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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione orale svoltasi, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., all'udienza del 11.11.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3427 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via L. Einaudi n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Stranges
(C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di C.F._1 citazione attrice
e
C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Gioia Tauro, via Duomo n. 30, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe NO (C.F.
) e LE NO (C.F. ), che la rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta nonché
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Tommaso Campanella n. 55, presso lo studio dell'Avv.
AN MI (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Conclusioni delle parti così come precisate con note scritte nel termine di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione pagina 1 di 6 Con atto di citazione per l'udienza dell'8.1.2021, iscritto a ruolo il 7.10.2020 e ritualmente notificato, la instaurava il presente giudizio al fine di sentir accertare l'inadempimento della Parte_1
e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di compravendita Controparte_1 dell'autovettura Renault Kangaroo tg FS446NN condannandola, per tale motivo, alla restituzione di quanto pagato a titolo di prezzo di acquisto dal medesimo, al rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita, nonché al risarcimento dei danni subiti a seguito della presenza di vizi riscontrati durante l'utilizzo del veicolo.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice esponeva che in data 07.02.2019 acquistava presso la di Catanzaro un'autovettura, in specie una Renault Kangaroo, mediante Controparte_1 sottoscrizione del contratto di leasing finanziario n. 5F036396 con la RC Banque al prezzo di €
14.527,10; in data 11.02.2019, dopo aver percorso 208 km il mezzo subiva un guasto meccanico che veniva riparato dalla concessionaria e riconsegnato in data 24.04.2019; che tuttavia, anche a seguito di tale riparazione, il mezzo manifestava nuovamente problemi meccanici, rendendosi necessario un nuovo intervento di riparazione, che si prolungava fino al 22.08.2019; che, tuttavia, neppure tale intervento era risolutivo, in quanto il mezzo veniva ricoverato altre quattro volte;
che a causa di tali guasti subiva un danno, in specie di natura patrimoniale, avendo tali guasti compromesso la propria attività imprenditoriale.
Ritenendo, quindi, sussistente un'ipotesi di responsabilità ex art. 1490 cod. civ., rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Giudice adito, contrariis reiectis : - accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità della ex art. 1490 c.c. ; - accertare e Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita ad oggetto il veicolo Renault Kangoo, targato
FS446NN, con condanna del venditore – - alla restituzione del prezzo ed al Controparte_1 rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita;
- accertare e dichiarare la responsabilità di
ex art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, da Controparte_1 quantificarsi in euro 10.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa”.
Con tempestiva comparsa del 18.12.2020, si costituiva chiedendo Controparte_1 preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in causa in qualità di produttore del Controparte_2 veicolo oggetto di causa.
Nel merito eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione attiva dell'attrice la quale, in qualità di mero utilizzatore del veicolo, non aveva alcun titolo per invocare nei propri confronti la risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra la stessa e la RC Banque;
in via principale, chiedeva di rigettarsi la domanda avversaria, poiché l'autoveicolo non presentava vizi di pagina 2 di 6 conformità, e le avarie erano addebitabili ad un cattivo uso del mezzo medesimo da parte dell'utilizzatore e, con riferimento ai supposti danni subiti, ne contestava parimenti la fondatezza.
In via subordinata, chiedeva di dichiarare la in qualità di casa costruttrice Controparte_2 dell'autovettura, previa chiamata in causa della medesima, tenuta a manlevarla.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con ordinanza del 22.12.2020, si costituiva la
[...]
la quale, con riferimento alla domanda attorea, formulava eccezioni non dissimili a CP_2 quelle sollevate dalla convenuta;
con riferimento, invece, alla domanda di garanzia spiegata nei propri confronti, eccepiva di non essere la società produttrice dei veicoli, ma la mera importatrice in Italia degli stessi e, in ogni caso, sottolineava che a norma dell'art. 7 (“Garanzie”) delle “Condizioni
Generali di vendita dei Veicoli Nuovi” e dell'art. 5 del contratto di concessione, la Controparte_1 era obbligata non solo nei confronti dei propri clienti, ma anche della medesima società concedente alle riparazioni in garanzia dei veicoli venduti;
per l'effetto, la società convenuta era obbligata a rispondere degli eventuali vizi, anche nei confronti della dalla quale, quindi, non Controparte_2 poteva pretendere di essere garantita.
Dunque, così concludeva: “a) rigettare la domanda della perché inammissibile e Parte_1 infondata;
b) rigettare la domanda subordinata di manleva proposta nei suoi confronti dalla
c) subordinatamente, e nella remota ipotesi che siano accertati vizi di Controparte_1 fabbricazione del veicolo, dichiarare la concessionaria-venditrice Controparte_1 responsabile della loro mancata o inadeguata riparazione;
d) condannare i soccombenti a rivalere la elle spese e competenze del processo”. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 cod. proc. civ., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, infine, rinviata all'udienza dell'11.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ. e decisa con il deposito del presente provvedimento.
***
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Va evidenziato che il giudizio può essere deciso sulla base della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione, sollevata sia dalla convenuta che dalla terza chiamata, di difetto di legittimazione sostanziale attiva dell'attore - rectius di titolarità attiva del diritto di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo versato - avendo questi acquistato il bene in leasing essendo, quindi, mero utilizzatore e non proprietario del medesimo.
La questione relativa ai rimedi esperibili dall'utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa oggetto del contratto di leasing (come nell'ipotesi al vaglio) è stata affrontata e risolta dalla ormai decennale pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la quale ha individuato i rimedi processuali che pagina 3 di 6 l'utilizzatore (nel collegamento negoziale che si invera nella fattispecie socialmente tipica del leasing) può far valere nei confronti del concedente.
Secondo la suddetta pronuncia, “tra il contratto di leasing finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, si verifica un'ipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale) in forza del quale l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. Invece, in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore può esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale. (…) C'è, dunque, da chiedersi quali siano i rimedi esperibili dall'utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa (oggetto sia del contratto del leasing, sia di quello di fornitura) in una vicenda contrattuale che, nella prassi mercantile, tende ad affermare (come s'è visto) tende ad affermare l'esonero del concedente (nella specie, RC Banque) da responsabilità per vizi della cosa ed il corrispondente obbligo dell'utilizzatore (in specie, la società attrice) di accertare la conformità del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo). Ciò a garanzia della separazione tra rischio finanziario e rischio operativo che sottende la vicenda di leasing, la quale vuole che l'esecuzione del piano di ammortamento del credito sia indipendente da qualsiasi contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura. Ciò significa che, in forza di queste clausole, l'utilizzatore non può sospendere il pagamento dei canoni, né ottenere la risoluzione del contratto di locazione. (…) La giurisprudenza unanime (così come la dottrina) riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra
l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo, la responsabilità risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione. Ma venendo più al fondo della questione, occorre distinguere l'ipotesi in cui i vizi sono immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore, da quella in cui gli stessi si sono manifestate successivamente alla consegna, tenendo soprattutto conto che il canone di buona fede agisce quale strumento integrativo dei contratti (art. 1375 c.c.). In questo caso, dunque, sorge l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente circa ogni questione che sia per questo rilevante, così come vi è l'obbligo a carico del concedente di solidarietà e di protezione verso l'utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi. Il primo caso deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicché il pagina 4 di 6 concedente, una volta informato del fatto che l'utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha rifiutato la consegna, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento,
l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore. Il secondo caso
– ovvero quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo l'accettazione verbalizzata da parte dell'utilizzatore - sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa;
ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione. In conclusione, si può affermare il principio in ragione del quale, in tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso.
In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente” (cfr.
Cass., S.U., n. 19785/2015).
Dalla pronuncia esaminata, dunque, emerge il difetto di titolarità, in capo all'attore, del diritto di ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo versato, avendo affermato che i vizi sono sorti in un momento successivo alla consegna dell'autovettura, ovvero in data 11.02.2019; infatti, dalla lettura del contratto di leasing non emerge che il concedente e l'utilizzatore avessero pattuito una specifica clausola contrattuale con la quale la RC Banque trasferisse la propria posizione sostanziale alla società attrice.
pagina 5 di 6 In definitiva, l'attrice non aveva alcun diritto di agire per ottenere la risoluzione del contratto nei confronti della convenuta, per cui la domanda deve essere respinta.
Con riguardo, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patiti che, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'utilizzatore è legittimato ad avanzare nei confronti del fornitore, questa non può che essere rigettata per totale mancanza di prova del danno subito.
Infatti, è bene ribadire che la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
coerentemente con la norma citata, inoltre, la
Suprema Corte ha già da tempo affermato che l'onere della prova del danno grava sempre sul danneggiato (cfr., ex multis, Cass., n. 21140/2007), dovendosi escludere la configurabilità, nell'ordinamento, di danni in re ipsa.
L'attrice, tuttavia, si limita ad affermare apoditticamente, senza fornire alcuna prova a riguardo, di aver subito danni a causa dei vizi dell'autoveicolo, quantificando i vizi medesimi in € 10.000,00.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, dunque, la domanda attorea è da rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dal terzo chiamato dal convenuto (che, secondo Cass. n. 23123/2019, sono poste a carico dell'attore soccombente, se la chiamata del terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo e che il convenuto non abbia formulato un'istanza in tal senso) e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), secondo i valori minimi, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata, che si liquidano, per ciascuno, in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 14 novembre 2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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