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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/08/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4163/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.06.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a Milano in [...]_1 C.F._1
26.03.1980
E
(C.F ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Orlandi LA Salvatore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.06.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
ordinare al Comune di Forio (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I figli minori e LA resteranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle scelte ordinarie e con obbligo dell'accordo per le decisioni di maggior interesse dei minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza. La collocazione prevalente dei minori sarà presso la madre, col diritto e dovere per il padre di frequentarli e tenerli con sé, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, in base alle seguenti modalità:
a weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, curando di prelevarli dalla casa materna o altro luogo d'intesa tra le parti e riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- nonché un giorno infrasettimanale nelle giornate di mercoledì o altri giorni concordati tra le parti
(nel fine settimane in cui il GN non avrà i figli con sè). Il padre dovrà avere cura di Pt_1 prelevare i minori ciascuno dalla propria scuola e nelle ore stabilite dall'istituto scolastico, avendo altresì cura di accompagnarli presso la sede delle attività extrascolastiche alle quali sono iscritti e con riaccompagno presso l'abitazione materna entro le ore 19.30 del giorno stesso;
con riferimento alle vacanze estive, salvo migliore accordo tra i coniugi, i minori trascorreranno due
(2) settimane, anche non consecutive da concordarsi entro il 5 giugno di ogni anno. A tale scopo le parti si comunicheranno il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto, fornendosi reciprocamente i relativi recapiti. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza estiva, saranno prevalenti le scelte materne negli anni pari e quelle paterne negli anni dispari
- con riferimento alle prossime festività natalizie il padre trascorrerà con i figli i giorni dal 23 al 30 dicembre (ambo inclusi), mentre la madre trascorrerà con i figli dalle ore 20,00 del 30 dicembre sino al 6/1/2026. E così via ad anni alterni.
- a ciascun genitore spetterà di stare con i propri figli ad anni alterni per la festività della Pasqua, del Lunedì ANto, con i relativi giorni di vacanza antecedenti alla Pasqua o successivi alla Pasquetta.
Le prossime vacanze pasquali 2026 i figli le trascorreranno col padre;
- le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno le trascorreranno con ciascun genitore sempre ad anni alterni. Il 25 aprile prossimo e LA lo trascorreranno con la madre, mentre il 1° Per_1 maggio lo trascorreranno col padre. Il 2 giugno i minori lo trascorreranno con la madre e così ad anni alterni;
I genitori potranno contattare telefonicamente i figli, in qualunque momento, quando sono con l'altro genitore e si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti effettuati con i figli in occasione di gite giornaliere o weekend o viaggi, fornendo i relativi recapiti.
3) Il GN verserà alla GN , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (trecento/00 euro per ciascuno di essi), somma che sarà versata direttamente alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre al 100% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) A titolo di contributo al mantenimento della moglie il GN Parte_2 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 400,00 (quattrocento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Il GN si obbliga a cedere e trasferire, senza corresponsione di denaro ai figli Parte_1 minori e LA, con accettazione da parte del nominato curatore speciale dott. Per_1 [...]
, debitamente autorizzato con provvedimento di volontaria giurisdizione in data Persona_2
7/5/2025 (doc. 8), i seguenti immobili:
a) il 100% della nuda proprietà (pro-quota indivisa del 50% a ciascun minore) trattenendo per sé
l'usufrutto sino al 30/09/2032 delle seguenti unità immobiliari:
a Milano in via Cagliero n. 8 Piano S1 – 3, foglio 196, particella 294, sub. 8, categoria A/2, classe
4, vani 8, rendita euro 1.404,76.
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 46, scala A, piano S1- 3, foglio 61, particella 142, sub. 9, categoria A/4, classe 5, vani 5,5, rendita euro 568,10;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 236, sub. 1, categoria C/2, classe 10, metri quadri 47, rendita euro 237,88;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, part. 236, sub. 2, C/2, classe 9, metri quadri 43, rendita euro 186,54;
a MO (MB) in via Emilio Borsa n. 84, piano S1 – 2, foglio 62, particella 121, sub. 9, categoria
A/3, classe 4, vani 4, rendita euro 444,15;
a MO (MB) via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 471, categoria C/6, classe 5, metri quadri 12, rendita euro 91,10;
a SE AN GI (MI) in via Mameli n. 37 scala 2, Piano S1 – 1, foglio 20, particella 408, sub. 36, categoria A/3, classe 6, vani 3,5, rendita euro 515,17;
b) il 50% della nuda proprietà (pro-quota indivisa del 25% a ciascun minore) trattenendo per sé
l'usufrutto sino al 30/09/2032 delle seguenti unità immobiliari:
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 439, categoria F/1, metri quadri 36;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 436, sub. 2, categoria C/4, classe 3, metri quadri 80, rendita euro 454,48;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 436, sub. 3, categoria C/7, classe 2, metri quadri 25, rendita euro 38,73; c) il 100% della proprietà (pro-quota indivisa del 50% a ciascun minore) trattenendo per sé il diritto di abitazione vitalizio della seguente unità immobiliare:
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano 1, foglio 61, particella 236, sub. 702, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, rendita euro 724,33;
d) il 100% della piena proprietà (50% a ciascun minore) delle quote della società Parte_3 con sede a Milano in via GI Cagliero 8, C.F. . P.IVA_1
Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a titolo oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessivo dell'assetto familiare ai fini della crisi coniugale.
6) Sull'immobile di proprietà dei coniugi sito a MO, via Carlo Rota 73 è stato Parte_4 accesso un mutuo intestato a presso la Credit Agricole dell'importo Parte_1 residuo di euro 358.526,39 le cui rate mensili di circa 1.607,00 circa ciascuna sono state pagate e continueranno ad essere pagate dal GN (predetto doc. 5). Parte_1
7) Sull'intero immobile di proprietà del GN (piano terzo) sito a MO, via Carlo Parte_1
Rota 46 è stato accesso un mutuo a lui intestato presso la Deutsche Bank dell'importo residuo di euro 38.146,67 le cui rate mensili di circa 194,00 ciascuna sono state pagate e continueranno ad essere pagate dallo stesso (predetto doc. 6). Pt_1
8) Con riferimento all'appartamento sito in MO, via Carlo Rota 73 piano terra e piano primo di proprietà del GN identificato in catasto al foglio 61, particella 236, Parte_1 sub. 702, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, rendita euro 724,33, resterà in godimento al GN che lo utilizzerà quale sua dimora abituale al fine di poter stare vicino Parte_1 ai figli minori.
9) Con riferimento all'appartamento sito in MO, via Carlo Rota 73 piano secondo, di proprietà della GN , immobile identificato in catasto al foglio 61, particella 236, sub. 701, Parte_2 categoria A/3, classe 6, vani 7, rendita euro 1.084,56, già adibito a casa coniugale, i coniugi concordano che resterà alla GN (limitatamente ai locali di cui dell'appartamento Parte_2 non oggetto di locazione da parte della GN ) che lo abiterà con i figli sino al compimento Pt_2 della maggiore età di quest'ultimi e comunque sino alla loro indipendenza economica. Con riferimento agli arredi, questi rimarranno nell'abitazione mentre per quanto riguarda le utenze (gas, luce, acqua, ecc.) il GN si impegna a provvedere al pagamento. Pt_1
10) Tutte le tasse e le imposte (IMU, TARI, ecc.) di cui agli immobili oggetto di trasferimento resteranno a carico del dott. sino a che i figli non saranno economicamente Parte_1 autosufficienti. 11) Tutti i debiti relativi alla gestione familiare che dovessero sorgere successivamente alla separazione personale verranno concordemente suddivisi al 50% tra i coniugi.
12) Le parti si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto proprio e dei figli.
13) Spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Forio in data
24.06.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Forio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in MO, nella Camera di Consiglio in data 24.07.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 13.06.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a Milano in [...]_1 C.F._1
26.03.1980
E
(C.F ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Orlandi LA Salvatore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.06.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
ordinare al Comune di Forio (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I figli minori e LA resteranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle scelte ordinarie e con obbligo dell'accordo per le decisioni di maggior interesse dei minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza. La collocazione prevalente dei minori sarà presso la madre, col diritto e dovere per il padre di frequentarli e tenerli con sé, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, in base alle seguenti modalità:
a weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, curando di prelevarli dalla casa materna o altro luogo d'intesa tra le parti e riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- nonché un giorno infrasettimanale nelle giornate di mercoledì o altri giorni concordati tra le parti
(nel fine settimane in cui il GN non avrà i figli con sè). Il padre dovrà avere cura di Pt_1 prelevare i minori ciascuno dalla propria scuola e nelle ore stabilite dall'istituto scolastico, avendo altresì cura di accompagnarli presso la sede delle attività extrascolastiche alle quali sono iscritti e con riaccompagno presso l'abitazione materna entro le ore 19.30 del giorno stesso;
con riferimento alle vacanze estive, salvo migliore accordo tra i coniugi, i minori trascorreranno due
(2) settimane, anche non consecutive da concordarsi entro il 5 giugno di ogni anno. A tale scopo le parti si comunicheranno il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto, fornendosi reciprocamente i relativi recapiti. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza estiva, saranno prevalenti le scelte materne negli anni pari e quelle paterne negli anni dispari
- con riferimento alle prossime festività natalizie il padre trascorrerà con i figli i giorni dal 23 al 30 dicembre (ambo inclusi), mentre la madre trascorrerà con i figli dalle ore 20,00 del 30 dicembre sino al 6/1/2026. E così via ad anni alterni.
- a ciascun genitore spetterà di stare con i propri figli ad anni alterni per la festività della Pasqua, del Lunedì ANto, con i relativi giorni di vacanza antecedenti alla Pasqua o successivi alla Pasquetta.
Le prossime vacanze pasquali 2026 i figli le trascorreranno col padre;
- le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno le trascorreranno con ciascun genitore sempre ad anni alterni. Il 25 aprile prossimo e LA lo trascorreranno con la madre, mentre il 1° Per_1 maggio lo trascorreranno col padre. Il 2 giugno i minori lo trascorreranno con la madre e così ad anni alterni;
I genitori potranno contattare telefonicamente i figli, in qualunque momento, quando sono con l'altro genitore e si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti effettuati con i figli in occasione di gite giornaliere o weekend o viaggi, fornendo i relativi recapiti.
3) Il GN verserà alla GN , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (trecento/00 euro per ciascuno di essi), somma che sarà versata direttamente alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre al 100% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) A titolo di contributo al mantenimento della moglie il GN Parte_2 Parte_1 verserà alla stessa la somma di € 400,00 (quattrocento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Il GN si obbliga a cedere e trasferire, senza corresponsione di denaro ai figli Parte_1 minori e LA, con accettazione da parte del nominato curatore speciale dott. Per_1 [...]
, debitamente autorizzato con provvedimento di volontaria giurisdizione in data Persona_2
7/5/2025 (doc. 8), i seguenti immobili:
a) il 100% della nuda proprietà (pro-quota indivisa del 50% a ciascun minore) trattenendo per sé
l'usufrutto sino al 30/09/2032 delle seguenti unità immobiliari:
a Milano in via Cagliero n. 8 Piano S1 – 3, foglio 196, particella 294, sub. 8, categoria A/2, classe
4, vani 8, rendita euro 1.404,76.
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 46, scala A, piano S1- 3, foglio 61, particella 142, sub. 9, categoria A/4, classe 5, vani 5,5, rendita euro 568,10;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 236, sub. 1, categoria C/2, classe 10, metri quadri 47, rendita euro 237,88;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, part. 236, sub. 2, C/2, classe 9, metri quadri 43, rendita euro 186,54;
a MO (MB) in via Emilio Borsa n. 84, piano S1 – 2, foglio 62, particella 121, sub. 9, categoria
A/3, classe 4, vani 4, rendita euro 444,15;
a MO (MB) via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 471, categoria C/6, classe 5, metri quadri 12, rendita euro 91,10;
a SE AN GI (MI) in via Mameli n. 37 scala 2, Piano S1 – 1, foglio 20, particella 408, sub. 36, categoria A/3, classe 6, vani 3,5, rendita euro 515,17;
b) il 50% della nuda proprietà (pro-quota indivisa del 25% a ciascun minore) trattenendo per sé
l'usufrutto sino al 30/09/2032 delle seguenti unità immobiliari:
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 439, categoria F/1, metri quadri 36;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 436, sub. 2, categoria C/4, classe 3, metri quadri 80, rendita euro 454,48;
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano T, foglio 61, particella 436, sub. 3, categoria C/7, classe 2, metri quadri 25, rendita euro 38,73; c) il 100% della proprietà (pro-quota indivisa del 50% a ciascun minore) trattenendo per sé il diritto di abitazione vitalizio della seguente unità immobiliare:
a MO (MB) in via Carlo Rota n. 73 piano 1, foglio 61, particella 236, sub. 702, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, rendita euro 724,33;
d) il 100% della piena proprietà (50% a ciascun minore) delle quote della società Parte_3 con sede a Milano in via GI Cagliero 8, C.F. . P.IVA_1
Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a titolo oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessivo dell'assetto familiare ai fini della crisi coniugale.
6) Sull'immobile di proprietà dei coniugi sito a MO, via Carlo Rota 73 è stato Parte_4 accesso un mutuo intestato a presso la Credit Agricole dell'importo Parte_1 residuo di euro 358.526,39 le cui rate mensili di circa 1.607,00 circa ciascuna sono state pagate e continueranno ad essere pagate dal GN (predetto doc. 5). Parte_1
7) Sull'intero immobile di proprietà del GN (piano terzo) sito a MO, via Carlo Parte_1
Rota 46 è stato accesso un mutuo a lui intestato presso la Deutsche Bank dell'importo residuo di euro 38.146,67 le cui rate mensili di circa 194,00 ciascuna sono state pagate e continueranno ad essere pagate dallo stesso (predetto doc. 6). Pt_1
8) Con riferimento all'appartamento sito in MO, via Carlo Rota 73 piano terra e piano primo di proprietà del GN identificato in catasto al foglio 61, particella 236, Parte_1 sub. 702, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, rendita euro 724,33, resterà in godimento al GN che lo utilizzerà quale sua dimora abituale al fine di poter stare vicino Parte_1 ai figli minori.
9) Con riferimento all'appartamento sito in MO, via Carlo Rota 73 piano secondo, di proprietà della GN , immobile identificato in catasto al foglio 61, particella 236, sub. 701, Parte_2 categoria A/3, classe 6, vani 7, rendita euro 1.084,56, già adibito a casa coniugale, i coniugi concordano che resterà alla GN (limitatamente ai locali di cui dell'appartamento Parte_2 non oggetto di locazione da parte della GN ) che lo abiterà con i figli sino al compimento Pt_2 della maggiore età di quest'ultimi e comunque sino alla loro indipendenza economica. Con riferimento agli arredi, questi rimarranno nell'abitazione mentre per quanto riguarda le utenze (gas, luce, acqua, ecc.) il GN si impegna a provvedere al pagamento. Pt_1
10) Tutte le tasse e le imposte (IMU, TARI, ecc.) di cui agli immobili oggetto di trasferimento resteranno a carico del dott. sino a che i figli non saranno economicamente Parte_1 autosufficienti. 11) Tutti i debiti relativi alla gestione familiare che dovessero sorgere successivamente alla separazione personale verranno concordemente suddivisi al 50% tra i coniugi.
12) Le parti si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto proprio e dei figli.
13) Spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Forio in data
24.06.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Forio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in MO, nella Camera di Consiglio in data 24.07.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti