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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1070 del registro generale dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano La Venuta, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 193, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Zito Plaia, presso il cui studio a SA EN
(PA), via Castriotta n. 15, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda coniunta di modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 28/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/02/2025 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 536/2024, emessa da questo Tribunale il 24-29/01/2024, con cui era stato previsto l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], con collocamento presso il domicilio materno, Per_1
l'assegnazione della casa coniugale alla e l'obbligo paterno di versare un assegno CP_1
di euro 450,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e degli altri due figli e , nati il 19/01/2004, maggiorenni e non indipendenti. Per_2 Per_3
I ricorrenti, dopo avere rappresentato che i due figli maggiorenni e hanno Per_2 Per_3
raggiunto l'indipendenza economica e che la figlia minore la quale ha un rapporto Per_1 ottimo con entrambi i genitori, si è trasferita presso l'abitazione del padre a Palermo, via
1 Scobar n.19, hanno chiesto modificarsi le statuizioni convenute in sede di divorzio alle condizioni che di seguito si riportano:
“a) Disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia IN , Persona_4
con collocamento prevalente presso il padre.
b) Disporre il diritto e/o la facoltà della madre di potere tenere con sé la figlia IN sarà regolato dai genitori secondo le esigenze primarie della minore, previe intese telefoniche ed in caso di disaccordo, disporre che la madre avrà il diritto di poterla tenere con sé in base a quanto pattuito, indicato e sottoscritto da entrambi i genitori nel piano genitoriale, sia relativamente al piano settimanale delle frequentazioni che per le grandi festività.
c) Revocare dell'obbligo del Sig. di versare alla moglie il contribuito di Parte_2 mantenimento di €.450,00 in favore dei tre figli (in ragione di € 150,00 per ciascun figlio), in quanto i due figli maggiorenni , si sono resi autonomi Persona_5 Persona_6
economicamente, mentre la figlia IN si è trasferita presso Persona_4
l'abitazione del padre con cui coabita;
d) Disporre a carico della Sig.ra l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia minore con versamento mensile della somma di Persona_4
€.150,00 da pagarsi direttamente al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie per la minore (spese mediche, scolastiche, ricreative, etc..) previamente concordate, a semplice presentazione delle ricevute di pagamento, fatture e/o attestazioni di avvenuto pagamento;
.
e) Disporre che il Sig. possa richiedere all' l'assegno unico al 100% Parte_2 CP_2
fino a che la figlia minore raggiunga la maggiore età o comunque fino a quando la figlia ne avrà diritto e che questo sia pagato al 100% tutto allo stesso Sig. per la Parte_2 propria figlia ”. Persona_4
Le condizioni dell'accordo delle parti non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 536/2024, emessa da questo Tribunale il 24-29/01/2024, secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 28/02/2025.
2 2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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