TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6294/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia PECCE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Valdossola, n. 2 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell' 8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 6 maggio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell' 8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, l'11 luglio 1998. Dall'unione sono nate , il 25 ottobre 1998, e , il 24 marzo 2000. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 9 maggio 2016 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 7 giugno 2016. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento della primogenita in quanto le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Bologna l'11 febbraio 1971 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Bologna l'11 luglio 1998, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 300 P. 1 Uff. 01 anno 1998; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) dispone che la signora imanga nella abitazione familiare continuando a farsi Pt_2 carico del pagamento del corrispettivo per il godimento dovuto alla Cooperativa per il Risanamento proprietaria dell'immobile;
2) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , non ancora economicamente autosufficiente, versando Per_2 alla madre la somma di 100,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 2 di 3 3) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno purché Per_2 concordate;
4) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia PECCE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Valdossola, n. 2 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell' 8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 6 maggio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell' 8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, l'11 luglio 1998. Dall'unione sono nate , il 25 ottobre 1998, e , il 24 marzo 2000. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 9 maggio 2016 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 7 giugno 2016. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento della primogenita in quanto le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Bologna l'11 febbraio 1971 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Bologna l'11 luglio 1998, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 300 P. 1 Uff. 01 anno 1998; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) dispone che la signora imanga nella abitazione familiare continuando a farsi Pt_2 carico del pagamento del corrispettivo per il godimento dovuto alla Cooperativa per il Risanamento proprietaria dell'immobile;
2) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , non ancora economicamente autosufficiente, versando Per_2 alla madre la somma di 100,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 2 di 3 3) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno purché Per_2 concordate;
4) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3