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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I Grado iscritta al N° 107 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da:
- C.F.: rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Pagliacci del foro di Ascoli Piceno e domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno alla via G. Amadio n. 36;
-attore- contro
- C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Edoardo Guidi del foro di Ascoli Piceno e domiciliata nel suo studio sito in San Benedetto del Tronto alla Via Pasubio n.36;
-convenuto- nonché contro
- (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
Adalberto Palestini del foro di Ascoli Piceno e domiciliato nel suo studio sito in San Benedetto del Tronto alla Via Calatafimi, 38/b;
-convenuto- e
- (C.F.: ) in persona dell'amministratore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Adalberto Palestini del foro di CP_2
Ascoli Piceno e domiciliato presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto alla Via Calatafimi, 38/b;
-convenuto-
CONCLUSIONI
All'udienza 28.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, in via PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA ammettere le prove dedotte e richieste nelle memorie ex art. 171 TER nr 2 e 3 cpc e da intendersi in tale sede interamente ritrascritte;
NEL pagina 1 di 9 MERITO ACCERTARE e DICHIARARE l'illeceità dei fatti descritti in premessa posti in essere dai convenuti nei confronti dell'attrice; ACCERTARE E DICHIARARE il danno subito dall'attrice in conseguenza dei medesimi fatti e per l'effetto CONDANNARE i IGg.ri e CP_2 CP_1 ed il in persona dell'Amministratore in carica, in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 risarcimento del danno subito dall'attrice per i fatti esposti in premessa e quantificati complessivamente ad oggi in € 68.883,19 di cui € 46.608,05 per danno fisico € 7.275,00 per danno patrimoniale € 15.000,00 per danno non patrimoniale da mancata fruizione del tendaggio ovvero in quella diversa misura maggiore e/o minore che si determinerà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa, nonché in ogni caso di altra somma compensativa del danno derivato all'attrice per inadempimento della obbligazione risarcitoria;
anche in relazione alla svalutazione della moneta intervenuta dal giorno del fatto ed al pagamento infine degli interessi di legge dal summenzionato giorno;
con ulteriore CONDANNA dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e delle competenze di lite”.
PER PARTE CONVENUTA BRUTTI ETTORE:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte le richieste presentate dalla parte attrice nelle proprie conclusioni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA in persona dell'amministratore pro Controparte_3 tempore ” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, CP_2 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al con sede Controparte_3 legale in Grottammare alla Via G.L. Bernini n. 38/b, c.f. , in persona dell'amministratore P.IVA_1
p.t., con ogni conseguenza di legge;
- in via principale, anche nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non provveda ai sensi del punto precedente, rigettare integralmente tutte le richieste presentate dalla parte attrice nelle proprie conclusioni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA SACCOMANDI ERCOLE:” l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia respingere integralmente la domanda come avanzata da nei confronti Parte_1 di poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto dichiarando, conseguentemente, Controparte_1 non tenuto al pagamento di somma alcuna in favore della parte attrice per i titoli Controparte_1 dedotti in domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. San Benedetto del Tronto/Fermo, li 18/11/2024”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 22.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
nonché il in persona CP_2 Controparte_1 Controparte_3 dell'amministratore pro tempore chiedendone la condanna, in solido tra loro, al CP_2 pagamento della complessiva somma di € 68.883,19 a titolo risarcimento dei danni fisici e patrimoniali dalla stessa patiti a seguito di una controversia giudiziale instaurata nei suoi confronti dai convenuti al fine di far accertare la violazione da parte della delle norme Pt_1 sulle distanze nell'installazione di una pergotenda sul balcone di sua proprietà. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto:
pagina 2 di 9 - che con atto di citazione notificato il 06.12.2012 il conveniva in Controparte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo chiedendone, in via Parte_1 principale, la condanna alla rimozione della pergotenda installata sul balcone di proprietà della stessa senza rispettare le norme contrattuali previste dal regolamento di condominio e in violazione dei limiti sulle distanze previsti dagli artt. 907 e 873 c.c. nonché la condanna al pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai condomini e, in via subordinata, ritenere violata l'art. 872 c.c. per aver la realizzato la pergotenda senza la preventiva SCIA con condanna della Pt_1 stessa al risarcimento del danno nella misura di € 6.000,00;
- che in tale procedimento si costituiva eccependo il difetto di Parte_1 legittimazione attiva del Condominio - essendone titolari i singoli proprietari delle unità abitative – nonché la correttezza della installazione della pergotenda per aver la agito rispettando sia la normativa amministrativa che il regolamento Pt_1 condominiale;
- che in tale giudizio intervenivano volontariamente i condomini e CP_2 [...]
i quali con le stesse argomentazioni del Condominio, domandavano la CP_1 condanna di alla rimozione del tendaggio - per violazione dei limiti Parte_1 legali dal confine, la normativa amministrativa e delle disposizioni del regolamento condominiale - nonché la condanna della medesima al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00 ciascuno;
- che all'esito del giudizio, assunte le prove orale ed esperita la CTU, il Tribunale di Fermo pronunciava la sentenza n. 14/2017- pubblicata il 12.01.2017- così disponendo:” 1) rigetta le domande proposte dal in persona Parte_2 dell'amministratore nei confronti di 2) in accoglimento della domanda Parte_1 proposta da e da ordina a la rimozione Parte_3 CP_2 Parte_1 totale della pergola collocata nell'unità immobiliare di proprietà della stessa convenuta, sita al piano terra della palazzina Gallino, in Grottammare, alla via Bellini n. 38/b, individuata al N.C.T. di Ascoli Piceno al foglio 11, particella 1328 sub. 5; 3) condanna la convenuta al pagamento in favore di e a titolo di risarcimento del danno, Parte_3 CP_2 della somma di € 1.500,00 ciascuno;
4) condanna il alla rifusione, in favore Controparte_3 della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.972,00, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali;
5) condanna alla Parte_1 rifusione, in favore del procuratore antistatario Avv. Otello Bagalini, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.972,00, oltre I.V.A., C.P.A. e 15,00 % del compenso per spese generali;
6) pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto in data 21/12/2016, definitivamente a carico della convenuta”;
- che avverso detta pronuncia proponeva appello chiedendo in via Parte_1 preliminare la conferma del difetto di legittimazione ad agire del Condominio e in via principale il rigetto delle domande svolte in primo grado dal e dai terzi CP_3 intervenuti con vittoria di spese e di competenze di lite adducendo, in particolare: a)
pagina 3 di 9 l'erronea ricostruzione dei fatti per omessa considerazione della natura precaria dell'opera oggetto di causa;
b) l'errata valutazione dei vincoli normativi e condominiali in quanto il regolamento condominiale all'art. 14 stabiliva che “(…) E' consentita tuttavia l'installazione di tende da sole, gazebo e pergolati il cui colore e manifattura dovrà essere uniforme per l'intera palazzina, è consentita altresì la chiusura degli incavi esterni con infisso a persiana uguale alle esistenti”,; c) l'accettazione di tutti i condomini del regolamento condominiale acconsentendo all'apposizione di tende e pergole sui balconi degli altri condomini in deroga alle norme sulle distanze legali di cui agli artt. 873 e 907 c.c.;
- che in grado di appello si costituivano in giudizio il , Controparte_3 CP_2
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
Controparte_1
- che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado e CP_2 avviavano procedura esecutiva mobiliare presso terzi presso il Controparte_1
Tribunale di Fermo per ottenere quanto statuito in loro favore nel suddetto provvedimento;
- che a seguito della sentenza di primo grado ed CP_2 Controparte_1 proponevano azione esecutiva ex art. 612 c.p.c. per ottenere la rimozione della pergotenda;
- che L'avv. Otello Bagalini, in qualità di procuratore antistatario di e CP_2
avviava in via autonoma presso il Tribunale di Fermo procedura Controparte_1 esecutiva mobiliare presso terzi contro per ottenere quanto disposto Parte_1 in suo favore nel provvedimento di primo grado emesso dal Tribunale di Fermo;
- che a definizione del giudizio di secondo grado proposto da nei Parte_1 confronti di , ed la Corte Controparte_3 CP_2 Controparte_1
d'Appello di Ancona con sentenza n. 889/2021, pubblicata il 29.07.2021 così disponeva:” Rigetta le domande proposte dagli appellati nei confronti di Parte_1
Spese di lite interamente compensate tra le parti. Pone le spese di ctu a solidale carico degli appellati”.
- che a seguito della pubblicazione della sentenza di secondo grado Parte_1 richiedeva a a nonché all'Avv. Otello Bagalini, in Controparte_1 CP_2 qualità di procuratore antistatario degli stessi, la restituzione delle somme versate in loro favore in esecuzione della sentenza emessa nel primo grado di giudizio;
- che e - in data 20.10.2021 - e l'Avv. Bagalini - in data 03.05.2023 - CP_1 CP_2 provvedevano alla restituzione delle suddette somme;
- che per la rimozione della pergotenda la sosteneva un costo pari a € 300,00; Pt_1
- che in attesa della definizione del giudizio di appello la affidava la pergotenda Pt_1 smontata in custodia alla Bellavia Tende Sas dal 15.9.2017 al 21.3.2022 CP_5 corrispondendo la complessiva somma di € 990,00 pari a e 15,00 al mese;
- che successivamente alla pubblicazione della sentenza di appello, in data 29.07.2019, la pergotenda, seppur custodita diligentemente, è risultata inservibile, con conseguente pagina 4 di 9 perdita del suo valore pari a € 3.000,00 e che pertanto acquistava un Parte_1 nuovo tendaggio presso la Ditta Dentro & Fuori di Roberto Bellavia al prezzo di €
2485,14 oltre a e 100,00 per montaggio impianto elettrico, pertanto corrispondendo complessivamente la somma di € 2.585,14;
- che in ragione del mancato utilizzo della pergotenda a copertura del proprio terrazzo dall'anno 2017 all'anno 2021 la subiva un danno pari a complessivi € 15.000,00 Pt_1 ossia pari a e 3.000,00 per ogni annualità;
- che a causa delle molteplici azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti veniva diagnosticato alla dal proprio medico curante un “disturbo ansioso- depressivo Pt_1 reattivo” con prescrizione di terapia farmacologica;
- che a seguito di visita specialistica, il Dott. nella relazione Persona_1 medica del 14.02.2022 certificava che “dall'esame della documentazione, dalle evidenze cliniche, si conclude che la perizia IG.ra , è affetta da un Disturbo Ansioso- Parte_1
Depressivo Reattivo Cronico (Disturbo dell'Adattamento cronico con Ansia ed Umore Depresso) di grado Grave, sviluppatosi in conseguenza delle descritte, incessanti vicende giudiziarie nelle quali la periziata è stata chiamata in causa da un vicino di casa”;
- che, inoltre, nella relazione del medico legale del Dott. datata 30.11.2022 Persona_2 si accertava che era affetta da “DISTURBO DELL'ADATTAMENTO Parte_1
CRONICO CON ANSIAED UMORE DEPRESSO CRONICO DI GRADO GRAVE. Tale quadro psicopatologico appare correlato alle vicissitudini esposte in narrativa risulta allo stato cronicizzato e con caratteristiche di gravità. Il danno biologico permanente alla luce dei riferimenti tabella SIMLA e a quelli del appare stimabile nella misura del 15% CP_6
(quindici percento)”.
- che in ragione dei giorni di malattia risultanti dai certificati medici la ha subito Pt_1
“30 giorni di inabilità temporanea al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25% nonché un'inabilità permanente nella misura15%, con personalizzazione del danno nella misura del 20% in ragione della particolare incidenza nella sfera relazionale e del danno non patrimoniale nella misura di 1/3 del danno biologico”;
- che il danno complessivamente subito da parte attrice ammonta ad € 68.883,19 di cui € 46.608,05 per danno fisico, € 7.275,00 per danno patrimoniale e € 15.000,00 per danno non patrimoniale da mancata fruizione del tendaggio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.04.2024 si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha chiesto il rigetto della domanda svolta da Controparte_1 Parte_1 nei suoi confronti, deducendo:
[...]
- l'insussistenza del nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e le azioni civili legittimamente promosse dai condomini e CP_2 Controparte_1 poiché l'esercizio del loro diritto alla tutela giurisdizionale non può considerarsi fonte di danno;
- l'inadeguatezza della documentazione medica prodotta da parte attrice a provare la patologia sofferta dalla stessa essendo il giudizio prognostico risultante dai pagina 5 di 9 certificati medici del Dott. fondato esclusivamente sulle dichiarazioni Parte_4 rese dalla paziente e non corredato da specifiche prescrizioni terapeutiche ed essendo le relazioni mediche del 14.2.2022 del Dott. e del Persona_1
30.112022 del Dott. inattendibili in quanto redatte a quasi nove anni Persona_2 dal primo certificato medico del Dott. Parte_4
- l'indebita duplicazione della richiesta risarcitoria del danno patrimoniale avendo parte attrice domandato sia il risarcimento delle spese sostenute per lo smontaggio e la custodia della vecchia tenda sia il risarcimento delle spese sostenute per il montaggio della nuova tenda;
- l'infondatezza della pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale da mancato utilizzo della pergotenda dall'anno 2017 all'anno 2021 essendo generica e non dotata di criteri di calcolo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.04.2024 si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha chiesto il rigetto della domanda svolta da CP_2 Parte_1 nei suoi confronti rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse:
[...]
- l'assenza del nesso di causalità tra l'asserita patologia sofferta da Parte_1
e le azioni giudiziarie poste in essere dai convenuti per tutelare
[...] legittimamente i loro diritti;
- l'inadeguatezza probatoria sia dei certificati medici del Dott. i Persona_3 quali sono costituiti da “Giudizi soggettivi e non richiesti da parte del medico accertatore”, risultano privi di prescrizione di una visita medica specialistica nonché privi di permessi lavorativi derivanti dalla malattia certificata pur essendo attestata nella maggior parte degli stessi l'impossibilità della a Pt_1 svolgere qualsiasi “attività lecita” sia della perizia psichiatrica del Dott.
datata 14.2.2022 essendo stata redatta a quasi nove anni Persona_1 di distanza dal primo certificato medico;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per essere inficiata da un errore di calcolo e da un'indebita duplicazione della domanda risarcitoria avendo domandato sia il rimborso delle spese Parte_1 sostenute per il ripristino della vecchia tenda che per il montaggio della nuova pergotenda. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in datato 04.04.2024 si è costituito, altresì, in giudizio il in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_3 CP_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea deducendo in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del - il quale dopo l'atto introduttivo del primo grado di CP_3 giudizio relativo alla pergotenda è stato ritenuto carente di legittimazione attiva e condannato alle spese con la sentenza n. 14/2017-emessa dal Tribunale di Fermo nel giudizio rubricato n. R.G. 2584/2012 e pubblicata il 12.01.2017 - e nel merito, le medesimi argomentazioni addotte dal Convenuto CP_2
pagina 6 di 9 Le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti non hanno modificato il thema disputandum. Alla prima udienza del 13.06.2024 parte attrice ha insistito per l'ammissione Parte_1 dei mezzi di prova articolati nelle memorie 171 ter c.p.c. mentre i convenuti hanno insistito nelle rispettive richieste opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori formulati da parte attrice e hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusione;
con ordinanza emessa fuori udienza in pari data, è stata ritenuta la causa matura per la decisione ed è stato disposto rinvio per la discussione orale ex art. sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie conclusionali. All'udienza del 24.11.202, esaurita la discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c
***
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Va innanzitutto inquadrata la fattispecie in oggetto in termini di azione di responsabilità aquiliana considerato che non sussiste alcuna obbligazione ex contractu o ex lege il cui inadempimento viene invocato dall'attrice. In tema di responsabilità extracontrattuale gli elementi costitutivi della domanda sono: la condotta attiva od omissiva causativa del danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno.
La prova di tutti i suddetti elementi costitutivi è a carico dell'attore. Nel caso di specie l'attrice lamenta un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'azione esperita dal Condominio e dai sig.ri e nei confronti della CP_1 CP_2 stessa. Sennonchè la domanda risulta sfornita di prova e ancor prima di allegazione dei profili soggettivi (dolo o colpa) in capo ai convenuti che renderebbero non iure e contra ius il danno lamentato.
Ed invero l'esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, ancorchè si addivenga ex post ad un rigetto della domanda, non può integrare ex sé una condotta colposa tale da dar luogo ad un illecito. Non costituisce condotta illecita neppure l'aver dato avvio all'esecuzione forzata in pendenza di appello, posto che la sentenza di primo grado costituisce nelle statuizioni di condanna titolo immediatamente esecutivo.
Ed ancora, la riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello non consente di poter ritenere ex sé che l'azione sia stata esperita in mala fede o colpa grave tale da giustificare rimedi di cui all'art 96 c.p.c. La stessa Corte d'Appello nella sentenza 889-2021 pubblicata in data 29.07.2021 dà atto della coesistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla prevalenza della disciplina delle distanze legali rispetto a quella relativa all'uso comune della cosa in condominio, contrasto che ha indotto la corte a compensare le spese di lite.
pagina 7 di 9 Peraltro si rileva che la Suprema Corte con riferimento alla domanda risarcitoria ex art 96 comma 1 c.p.c., sottospecie di responsabilità da fatto illecito specificatamente disciplinata dal legislatore, ha confermato l'orientamento secondo cui non è ammissibile una separata azione rispetto al giudizio da cui la responsabilità deriva: “ Ritiene, però, questa Corte - anche volendosi Co sottacere che, nella specie, mancherebbe il requisito della soccombenza della nei giudizi di cui si duole il ricorrente - che, diversamente da quanto pur ritenuto da alcune pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 19179 del 2018; Cass. n. 25862 del 2017; Cass. n. 10518 del 2016)meriti di essere confermato il tradizionale orientamento per cui la domanda di risarcimento prevista nell'art. 96 c.p.c., primi due commi, deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. Non può, per contro, condividersi l'opinione secondo cui la domanda predetta possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse "meritevole di tutela", atteso che, come chiarito, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 28527 del 2018: i) la legittimità d'un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo. Ritenere il contrario significherebbe introdurre nell'ordinamento una sorta di impugnazione extravagante e non prevista;
ii) la concentrazione, nel medesimo giudizio, dell'accertamento dell'eventuale responsabilità aggravata d'uno dei litiganti riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale;
iii) a ritenere il contrario, si perverrebbe ad effetti paradossali (ad esempio, che la parte la quale ha agito con mala fede o colpa grave possa vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombere nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c.); iv) è pacifico che la previsione contenuta nell'art. 96 c.p.c., due commi, sia una sottospecie del fatto illecito, disciplinato in via generale dall'art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell'iniziare un processo o resistervi, ovvero nell'eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo. La condotta illecita, dunque, consiste in una attività processuale, e non appare razionale che il medesimo atto processuale possa essere valutato da due giudici diversi: dal primo, ai fini dell'esame del merito della domanda, e dal secondo, ai fini dell'accertamento della diligenza o della negligenza con cui quell'atto fu compiuto;
v) a svincolare la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria (o pignoramento incauto) dall'obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi: come nel caso in cui il giudizio di responsabilità sia introdotto prima che sia divenuta definitiva la decisione sul giudizio presupposto. In questo modo, al rischio che sia messo in mala fede in esecuzione un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, s'aggiungerebbe quello che sia messa in mala fede in esecuzione una condanna ex art. 96 c.p.c., non definitiva, pronunciata sulla base di un esito non definitivo del giudizio presupposto. E già questo solo rischio basterebbe, anche a considerare come non implausibile la tesi qui in contestazione, a rifiutarla in virtù del principio imposto dall'art. 6 CEDU, per cui l'interpretazione delle norme processuali deve essere la più chiara, lineare e semplice possibile” (cfr., ex multis, in tal senso, Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07). (Cass. Civ., sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32029)
Né il danneggiato ha allegato e provato l'impossibilità di domandare i medesimi danni in sede di giudizio (di appello e nei giudizi di esecuzione).
pagina 8 di 9 Ritenuto pertanto che in assenza di allegazione e prova di specifici profili di colpa degli odierni convenuti (non potendo essere tratti dal solo rigetto della domanda in appello) e, in ogni caso, richiamato l'orientamento per cui il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (fattispecie non richiamata dall'attore ma in cui si iscrive astrattamente la fattispecie concreta) non può essere richiesta in autonomo giudizio, la domanda risarcitoria va rigettata. Rilevato che il rigetto della domanda dell'attrice è dovuto anche a ragioni di diritto che esulano dalle difese delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G. 107/2024 ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: RIGETTA la domanda attorea
DICHIARA compensate le spese di lite. Fermo, 24.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I Grado iscritta al N° 107 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da:
- C.F.: rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Pagliacci del foro di Ascoli Piceno e domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno alla via G. Amadio n. 36;
-attore- contro
- C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Edoardo Guidi del foro di Ascoli Piceno e domiciliata nel suo studio sito in San Benedetto del Tronto alla Via Pasubio n.36;
-convenuto- nonché contro
- (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
Adalberto Palestini del foro di Ascoli Piceno e domiciliato nel suo studio sito in San Benedetto del Tronto alla Via Calatafimi, 38/b;
-convenuto- e
- (C.F.: ) in persona dell'amministratore pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Adalberto Palestini del foro di CP_2
Ascoli Piceno e domiciliato presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto alla Via Calatafimi, 38/b;
-convenuto-
CONCLUSIONI
All'udienza 28.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, in via PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA ammettere le prove dedotte e richieste nelle memorie ex art. 171 TER nr 2 e 3 cpc e da intendersi in tale sede interamente ritrascritte;
NEL pagina 1 di 9 MERITO ACCERTARE e DICHIARARE l'illeceità dei fatti descritti in premessa posti in essere dai convenuti nei confronti dell'attrice; ACCERTARE E DICHIARARE il danno subito dall'attrice in conseguenza dei medesimi fatti e per l'effetto CONDANNARE i IGg.ri e CP_2 CP_1 ed il in persona dell'Amministratore in carica, in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 risarcimento del danno subito dall'attrice per i fatti esposti in premessa e quantificati complessivamente ad oggi in € 68.883,19 di cui € 46.608,05 per danno fisico € 7.275,00 per danno patrimoniale € 15.000,00 per danno non patrimoniale da mancata fruizione del tendaggio ovvero in quella diversa misura maggiore e/o minore che si determinerà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa, nonché in ogni caso di altra somma compensativa del danno derivato all'attrice per inadempimento della obbligazione risarcitoria;
anche in relazione alla svalutazione della moneta intervenuta dal giorno del fatto ed al pagamento infine degli interessi di legge dal summenzionato giorno;
con ulteriore CONDANNA dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e delle competenze di lite”.
PER PARTE CONVENUTA BRUTTI ETTORE:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte le richieste presentate dalla parte attrice nelle proprie conclusioni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA in persona dell'amministratore pro Controparte_3 tempore ” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, CP_2 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al con sede Controparte_3 legale in Grottammare alla Via G.L. Bernini n. 38/b, c.f. , in persona dell'amministratore P.IVA_1
p.t., con ogni conseguenza di legge;
- in via principale, anche nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non provveda ai sensi del punto precedente, rigettare integralmente tutte le richieste presentate dalla parte attrice nelle proprie conclusioni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER PARTE CONVENUTA SACCOMANDI ERCOLE:” l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia respingere integralmente la domanda come avanzata da nei confronti Parte_1 di poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto dichiarando, conseguentemente, Controparte_1 non tenuto al pagamento di somma alcuna in favore della parte attrice per i titoli Controparte_1 dedotti in domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa. San Benedetto del Tronto/Fermo, li 18/11/2024”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 22.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
nonché il in persona CP_2 Controparte_1 Controparte_3 dell'amministratore pro tempore chiedendone la condanna, in solido tra loro, al CP_2 pagamento della complessiva somma di € 68.883,19 a titolo risarcimento dei danni fisici e patrimoniali dalla stessa patiti a seguito di una controversia giudiziale instaurata nei suoi confronti dai convenuti al fine di far accertare la violazione da parte della delle norme Pt_1 sulle distanze nell'installazione di una pergotenda sul balcone di sua proprietà. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto:
pagina 2 di 9 - che con atto di citazione notificato il 06.12.2012 il conveniva in Controparte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo chiedendone, in via Parte_1 principale, la condanna alla rimozione della pergotenda installata sul balcone di proprietà della stessa senza rispettare le norme contrattuali previste dal regolamento di condominio e in violazione dei limiti sulle distanze previsti dagli artt. 907 e 873 c.c. nonché la condanna al pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai condomini e, in via subordinata, ritenere violata l'art. 872 c.c. per aver la realizzato la pergotenda senza la preventiva SCIA con condanna della Pt_1 stessa al risarcimento del danno nella misura di € 6.000,00;
- che in tale procedimento si costituiva eccependo il difetto di Parte_1 legittimazione attiva del Condominio - essendone titolari i singoli proprietari delle unità abitative – nonché la correttezza della installazione della pergotenda per aver la agito rispettando sia la normativa amministrativa che il regolamento Pt_1 condominiale;
- che in tale giudizio intervenivano volontariamente i condomini e CP_2 [...]
i quali con le stesse argomentazioni del Condominio, domandavano la CP_1 condanna di alla rimozione del tendaggio - per violazione dei limiti Parte_1 legali dal confine, la normativa amministrativa e delle disposizioni del regolamento condominiale - nonché la condanna della medesima al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00 ciascuno;
- che all'esito del giudizio, assunte le prove orale ed esperita la CTU, il Tribunale di Fermo pronunciava la sentenza n. 14/2017- pubblicata il 12.01.2017- così disponendo:” 1) rigetta le domande proposte dal in persona Parte_2 dell'amministratore nei confronti di 2) in accoglimento della domanda Parte_1 proposta da e da ordina a la rimozione Parte_3 CP_2 Parte_1 totale della pergola collocata nell'unità immobiliare di proprietà della stessa convenuta, sita al piano terra della palazzina Gallino, in Grottammare, alla via Bellini n. 38/b, individuata al N.C.T. di Ascoli Piceno al foglio 11, particella 1328 sub. 5; 3) condanna la convenuta al pagamento in favore di e a titolo di risarcimento del danno, Parte_3 CP_2 della somma di € 1.500,00 ciascuno;
4) condanna il alla rifusione, in favore Controparte_3 della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.972,00, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali;
5) condanna alla Parte_1 rifusione, in favore del procuratore antistatario Avv. Otello Bagalini, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.972,00, oltre I.V.A., C.P.A. e 15,00 % del compenso per spese generali;
6) pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto in data 21/12/2016, definitivamente a carico della convenuta”;
- che avverso detta pronuncia proponeva appello chiedendo in via Parte_1 preliminare la conferma del difetto di legittimazione ad agire del Condominio e in via principale il rigetto delle domande svolte in primo grado dal e dai terzi CP_3 intervenuti con vittoria di spese e di competenze di lite adducendo, in particolare: a)
pagina 3 di 9 l'erronea ricostruzione dei fatti per omessa considerazione della natura precaria dell'opera oggetto di causa;
b) l'errata valutazione dei vincoli normativi e condominiali in quanto il regolamento condominiale all'art. 14 stabiliva che “(…) E' consentita tuttavia l'installazione di tende da sole, gazebo e pergolati il cui colore e manifattura dovrà essere uniforme per l'intera palazzina, è consentita altresì la chiusura degli incavi esterni con infisso a persiana uguale alle esistenti”,; c) l'accettazione di tutti i condomini del regolamento condominiale acconsentendo all'apposizione di tende e pergole sui balconi degli altri condomini in deroga alle norme sulle distanze legali di cui agli artt. 873 e 907 c.c.;
- che in grado di appello si costituivano in giudizio il , Controparte_3 CP_2
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
Controparte_1
- che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado e CP_2 avviavano procedura esecutiva mobiliare presso terzi presso il Controparte_1
Tribunale di Fermo per ottenere quanto statuito in loro favore nel suddetto provvedimento;
- che a seguito della sentenza di primo grado ed CP_2 Controparte_1 proponevano azione esecutiva ex art. 612 c.p.c. per ottenere la rimozione della pergotenda;
- che L'avv. Otello Bagalini, in qualità di procuratore antistatario di e CP_2
avviava in via autonoma presso il Tribunale di Fermo procedura Controparte_1 esecutiva mobiliare presso terzi contro per ottenere quanto disposto Parte_1 in suo favore nel provvedimento di primo grado emesso dal Tribunale di Fermo;
- che a definizione del giudizio di secondo grado proposto da nei Parte_1 confronti di , ed la Corte Controparte_3 CP_2 Controparte_1
d'Appello di Ancona con sentenza n. 889/2021, pubblicata il 29.07.2021 così disponeva:” Rigetta le domande proposte dagli appellati nei confronti di Parte_1
Spese di lite interamente compensate tra le parti. Pone le spese di ctu a solidale carico degli appellati”.
- che a seguito della pubblicazione della sentenza di secondo grado Parte_1 richiedeva a a nonché all'Avv. Otello Bagalini, in Controparte_1 CP_2 qualità di procuratore antistatario degli stessi, la restituzione delle somme versate in loro favore in esecuzione della sentenza emessa nel primo grado di giudizio;
- che e - in data 20.10.2021 - e l'Avv. Bagalini - in data 03.05.2023 - CP_1 CP_2 provvedevano alla restituzione delle suddette somme;
- che per la rimozione della pergotenda la sosteneva un costo pari a € 300,00; Pt_1
- che in attesa della definizione del giudizio di appello la affidava la pergotenda Pt_1 smontata in custodia alla Bellavia Tende Sas dal 15.9.2017 al 21.3.2022 CP_5 corrispondendo la complessiva somma di € 990,00 pari a e 15,00 al mese;
- che successivamente alla pubblicazione della sentenza di appello, in data 29.07.2019, la pergotenda, seppur custodita diligentemente, è risultata inservibile, con conseguente pagina 4 di 9 perdita del suo valore pari a € 3.000,00 e che pertanto acquistava un Parte_1 nuovo tendaggio presso la Ditta Dentro & Fuori di Roberto Bellavia al prezzo di €
2485,14 oltre a e 100,00 per montaggio impianto elettrico, pertanto corrispondendo complessivamente la somma di € 2.585,14;
- che in ragione del mancato utilizzo della pergotenda a copertura del proprio terrazzo dall'anno 2017 all'anno 2021 la subiva un danno pari a complessivi € 15.000,00 Pt_1 ossia pari a e 3.000,00 per ogni annualità;
- che a causa delle molteplici azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti veniva diagnosticato alla dal proprio medico curante un “disturbo ansioso- depressivo Pt_1 reattivo” con prescrizione di terapia farmacologica;
- che a seguito di visita specialistica, il Dott. nella relazione Persona_1 medica del 14.02.2022 certificava che “dall'esame della documentazione, dalle evidenze cliniche, si conclude che la perizia IG.ra , è affetta da un Disturbo Ansioso- Parte_1
Depressivo Reattivo Cronico (Disturbo dell'Adattamento cronico con Ansia ed Umore Depresso) di grado Grave, sviluppatosi in conseguenza delle descritte, incessanti vicende giudiziarie nelle quali la periziata è stata chiamata in causa da un vicino di casa”;
- che, inoltre, nella relazione del medico legale del Dott. datata 30.11.2022 Persona_2 si accertava che era affetta da “DISTURBO DELL'ADATTAMENTO Parte_1
CRONICO CON ANSIAED UMORE DEPRESSO CRONICO DI GRADO GRAVE. Tale quadro psicopatologico appare correlato alle vicissitudini esposte in narrativa risulta allo stato cronicizzato e con caratteristiche di gravità. Il danno biologico permanente alla luce dei riferimenti tabella SIMLA e a quelli del appare stimabile nella misura del 15% CP_6
(quindici percento)”.
- che in ragione dei giorni di malattia risultanti dai certificati medici la ha subito Pt_1
“30 giorni di inabilità temporanea al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25% nonché un'inabilità permanente nella misura15%, con personalizzazione del danno nella misura del 20% in ragione della particolare incidenza nella sfera relazionale e del danno non patrimoniale nella misura di 1/3 del danno biologico”;
- che il danno complessivamente subito da parte attrice ammonta ad € 68.883,19 di cui € 46.608,05 per danno fisico, € 7.275,00 per danno patrimoniale e € 15.000,00 per danno non patrimoniale da mancata fruizione del tendaggio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.04.2024 si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha chiesto il rigetto della domanda svolta da Controparte_1 Parte_1 nei suoi confronti, deducendo:
[...]
- l'insussistenza del nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e le azioni civili legittimamente promosse dai condomini e CP_2 Controparte_1 poiché l'esercizio del loro diritto alla tutela giurisdizionale non può considerarsi fonte di danno;
- l'inadeguatezza della documentazione medica prodotta da parte attrice a provare la patologia sofferta dalla stessa essendo il giudizio prognostico risultante dai pagina 5 di 9 certificati medici del Dott. fondato esclusivamente sulle dichiarazioni Parte_4 rese dalla paziente e non corredato da specifiche prescrizioni terapeutiche ed essendo le relazioni mediche del 14.2.2022 del Dott. e del Persona_1
30.112022 del Dott. inattendibili in quanto redatte a quasi nove anni Persona_2 dal primo certificato medico del Dott. Parte_4
- l'indebita duplicazione della richiesta risarcitoria del danno patrimoniale avendo parte attrice domandato sia il risarcimento delle spese sostenute per lo smontaggio e la custodia della vecchia tenda sia il risarcimento delle spese sostenute per il montaggio della nuova tenda;
- l'infondatezza della pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale da mancato utilizzo della pergotenda dall'anno 2017 all'anno 2021 essendo generica e non dotata di criteri di calcolo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.04.2024 si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha chiesto il rigetto della domanda svolta da CP_2 Parte_1 nei suoi confronti rappresentando, in sintesi e per quanto di interesse:
[...]
- l'assenza del nesso di causalità tra l'asserita patologia sofferta da Parte_1
e le azioni giudiziarie poste in essere dai convenuti per tutelare
[...] legittimamente i loro diritti;
- l'inadeguatezza probatoria sia dei certificati medici del Dott. i Persona_3 quali sono costituiti da “Giudizi soggettivi e non richiesti da parte del medico accertatore”, risultano privi di prescrizione di una visita medica specialistica nonché privi di permessi lavorativi derivanti dalla malattia certificata pur essendo attestata nella maggior parte degli stessi l'impossibilità della a Pt_1 svolgere qualsiasi “attività lecita” sia della perizia psichiatrica del Dott.
datata 14.2.2022 essendo stata redatta a quasi nove anni Persona_1 di distanza dal primo certificato medico;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per essere inficiata da un errore di calcolo e da un'indebita duplicazione della domanda risarcitoria avendo domandato sia il rimborso delle spese Parte_1 sostenute per il ripristino della vecchia tenda che per il montaggio della nuova pergotenda. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in datato 04.04.2024 si è costituito, altresì, in giudizio il in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_3 CP_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea deducendo in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del - il quale dopo l'atto introduttivo del primo grado di CP_3 giudizio relativo alla pergotenda è stato ritenuto carente di legittimazione attiva e condannato alle spese con la sentenza n. 14/2017-emessa dal Tribunale di Fermo nel giudizio rubricato n. R.G. 2584/2012 e pubblicata il 12.01.2017 - e nel merito, le medesimi argomentazioni addotte dal Convenuto CP_2
pagina 6 di 9 Le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti non hanno modificato il thema disputandum. Alla prima udienza del 13.06.2024 parte attrice ha insistito per l'ammissione Parte_1 dei mezzi di prova articolati nelle memorie 171 ter c.p.c. mentre i convenuti hanno insistito nelle rispettive richieste opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori formulati da parte attrice e hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusione;
con ordinanza emessa fuori udienza in pari data, è stata ritenuta la causa matura per la decisione ed è stato disposto rinvio per la discussione orale ex art. sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie conclusionali. All'udienza del 24.11.202, esaurita la discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c
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La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Va innanzitutto inquadrata la fattispecie in oggetto in termini di azione di responsabilità aquiliana considerato che non sussiste alcuna obbligazione ex contractu o ex lege il cui inadempimento viene invocato dall'attrice. In tema di responsabilità extracontrattuale gli elementi costitutivi della domanda sono: la condotta attiva od omissiva causativa del danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno.
La prova di tutti i suddetti elementi costitutivi è a carico dell'attore. Nel caso di specie l'attrice lamenta un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'azione esperita dal Condominio e dai sig.ri e nei confronti della CP_1 CP_2 stessa. Sennonchè la domanda risulta sfornita di prova e ancor prima di allegazione dei profili soggettivi (dolo o colpa) in capo ai convenuti che renderebbero non iure e contra ius il danno lamentato.
Ed invero l'esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, ancorchè si addivenga ex post ad un rigetto della domanda, non può integrare ex sé una condotta colposa tale da dar luogo ad un illecito. Non costituisce condotta illecita neppure l'aver dato avvio all'esecuzione forzata in pendenza di appello, posto che la sentenza di primo grado costituisce nelle statuizioni di condanna titolo immediatamente esecutivo.
Ed ancora, la riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello non consente di poter ritenere ex sé che l'azione sia stata esperita in mala fede o colpa grave tale da giustificare rimedi di cui all'art 96 c.p.c. La stessa Corte d'Appello nella sentenza 889-2021 pubblicata in data 29.07.2021 dà atto della coesistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla prevalenza della disciplina delle distanze legali rispetto a quella relativa all'uso comune della cosa in condominio, contrasto che ha indotto la corte a compensare le spese di lite.
pagina 7 di 9 Peraltro si rileva che la Suprema Corte con riferimento alla domanda risarcitoria ex art 96 comma 1 c.p.c., sottospecie di responsabilità da fatto illecito specificatamente disciplinata dal legislatore, ha confermato l'orientamento secondo cui non è ammissibile una separata azione rispetto al giudizio da cui la responsabilità deriva: “ Ritiene, però, questa Corte - anche volendosi Co sottacere che, nella specie, mancherebbe il requisito della soccombenza della nei giudizi di cui si duole il ricorrente - che, diversamente da quanto pur ritenuto da alcune pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 19179 del 2018; Cass. n. 25862 del 2017; Cass. n. 10518 del 2016)meriti di essere confermato il tradizionale orientamento per cui la domanda di risarcimento prevista nell'art. 96 c.p.c., primi due commi, deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. Non può, per contro, condividersi l'opinione secondo cui la domanda predetta possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse "meritevole di tutela", atteso che, come chiarito, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 28527 del 2018: i) la legittimità d'un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo. Ritenere il contrario significherebbe introdurre nell'ordinamento una sorta di impugnazione extravagante e non prevista;
ii) la concentrazione, nel medesimo giudizio, dell'accertamento dell'eventuale responsabilità aggravata d'uno dei litiganti riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale;
iii) a ritenere il contrario, si perverrebbe ad effetti paradossali (ad esempio, che la parte la quale ha agito con mala fede o colpa grave possa vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombere nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c.); iv) è pacifico che la previsione contenuta nell'art. 96 c.p.c., due commi, sia una sottospecie del fatto illecito, disciplinato in via generale dall'art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell'iniziare un processo o resistervi, ovvero nell'eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo. La condotta illecita, dunque, consiste in una attività processuale, e non appare razionale che il medesimo atto processuale possa essere valutato da due giudici diversi: dal primo, ai fini dell'esame del merito della domanda, e dal secondo, ai fini dell'accertamento della diligenza o della negligenza con cui quell'atto fu compiuto;
v) a svincolare la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria (o pignoramento incauto) dall'obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi: come nel caso in cui il giudizio di responsabilità sia introdotto prima che sia divenuta definitiva la decisione sul giudizio presupposto. In questo modo, al rischio che sia messo in mala fede in esecuzione un titolo esecutivo giudiziale provvisorio, s'aggiungerebbe quello che sia messa in mala fede in esecuzione una condanna ex art. 96 c.p.c., non definitiva, pronunciata sulla base di un esito non definitivo del giudizio presupposto. E già questo solo rischio basterebbe, anche a considerare come non implausibile la tesi qui in contestazione, a rifiutarla in virtù del principio imposto dall'art. 6 CEDU, per cui l'interpretazione delle norme processuali deve essere la più chiara, lineare e semplice possibile” (cfr., ex multis, in tal senso, Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07). (Cass. Civ., sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32029)
Né il danneggiato ha allegato e provato l'impossibilità di domandare i medesimi danni in sede di giudizio (di appello e nei giudizi di esecuzione).
pagina 8 di 9 Ritenuto pertanto che in assenza di allegazione e prova di specifici profili di colpa degli odierni convenuti (non potendo essere tratti dal solo rigetto della domanda in appello) e, in ogni caso, richiamato l'orientamento per cui il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (fattispecie non richiamata dall'attore ma in cui si iscrive astrattamente la fattispecie concreta) non può essere richiesta in autonomo giudizio, la domanda risarcitoria va rigettata. Rilevato che il rigetto della domanda dell'attrice è dovuto anche a ragioni di diritto che esulano dalle difese delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G. 107/2024 ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: RIGETTA la domanda attorea
DICHIARA compensate le spese di lite. Fermo, 24.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
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