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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3579/2024 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto altri contratti atipici e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Carmi- Parte_1
ne Cuomo, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Chri- stian Faggella, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenen- dosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 801/2024 emesso dal Tribunale di Noce- ra Inferiore in data 18/07/2024, il sig. con- Parte_1
veniva in giudizio , al fine di ottenere la re- Controparte_1
voca dell'anzidetto decreto con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente la complessiva somma di euro 9.446,48 oltre ad interessi e spese di procedura. In particolare, parte opponente – nei termini come argomentati nel relativo atto in- troduttivo a cui si rinvia – ha contestato l'avversa pretesa cre- ditoria eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per va- lore del Giudice Adito per l'emissione del decreto ingiuntivo de quo, essendo competente esclusivamente il Giudice di Pace di Nocera Inferiore nonché la revoca del decreto ingiuntivo, e la conseguente condanna dell'opposto al pagamento delle somme ingiunte, il tutto con vittoria di spese, diritti e compe- tenze.
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale, aderiva all'eccezione preliminare di parte opposta circa l'incompetenza per valore del giudice adito e chiedeva termine per riassunzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del
12/03/2025 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza per valore.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 18/09/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
La causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in via monitoria, sollevata dall'opponente.
È opportuno preliminarmente precisare, che la recente riforma
Cartabia ha riformato l'art. 7 c.p.c. ampliando la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valo- re non superiore a diecimila euro. Infatti, il nuovo art. 7 c.p.c., statuisce che “il giudice di pace è competente per le cause re- lative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di al- tro giudice”. Orbene, tale riforma è da considerarsi efficace a decorrere dal 28 febbraio 2023 e quindi applicabile a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Nel caso
3 di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto della pre- sente opposizione, è stato iscritto a ruolo in data 8/10/2024 e pertanto trova applicazione la disciplina post-riforma Carta- bia.
Ciò posto, va rilevato che il presente procedimento, sotteso al- la richiesta di decreto ingiuntivo, ha ad oggetto il pagamento di forniture di energia elettrica per un importo complessivo di euro 9.446,48. Di conseguenza, il ricorso monitorio attivato da , al fine di ottenere il pagamento delle fat- Controparte_1
ture, fa capo alla competenza del Giudice di Pace in quanto il valore della controversia è inferiore alla soglia di euro
10.000,00.
Dalla pronuncia d'incompetenza del giudice che lo ha emesso, discende, quale conseguenza necessaria ed inscindibile, la de- claratoria di invalidità e di revoca del decreto ingiuntivo (v.
Cass. 19/01/1979, n. 408, richiamata, in motivazione, da
Cass., ord. 17/10/2016, n. 20935; il principio, secondo cui “la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancor- ché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del de- creto stesso”, è stato ribadito, da ultimo, da Cass. ord.
01/07/2020, n. 13426).
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza per valore in favore del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore e, di conseguenza, il de- creto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4 L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore preclude la decisione nel merito dell'opposizione.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, la Corte di Cassa- zione con la sentenza n. 15988/2023 ha stabilito che: “La sen- tenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto in- giuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore com- porta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revo- ca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione”.
Pertanto, nonostante la successiva l'adesione di parte opposta alla eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, non può trovare applicazione l'art. 38, co. 2 c.c., con la con- seguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass., ord. n. 11764 del 2016;
Cass. ord. n. 17187 del 2019) che vanno quindi poste a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
55/14.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
5 a) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di
Nocera Inferiore, indicando quale giudice competente il
Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
termini di legge per riassunzione;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 801/2024 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore in data 18/07/2024;
c) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 145,50 per spese e in 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3579/2024 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto altri contratti atipici e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Carmi- Parte_1
ne Cuomo, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Chri- stian Faggella, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenen- dosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 801/2024 emesso dal Tribunale di Noce- ra Inferiore in data 18/07/2024, il sig. con- Parte_1
veniva in giudizio , al fine di ottenere la re- Controparte_1
voca dell'anzidetto decreto con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente la complessiva somma di euro 9.446,48 oltre ad interessi e spese di procedura. In particolare, parte opponente – nei termini come argomentati nel relativo atto in- troduttivo a cui si rinvia – ha contestato l'avversa pretesa cre- ditoria eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per va- lore del Giudice Adito per l'emissione del decreto ingiuntivo de quo, essendo competente esclusivamente il Giudice di Pace di Nocera Inferiore nonché la revoca del decreto ingiuntivo, e la conseguente condanna dell'opposto al pagamento delle somme ingiunte, il tutto con vittoria di spese, diritti e compe- tenze.
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale, aderiva all'eccezione preliminare di parte opposta circa l'incompetenza per valore del giudice adito e chiedeva termine per riassunzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del
12/03/2025 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza per valore.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 18/09/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
La causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in via monitoria, sollevata dall'opponente.
È opportuno preliminarmente precisare, che la recente riforma
Cartabia ha riformato l'art. 7 c.p.c. ampliando la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valo- re non superiore a diecimila euro. Infatti, il nuovo art. 7 c.p.c., statuisce che “il giudice di pace è competente per le cause re- lative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di al- tro giudice”. Orbene, tale riforma è da considerarsi efficace a decorrere dal 28 febbraio 2023 e quindi applicabile a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Nel caso
3 di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto della pre- sente opposizione, è stato iscritto a ruolo in data 8/10/2024 e pertanto trova applicazione la disciplina post-riforma Carta- bia.
Ciò posto, va rilevato che il presente procedimento, sotteso al- la richiesta di decreto ingiuntivo, ha ad oggetto il pagamento di forniture di energia elettrica per un importo complessivo di euro 9.446,48. Di conseguenza, il ricorso monitorio attivato da , al fine di ottenere il pagamento delle fat- Controparte_1
ture, fa capo alla competenza del Giudice di Pace in quanto il valore della controversia è inferiore alla soglia di euro
10.000,00.
Dalla pronuncia d'incompetenza del giudice che lo ha emesso, discende, quale conseguenza necessaria ed inscindibile, la de- claratoria di invalidità e di revoca del decreto ingiuntivo (v.
Cass. 19/01/1979, n. 408, richiamata, in motivazione, da
Cass., ord. 17/10/2016, n. 20935; il principio, secondo cui “la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancor- ché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del de- creto stesso”, è stato ribadito, da ultimo, da Cass. ord.
01/07/2020, n. 13426).
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza per valore in favore del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore e, di conseguenza, il de- creto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4 L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore preclude la decisione nel merito dell'opposizione.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, la Corte di Cassa- zione con la sentenza n. 15988/2023 ha stabilito che: “La sen- tenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto in- giuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore com- porta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revo- ca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione”.
Pertanto, nonostante la successiva l'adesione di parte opposta alla eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, non può trovare applicazione l'art. 38, co. 2 c.c., con la con- seguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass., ord. n. 11764 del 2016;
Cass. ord. n. 17187 del 2019) che vanno quindi poste a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
55/14.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
5 a) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di
Nocera Inferiore, indicando quale giudice competente il
Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
termini di legge per riassunzione;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 801/2024 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore in data 18/07/2024;
c) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 145,50 per spese e in 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
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