Art. 1.
Il termine stabilito dall' articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76 , recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76 , continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.
Il termine stabilito dall' articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76 , recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76 , continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.