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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 13/10/2021, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2021
N. 00516/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00643/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Albanese in San Dona' Di Piave, Via Cesare Battisti n. 42;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto di divieto detenzione di armi e confisca delle suddette, -OMISSIS--OMISSIS-^, a firma del-OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- del provvedimento di reiezione dell'istanza di riesame in autotutela, a firma del -OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati dal ricorrente il -OMISSIS-:
- del decreto di rigetto della revoca del divieto detenzione di armi e confisca delle suddette, a firma del -OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-^;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente;
nonché per il risarcimento
- dei danni tutti patiti e patiendi dal ricorrente da determinarsi tramite espletanda C.T.U. estimativa o anche da liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, se dovuti, sino al dì del soddisfo, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui il ricorrente chiede la sospensione, inaudita altera parte , del provvedimento di rigetto adottato dalla -OMISSIS- a seguito del riesame disposto con -OMISSIS-;
Rilevato in particolare che la situazione di estrema gravità e urgenza è rappresentata con riferimento al rischio della confisca delle armi e munizioni, attualmente ritirate dall’Amministrazione, in quanto il termine assegnato al ricorrente per procedere alla cessione delle stesse (-OMISSIS-) scade in una data antecedente alla prima camera di consiglio utile (3 novembre 2021);
Ritenuto di accogliere la domanda di misura cautelare monocratica con esclusivo riferimento all’obbligo di procedere alla cessione delle armi e delle munizioni, ferma restando ogni ulteriore prescrizione disposta nei confronti del ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto dispone che le armi e le munizioni rimangano nella custodia dell’Amministrazione fino alla data del 3 novembre 2021, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso il giorno -OMISSIS-.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.