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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3933/2017 R.G.A.C.,
promosso da
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
58 (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caprio, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roccasecca, via Piave n. 1,
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] - CF – Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Armando
Pacione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, piazza Labriola n. 45,
CONVENUTO
Oggetto: azioni a difesa della proprietà
Conclusioni: come da verbale del 3.10.2024 e dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. RC si rivolgeva al Parte_1
Giudice del Tribunale di Cassino chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la sig.ra ha realizzato le opere sopra Controparte_1
descritte in violazione di legge;
- accertare e dichiarare che le opere, così come realizzate, sono prive di titolo autorizzativo e/o concessorio, ed in ogni caso è in violazione dei diritti dell'attore; - accertare e dichiarare la violazione del diritto alle distanze legali e la conclamata ispectio quotidiana;
- accertare e dichiarare che l'opera così come realizzata ha importato anche una variazione/modifica dell'immobile con danni allo stesso ed alla sua stabilità; - accertare e dichiarare i danni subiti dall'attore in virtù delle sopra descritte violazioni in sede di espletanda ctu e, per l'effetto, - ordinare alla convenuta l'immediata demolizione dei manufatti con ripristino dello stato di cose ex ante ricostituendo le distanze legali tra le proprietà; - disporre in ordine al risarcimento dei danni subiti dagli attori condannando i convenuti al pagamento delle somme che verranno accertate in corso di giudizio in sede di espletando ctu che sin d'ora si richiede oltre a quelle individuate a titolo di danno morale nella misura di € 5.000,00; - condannare in ogni caso i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore nella somma di € 15.000,00 che verrà liquidata a seguito della determinazione della espletando CTU o in mancanza in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, anche relativamente alle spese di mediazione.
Si costituiva la sig.ra , contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., veniva espletata la prova testimoniale articolata dalle parti nonché disposta ed espletata CTU con conferimento dell'incarico al dott. ing. . Persona_1
Nelle more del giudizio si costituiva, per la convenuta, l'avv. Armando Pacione in sostituzione del precedente difensore.
All'udienza del 15.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche, decorrenti dal 30.01.2024.
Con provvedimento del 31.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di aver chiarimenti dai procuratori costituiti. Assegnata all'odierno giudicante, all'udienza del
Pag. 2 di 7 3.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche a decorrere dal 20.10.2024.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice, proprietaria di un appartamento attiguo alla proprietà della convenuta, denunciava la realizzazione, da parte di quest'ultima, di due distinti manufatti, uno collegato direttamente al muro perimetrale dello stabile e sotto le finestre della propria abitazione, l'altro in adiacenza del confine. Evidenziava di aver segnalato la realizzazione dell'opera abusiva con violazione delle distanze legali e l'emissione di ordinanze di demolizione, impugnate dinanzi al TAR. Lamentava la violazione del diritto di inspectio nella sua proprietà da parte della convenuta, stante la mancata osservanza della normativa relativa alle distanze legali.
Parte convenuta evidenziava una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella dedotta dall'attore e, in particolare, sosteneva di aver eseguito, nel 2014, una ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione in c.a. di una costruzione adibita a garage e cantina, già esistente. Riteneva insussistente il danno da ispectio lamentato in quanto il manufatto posto alla base della lesione del diritto da ispectio (veranda) era stato edificato già prima del 1967 e sosteneva di aver sostituito la copertura e le vetrate di tale locale senza alcun aumento di volumetria o di modifiche della sagoma.
Pacifica e incontestata la presenza del manufatto/vano cucina esistente precedentemente al 1967, come attestato dai testi escussi e dalla consulenza espletata. In tal senso quanto affermato dalla sig.ra madre della convenuta (il vano cucina vi è sempre CP_2
stato) e dalla sig.ra a conoscenza dei fatti di causa per essere vicina di Parte_2
casa della convenuta (posso riferire che la cucina è stata realizzata dopo la costruzione del palazzo e già c'era quando la signora ha acquistato l'appartamento). Ciò CP_1 risultava anche dalla consulenza espletata nella quale l'ausiliario dava atto di un immobile della sig.ra costituito da un appartamento realizzato in muratura e CP_1
materiale cementizio, una veranda in aderenza e da un garage magazzino ubicato nel cortile (pag. 3 CTU). Quanto al mancato rispetto delle distanze, i testi di parte attorea confermavano quanto dedotto dall'attore nel libello introduttivo e affermavano che non
Pag. 3 di 7 era stata rispettata la distanza normativamente prevista tra edifici fronteggianti. In particolare, l'arch. a conoscenza dei fatti di causa per essere stato CP_3
responsabile del servizio urbanistica del Comune di Roccasecca e di aver eseguito sopralluoghi sui fatti di causa, affermava che il manufatto in cemento armato realizzato nell'area contigua alla proprietà dell'attore permetteva di vedere direttamente nell'altra proprietà stante il mancato rispetto delle distanze (il manufatto in cemento armato, principalmente, è stato realizzato nell'area contigua alla proprietà di , posso Pt_1 riferire che qualunque manufatto simile consente di guardare nell'altra proprietà in quanto c'è … collegamento visivo diretto…. Ricordo che alla base del mio provvedimento c'era principalmente il mancato rispetto delle distanze di 10 mt tra gli edifici fronteggianti, prescritta dal DM 1444/68. Posso riferire che esistevano già dei manufatti per i quali la DIA prevedeva la demolizione e la ricostruzione, se non sbaglio, si trattava di un deposito e di un pollaio. Preciso che il manufatto in cemento armato si presentava diverso rispetto alle strutture preesistenti e ciò è stato il motivo per ritenere l'opera realizzata quale nuova costruzione perché ha sommato le due costruzioni ed era visivamente diverso, nella mole). In ogni caso, l'istruttore riteneva necessario disporre CTU tesa a verificare la violazione delle distanze tra fabbricati,
l'applicazione dell'antenna radio tv ad uso esclusivo della convenuta in violazione della legge, nonché l'ispectio dalla proprietà ai danni della proprietà . L'ausiliario, CP_1 Pt_1
dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, lo stato dei luoghi e aver acquisito documentazione presso il Comune di Roccasecca, ricostruiva l'iter burocratico relativo all'intervento di manutenzione riguardante anche la sostituzione di alcuni elementi della veranda (La sig.ra divenuta proprietaria, con protocollo n°5229 in CP_1
data 07\06\2010, comunicava l'intenzione di effettuare un intervento di manutenzione ai sensi della Legge 73 del 2010 (edilizia libera), e tra gli interventi proposti nella relazione tecnica a firma dell'Arch. era prevista anche la Persona_2 sostituzione di alcuni elementi della veranda raffigurata nell'elaborato grafico allegato alla pratica). Evidenziava gli accertamenti eseguiti dal Comune di Roccasecca, di cui uno afferente al garage e alla cantina staccati dal fabbricato principale, l'altro relativo alla veranda-cucina aderente al fabbricato principale. Per il primo dava atto della demolizione eseguita a seguito di sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data
Pag. 4 di 7 27.07.2020, mentre per la veranda-cucina richiamava la relazione tecnica del
31.10.2014 che ne aveva disposto la demolizione (L'ufficio tecnico del comune di
Roccasecca, nel 2014 effettua due accertamenti edilizi, uno che ha riguardato il garage
e la cantina staccati dal fabbricato principale, oggetto di ordinanza N°75 del 20 agosto
2014, successivamente demoliti a seguito di sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 27/07/2020 e l'altro sulla veranda-cucina in aderenza al fabbricato principale. Per quest'ultima l'ufficio tecnico-urbanistico, con relazione tecnica del 31 ottobre 2014 accertava la ricostruzione di un vano cucina a seguito della demolizione della veranda senza titolo edilizio (permesso a costruire) e ne ordinava la demolizione con ordinanza
N° 94 del 05 novembre 2014) - pag. 3 CTU). In risposta al primo quesito relativo alla verifica della violazione delle distanze tra fabbricati, riteneva che la realizzazione ex novo del vano cucina non aveva tenuto conto delle distanze previste (Analizzando
l'allegato 7, il rilievo con distanze, si nota che dal lato B non vi sono i 5 metri previsti, quindi è chiaro che in tali termini la doppia conformità alle norme urbanistiche non risulterebbe rispettata, in quanto l'intervento di che trattasi è stato realizzato ex novo, sanando una nuova volumetria (vedasi allegato 6) e quindi doveva tenere conto delle distanze previste. L'articolo 17 quale norma tecnica in materia di disciplina urbanistica ed edilizia facente parte del piano regolatore vigente, nel prevedere l'ampliamento una tantum del 20% limita tali interventi a quelli strettamente necessari per gli adeguamenti igienico - funzionali. L'intervento effettuato ha riguardato la realizzazione di un vano cucina a destinazione residenziale, per il quale nella tavola 6 viene dichiarato il rispetto alle norme igienico sanitarie. L'art.1 del DM 5 luglio 1975 s.m.i., decreto ministeriale sanità, prescrive comunque un'altezza utile interna pari a 2,70 metri per i locali adibiti ad abitazione, riducibili a 2,40 per corridoi, bagni, ripostigli disimpegni, per tali motivazioni a parere della sottoscritta non è neanche rispettata tale conformità in quanto l'altezza media esterna è 2,60 metri) - pag. 4 e 5 CTU). Quanto al quesito relativo all'installazione dell'antenna radio tv a uso esclusivo della in violazione CP_1
della legge, dava atto della rimozione dal fabbricato e installazione su un traliccio. In risposta, infine, al quesito relativo all'ispectio della proprietà della sig.ra ai danni CP_1 della proprietà del sig. , richiamava quanto previsto all'art. 907 in materia di Pt_1
distanze delle costruzioni dalle vedute (quando si è acquistato il diritto di avere vedute
Pag. 5 di 7 dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905) ed evidenziava la ricostruzione di una nuova copertura effettuata in modo difforme dalla precedente e, in particolare, innalzata rispetto alla precedente, tale da aggravare la servitù di veduta (essendo
l'intervento realizzato ex novo, ed esaminando le foto 4 e 4° allegate al progetto e la sezione A-A tavola 1, si evidenzia che secondo lo stato dei luoghi attuale, l'attacco della copertura parte dalla soletta del balcone (foto 4a), mentre nella foto 4 allegata al progetto, (unica testimonianza di come era la veranda prima dei lavori) la copertura parte più in basso della soletta del balcone del sig. , in quanto è evidente una zona Pt_1
d'ombra tra i due, (di colore nero nella foto), chiaro segno che esisteva un vuoto. … la copertura nuova è stata innalzata rispetto alla precedente … non esistendo rilievi dello stato ante operam non si è in grado di stabilire con esattezza di quanto è stata innalzata, ma comunque rimane evidente che non è stata ricostruita dove era la precedente. Si evidenzia altresì che sempre comparando le foto tavola 4 e 4°, ed il prospetto presente nella tavola 1, si evidenzia che rispetto alla precedente situazione è presente un corpo aggettante a protezione della finestra che aggrava la servitù di veduta.) – pag. 5 e 6 CTU). Concludeva, quindi, ritenendo una violazione della servitù di veduta del sig. RC (la servitù di veduta lamentata dal sig. , considerato Pt_1
l'intervento edilizio effettuato, doveva essere rispettata). Per quanto innanzi, alla luce della prova testimoniale espletata nonché della consulenza affidata al dott. ing.
[...]
, alle cui conclusioni ci si riporta integralmente atteso che l'attività consulenziale Per_1
è stata svolta con metodo e argomentazioni che si condividono, la presente domanda merita di essere accolta limitatamente alla violazione del diritto alle distanze legali e all'ispectio lamentata dall'attore.
Appare giusto disporre il rimborso in favore di parte attrice delle spese occorse e documentate per promuovere il tentativo di conciliazione.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte soccombente.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , iscritto al R.G.A.C. per Parte_1
l'anno 2017 al numero 3933 r.g., rigettata ogni diversa deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda;
2. Dichiara la violazione del diritto alle distanze legali e la ispectio quotidiana e, per l'effetto, ordina alla convenuta l'immediata demolizione dei manufatti con ripristino dello stato di cose ex ante ricostituendo le distanze legali tra le proprietà;
3. Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta;
4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Cassino il 19 2 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Di
Cristinzi
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3933/2017 R.G.A.C.,
promosso da
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
58 (CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caprio, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roccasecca, via Piave n. 1,
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] - CF – Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Armando
Pacione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, piazza Labriola n. 45,
CONVENUTO
Oggetto: azioni a difesa della proprietà
Conclusioni: come da verbale del 3.10.2024 e dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. RC si rivolgeva al Parte_1
Giudice del Tribunale di Cassino chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la sig.ra ha realizzato le opere sopra Controparte_1
descritte in violazione di legge;
- accertare e dichiarare che le opere, così come realizzate, sono prive di titolo autorizzativo e/o concessorio, ed in ogni caso è in violazione dei diritti dell'attore; - accertare e dichiarare la violazione del diritto alle distanze legali e la conclamata ispectio quotidiana;
- accertare e dichiarare che l'opera così come realizzata ha importato anche una variazione/modifica dell'immobile con danni allo stesso ed alla sua stabilità; - accertare e dichiarare i danni subiti dall'attore in virtù delle sopra descritte violazioni in sede di espletanda ctu e, per l'effetto, - ordinare alla convenuta l'immediata demolizione dei manufatti con ripristino dello stato di cose ex ante ricostituendo le distanze legali tra le proprietà; - disporre in ordine al risarcimento dei danni subiti dagli attori condannando i convenuti al pagamento delle somme che verranno accertate in corso di giudizio in sede di espletando ctu che sin d'ora si richiede oltre a quelle individuate a titolo di danno morale nella misura di € 5.000,00; - condannare in ogni caso i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore nella somma di € 15.000,00 che verrà liquidata a seguito della determinazione della espletando CTU o in mancanza in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, anche relativamente alle spese di mediazione.
Si costituiva la sig.ra , contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., veniva espletata la prova testimoniale articolata dalle parti nonché disposta ed espletata CTU con conferimento dell'incarico al dott. ing. . Persona_1
Nelle more del giudizio si costituiva, per la convenuta, l'avv. Armando Pacione in sostituzione del precedente difensore.
All'udienza del 15.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche, decorrenti dal 30.01.2024.
Con provvedimento del 31.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di aver chiarimenti dai procuratori costituiti. Assegnata all'odierno giudicante, all'udienza del
Pag. 2 di 7 3.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e repliche a decorrere dal 20.10.2024.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice, proprietaria di un appartamento attiguo alla proprietà della convenuta, denunciava la realizzazione, da parte di quest'ultima, di due distinti manufatti, uno collegato direttamente al muro perimetrale dello stabile e sotto le finestre della propria abitazione, l'altro in adiacenza del confine. Evidenziava di aver segnalato la realizzazione dell'opera abusiva con violazione delle distanze legali e l'emissione di ordinanze di demolizione, impugnate dinanzi al TAR. Lamentava la violazione del diritto di inspectio nella sua proprietà da parte della convenuta, stante la mancata osservanza della normativa relativa alle distanze legali.
Parte convenuta evidenziava una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella dedotta dall'attore e, in particolare, sosteneva di aver eseguito, nel 2014, una ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione in c.a. di una costruzione adibita a garage e cantina, già esistente. Riteneva insussistente il danno da ispectio lamentato in quanto il manufatto posto alla base della lesione del diritto da ispectio (veranda) era stato edificato già prima del 1967 e sosteneva di aver sostituito la copertura e le vetrate di tale locale senza alcun aumento di volumetria o di modifiche della sagoma.
Pacifica e incontestata la presenza del manufatto/vano cucina esistente precedentemente al 1967, come attestato dai testi escussi e dalla consulenza espletata. In tal senso quanto affermato dalla sig.ra madre della convenuta (il vano cucina vi è sempre CP_2
stato) e dalla sig.ra a conoscenza dei fatti di causa per essere vicina di Parte_2
casa della convenuta (posso riferire che la cucina è stata realizzata dopo la costruzione del palazzo e già c'era quando la signora ha acquistato l'appartamento). Ciò CP_1 risultava anche dalla consulenza espletata nella quale l'ausiliario dava atto di un immobile della sig.ra costituito da un appartamento realizzato in muratura e CP_1
materiale cementizio, una veranda in aderenza e da un garage magazzino ubicato nel cortile (pag. 3 CTU). Quanto al mancato rispetto delle distanze, i testi di parte attorea confermavano quanto dedotto dall'attore nel libello introduttivo e affermavano che non
Pag. 3 di 7 era stata rispettata la distanza normativamente prevista tra edifici fronteggianti. In particolare, l'arch. a conoscenza dei fatti di causa per essere stato CP_3
responsabile del servizio urbanistica del Comune di Roccasecca e di aver eseguito sopralluoghi sui fatti di causa, affermava che il manufatto in cemento armato realizzato nell'area contigua alla proprietà dell'attore permetteva di vedere direttamente nell'altra proprietà stante il mancato rispetto delle distanze (il manufatto in cemento armato, principalmente, è stato realizzato nell'area contigua alla proprietà di , posso Pt_1 riferire che qualunque manufatto simile consente di guardare nell'altra proprietà in quanto c'è … collegamento visivo diretto…. Ricordo che alla base del mio provvedimento c'era principalmente il mancato rispetto delle distanze di 10 mt tra gli edifici fronteggianti, prescritta dal DM 1444/68. Posso riferire che esistevano già dei manufatti per i quali la DIA prevedeva la demolizione e la ricostruzione, se non sbaglio, si trattava di un deposito e di un pollaio. Preciso che il manufatto in cemento armato si presentava diverso rispetto alle strutture preesistenti e ciò è stato il motivo per ritenere l'opera realizzata quale nuova costruzione perché ha sommato le due costruzioni ed era visivamente diverso, nella mole). In ogni caso, l'istruttore riteneva necessario disporre CTU tesa a verificare la violazione delle distanze tra fabbricati,
l'applicazione dell'antenna radio tv ad uso esclusivo della convenuta in violazione della legge, nonché l'ispectio dalla proprietà ai danni della proprietà . L'ausiliario, CP_1 Pt_1
dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, lo stato dei luoghi e aver acquisito documentazione presso il Comune di Roccasecca, ricostruiva l'iter burocratico relativo all'intervento di manutenzione riguardante anche la sostituzione di alcuni elementi della veranda (La sig.ra divenuta proprietaria, con protocollo n°5229 in CP_1
data 07\06\2010, comunicava l'intenzione di effettuare un intervento di manutenzione ai sensi della Legge 73 del 2010 (edilizia libera), e tra gli interventi proposti nella relazione tecnica a firma dell'Arch. era prevista anche la Persona_2 sostituzione di alcuni elementi della veranda raffigurata nell'elaborato grafico allegato alla pratica). Evidenziava gli accertamenti eseguiti dal Comune di Roccasecca, di cui uno afferente al garage e alla cantina staccati dal fabbricato principale, l'altro relativo alla veranda-cucina aderente al fabbricato principale. Per il primo dava atto della demolizione eseguita a seguito di sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data
Pag. 4 di 7 27.07.2020, mentre per la veranda-cucina richiamava la relazione tecnica del
31.10.2014 che ne aveva disposto la demolizione (L'ufficio tecnico del comune di
Roccasecca, nel 2014 effettua due accertamenti edilizi, uno che ha riguardato il garage
e la cantina staccati dal fabbricato principale, oggetto di ordinanza N°75 del 20 agosto
2014, successivamente demoliti a seguito di sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 27/07/2020 e l'altro sulla veranda-cucina in aderenza al fabbricato principale. Per quest'ultima l'ufficio tecnico-urbanistico, con relazione tecnica del 31 ottobre 2014 accertava la ricostruzione di un vano cucina a seguito della demolizione della veranda senza titolo edilizio (permesso a costruire) e ne ordinava la demolizione con ordinanza
N° 94 del 05 novembre 2014) - pag. 3 CTU). In risposta al primo quesito relativo alla verifica della violazione delle distanze tra fabbricati, riteneva che la realizzazione ex novo del vano cucina non aveva tenuto conto delle distanze previste (Analizzando
l'allegato 7, il rilievo con distanze, si nota che dal lato B non vi sono i 5 metri previsti, quindi è chiaro che in tali termini la doppia conformità alle norme urbanistiche non risulterebbe rispettata, in quanto l'intervento di che trattasi è stato realizzato ex novo, sanando una nuova volumetria (vedasi allegato 6) e quindi doveva tenere conto delle distanze previste. L'articolo 17 quale norma tecnica in materia di disciplina urbanistica ed edilizia facente parte del piano regolatore vigente, nel prevedere l'ampliamento una tantum del 20% limita tali interventi a quelli strettamente necessari per gli adeguamenti igienico - funzionali. L'intervento effettuato ha riguardato la realizzazione di un vano cucina a destinazione residenziale, per il quale nella tavola 6 viene dichiarato il rispetto alle norme igienico sanitarie. L'art.1 del DM 5 luglio 1975 s.m.i., decreto ministeriale sanità, prescrive comunque un'altezza utile interna pari a 2,70 metri per i locali adibiti ad abitazione, riducibili a 2,40 per corridoi, bagni, ripostigli disimpegni, per tali motivazioni a parere della sottoscritta non è neanche rispettata tale conformità in quanto l'altezza media esterna è 2,60 metri) - pag. 4 e 5 CTU). Quanto al quesito relativo all'installazione dell'antenna radio tv a uso esclusivo della in violazione CP_1
della legge, dava atto della rimozione dal fabbricato e installazione su un traliccio. In risposta, infine, al quesito relativo all'ispectio della proprietà della sig.ra ai danni CP_1 della proprietà del sig. , richiamava quanto previsto all'art. 907 in materia di Pt_1
distanze delle costruzioni dalle vedute (quando si è acquistato il diritto di avere vedute
Pag. 5 di 7 dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905) ed evidenziava la ricostruzione di una nuova copertura effettuata in modo difforme dalla precedente e, in particolare, innalzata rispetto alla precedente, tale da aggravare la servitù di veduta (essendo
l'intervento realizzato ex novo, ed esaminando le foto 4 e 4° allegate al progetto e la sezione A-A tavola 1, si evidenzia che secondo lo stato dei luoghi attuale, l'attacco della copertura parte dalla soletta del balcone (foto 4a), mentre nella foto 4 allegata al progetto, (unica testimonianza di come era la veranda prima dei lavori) la copertura parte più in basso della soletta del balcone del sig. , in quanto è evidente una zona Pt_1
d'ombra tra i due, (di colore nero nella foto), chiaro segno che esisteva un vuoto. … la copertura nuova è stata innalzata rispetto alla precedente … non esistendo rilievi dello stato ante operam non si è in grado di stabilire con esattezza di quanto è stata innalzata, ma comunque rimane evidente che non è stata ricostruita dove era la precedente. Si evidenzia altresì che sempre comparando le foto tavola 4 e 4°, ed il prospetto presente nella tavola 1, si evidenzia che rispetto alla precedente situazione è presente un corpo aggettante a protezione della finestra che aggrava la servitù di veduta.) – pag. 5 e 6 CTU). Concludeva, quindi, ritenendo una violazione della servitù di veduta del sig. RC (la servitù di veduta lamentata dal sig. , considerato Pt_1
l'intervento edilizio effettuato, doveva essere rispettata). Per quanto innanzi, alla luce della prova testimoniale espletata nonché della consulenza affidata al dott. ing.
[...]
, alle cui conclusioni ci si riporta integralmente atteso che l'attività consulenziale Per_1
è stata svolta con metodo e argomentazioni che si condividono, la presente domanda merita di essere accolta limitatamente alla violazione del diritto alle distanze legali e all'ispectio lamentata dall'attore.
Appare giusto disporre il rimborso in favore di parte attrice delle spese occorse e documentate per promuovere il tentativo di conciliazione.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte soccombente.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , iscritto al R.G.A.C. per Parte_1
l'anno 2017 al numero 3933 r.g., rigettata ogni diversa deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda;
2. Dichiara la violazione del diritto alle distanze legali e la ispectio quotidiana e, per l'effetto, ordina alla convenuta l'immediata demolizione dei manufatti con ripristino dello stato di cose ex ante ricostituendo le distanze legali tra le proprietà;
3. Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta;
4. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Cassino il 19 2 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Di
Cristinzi
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