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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Tiziana De Fazio Giudice dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 6508/2024 promossa da:
(C.F. , (CUI 03037N2), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria) in data 09.05.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Folco presso il quale ha eletto domicilio in via Drovetti 18 bis.
-ricorrente-
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale è elettivamente domiciliato in via dell'Arsenale n. 21.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“nel merito: accogliere il primo motivo di gravame dichiarando la nullità del gravato provvedimento con le conseguenze di legge;
Accogliere il secondo motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparazione personale con audizione del ricorrente.”
pagina 1 di 4 Parte convenuta: Rigettare il ricorso proposto in quanto del tutto infondato.
- Negare ovvero revocare il patrocinio statale ove concesso. - Con vittoria di spese di lite
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10.04.2024 cittadino nigeriano, Parte_1
ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino notificatogli in data 04.04.2024, con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.2 Dlvo 286/1998.
Il non si è costituito. CP_1
Con provvedimento del 26.06.2024 il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il fumus di illegittimità del provvedimento impugnato, posto che il ricorrente non ha comprovato i requisiti di cui all'art. 19 comma 1.1 e neppure una specifica integrazione privata e familiare in Italia, o inserimento lavorativo.
Il Tribunale, dunque, ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 17.10.2024, nel corso della quale l'avvocato ha dato atto della irreperibilità del sig. Parte_1
Il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. nato a [...] il [...], è presente nel Parte_1
territorio italiano dal 2008; aveva ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro, valido fino al
24.04.2017 (doc. 2).
In data 07.06.2023 ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 19 comma 1.1 e 1.2 del D.Lgs 286/98.
La Questura di Torino istruiva la pratica e la trasmetteva alla Commissione Territoriale di Torino, attendendo il parere obbligatorio che preveniva negativo, ritenendo che “non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1, C. 1. 1. in considerazione dell'assenza di documentazione idonea a dimostrare la presenza di legami affettivi sul territorio nazionale e/o I 'assenza dl legami familiari con l proprio Paese di origine, i molteplici rientri nel Paese di origine per visitare i familiari ivi residenti, l'assenza di documentazione lavorativa
pagina 2 di 4 concedente gli anni dal 2020 in avanti, la presenza di molteplici arresti, elementi che non permettono di configurare un proficuo percorso dl integrazione, malgrado la lunga permanenza in Italia;
".
La Questura, quindi, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto prot. n. 1884/2023 adottato in data
29/12/2023, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale, in questa sede impugnato (doc.1).
3. Quale primo motivo il ricorrente lamenta la mancata formalizzazione del preavviso di rigetto che avrebbe consentito allo straniero di integrare la propria istanza. Tale eccezione non appare fondata in quanto il rigetto da parte della è atto obbligato emesso in seguito al parere obbligatorio e CP_2
vincolante espresso dalla Commissione accertati dalla Commissione territoriale. Infatti, se l'atto è vincolato in concreto, come nel caso in esame, esso non è annullabile per il solo fatto di non essere stato preceduto dal preavviso di rigetto, situazione che permane invece per gli atti discrezionali. Si può dunque concludere nel senso di escludere dall'obbligo del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/0990 ai decreti del Questore di rigetto dell'istanza di permesso per protezione speciale, trattandosi di atti obbligatori il cui contenuto è determinato dalla sussistenza o meno dei presupposti e dei requisiti richiesti ex lege accertati dalla Commissione territoriale. Quindi l'omissione di tale comunicazione non comporta l'annullabilità automatica del provvedimento finale.
5. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie è applicabile la nuova disciplina introdotta dal Dl
n. 20/2923 (c.d. decreto Cutro) convertito in legge n. 50/2023, tenuto conto che la domanda è stata proposta dopo il l'11.03.2023, ovvero in data 7.6.2023.
La nuova disciplina pur avendo modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare, pur tuttavia ha mantenuto inalterato il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione – tra l'altro - “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e, pertanto, vada respinto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente, pur presente in Italia dal 2008, risulta che abbia percepito reddito derivante da regolare attività lavorativa esclusivamente per pochi anni, di cui gli ultimi risalenti al 2017; la rilevata assenza di attività lavorativa e di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita e regolare in relazione ad un periodo così lungo, confermano una assenza assoluta di una positiva integrazione lavorativa, sociale o famigliare. L'attestato linguistico risale al 2015, il contratto di locazione si arresta al 2020, la visura alla Camera di Commercio è risalente e alla stessa non ha fatto seguito alcuna documentazione lavorativa.
pagina 3 di 4 In assenza di un positivo ed effettivo percorso di integrazione sociale ed economico nel nostro Paese, non sussistono i presupposti per la tutela della vita privata. D'altro canto lo stesso difensore ha dichiarato che il ricorrente si è reso irreperibile.
Si aggiunga che a suo carico risultano le seguenti sentenze di condanna: in data 20.10.2009 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, passata in giudicato il 20.11.2009 per la violazione di cui all'art. 6 co. 3
D.Lgs 286/98 e art. 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90 e in data 09.04.2013 dalla Corte d'Appello di Torino, sentenza irrevocabile il 16.06.2013 per la violazione di cui agli artt. 337 e 582 c.p. I precedenti penali, seppur in assoluto non rappresentano motivo ostativo al riconoscimento di una qualche forma di protezione, tuttavia nel caso in esame in totale assenza di integrazione confermano la difficoltà del ricorrente ad un legittimo inserimento nel paese.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere rigettato.
5. Spese del giudizio.
In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere in favore dell'Amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile e della non complessità della causa nonché della totale assenza di attività istruttoria.
Attesa la infondatezza della domanda per assenza di qualsiasi elemento che fin dalla proposizione del ricorso comprovasse la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, sussistono i presupposti per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale;
Rigetta il ricorso e accerta l'insussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI,.
Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1800,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 21.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Tiziana De Fazio Giudice dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 6508/2024 promossa da:
(C.F. , (CUI 03037N2), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria) in data 09.05.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Folco presso il quale ha eletto domicilio in via Drovetti 18 bis.
-ricorrente-
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale è elettivamente domiciliato in via dell'Arsenale n. 21.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“nel merito: accogliere il primo motivo di gravame dichiarando la nullità del gravato provvedimento con le conseguenze di legge;
Accogliere il secondo motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparazione personale con audizione del ricorrente.”
pagina 1 di 4 Parte convenuta: Rigettare il ricorso proposto in quanto del tutto infondato.
- Negare ovvero revocare il patrocinio statale ove concesso. - Con vittoria di spese di lite
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10.04.2024 cittadino nigeriano, Parte_1
ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino notificatogli in data 04.04.2024, con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.2 Dlvo 286/1998.
Il non si è costituito. CP_1
Con provvedimento del 26.06.2024 il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il fumus di illegittimità del provvedimento impugnato, posto che il ricorrente non ha comprovato i requisiti di cui all'art. 19 comma 1.1 e neppure una specifica integrazione privata e familiare in Italia, o inserimento lavorativo.
Il Tribunale, dunque, ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 17.10.2024, nel corso della quale l'avvocato ha dato atto della irreperibilità del sig. Parte_1
Il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. nato a [...] il [...], è presente nel Parte_1
territorio italiano dal 2008; aveva ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro, valido fino al
24.04.2017 (doc. 2).
In data 07.06.2023 ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 19 comma 1.1 e 1.2 del D.Lgs 286/98.
La Questura di Torino istruiva la pratica e la trasmetteva alla Commissione Territoriale di Torino, attendendo il parere obbligatorio che preveniva negativo, ritenendo che “non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1, C. 1. 1. in considerazione dell'assenza di documentazione idonea a dimostrare la presenza di legami affettivi sul territorio nazionale e/o I 'assenza dl legami familiari con l proprio Paese di origine, i molteplici rientri nel Paese di origine per visitare i familiari ivi residenti, l'assenza di documentazione lavorativa
pagina 2 di 4 concedente gli anni dal 2020 in avanti, la presenza di molteplici arresti, elementi che non permettono di configurare un proficuo percorso dl integrazione, malgrado la lunga permanenza in Italia;
".
La Questura, quindi, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto prot. n. 1884/2023 adottato in data
29/12/2023, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale, in questa sede impugnato (doc.1).
3. Quale primo motivo il ricorrente lamenta la mancata formalizzazione del preavviso di rigetto che avrebbe consentito allo straniero di integrare la propria istanza. Tale eccezione non appare fondata in quanto il rigetto da parte della è atto obbligato emesso in seguito al parere obbligatorio e CP_2
vincolante espresso dalla Commissione accertati dalla Commissione territoriale. Infatti, se l'atto è vincolato in concreto, come nel caso in esame, esso non è annullabile per il solo fatto di non essere stato preceduto dal preavviso di rigetto, situazione che permane invece per gli atti discrezionali. Si può dunque concludere nel senso di escludere dall'obbligo del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/0990 ai decreti del Questore di rigetto dell'istanza di permesso per protezione speciale, trattandosi di atti obbligatori il cui contenuto è determinato dalla sussistenza o meno dei presupposti e dei requisiti richiesti ex lege accertati dalla Commissione territoriale. Quindi l'omissione di tale comunicazione non comporta l'annullabilità automatica del provvedimento finale.
5. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie è applicabile la nuova disciplina introdotta dal Dl
n. 20/2923 (c.d. decreto Cutro) convertito in legge n. 50/2023, tenuto conto che la domanda è stata proposta dopo il l'11.03.2023, ovvero in data 7.6.2023.
La nuova disciplina pur avendo modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare, pur tuttavia ha mantenuto inalterato il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione – tra l'altro - “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e, pertanto, vada respinto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente, pur presente in Italia dal 2008, risulta che abbia percepito reddito derivante da regolare attività lavorativa esclusivamente per pochi anni, di cui gli ultimi risalenti al 2017; la rilevata assenza di attività lavorativa e di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita e regolare in relazione ad un periodo così lungo, confermano una assenza assoluta di una positiva integrazione lavorativa, sociale o famigliare. L'attestato linguistico risale al 2015, il contratto di locazione si arresta al 2020, la visura alla Camera di Commercio è risalente e alla stessa non ha fatto seguito alcuna documentazione lavorativa.
pagina 3 di 4 In assenza di un positivo ed effettivo percorso di integrazione sociale ed economico nel nostro Paese, non sussistono i presupposti per la tutela della vita privata. D'altro canto lo stesso difensore ha dichiarato che il ricorrente si è reso irreperibile.
Si aggiunga che a suo carico risultano le seguenti sentenze di condanna: in data 20.10.2009 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, passata in giudicato il 20.11.2009 per la violazione di cui all'art. 6 co. 3
D.Lgs 286/98 e art. 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90 e in data 09.04.2013 dalla Corte d'Appello di Torino, sentenza irrevocabile il 16.06.2013 per la violazione di cui agli artt. 337 e 582 c.p. I precedenti penali, seppur in assoluto non rappresentano motivo ostativo al riconoscimento di una qualche forma di protezione, tuttavia nel caso in esame in totale assenza di integrazione confermano la difficoltà del ricorrente ad un legittimo inserimento nel paese.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere rigettato.
5. Spese del giudizio.
In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere in favore dell'Amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile e della non complessità della causa nonché della totale assenza di attività istruttoria.
Attesa la infondatezza della domanda per assenza di qualsiasi elemento che fin dalla proposizione del ricorso comprovasse la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, sussistono i presupposti per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale;
Rigetta il ricorso e accerta l'insussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI,.
Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1800,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 21.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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