Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1963, n. 207
Articolo 3
Versione
31 marzo 1963
Art. 4. L'anticipazione di lire 6 miliardi di cui all' articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1114 , s'intende effettuata come definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi comunque spettanti alla Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali a norma dell' articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e della legge 9 gennaio 1951, n.10 , per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale o di oltremare.
Conseguentemente non ha piu' effetto la cessione prevista dall' articolo 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1114 , ed e' abrogato l'articolo 2 della legge moderna.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - BO TREMELLONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 31 marzo 1963