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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/10/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560 del 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NO OL e dell'Avv. Marina Zela ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via Appia Nuova, 45, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
nato il [...] a [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la separazione giudiziale, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo che in data 11 gennaio 2020 aveva contratto matrimonio civile con il sig. CP_1
pagina 1 di 7 e che, progressivamente, ma già dai primi anni di matrimonio, aveva subito Controparte_1
l'indifferenza emotiva del marito – che si sottraeva anche al debito coniugale tanto che dalla loro unione non nascevano figli – i suoi continui allontanamenti da casa, le sue lunghe permanenze nel paese di origine e i suoi atteggiamenti aggressivi e violenti. Rappresentava, inoltre, che il coniuge si trovava frequentemente in stato di ebbrezza e che aveva scoperto l'esistenza, nel Paese
d'origine, di cinque figli nati da due relazioni more uxorio, di cui una tuttora in corso.
Contestava, pertanto, al marito la violazione dei doveri coniugali di lealtà e fedeltà, accusandolo di averla strumentalizzata al solo fine di ottenere il permesso di soggiorno, per poi abbandonarla una volta raggiunto tale obiettivo. Malgrado rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva Controparte_1 dichiarato contumace con ordinanza del 30.04.2024.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In esito all'udienza presidenziale, con provvedimento del 31.05.2023, il Presidente, in via temporanea e urgente, ritenuto come in assenza di prole alcuna assegnazione della ex casa coniugale fosse consentita e rilevata la mancanza di riscontri in merito alla condizione reddituale del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
quindi, designato il Giudice relatore, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ratione temporis vigente, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto rilevare che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 2201 del 2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia;
parimenti, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg.
Ue 1259 del 2010.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata.
Da quanto allegato dalla ricorrente e dalla contumacia di parte resistente, che ha reso impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
pagina 2 di 7 Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Pomezia (RM) l'11 gennaio 2020, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Pomezia (RM) al n. 1, Parte I, anno 2020, in regime di separazione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
Ritiene, invece, il Collegio, che non sia suscettibile di accoglimento la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente.
Come noto, il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo
Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29.04.2024, n.11394).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con specifico riferimento, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, è stato precisato che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale", e che, in punto di riparto dell'onere probatorio "grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza,
pagina 3 di 7 provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata"
(Cass. Civ., Sez. I, 18.04.2024, n. 10489).
Analogamente, “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito”
(Cass. n. 25072 del 2017).
Infine, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Civ., Sez. I, 07.08.2024, n. 22294).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito deducendo l'indifferenza emotiva dello stesso, i suoi continui allontanamenti da casa e le sue lunghe permanenze nel paese di origine, suoi atteggiamenti aggressivi e violenti e la sottrazione dello stesso al debito coniugale.
Ha inoltre riferito che il coniuge era dedito all'abuso di alcolici e che le aveva taciuto l'esistenza di figli nati da precedenti relazioni, oltre a intrattenere relazioni extraconiugali. Ebbene, sebbene la ricorrente abbia allegato circostanze di oggettiva gravità e potenziale rilevanza ai fini dell'addebito della separazione – quali l'indifferenza emotiva del coniuge, i suoi reiterati pagina 4 di 7 allontanamenti dal domicilio coniugale, le prolungate permanenze nel Paese d'origine, comportamenti aggressivi e violenti, la sottrazione al debito coniugale, l'abuso di alcolici e l'infedeltà coniugale – ha tuttavia omesso di fornire qualsivoglia riscontro probatorio a sostegno delle suddette allegazioni.
La ricorrente, infatti, pur avendo chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., non ha successivamente formulato alcuna istanza istruttoria, omettendo così di offrire prova delle circostanze poste a fondamento della domanda di addebito, al pari del nesso causale tra le condotte allegate e l'insorgenza della crisi coniugale. Né può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante che “la contumacia integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”
(orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte Sez. 3, con ordinanza n. 14372 del
24 maggio 2023).
In difetto di prova, non è stato possibile per il Collegio accertare la veridicità dei fatti posti a fondamento della richiesta di addebito, con la conseguenza che la relativa domanda non può che essere rigettata, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Parimenti non è suscettibile di positivo scrutinio la domanda della ricorrente volta a conseguire l'assegnazione della casa coniugale. La pretesa, invero, si appalesa inammissibile dal momento che dal matrimonio non sono nati figli, sicché in questa sede nessuna determinazione può essere assunta in merito all'assegnazione della casa coniugale, essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico, v. tra le molte Cass., ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
Ad ogni modo, va osservato che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, possono prevedere che il suddetto immobile resti nella disponibilità della ricorrente, fermi restando gli ordinari istituti privatistici considerato che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, l'immobile è di proprietà di terzi.
Infine, per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente, va rammentato che, come noto, l'art. 156 c.c. stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 156 c.c. va interpretato nel senso che la pagina 5 di 7 separazione personale dei coniugi comporta la sospensione degli obblighi di natura personale – quali quelli di fedeltà, convivenza e collaborazione – ma non incide sulla persistenza del vincolo coniugale, né sull'obbligo di assistenza materiale. Ne consegue che l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura distinta rispetto a quello previsto in sede di divorzio, in quanto finalizzato a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, e dunque parametrato alla disponibilità di “redditi adeguati” in tale contesto (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017).
Al contempo, è stato chiarito che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” e che “ grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass.
Civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Orbene, anche sotto questo profilo la domanda di parte ricorrente si appalesa del tutto carente di supporto probatorio. In particolare, la ha prodotto, per quel che più rileva, certificazione Pt_1 unica 2023 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2022, ha percepito € 12.780,14, quali reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato, con imposta netta di € 1.059,43, autocertificazione ove dichiara di non essere proprietaria di beni immobili, di essere proprietaria di una vettura e intestataria di un conto corrente di cui ha allegato gli estratti conto relativi al
2021, 2022 e al primo trimestre 2023, dall'esame dei quali non sono emerse movimentazioni significative, se non versamenti di denaro contante e di assegni (v. allegati alla nota di deposito del 30 maggio 2023).
Ritiene quindi il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della pretesa. Ed invero, la stessa non ha formulato pagina 6 di 7 istanze istruttorie, non ha dimostrato l'effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e risulta, per sua stessa produzione documentale, attualmente occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, in assenza di elementi probatori idonei ad accertare il tenore di vita in costanza di matrimonio e a comprovare la disparità economica tra le parti, la domanda deve essere rigettata.
Considerata la natura e l'esito della causa e la contumacia di parte resistente si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1560 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pronuncia la separazione personale di e di Parte_1 Controparte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in Pomezia (RM) l'11 gennaio 2020, trascritto al
[...]
Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Pomezia (RM) al n. 1, Parte I, anno 2020, in regime di separazione dei beni;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
Rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente;
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente;
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 17 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560 del 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NO OL e dell'Avv. Marina Zela ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via Appia Nuova, 45, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
nato il [...] a [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la separazione giudiziale, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo che in data 11 gennaio 2020 aveva contratto matrimonio civile con il sig. CP_1
pagina 1 di 7 e che, progressivamente, ma già dai primi anni di matrimonio, aveva subito Controparte_1
l'indifferenza emotiva del marito – che si sottraeva anche al debito coniugale tanto che dalla loro unione non nascevano figli – i suoi continui allontanamenti da casa, le sue lunghe permanenze nel paese di origine e i suoi atteggiamenti aggressivi e violenti. Rappresentava, inoltre, che il coniuge si trovava frequentemente in stato di ebbrezza e che aveva scoperto l'esistenza, nel Paese
d'origine, di cinque figli nati da due relazioni more uxorio, di cui una tuttora in corso.
Contestava, pertanto, al marito la violazione dei doveri coniugali di lealtà e fedeltà, accusandolo di averla strumentalizzata al solo fine di ottenere il permesso di soggiorno, per poi abbandonarla una volta raggiunto tale obiettivo. Malgrado rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva Controparte_1 dichiarato contumace con ordinanza del 30.04.2024.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In esito all'udienza presidenziale, con provvedimento del 31.05.2023, il Presidente, in via temporanea e urgente, ritenuto come in assenza di prole alcuna assegnazione della ex casa coniugale fosse consentita e rilevata la mancanza di riscontri in merito alla condizione reddituale del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
quindi, designato il Giudice relatore, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ratione temporis vigente, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, giova innanzitutto rilevare che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 2201 del 2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia;
parimenti, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg.
Ue 1259 del 2010.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata.
Da quanto allegato dalla ricorrente e dalla contumacia di parte resistente, che ha reso impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
pagina 2 di 7 Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Pomezia (RM) l'11 gennaio 2020, trascritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Pomezia (RM) al n. 1, Parte I, anno 2020, in regime di separazione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
Ritiene, invece, il Collegio, che non sia suscettibile di accoglimento la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente.
Come noto, il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo
Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29.04.2024, n.11394).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con specifico riferimento, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, è stato precisato che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale", e che, in punto di riparto dell'onere probatorio "grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza,
pagina 3 di 7 provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata"
(Cass. Civ., Sez. I, 18.04.2024, n. 10489).
Analogamente, “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito”
(Cass. n. 25072 del 2017).
Infine, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Civ., Sez. I, 07.08.2024, n. 22294).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito deducendo l'indifferenza emotiva dello stesso, i suoi continui allontanamenti da casa e le sue lunghe permanenze nel paese di origine, suoi atteggiamenti aggressivi e violenti e la sottrazione dello stesso al debito coniugale.
Ha inoltre riferito che il coniuge era dedito all'abuso di alcolici e che le aveva taciuto l'esistenza di figli nati da precedenti relazioni, oltre a intrattenere relazioni extraconiugali. Ebbene, sebbene la ricorrente abbia allegato circostanze di oggettiva gravità e potenziale rilevanza ai fini dell'addebito della separazione – quali l'indifferenza emotiva del coniuge, i suoi reiterati pagina 4 di 7 allontanamenti dal domicilio coniugale, le prolungate permanenze nel Paese d'origine, comportamenti aggressivi e violenti, la sottrazione al debito coniugale, l'abuso di alcolici e l'infedeltà coniugale – ha tuttavia omesso di fornire qualsivoglia riscontro probatorio a sostegno delle suddette allegazioni.
La ricorrente, infatti, pur avendo chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., non ha successivamente formulato alcuna istanza istruttoria, omettendo così di offrire prova delle circostanze poste a fondamento della domanda di addebito, al pari del nesso causale tra le condotte allegate e l'insorgenza della crisi coniugale. Né può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante che “la contumacia integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”
(orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte Sez. 3, con ordinanza n. 14372 del
24 maggio 2023).
In difetto di prova, non è stato possibile per il Collegio accertare la veridicità dei fatti posti a fondamento della richiesta di addebito, con la conseguenza che la relativa domanda non può che essere rigettata, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Parimenti non è suscettibile di positivo scrutinio la domanda della ricorrente volta a conseguire l'assegnazione della casa coniugale. La pretesa, invero, si appalesa inammissibile dal momento che dal matrimonio non sono nati figli, sicché in questa sede nessuna determinazione può essere assunta in merito all'assegnazione della casa coniugale, essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico, v. tra le molte Cass., ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
Ad ogni modo, va osservato che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, possono prevedere che il suddetto immobile resti nella disponibilità della ricorrente, fermi restando gli ordinari istituti privatistici considerato che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, l'immobile è di proprietà di terzi.
Infine, per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente, va rammentato che, come noto, l'art. 156 c.c. stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 156 c.c. va interpretato nel senso che la pagina 5 di 7 separazione personale dei coniugi comporta la sospensione degli obblighi di natura personale – quali quelli di fedeltà, convivenza e collaborazione – ma non incide sulla persistenza del vincolo coniugale, né sull'obbligo di assistenza materiale. Ne consegue che l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura distinta rispetto a quello previsto in sede di divorzio, in quanto finalizzato a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, e dunque parametrato alla disponibilità di “redditi adeguati” in tale contesto (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017).
Al contempo, è stato chiarito che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” e che “ grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass.
Civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Orbene, anche sotto questo profilo la domanda di parte ricorrente si appalesa del tutto carente di supporto probatorio. In particolare, la ha prodotto, per quel che più rileva, certificazione Pt_1 unica 2023 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2022, ha percepito € 12.780,14, quali reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato, con imposta netta di € 1.059,43, autocertificazione ove dichiara di non essere proprietaria di beni immobili, di essere proprietaria di una vettura e intestataria di un conto corrente di cui ha allegato gli estratti conto relativi al
2021, 2022 e al primo trimestre 2023, dall'esame dei quali non sono emerse movimentazioni significative, se non versamenti di denaro contante e di assegni (v. allegati alla nota di deposito del 30 maggio 2023).
Ritiene quindi il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della pretesa. Ed invero, la stessa non ha formulato pagina 6 di 7 istanze istruttorie, non ha dimostrato l'effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e risulta, per sua stessa produzione documentale, attualmente occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, in assenza di elementi probatori idonei ad accertare il tenore di vita in costanza di matrimonio e a comprovare la disparità economica tra le parti, la domanda deve essere rigettata.
Considerata la natura e l'esito della causa e la contumacia di parte resistente si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1560 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pronuncia la separazione personale di e di Parte_1 Controparte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in Pomezia (RM) l'11 gennaio 2020, trascritto al
[...]
Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Pomezia (RM) al n. 1, Parte I, anno 2020, in regime di separazione dei beni;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomezia (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
Rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente;
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente;
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 17 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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