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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11853/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. MARIA BARILARO;
Parte_1 ricorrente in riassunzione nei confronti di rapp. e dif. dall'avv. ROSALBA Controparte_1
ACQUAVIVA; resistente in riassunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare la nullità del patto di prova inserito nel contratto del 1.3.2023 per le plurime ragioni esposte nel presente ricorso. Per l'effetto dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del dipendente disponendo Parte_1 la immediata reintegrazione nel posto di lavoro. Condannare la resistente
come rappresentata, Controparte_2 al pagamento di tutte le mensilità maturate sino all'emananda sentenza (e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro) a seguito dell'intervenuto licenziamento illegittimo del Sig. nonché al pagamento dei Parte_1 contributi fiscali e previdenziali. Condannare la
[...] al risarcimento di ogni danno patrimoniale e Controparte_2 non patrimoniale conseguente il licenziamento intervenuto, in misura non inferiore ad € 20.000,00. Condannare in ultimo la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi di lite”.
Alla udienza del 20.09.2024, parte ricorrente dava atto dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della società convenuta. Il giudizio, quindi, veniva interrotto come da successivo provvedimento.
Con ricorso in riassunzione del 28.10.2024, parte ricorrente riassumeva la causa nei confronti della Curatela della società convenuta, richiamando le ragioni di fatto e di diritto, nonché le conclusioni già rassegnate con il primo ricorso introduttivo ivi richiamato.
Si costituiva la Curatela convenuta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 2096 c.c., commi 1 e 2, “Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova”.
Come è noto, l'art. 2096 c.c. consente la libera recedibilità durante il periodo di prova senza obbligo e indennità di preavviso. L'art. 10
l.n.604/66, poi, stabilisce che le norme della legge stessa possano applicarsi dopo che l'assunzione sia divenuta definitiva e, in ogni caso, dopo sei mesi di lavoro. In caso di assunzione del lavoratore con patto di prova, pertanto, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali sia con riferimento ai presupposti della giusta causa e del giustificato motivo del recesso, che agli ordinari oneri di prova della legittimità dell'atto, di forma scritta dell'intimazione e della motivazione;
né, d'altro canto, l'impugnazione del licenziamento sarà soggetta alla decadenza ex art. 6 l.n. 604 /66 (cfr. Cass. n.2359/97, Cass.
n. 2728/94). Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n.189 del 1980 ha sancito la legittimità del licenziamento del lavoratore in prova in assenza di motivazione, purchè vengano rispettati i limiti che non consentano di configurare l'atto come assolutamente libero o arbitrario. La
Corte ha sancito al riguardo che deve essere consentito l'esperimento che forma oggetto del patto, con la conseguente sindacabilità del recesso nel caso in cui la prova non sia stata effettivamente svolta. Spetterà, quindi, al lavoratore dimostrare l'inadeguatezza della durata dell'esperimento, cioè che questo si sia svolto con modalità tali da impedire al lavoratore di esprimere le proprie attitudini e capacità professionali (Cass.
n.2228/99). Altro limite di carattere generale alla libera recedibilità durante il periodo di prova deriva dalla prova che il lavoratore fornisca del motivo illecito determinante del licenziamento e che questo non dipenda dalla valutazione negativa che della sua capacità lavorativa abbia fatto il datore di lavoro (Cass. n.402/98). Il lavoratore, infine, può dimostrare, per consentire la sindacabilità del recesso, il positivo esperimento del periodo di prova, vale a dire l'esatto adempimento della prestazione lavorativa dedotta in contratto (Cass. n.10834/00).
Nell'ipotesi di patto di prova il recesso dell'imprenditore durante tale periodo è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede, pertanto, una formale comunicazione delle ragioni del recesso. Infatti, la manifestazione di volontà del datore di lavoro riferita all'esperimento in corso, si qualifica come valutazione negativa dello stesso e comporta l'identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso. Dalla valutazione negativa del periodo di prova, quindi, deriva, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso. (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 469/15;
n. 21698/06; n. 19558/06).
Ciò posto, l'odierno ricorrente è stato assunto, in data 01.03.2023, alle dipendenze della odierna resistente con contratto di lavoro full time, a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato amministrativo 4° liv. CCNL
Commercio e Terziario.
Il ricorrente in questa sede lamenta l'illegittima del recesso intimato dalla resistente con nota del 16 maggio 2023, e con effetto dal 22.05.2023, per mancato superamento del periodo di prova, contestando:
-la nullità del patto di prova inserito nel contratto di assunzione con decorrenza dal 2 marzo 2023;
-la mancata indicazione specifica delle mansioni affidategli in ragione della attribuita qualifica di “impiegato amministrativo” 4° liv. (senza riferimento/specifica della mansione di sistemista informatico indicata nella lettera di intenti pre-assuntiva), CCNL Commercio e Terziario;
-la sussistenza di ragioni di regresso estranee al contratto nonché la mancanza di buona fede nelle trattative contrattuali.
Dunque, ai fini del decidere preme verificare la preliminare ed assorbente validità del patto di prova intercorso tra le parti.
Alla stregua del consolidato orientamento della Corte Regolatrice, il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto.
Tuttavia, gli stessi giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che dette mansioni non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (cfr., Cass. Civ., Sez. Lav.
n.1957/11; n.11722/09, che, nel precisare che l'indicazione delle mansioni può essere operata anche per relationem, mediante il richiamo alle declaratorie del contratto collettivo, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso qualsivoglia profilo di nullità del patto di prova che conteneva il riferimento alla qualifica di assunzione.
Ebbene, nel caso in esame il patto di prova (clausola) risulta da atto scritto, poiché contenuto sia nella lettera di intenti del 24.02.2023, in atti, (recante: a) le mansioni di “sistemista informatico”, 4°liv. CCNL di categoria, b) il periodo di prova per 60 giorni, con decorrenza rapporto di lavoro dal 01.3.2023), sia nel contratto di assunzione, il quale reca la qualifica di “impiegato amministrativo”, nonché espressamente la seguente clausola del periodo di prova:
Dunque, il patto di prova risulta da atto scritto.
Con riferimento alle mansioni, sebbene vi sia stata una discrepanza tra la mansione/qualifica indicata nella lettera di intenti (sistemista informativo) con quella effettivamente attribuita con il contratto di assunzione (impiegato amministrativo), tuttavia in entrambi i casi c'è stato il richiamo del 4° liv. CCNL di categoria (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, stante l'operato rinvio al 4° liv., ritiene la scrivente debba procedersi alla verifica dell'effettiva riconducibilità della qualifica attribuita al momento dell'assunzione (impiegato amministrativo) alle relative mansioni previste dal livello attribuito.
Al riguardo preme, dunque, richiamare le declaratorie contrattuali collettive applicate al rapporto di lavoro de quo, come da CCNL di categoria in atti.
Ai sensi dell'art. 113, appartengono al IV liv. “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. Operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende
a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini,magazzini aprezzounico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere
l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico pratiche comunque acquisite. 23.
Specialista di macelleria gastronomia,salumeria,pescheria,formaggi,pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche; 27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami […]; 30. addettoallevariazionideiservizidiffusionarinelleaziendedidistribuzionedi libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dalla suddetta declaratoria si evince chiaramente l'assenza della mansione/qualifica di “impiegato amministrativo” attribuita al ricorrente con il contratto di assunzione.
Alla luce di quanto innanzi, non è quindi possibile individuare - nell'alveo del IV liv. - le mansioni cui avrebbe dovuto attendere il ricorrente ai fini anche dell'esperimento del periodo di prova e della relativa valutazione (“negativa”, che ha determinato il recesso della società dal rapporto di lavoro)
Risulta, pertanto, del tutto inconferente - ai fini delle mansioni -
l'operato rinvio del contratto di lavoro alla declaratoria del IV liv. CCNL di categoria.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna resistente, la suddetta qualifica è rinvenibile unicamente alla declaratoria del III liv., la quale prevede che “a questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: […] 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Ciò posto, stante la mancata indicazione specifica delle mansioni - di cui il ricorrente si duole - nonché dell'impossibilità di determinare le stesse per relationem (mediante rinvio alla declaratoria del IV liv. attribuito al ricorrente), il patto di prova risulta geneticamente nullo per carenza dell'anzidetto requisito, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. Risultando, conseguentemente, illegittimo il recesso disposto dalla resistente per mancato superamento del patto(periodo) di prova.
Infatti, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n.
24201/2025), le cui motivazioni si richiamano e condividono, “con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 23 del 2015, questa Corte, prendendo atto del mutato quadro normativo, ha affermato che la nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art.
3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione (Cass. n. 20239/2023).
Tale ultima impostazione deve, però, oggi essere rivista, come sopra si è fatto cenno, alla luce dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 che, nel riallineamento delle tutele ivi previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato,
e per giustificato motivo soggettivo o privo di giusta causa, dall'altro, consente di ritenere il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.lgs.
n. 23 del 2015, come costituzionalmente interpretato. Infatti, il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca
l'esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata, così come era stato ritenuto dopo l'entrata in vigore della cd. legge Fornero ai sensi dell'art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970. 15. Invero, come autorevolmente precisato nella sentenza n. 125 del 2022 della Corte Costituzionale, l'insussistenza del fatto investe «il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell'atto di recesso» e «la sussistenza di un fatto non si presta
a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica», con la conseguenza che, se non esiste un valido patto di prova, viene a mancare la necessaria “giustificatezza” del licenziamento in quanto resta un recesso privo di giustificazione;
esso, pertanto, si traduce in un licenziamento ad nutum perché svincolato totalmente dal fatto (insussistente) posto alla base di esso”.
Alla luce di quanto suesposto, il licenziamento disposto dall'odierna resistente per mancato superamento del patto di prova – nullo - configura una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto.
Per l'effetto, dunque, deve procedersi all'individuazione della tutela da applicarsi in favore del lavoratore.
Secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 3, D.lgs. n. 23 del 2015,
“salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3[…]”.
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha dedotto né fornito evidenza documentale in ordine al superamento dei requisiti dimensionali ai sensi dell'art. 18, co. 8 e 9, L. n. 300/1970.
Ritiene, dunque, la Giudicante che debba applicarsi la disciplina prevista dall'art. 9 del D.lgs. n. 23/20215, la quale prevede che “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo
3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma
1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Pertanto, tenuto conto della limitata anzianità di servizio del ricorrente
(2 mesi circa), appare ragionevole condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno (patrimoniale e non) non può essere accolta in quanto, in ragione dell'accertata illegittimità del licenziamento, la tutela riconosciuta prevede già un'indennità risarcitoria destinata a ristorare i danni patiti dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disposto con nota del 16.05.2023 ed avente decorrenza dal
22.05.2023; sempre per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento;
ulteriormente per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
Bari, 14.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11853/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. MARIA BARILARO;
Parte_1 ricorrente in riassunzione nei confronti di rapp. e dif. dall'avv. ROSALBA Controparte_1
ACQUAVIVA; resistente in riassunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare la nullità del patto di prova inserito nel contratto del 1.3.2023 per le plurime ragioni esposte nel presente ricorso. Per l'effetto dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del dipendente disponendo Parte_1 la immediata reintegrazione nel posto di lavoro. Condannare la resistente
come rappresentata, Controparte_2 al pagamento di tutte le mensilità maturate sino all'emananda sentenza (e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro) a seguito dell'intervenuto licenziamento illegittimo del Sig. nonché al pagamento dei Parte_1 contributi fiscali e previdenziali. Condannare la
[...] al risarcimento di ogni danno patrimoniale e Controparte_2 non patrimoniale conseguente il licenziamento intervenuto, in misura non inferiore ad € 20.000,00. Condannare in ultimo la resistente al pagamento di tutte le spese e compensi di lite”.
Alla udienza del 20.09.2024, parte ricorrente dava atto dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della società convenuta. Il giudizio, quindi, veniva interrotto come da successivo provvedimento.
Con ricorso in riassunzione del 28.10.2024, parte ricorrente riassumeva la causa nei confronti della Curatela della società convenuta, richiamando le ragioni di fatto e di diritto, nonché le conclusioni già rassegnate con il primo ricorso introduttivo ivi richiamato.
Si costituiva la Curatela convenuta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 2096 c.c., commi 1 e 2, “Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova”.
Come è noto, l'art. 2096 c.c. consente la libera recedibilità durante il periodo di prova senza obbligo e indennità di preavviso. L'art. 10
l.n.604/66, poi, stabilisce che le norme della legge stessa possano applicarsi dopo che l'assunzione sia divenuta definitiva e, in ogni caso, dopo sei mesi di lavoro. In caso di assunzione del lavoratore con patto di prova, pertanto, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali sia con riferimento ai presupposti della giusta causa e del giustificato motivo del recesso, che agli ordinari oneri di prova della legittimità dell'atto, di forma scritta dell'intimazione e della motivazione;
né, d'altro canto, l'impugnazione del licenziamento sarà soggetta alla decadenza ex art. 6 l.n. 604 /66 (cfr. Cass. n.2359/97, Cass.
n. 2728/94). Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n.189 del 1980 ha sancito la legittimità del licenziamento del lavoratore in prova in assenza di motivazione, purchè vengano rispettati i limiti che non consentano di configurare l'atto come assolutamente libero o arbitrario. La
Corte ha sancito al riguardo che deve essere consentito l'esperimento che forma oggetto del patto, con la conseguente sindacabilità del recesso nel caso in cui la prova non sia stata effettivamente svolta. Spetterà, quindi, al lavoratore dimostrare l'inadeguatezza della durata dell'esperimento, cioè che questo si sia svolto con modalità tali da impedire al lavoratore di esprimere le proprie attitudini e capacità professionali (Cass.
n.2228/99). Altro limite di carattere generale alla libera recedibilità durante il periodo di prova deriva dalla prova che il lavoratore fornisca del motivo illecito determinante del licenziamento e che questo non dipenda dalla valutazione negativa che della sua capacità lavorativa abbia fatto il datore di lavoro (Cass. n.402/98). Il lavoratore, infine, può dimostrare, per consentire la sindacabilità del recesso, il positivo esperimento del periodo di prova, vale a dire l'esatto adempimento della prestazione lavorativa dedotta in contratto (Cass. n.10834/00).
Nell'ipotesi di patto di prova il recesso dell'imprenditore durante tale periodo è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede, pertanto, una formale comunicazione delle ragioni del recesso. Infatti, la manifestazione di volontà del datore di lavoro riferita all'esperimento in corso, si qualifica come valutazione negativa dello stesso e comporta l'identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso. Dalla valutazione negativa del periodo di prova, quindi, deriva, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso. (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 469/15;
n. 21698/06; n. 19558/06).
Ciò posto, l'odierno ricorrente è stato assunto, in data 01.03.2023, alle dipendenze della odierna resistente con contratto di lavoro full time, a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato amministrativo 4° liv. CCNL
Commercio e Terziario.
Il ricorrente in questa sede lamenta l'illegittima del recesso intimato dalla resistente con nota del 16 maggio 2023, e con effetto dal 22.05.2023, per mancato superamento del periodo di prova, contestando:
-la nullità del patto di prova inserito nel contratto di assunzione con decorrenza dal 2 marzo 2023;
-la mancata indicazione specifica delle mansioni affidategli in ragione della attribuita qualifica di “impiegato amministrativo” 4° liv. (senza riferimento/specifica della mansione di sistemista informatico indicata nella lettera di intenti pre-assuntiva), CCNL Commercio e Terziario;
-la sussistenza di ragioni di regresso estranee al contratto nonché la mancanza di buona fede nelle trattative contrattuali.
Dunque, ai fini del decidere preme verificare la preliminare ed assorbente validità del patto di prova intercorso tra le parti.
Alla stregua del consolidato orientamento della Corte Regolatrice, il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto.
Tuttavia, gli stessi giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che dette mansioni non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (cfr., Cass. Civ., Sez. Lav.
n.1957/11; n.11722/09, che, nel precisare che l'indicazione delle mansioni può essere operata anche per relationem, mediante il richiamo alle declaratorie del contratto collettivo, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso qualsivoglia profilo di nullità del patto di prova che conteneva il riferimento alla qualifica di assunzione.
Ebbene, nel caso in esame il patto di prova (clausola) risulta da atto scritto, poiché contenuto sia nella lettera di intenti del 24.02.2023, in atti, (recante: a) le mansioni di “sistemista informatico”, 4°liv. CCNL di categoria, b) il periodo di prova per 60 giorni, con decorrenza rapporto di lavoro dal 01.3.2023), sia nel contratto di assunzione, il quale reca la qualifica di “impiegato amministrativo”, nonché espressamente la seguente clausola del periodo di prova:
Dunque, il patto di prova risulta da atto scritto.
Con riferimento alle mansioni, sebbene vi sia stata una discrepanza tra la mansione/qualifica indicata nella lettera di intenti (sistemista informativo) con quella effettivamente attribuita con il contratto di assunzione (impiegato amministrativo), tuttavia in entrambi i casi c'è stato il richiamo del 4° liv. CCNL di categoria (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, stante l'operato rinvio al 4° liv., ritiene la scrivente debba procedersi alla verifica dell'effettiva riconducibilità della qualifica attribuita al momento dell'assunzione (impiegato amministrativo) alle relative mansioni previste dal livello attribuito.
Al riguardo preme, dunque, richiamare le declaratorie contrattuali collettive applicate al rapporto di lavoro de quo, come da CCNL di categoria in atti.
Ai sensi dell'art. 113, appartengono al IV liv. “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. Operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende
a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini,magazzini aprezzounico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere
l'importo della merce all'atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico pratiche comunque acquisite. 23.
Specialista di macelleria gastronomia,salumeria,pescheria,formaggi,pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche; 27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami […]; 30. addettoallevariazionideiservizidiffusionarinelleaziendedidistribuzionedi libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dalla suddetta declaratoria si evince chiaramente l'assenza della mansione/qualifica di “impiegato amministrativo” attribuita al ricorrente con il contratto di assunzione.
Alla luce di quanto innanzi, non è quindi possibile individuare - nell'alveo del IV liv. - le mansioni cui avrebbe dovuto attendere il ricorrente ai fini anche dell'esperimento del periodo di prova e della relativa valutazione (“negativa”, che ha determinato il recesso della società dal rapporto di lavoro)
Risulta, pertanto, del tutto inconferente - ai fini delle mansioni -
l'operato rinvio del contratto di lavoro alla declaratoria del IV liv. CCNL di categoria.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna resistente, la suddetta qualifica è rinvenibile unicamente alla declaratoria del III liv., la quale prevede che “a questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: […] 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Ciò posto, stante la mancata indicazione specifica delle mansioni - di cui il ricorrente si duole - nonché dell'impossibilità di determinare le stesse per relationem (mediante rinvio alla declaratoria del IV liv. attribuito al ricorrente), il patto di prova risulta geneticamente nullo per carenza dell'anzidetto requisito, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. Risultando, conseguentemente, illegittimo il recesso disposto dalla resistente per mancato superamento del patto(periodo) di prova.
Infatti, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n.
24201/2025), le cui motivazioni si richiamano e condividono, “con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 23 del 2015, questa Corte, prendendo atto del mutato quadro normativo, ha affermato che la nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art.
3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione (Cass. n. 20239/2023).
Tale ultima impostazione deve, però, oggi essere rivista, come sopra si è fatto cenno, alla luce dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 che, nel riallineamento delle tutele ivi previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato,
e per giustificato motivo soggettivo o privo di giusta causa, dall'altro, consente di ritenere il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.lgs.
n. 23 del 2015, come costituzionalmente interpretato. Infatti, il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca
l'esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata, così come era stato ritenuto dopo l'entrata in vigore della cd. legge Fornero ai sensi dell'art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970. 15. Invero, come autorevolmente precisato nella sentenza n. 125 del 2022 della Corte Costituzionale, l'insussistenza del fatto investe «il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell'atto di recesso» e «la sussistenza di un fatto non si presta
a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica», con la conseguenza che, se non esiste un valido patto di prova, viene a mancare la necessaria “giustificatezza” del licenziamento in quanto resta un recesso privo di giustificazione;
esso, pertanto, si traduce in un licenziamento ad nutum perché svincolato totalmente dal fatto (insussistente) posto alla base di esso”.
Alla luce di quanto suesposto, il licenziamento disposto dall'odierna resistente per mancato superamento del patto di prova – nullo - configura una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto.
Per l'effetto, dunque, deve procedersi all'individuazione della tutela da applicarsi in favore del lavoratore.
Secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 3, D.lgs. n. 23 del 2015,
“salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3[…]”.
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha dedotto né fornito evidenza documentale in ordine al superamento dei requisiti dimensionali ai sensi dell'art. 18, co. 8 e 9, L. n. 300/1970.
Ritiene, dunque, la Giudicante che debba applicarsi la disciplina prevista dall'art. 9 del D.lgs. n. 23/20215, la quale prevede che “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo
3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma
1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Pertanto, tenuto conto della limitata anzianità di servizio del ricorrente
(2 mesi circa), appare ragionevole condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno (patrimoniale e non) non può essere accolta in quanto, in ragione dell'accertata illegittimità del licenziamento, la tutela riconosciuta prevede già un'indennità risarcitoria destinata a ristorare i danni patiti dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disposto con nota del 16.05.2023 ed avente decorrenza dal
22.05.2023; sempre per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento;
ulteriormente per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
Bari, 14.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Agnese Angiuli)