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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1489/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 10:28 innanzi al dott. TA RI GI AV, sono comparsi: Per l'avv. AT FA Parte_1
Per il dott. BURGELLO NC Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. TA RI GI AV
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA RI GI AV ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AT Parte_1 C.F._1 FA e dell'avv. AT ANTONIO ( ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA MARAGLIANO, 122 50144 Firenzepresso il difensore avv. AT FA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO NC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO NC
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 18.4.2025 ha citato Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, il esponendo: Controparte_2
a) di essere docente di ruolo di Scuola Secondaria di II grado, con sede di servizio presso l'Istituto Buontalenti di Firenze (FI);
b) di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la CP_1
stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 svolgendo, nel predetto anno scolastico, diverse supplenze temporanee, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
c) di non avere percepito, nell'anno scolastico suindicato, con riferimento alle supplenze temporanee effettuate, la retribuzione professionale docenti ovvero
1 l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato CP_1
contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze – Sez. Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 1.271,32 Controparte_2
(milleduecentosettantuno/32) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituito in giudizio il , contestando nel Controparte_2
merito il ricorso e chiedendone la reiezione perchè infondato, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione mediante sentenza e contestuale motivazione.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La tesi sostenuta in ricorso è stata condivisa dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7,
2 comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle
3 modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il
Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del
21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_2
condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in ricorso in complessivi € 1.271,32 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al
4 servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, nell'a.s. 2020/2021; Controparte_2
2) Per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della CP_1
ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro
1.271,32 oltre interessi;
3) condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 650,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa TA RI GI AV
5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1489/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 10:28 innanzi al dott. TA RI GI AV, sono comparsi: Per l'avv. AT FA Parte_1
Per il dott. BURGELLO NC Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. TA RI GI AV
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA RI GI AV ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AT Parte_1 C.F._1 FA e dell'avv. AT ANTONIO ( ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA MARAGLIANO, 122 50144 Firenzepresso il difensore avv. AT FA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO NC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO NC
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 18.4.2025 ha citato Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, il esponendo: Controparte_2
a) di essere docente di ruolo di Scuola Secondaria di II grado, con sede di servizio presso l'Istituto Buontalenti di Firenze (FI);
b) di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la CP_1
stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 svolgendo, nel predetto anno scolastico, diverse supplenze temporanee, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
c) di non avere percepito, nell'anno scolastico suindicato, con riferimento alle supplenze temporanee effettuate, la retribuzione professionale docenti ovvero
1 l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato CP_1
contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze – Sez. Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 1.271,32 Controparte_2
(milleduecentosettantuno/32) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal
D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituito in giudizio il , contestando nel Controparte_2
merito il ricorso e chiedendone la reiezione perchè infondato, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione mediante sentenza e contestuale motivazione.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La tesi sostenuta in ricorso è stata condivisa dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7,
2 comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle
3 modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il
Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del
21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_2
condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in ricorso in complessivi € 1.271,32 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al
4 servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, nell'a.s. 2020/2021; Controparte_2
2) Per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della CP_1
ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro
1.271,32 oltre interessi;
3) condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 650,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa TA RI GI AV
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