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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 2240 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del 25.03.2025. da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano Pangallo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Pio XI° n. 98/C, ha eletto domicilio e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina Porcino, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Fra Gesualdo Melacrinò n. 41, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 06.08.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il 20/06/2019 nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
04.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 20/06/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli.
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 30.09.2024, che ha espresso il parere in data 18.11.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 06.08.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 Controparte_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria Atto N. 53 parte 1 - anno 2019, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
le parti, inoltre, hanno da tempo stabilito consensualmente l'allontanamento del IG. Controparte_1
dalla casa coniugale, prima del deposito del presente ricorso;
2) la casa coniugale, di proprietà della moglie, sita in Reggio Calabria alla Via
Enotria n. 44, rimarrà assegnata alla IG.ra , unitamente agli arredi ed ai Parte_1
CP_ corredi in essa esistenti, ad esclusione di quelli personali del IG. , che saranno prelevati dal medesimo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
le utenze relative alla casa coniugale saranno ad esclusivo carico della IG.ra , così Pt_1
come le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonchè le spese condominiali.
La IG.ra cederà nonché consegnerà' al IG. , entro e non Parte_1 Controparte_1
oltre dieci giorni dalla firma del presente accordo, lo scooter elettrico colore bianco marca NCX, nonché il lampadario appartenuto in precedenza al di lui padre (ad oggi posto nel negozio di beni alimentari intestato alla IG.ra ); di entrambi i Parte_1
detti beni il IG. resterà unico proprietario, con espressa rinuncia della Controparte_1
IG.ra a qualsivoglia diritto sugli stessi;
Parte_2
3) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, i coniugi dichiarano di non rivendicare alcun obbligo di mantenimento in ragione della loro autosufficienza economica e di rinunciare dunque, espressamente e reciprocamente, allo stesso nonché a qualsivoglia ulteriore diritto sui beni mobili, mobili registrati e immobili di cui gli stessi sono rispettivamente proprietari alla data della firma del presente atto;
4) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
5) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale;
6) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.03.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna