Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/06/2025, n. 12177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12177 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06603/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6603 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con il quale è stata rigettata la richiesta di cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con il quale è stata rigettata la richiesta di cittadinanza italiana, e ciò dopo la trasmissione del preavviso di rigetto in data -OMISSIS-, e motivato sul presupposto che con sentenza del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, il Tribunale in composizione monocratica-sezione distaccata di -OMISSIS- ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 86, comma 2 lett. b) del d.lgs. 285/1992, ossia per “ guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico motivo, l’eccesso di potere e la violazione di legge dell’art. 3 della legge 241/1990.
In particolare, il ricorrente ha contestato come “ arbitraria e fondamentalmente erronea la valutazione dell’Amministrazione che ha valutato come elemento essenziale per la valutazione e definizione della procedura di riconoscimento della cittadinanza l’aver il ricorrente un precedente penale per guida in stato di ebbrezza e pertanto rigettare la domanda. Dal certificato del casellario giudiziale relativo al ricorrente è, infatti, emersa una sola condanna per guida in stato di ebbrezza ” (cfr. pag. 3); e che, “ trattandosi di una circostanza non riconducibile alle ipotesi ostative di cui all’art. 6, primo comma della L. n. 92/1991, occorre una valutazione in concreto del fatto di reato. L’Amministrazione adita per il rilascio della cittadinanza non può infatti limitarsi ad un giudizio sommario, circoscritto ad un fatto risalente nel tempo (seppur sanzionato penalmente), ma deve contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina. Deve, quindi, valutare la condotta complessiva del cittadino che, seppur non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui chiede di far parte ” (cfr. pag. 6).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (-OMISSIS-).
Con ordinanza -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ considerato che l’istanza cautelare non appare assistita da sufficiente fumus boni iuris alla luce della giurisprudenza in materia (Vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2947, 3026, 3027, 4469, 4945, 4703, 4945, 6126, 6490; Cons. St., sez. I, n. 702/2022, 780/2020; sez. I parere n. 653/2022; n. 702/2022; n. 960/2022; n. 1225/2022; 1145/2022, 1138/2022; TAR Lazio, sez. I ter n. 1719 e 6448/21) e che non giova al ricorrente invocare, in senso contrario, alcuni isolati precedenti del giudice d’appello relativi a casi del tutto diversi, in cui il provvedimento impugnato era stato annullato, con rinvio per il riesame alla PA, in quanto risultava assolutamente immotivato; ritenuto, in particolare, che non sia condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui non è legittimo pretendere dallo straniero un quantum di moralità maggiore rispetto a quello esigibile dal cittadino in quanto il pregiudizio in contestazione - non consiste nel consumo di sostanze (alcooliche o stupefacenti) in sé considerato, bensì, piuttosto, il fatto di mettersi alla guida in stato uno stato alterato dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo a repentaglio l’incolumità altrui (soprattutto delle fasce più deboli che non sono in grado di proteggersi dagli incidenti: bambini, anziani, portatori di handicap etc.), trattandosi di comportamento che non solo procura notevole allarme sociale (anche alla luce di recenti fatti di cronaca), ma che, secondo il criterio di valutazione seguito dall’Amministrazione nella formulazione del giudizio prognostico ad essa affidato – ritenuto non irragionevole dal Collegio –può essere ritenuto significativo, per il suo “valore sintomatico”, come fatto indicativo di mancanza di considerazione di beni giuridici fondamentali, tutelati dalla Costituzione, quali l’incolumità fisica, la vita e la salute altrui; peraltro si tratta di un elemento sfavorevole, riportato nel -OMISSIS-, quindi ricadente nel “periodo di osservazione” in cui deve essere dimostrato il possesso dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza di cittadinanza (presentata in data -OMISSIS-); ritenuto, comunque, che non è ravvisabile nel caso di specie nemmeno il prescritto periculum in mora, che è stato prospettato in modo del tutto assiomatico da parte del ricorrente, atteso che, per quanto riguarda le libertà ed i diritti fondamentali, va precisato che essi sono riconosciuti a qualunque persona, in quanto tale, a prescindere dalla sua nazionalità (come sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni Internazionali in materia) e lo stesso vale anche per quanto riguarda i diritti civili, che sono riconosciuti a qualunque straniero, com’era sancito dal codice civile del 1865 e oggi dall’art. 2 d.lgs. n. 286/1998; inoltre allo straniero che ha acquisito lo status di lungosoggiornante UE . ai sensi dell’art. 9 D.lgs. n. 286/98 – come nel caso del ricorrente che ha ottenuto nel -OMISSIS- il rilascio di carta di soggiorno – è riconosciuto il diritto ad usufruire delle prestazioni pubbliche ed il pieno accesso a beni e servizi pubblici (compresa la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica); a svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, anche di tipo professionale (salvo i casi di esclusione espressamente previsti); a partecipare alla vita pubblica locale, come sancito dall’art. 9 dell’art. 9 D.lgs. n. 286/98 (anche se, allo stato, il diritto elettorale risulta condizionato all’adozione di ulteriori atti normativi, data la ratifica solo parziale della Convenzione europea sui diritti civili e politici operata con Legge 20.3.94), nonché il diritto a permanere a tempo indeterminato sul territorio nazionale, essendo tutelato dal rischio di espulsione da particolari garanzie sostanziali e procedurali (art. 10 e 13 del predetto TUI); in sostanza il quid pluris conseguente al conferimento dello stato di cittadino consiste nel riconoscimento del cd. diritti politici, che consentono l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo a livello nazionale, la partecipazione all’esercizio di quelle funzioni pubbliche in cui può entrare in gioco l’interesse nazionale – anche mediante l’accesso alla carriera diplomatica, prefettizia, magistraturale, forze armate etc - oltre che l’assunzione dei doveri che gravano, come contropartita, sul solo cittadino, in primis, quello di difendere la Patria (art. 52 Cost) e contribuire al progresso della Nazione (art. 2 e 53 Cost) ”.
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 13 giugno 2025; a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
In linea generale, occorre osservare che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., 10 gennaio 2011, n. 52; Tar Lazio – Roma, 18 aprile -OMISSIS-, n. 3547).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio – Roma, 4 giugno 2013, n. 5565), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; id., sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia legittimo sulla base di una ritenuta inaffidabilità del ricorrente, inferita sulla scorta di una condanna divenuta irrevocabile (-OMISSIS-) poco più di quattro anni prima la presentazione della domanda di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-).
Proprio con riguardo alla notevole risalenza nel tempo di tali circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza, si rende necessario rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Tar Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, sez. VI n. 52/2011; id., sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, nn. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr., da ultimo, TAR Lazio, nn. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022 con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, n. 1833/2015 e 2644/2022).
Tanto premesso, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza a sostegno dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che si sostanzia nell’esercizio di potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile -OMISSIS-, n. 3547); “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 giugno 2013, n. 5565); cosicché “ la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20690).
È, pure, noto che la pubblica Amministrazione non può, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 92/1991, non può sottrarsi da una valutazione sulla pericolosità, astratta o presunta, del richiedente la cittadinanza senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto.
Nella specie, il ricorrente non ha allegato alcun elemento (lavorativo, familiare) in grado di poter confutare il quadro valutativo che ha condotto all’emissione del diniego di cittadinanza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.