata, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado, con condanna degli avvocati antistatari, in soldo fra loro, a pagare o rifondere la somma medio tempore eventualmente loro corrisposta in adempimento o esecuzione della sentenza gravata a titolo di spese
e competenze legali liquidate con la gravata sentenza, oltre agli interessi legali
dalla data del pagamento al saldo”.
Per gli appellati- appellanti incidentali: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale rigettare integralmente l'atto di appello di controparte
3 avverso la sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data
08.04.2024, pubblicata in data 10.04.2024, corretta con provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo in data 30.05.2024, pubblicato in data 31.05.2024 per le ragioni di cui in narrativa dell'atto di costituzione in appello con appello
incidentale; sempre in via principale in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 08.04.2024, pubblicata in data 10.04.2024 emessa all'esito del giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Fermo R.G. n. 1330/2018 a cui è stato riunito il giudizio dinanzi il Tribunale di Fermo R.G. n. 343/2019, non notificata dalle parti, corretta con provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo
in data 30.05.2024, pubblicato in data 31.05.2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato in data
24.02.2006, Rep. n. 3244, Racc. n. 369 a valere come titolo esecutivo ex art.
474 c.p.c., con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di Appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 274/2024 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al precetto proposta da e Controparte_2 Controparte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_4
accoglieva parzialmente l'opposizione proposta.
L'importo precettato, pari a 215.927,16 € , si fondava sul contratto di mutuo fondiario , stipulato in data 24.2.2006 tra e la Controparte_1 CP_6
(successivamente ).
[...] Controparte_7
4 Il Tribunale di Fermo accertava la validità ed efficacia del precetto limitatamente alla somma di 171.187,35 € e condannava in solido ed CP_3 [...]
al pagamento in favore della società Parte_1 [...]
e del sig. della somma di € 7.052,00, pari a metà CP_1 Controparte_2
delle spese di lite, compensate per il residuo.
In particolare, il giudice di prime cure, recependo le conclusioni della ctu ha riconosciuto “l'indeterminatezza” del tasso di interesse del contratto di mutuo, stabilendo conseguentemente l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a), Pt_3
Avverso detta sentenza propone appello la Parte_1
chiedendo, nel merito, previo riconoscimento della piena
[...]
validità ed efficacia del contratto, la condanna di Controparte_1
e di in solido al pagamento in suo favore
[...] Controparte_2
dell'intero importo indicato in precetto. In via subordinata, chiede che venga disposta la condanna di e di Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite o, in via ulteriormente CP_2
gradata, che sia disposta l'integrale compensazione tra le parti delle stesse ( con condanna degli avvocati antistatari, in solido fra loro, alla restituzione della somma eventualmente corrisposta in adempimento della sentenza gravata).
e costituitisi, Controparte_1 Controparte_2
contestano integralmente l'avverso gravame, e spiegano appello incidentale chiedendo di riformare la sentenza n. 274/2024 emessa dal Tribunale di Fermo in data 8.4.2024 e per l'effetto dichiarare l'inidoneità del mutuo a costituire titolo
5 esecutivo, con conseguente nullità del precetto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto l'appello incidentale.
Con l'unico motivo d'appello incidentale, gli appellanti ripropongono la censura di nullità del precetto per inidoneità del contratto di mutuo stipulato dalle parti a costituire valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Secondo la prospettazione degli appellanti incidentali, in conseguenza del deposito infruttifero presso la banca mutuante della somma oggetto del mutuo,
doveva escludersi il perfezionamento della traditio.
3.1 La censura è infondata.
Ed invero, come recentemente affermato dalle sezioni unite della S.C. il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Di conseguenza esso costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al
6 verificarsi di quanto convenuto (Cass., SS.UU. 6/03/2025 n. 5968).
Nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito da un unico contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti con costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero (V. artt. 1 e 2 del contratto di mutuo) e dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto dalla banca la somma, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza (art.1, contratto di mutuo, cit.).
E' dunque irrilevante il successivo deposito cauzionale della somma mutuata.
Passando all'appello principale, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117 TUB e degli artt. 1284,
1418, 1346 e 1362 c.c.
In particolare, l'appellante lamenta il fatto che nel caso di specie il primo giudice, nel ritenere applicabile il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, avrebbe eluso le condizioni contrattuali e le risultanze istruttorie, atteso che tutte le condizioni economiche applicate al rapporto per cui è causa risultano oggetto di specifica e valida pattuizione tra le parti.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2.La clausola di determinazione del tasso di interesse deve infatti ritenersi indeterminata.
La Corte di Cassazione ha di recente affermato, in riferimento ai contratti di mutuo, che se, come nella fattispecie in esame, non viene specificato il divisore
– 360 giorni, quale anno commerciale, o 365 giorni, quale anno solare - per calcolare il tasso Euribor, il tasso di interesse da applicare diventa indeterminabile, perché manca un criterio essenziale per calcolarlo con
7 certezza e senza discrezionalità da parte della banca (Cass., ord.
n. 20801/2024;36026/2023).
Secondo la S.C. il tasso di interesse dev'essere determinabile in modo puntuale, includendo sia il riferimento al periodo (6 mesi, 3 mesi, 1 mese) che al divisore utilizzato (360 giorni per l'anno commerciale o 365 giorni per l'anno solare).
Sicché, nel caso di specie, in assenza di espressa indicazione nel contratto di mutuo del divisore utilizzato, non può desumersi - come del resto confermato dall'espletata ctu - in modo univoco il criterio di determinazione del tasso di interesse applicato, con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto il requisito di “determinatezza” del tasso di interesse, posto che, come evidenziato dal ctu, “i piani di ammortamento potenzialmente sviluppabili sono più di uno” (pag. 23 ctu).
Deve dunque concludersi, in conformità al citato indirizzo della S.C., che in conseguenza della mancata identificazione della base - 360 ovvero 365 - del tasso Euribor nel caso di specie manca l'univocità delle pattuizioni.
Appare al riguardo irrilevante il fatto, dedotto dall'appellante, che l'MM
(European Money Markets Institute) pubblica ufficialmente l'Euribor su base
360.
Ed invero, considerato che la banca (e qualunque altro soggetto), ben può
(legittimamente) determinare l'euribor su base 365 – mediante una semplice formula di conversione matematica – ed applicare tale tasso ai negozi stipulati con la clientela, ai fini del requisito di determinatezza del tasso di interesse , ex artt. 1346 c.c. e 177 TUB, deve ritenersi necessario precisare la base (360 o
8 365 ) utilizzata nello specifico negozio, considerate le rilevanti divergenze tra le due diverse basi di calcolo utilizzate.
Appare altresì irrilevante il tasso effettivamente applicato (che secondo la prospettazione dell'appellante nel contratto in esame sarebbe stato “su base
360”, più favorevole al mutuatario), laddove il requisito di determinatezza del tasso di interesse applicato, ex art.117 TUB, opera con riferimento alla fattispecie negoziale e non anche all'andamento del rapporto.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. a), del Testo Unico
Bancario (TUB), l'applicazione, nel caso di specie, del tasso sostitutivo minimo
Bot, con sostituzione automatica della clausola difforme (Cass., n. 20801/24, cit.).
2. Con il secondo motivo, l'appellante principale censura la statuizione della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità della decisione del giudice di prime cure, che ha posto a carico di essa appellante una quota delle spese di lite.
L'appellante deduce al riguardo che l'appellata, opponente nel giudizio di primo grado, ha proposto plurime domande che, non essendo state accolte, con l'unica eccezione di quella riferita all'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti in violazione dell'art. 117 TUB, avrebbero giustificato una compensazione integrale delle spese anche considerato il divario tra TU (gli opponenti hanno richiesto la totale inefficacia dell'atto di precetto notificatogli oltre ad un risarcimento dei
9 danni per € 180.024,06) e SU (la Banca si è vista ridurre il credito di €
44.739,81, a fronte dell'importo precettato di 215.927,16 €.).
2.1 Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Va anzitutto rilevato che appare applicabile alla fattispecie in esame il recente indirizzo della S.C., in tema di spese processuali, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(Cass. Ss.Uu.32061 del 2022).
Orbene, nel caso di specie, l'opposizione al precetto è stata accolta in misura ridotta e dunque, sulla base del citato arresto delle sezioni unite, non è configurabile soccombenza reciproca, ma ben può disporsi la compensazione,
integrale o parziale delle spese di lite tra le parti.
Ciò posto e considerato, da un lato l'esito complessivo del giudizio, ed in particolare i limiti e le ragioni del parziale accoglimento dell'opposizione, dall'altro il fatto che detto accoglimento è fondato su un indirizzo della S.C. che al momento dell'introduzione del giudizio non poteva ritenersi consolidato, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione non già
parziale, bensì integrale, delle spese di lite di entrambi i gradi.
10 4.2 Considerato il rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
e ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
[...] Controparte_2
art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in via principale da avverso la sentenza n. 274/2024 del Parte_1
Tribunale di Fermo, nei confronti di , Controparte_1 CP_2
e di quale mandataria di , e
[...] CP_3 Controparte_4
nella contumacia di quest'ultima, nonché sull'appello incidentale proposto da e , disattesa ogni diversa Controparte_1 Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Rigetta l'appello incidentale proposto da e da Controparte_1
Controparte_2
In riforma della sentenza n. 274/2024 del Tribunale di Fermo, dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi.
Condanna e in solido a Controparte_2 Controparte_1
restituire all'appellante le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza gravata, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di corresponsione.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti incidentali in solido, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in
11 misura pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Guido Federico
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