TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14074 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 49273 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
e ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_1 Parte_2
EN NI n.48 presso e nello studio dell'Avv. Massimo Proietti Lupi che li rappresenta e difende in virtù di delega estesa in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona dell'institore Avv. , in virtù Controparte_1 Controparte_2
dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale allo stesso conferiti con procura per Notaio dott. del 4 luglio 2022, rep. n. 104131, rog. n. Persona_1
27495, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Maggini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Monte Zebio n. 37, in virtù di procura ad litem rilasciata e sottoscritta digitalmente da detto institore e procuratore con le modalità e per gli effetti del novellato art. 83 c.p.c. 3° comma
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive di udienza depositate da parte attrice per l'udienza del
13.10.2025 e rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati chiamavano a comparire innanzi a questo Tribunale , in persona del leg. Controparte_1
rapp.te p.t., così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essi attori il rilascio dell'immobile sito in Roma, Via Ardeatina
n.1806 nonché il pagamento della somma di €. 202.071,39 oltre spese ed interessi, in forza della sentenza n. 19804/2021 emessa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Roma in data 21 dicembre 2021, confermata con sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 1745/2023.
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice eccepiva :
1) la nullità del precetto per violazione dell'art. 615 co. I c.p.c. perché – a suo dire
– non conterrebbe la descrizione del bene oggetto di rilascio;
2) la carenza di prova in ordine alla titolarità, in capo alla società precettante, del diritto fatto valere, atteso che il titolo giudiziale azionato era stato emesso in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
3) la prescrizione del credito azionato per il decorso del termine quinquennale ex art. 2947 co. I c.c., trattandosi di crediti risarcitori risalenti agli anni 2017-2018.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, con il riconoscimento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice,
con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie esclusivamente da parte convenuta, con ordinanza del 7.4.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del
13.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è apertamente infondata e va, quindi rigettata.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.,
quanto al primo motivo di opposizione, l'attore dimentica che il precetto di rilascio è
stato notificato unitamente alle sentenze di condanna al rilascio, in cui gli immobili in questione venivano compiutamente descritti nella rispettiva motivazione, di talchè il requisito della sommaria descrizione, richiesto dall'art. 605 co. I c.p.c. ai fini della validità del precetto, risulta ampiamente soddisfatto.
Quanto all'eccepita carenza di titolarità degli immobili oggetto di rilascio e del credito azionato con il precetto oggi opposto, non può non evidenziarsi come la società
convenuta, con i documenti allegati sub 6 e 7 alla comparsa di costituzione e risposta
( atto di scissione tra FE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. e Controparte_3
poi estinta per fusione nella odierna intimante ) ha
[...] Controparte_1
ampiamente provato i passaggi che hanno radicato, in capo a se medesima, la titolarità del credito e degli immobili facenti capo originariamente a Controparte_4
.
[...]
Trattasi non solo di atti pubblici, muniti di fede privilegiata, ma neanche contestati da parte attrice.
Venendo poi alla disamina dell'eccezione di prescrizione, è sufficiente richiamare quanto già contenuto nell'ordinanza ex art. 615 co. I c.p.c., atteso che la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione di immobili
è stata interrotta con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con la conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 2945 co. II c.c., in quanto la sentenza, per esplicita ammissione dell'attore medesimo, non è passata in giudicato,
per cui la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza in esame.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
precetto loro intimato in data 2.11.2024 da in Controparte_1
persona del leg. rapp.te p.t.;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, con deposito telematico del 13.10.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 49273 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
e ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_1 Parte_2
EN NI n.48 presso e nello studio dell'Avv. Massimo Proietti Lupi che li rappresenta e difende in virtù di delega estesa in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona dell'institore Avv. , in virtù Controparte_1 Controparte_2
dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale allo stesso conferiti con procura per Notaio dott. del 4 luglio 2022, rep. n. 104131, rog. n. Persona_1
27495, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Maggini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Monte Zebio n. 37, in virtù di procura ad litem rilasciata e sottoscritta digitalmente da detto institore e procuratore con le modalità e per gli effetti del novellato art. 83 c.p.c. 3° comma
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive di udienza depositate da parte attrice per l'udienza del
13.10.2025 e rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati chiamavano a comparire innanzi a questo Tribunale , in persona del leg. Controparte_1
rapp.te p.t., così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essi attori il rilascio dell'immobile sito in Roma, Via Ardeatina
n.1806 nonché il pagamento della somma di €. 202.071,39 oltre spese ed interessi, in forza della sentenza n. 19804/2021 emessa dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Roma in data 21 dicembre 2021, confermata con sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 1745/2023.
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice eccepiva :
1) la nullità del precetto per violazione dell'art. 615 co. I c.p.c. perché – a suo dire
– non conterrebbe la descrizione del bene oggetto di rilascio;
2) la carenza di prova in ordine alla titolarità, in capo alla società precettante, del diritto fatto valere, atteso che il titolo giudiziale azionato era stato emesso in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
3) la prescrizione del credito azionato per il decorso del termine quinquennale ex art. 2947 co. I c.c., trattandosi di crediti risarcitori risalenti agli anni 2017-2018.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, con il riconoscimento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice,
con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie esclusivamente da parte convenuta, con ordinanza del 7.4.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del
13.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è apertamente infondata e va, quindi rigettata.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.,
quanto al primo motivo di opposizione, l'attore dimentica che il precetto di rilascio è
stato notificato unitamente alle sentenze di condanna al rilascio, in cui gli immobili in questione venivano compiutamente descritti nella rispettiva motivazione, di talchè il requisito della sommaria descrizione, richiesto dall'art. 605 co. I c.p.c. ai fini della validità del precetto, risulta ampiamente soddisfatto.
Quanto all'eccepita carenza di titolarità degli immobili oggetto di rilascio e del credito azionato con il precetto oggi opposto, non può non evidenziarsi come la società
convenuta, con i documenti allegati sub 6 e 7 alla comparsa di costituzione e risposta
( atto di scissione tra FE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. e Controparte_3
poi estinta per fusione nella odierna intimante ) ha
[...] Controparte_1
ampiamente provato i passaggi che hanno radicato, in capo a se medesima, la titolarità del credito e degli immobili facenti capo originariamente a Controparte_4
.
[...]
Trattasi non solo di atti pubblici, muniti di fede privilegiata, ma neanche contestati da parte attrice.
Venendo poi alla disamina dell'eccezione di prescrizione, è sufficiente richiamare quanto già contenuto nell'ordinanza ex art. 615 co. I c.p.c., atteso che la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione di immobili
è stata interrotta con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con la conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 2945 co. II c.c., in quanto la sentenza, per esplicita ammissione dell'attore medesimo, non è passata in giudicato,
per cui la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza in esame.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
precetto loro intimato in data 2.11.2024 da in Controparte_1
persona del leg. rapp.te p.t.;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, con deposito telematico del 13.10.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio