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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1666 del R.A.G.C. relativo all'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.10.2024 e vertente
TRA
C.F. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore p.t. Sig. , sito in Trabia (PA) Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 41,
[...]
presso lo studio degli Avv.to Stefania Mannino del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende giusto mandato rilasciato su foglio separato che costituisce parte integrante dell'atto di citazione,
- attore -
E
nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via E. ed E. Sellerio n. 27 (già
[...]
tratto di Via Siracusa n. 27) presso e nello studio dell'Avv. Nicola Salzano,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione con contestuale chiamata in garanzia,
- convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86
(20121),
-terzo chiamato in causa contumace -
avente oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale valore della controversia: € 10.796,13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17 ottobre 2024, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione, notificato in data 07.06.2022, parte attrice conveniva in giudizio il Rag. CP_1
chiedendo che lo stesso venisse dichiarato responsabile per la mancata costituzione in giudizio del all'epoca dei fatti Parte_1 Parte_1
da lui amministrato, nel giudizio incoato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese dal Sig. (R.G. 1084/2018) concluso con sentenza n. Controparte_3
372/2021.
Parte attrice chiedeva che venisse dichiarato che il Rag. , disattendo il CP_1
mandato ricevuto dal violava il dovere, su di sé gravante, di Parte_1
diligenza e gli obblighi di informazione verso i condomini, e conseguentemente chiedeva la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali pari a € 10.796,13.
In particolare, parte attrice sosteneva che, una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione, il Rag. (nella spiegata qualità), aveva disatteso CP_1
l'obbligo di informare il Condominio non permettendo la costituzione in giudizio.
Ed invero, il Rag. , pur essendo l'amministratore del CP_1
al momento della notifica della citazione, non informava i Parte_1
condomini, né provvedeva ad incaricare alcun legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio.
In tal modo, il non compariva in giudizio rimanendo contumace Parte_1
nel procedimento promosso dal Sig. nei confronti del Controparte_3
iscritto al numero di R.G. n. 1084/2018 del Tribunale Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Civile di Termini Imerese, impendendo di fatto al di poter Parte_1
formulare le proprie difese e di attivare la polizza assicurativa al fine di essere manlevata.
Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 372/2021, resa in data 14 aprile 2021, a definizione del predetto procedimento, dichiarava la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore Rag. , condannandolo a CP_1
corrispondere in favore dell'attore, Sig. , la complessiva Controparte_3
somma di € 7.268,70 (di cui € 6.902,70 a titolo di danno non patrimoniale ed
€ 366,00 a titolo di danno patrimoniale), oltre interessi di legge dalla data della sentenza al soddisfo.
Il Tribunale di Termini Imerese, altresì, condannava il al Parte_1
pagamento in favore del sig. , delle spese di lite, Controparte_3
quantificandole, già ridotte della metà, in € 2.417,50, oltre 15 % per rimborso spese generali, IVA e CPA, ponendo inoltre a carico del le spese di Parte_1
CTU.
A seguito della predetta sentenza, il difensore del sig. , si Controparte_3
rivolgeva al Sig. , nuovo amministratore del Parte_2 Parte_1
subentrato al Rag. , al fine di richiedere il pagamento delle CP_1
somme ivi liquidate.
Soltanto con la richiesta di pagamento formulata al nuovo amministratore, odierno rappresentante legale del , la compagine condominiale Parte_1
veniva a conoscenza dell'azione legale intrapresa in suo danno.
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Il convenuto lamentava, pertanto, di avere avuto conoscenza del giudizio soltanto nel momento in cui l'Avv. Romano Fiasconaro, legale del Sig.
[...]
si metteva in contatto con il Sig. , il CP_3 Parte_2 Parte_1
odierno attore, era del tutto ignaro sia della pendenza del giudizio incoato dal sig. che della sentenza che da esso scaturiva. Controparte_3
L'avvocato del riceveva mandato difensivo e Parte_1
contattava il rag. , al fine di fare valere le ragioni del proprio CP_1
assistito.
L'avv. Nicola Salzano, n. q. di difensore del Rag. , CP_1
comunicava che il proprio assistito aveva provveduto a denunciare il sinistro in questione ed aveva attivato la propria polizza assicurativa per responsabilità professionale, della quale forniva gli estremi: “ CP_2
polizza n. B1089/P04328/2020/20213021”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2022, si costituiva il
Rag. il quale contestava le domande ex adverso formulate, ma CP_1
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa, poi rimasta contumace, e contestava il contenuto dell'atto di citazione.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 28 marzo 2024, veniva sentito il Rag. e, CP_1
ritenuta la causa ormai matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza cartolare del 17 ottobre 2024, per la precisazione delle conclusioni.
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Con ordinanza riservata resa in data 17 ottobre 2024, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, il Giudice poneva la causa in decisione assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Inquadramento normativo:
L'art. 1130 c.c., individua i compiti essenziali dell'amministratore, per i quali egli è allo stesso tempo organo di esecuzione, per quanto riguarda la realizzazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini e osservanza del regolamento di condominio;
organo autonomo, per quanto riguarda la disciplina dell'uso delle case comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che tutti i condomini ne traggano miglior godimento;
organo finanziario, per quanto attiene alla riscossione dei contributi ed alla erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
organo di tutela, in quanto tenuto a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Per l'attuazione di tali compiti e per quegli altri che possono essergli affidati dal regolamento di condominio o dall'assemblea dei condomini (art. 1121 del c.c.), l' amministratore può trovarsi a dovere agire tanto contro i terzi quanto contro i singoli condomini, il che prova che egli assolve una funzione e non è un puro e semplice mandatario.
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Naturalmente della sua gestione egli deve render conto alla fine di ciascun anno, ma potrà essere chiamato a rendere il conto anche prima, in caso di revoca, nel corso dell'anno, o quando vi siano delle ragioni che lo giustifichino.
L'amministratore ha una responsabilità civile tutte le volte in cui viola i doveri che il Codice civile gli attribuisce. Doveri che riguardano lo svolgimento del proprio incarico di gestione e amministrazione, la tenuta della contabilità, i rapporti con eventuali dipendenti e fornitori del condominio, la tenuta dei bilanci, delle scritture e degli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, la riscossione e gestione delle quote condominiali, la custodia del conto corrente condominiale.
La violazione di tali compiti implica due conseguenze:
• la revoca in tronco dall'incarico;
• il risarcimento del danno, tale effetto non è automatico: per ottenere l'indennizzo è necessario dimostrare che il condominio ha subito un danno dalla mala gestio.
La responsabilità dell'amministratore non richiede la malafede (dolo) è sufficiente anche un atto commesso per colpa, incuria, distrazione, inerzia.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 – 26 aprile 2019 ha chiarito che “La responsabilità dell'amministratore di condominio, convenuto in giudizio per presunti ammanchi e malversazioni nei conti condominiali, non comporta la condanna al risarcimento di un danno di per sé, ma deve necessariamente avere comportato un concreto pregiudizio patrimoniale al condominio stesso”.
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Il risarcimento non scaturisce automaticamente dalla violazione di una norma di legge e anche in caso di non perfetta esecuzione degli obblighi previsti dal contratto dell'amministratore di condominio, infatti, ai fini di ottenere un risarcimento è necessario che l'inadempimento si sia tradotto in un pregiudizio a carico del . Parte_1
I casi di danni per i quali il condomino può invocare l'azione di responsabilità contro l'amministratore sono:
• l'interruzione delle somministrazioni di acqua, luce, gas o dei servizi di ascensori o portineria in caso di mancato pagamento delle fatture o di omessa riscossione delle quote condominiali che abbiano comportato ammanchi di cassa;
• difficoltà nel passaggio di consegne tra il nuovo e il vecchio amministratore se quest'ultimo si è rifiutato di consegnare la documentazione e ciò abbia portato a un ritardo nell'adempimento degli obblighi condominiali;
• l'addebito di spese legali o interessi da parte dei creditori del condominio al quale l'amministratore colpevole non abbia pagato le fatture;
• ritardi nei versamenti dei contributi al portiere che possano cagionare sanzioni amministrative al condominio;
• sanzioni di natura tributaria per violazioni fiscali;
• ammanchi di cassa nel conto corrente a seguito di non corretta gestione degli incassi e delle spese;
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• mancanza di corretta illuminazione delle scale;
• presenza di ghiaccio o altra insidia nel cortile o nelle zone di passaggio;
• caduta di neve dal tetto con danni a persone e veicoli;
• lesioni per cadute dovute alla presenza di acqua sulle scale, durante le pulizie delle parti comuni.
L'azione di responsabilità contro l'amministratore uscente può essere proposta sia dal , nella veste del nuovo amministratore, oppure Parte_1
dal singolo condomino che ne abbia interesse e che ritiene di aver subito un danno dai comportamenti negligenti o dolosi di quest'ultimo.
La condotta del professionista per essere passibile di censura, così da costituire titolo per un addebito economico di tipo risarcitorio, deve rispondere ai presupposti prescritti dall'articolo 1223 Codice civile, a mente del quale: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
La responsabilità dell'amministratore di condominio, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla relativa condotta, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra
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la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone.
Dal momento che il rapporto tra l'amministratore e il condominio è regolato dalle norme sul mandato in virtù di un contratto di mandato tra le parti,
l'amministratore ha il dovere di eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'articolo 1710 del Codice civile.
Emerge dunque una responsabilità contrattuale dell'amministratore per gli obblighi assunti nei confronti del nell'esercizio del suo mandato Parte_1
la violazione di tale obbligo. Ne consegue pertanto il dovere di risarcire il danno al danneggiato. Può ad esempio sussistere una responsabilità civile contrattuale dell'amministratore che non ha convocato un condomino all'assemblea condominiale.
Nel 2005, la Cassazione con sentenza n. 20317, ha affermato che “nel rapporto interno tra mandante amministratore e mandante l'amministratore negligente Parte_1
che con la sua azione od omissione abbia procurato danni a terzi è comunque tenuto – per il principio generale del neminem ledere – a risarcire i danni medesimi in rapporto eziologico con la sua condotta”.
La negligenza come l'imprudenza o l'imperizia dell'amministratore denota un comportamento colposo dello stesso che non è fonte di responsabilità se non viene dimostrato che il fatto che ha causato il danno deriva da negligenza imprudenza o imperizia. Se invece il danno dipende da un comportamento doloso allora il condominio che ha subito un danno da parte dell'amministratore può agire contro lo stesso mediante l'azione di
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responsabilità contro l'amministratore. Tale azione può essere esperita nell'interesse del condominio o del singolo condomino, il quale può attivarsi, qualora abbia subito un pregiudizio diretto, per la richiesta di risarcimento del danno. In tal caso sarà lo stesso condomino o i singoli condomini a far valere la propria pretesa in un giudizio in quanto il condominio non è legittimato processuale attivo per i danni subiti dai singoli condomini.
Si parla di “mala gestio” dell'amministratore quando tale soggetto conduce una cattiva gestione del condominio. Cattiva gestione che può riguardare vari aspetti della vita del condominio, dalla tenuta della contabilità alla gestione amministrativa, i rapporti con i terzi ovvero tutti gli obblighi e i doveri facenti capo all'amministratore durante l'espletamento e il perdurare del mandato.
La mala gestio dell'amministratore di condominio determina una responsabilità contrattuale dello stesso dalla quale possono conseguire danni di natura patrimoniale e non patrimoniale al condominio e ai condomini. In entrambi i casi il o i singoli condomini possono agire in giudizio per Parte_1
domandare il risarcimento del danno.
L'amministrazione del è assimilabile al mandato con Parte_1
rappresentanza, con conseguente applicazione delle norme sul mandato. Va da sé che l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio. In ogni caso l'amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130,
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1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri. (Tribunale Roma sez. V,
31.05.2022, n.8568).
Il rapporto fra il condominio ed il suo amministratore va ricondotto nell'ambito del contratto di mandato e l'azione promossa dal primo contro il secondo diretta a far valere la responsabilità per aver omesso una condotta che sarebbe stata dovuta in adempimento delle sue competenze va qualificata come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale all'obbligo dell'amministratore di eseguire diligentemente il mandato conferitogli a norma dell'art. 1710 c.c.
Sul punto va poi ulteriormente precisato che la responsabilità dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone. (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 03.08.2020, n.815).
Il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti e, nell'ambito di tale rapporto, l'amministratore è personalmente responsabile, nei confronti di ogni condomino, dell'adempimento dei suoi doveri, tra i quali deve annoverarsi anche quello di
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consentire l'esame e l'estrazione di copie di documenti condominiali;
tale responsabilità lo rende legittimato a resistere in proprio alle richieste giudiziali inerenti la violazione dei suddetti doveri, senza che sia necessario il coinvolgimento del condominio amministrato.
L'amministratore di condominio assume una posizione di garanzia ope legis, derivante dalle norme civilistiche che gli attribuiscono la competenza ad eseguire tutti i necessari atti di gestione e manutenzione delle parti comuni di un edificio. Ne discende che egli va ritenuto responsabile per l'eventuale evento lesivo derivante dalla difettosa manutenzione dell'immobile (fattispecie relativa alle lesioni subite da un minorenne colpito da pezzi di intonaco caduti da un palazzo). (Cassazione penale sez. IV, 23.10.2015, n.46385).
L'amministratore del ha il compito di provvedere non solo alla Parte_1
gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini.
Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il Parte_1
appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore.
Ne consegue che l'amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condomini, in conseguenza dell'inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile creata dall'impresa cui CP_4
erano stati appaltati lavori di manutenzione dell'immobile CP_4
(Cassazione civile sez. III, 16/10/2008, n.25251).
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Sull'an debeatur:
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che si ravvisa la responsabilità a carico del professionista e, quindi, la sussistenza di un debito risarcitorio a carico dell'amministratore, Rag. CP_1
nonché la fondatezza e la legittimità, in merito sia all'an che al quantum debeatur, della domanda risarcitoria.
Le doglianze di parte attrice meritano accoglimento in quanto, la mancata notizia ai condomini della causa e la decisione di non costituirsi da parte dell'amministratore hanno impedito al di difendersi dalla pretesa Parte_1
del sig. e di azionare la manleva nei confronti dell'assicurazione. CP_3
In relazione all'an debeatur il Condominio, convenuto in giudizio dal sig.
[...]
avrebbe CP_3
potuto contestare la fondatezza delle pretese.
Anche in relazione al quantum debeatur, il avrebbe potuto svolgere Parte_1
apposite difese sulla mera quantificazione del danno biologico chiedendo l'intervento di un consulente tecnico di parte.
Ed inoltre, secondo quanto statuito con sentenza del Tribunale di Catania n
5981/2016: “a prescindere dall'esito della contesa giudiziaria grava, infatti, sull'amministratore ex lege essendo espressamente sancito dall'articolo 1131 c.c. che prevede un'ipotesi esplicita di responsabilità dell'amministratore, il quale può essere revocato, ed è tenuto al risarcimento danni, qualora non dia notizia all'assemblea dei condomini di un atto di citazione o di un provvedimento a lui notificato”.
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E fermo l'onere probatorio gravante sull'attore, in uno alla valutazione rigorosamente “ex ante” in merito all'accertamento del nesso causale tra lamentato danno e condotta del professionista, certamente sussistente nel caso di specie alla stregua del criterio del “più probabile che non” e dalla elaborazione giurisprudenziale adottato in sede civile, in applicazione del quale va confermata la responsabilità dell'amministratore, conferma la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti dal Parte_1
ricorrente a fondamento delle domande proposte contro il convenuto amministratore.
Sull'attività istruttoria:
In merito all'attività istruttoria, appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dello stesso convenuto, il quale così dichiarava: “posso confermare tutte le circostanze, preciso, tuttavia, di non aver visto la prima pec (ndr: ovvero quella relativa alla notifica dell'atto di citazione), poiché in quel periodo purtroppo io non accendevo neanche il computer per verificare la posta elettronica certifica;
purtroppo, stato attraversando un brutto periodo per gravi motivi personali;
posso dire che sono venuto a conoscenza del giudizio pendente innanzi al Tribunale del Termini Imerese, soltanto quando il mio legale, avv.
Mannino mi inviava una pec con allegato l'atto di citazione;
per tutti questi motivi, non ho avvisato l'assemblea condominiale dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione né della pendenza del giudizio innanzi a questo Tribunale”.
Dalle dichiarazioni rese dal convenuto, in sede di interrogatorio formale, è emersa la totale responsabilità del Rag. che non avvisava il CP_1
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della notifica dell'atto di citazione da parte del Sig. Parte_1 CP_3
per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A riguardo va affermato che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per l'accoglimento delle domande di parte attrice, perché fondate in fatto ed in diritto.
Sul quantum debeatur:
Per quanto sopra esposto, risulta provata e non contestata la circostanza che,
a causa della condotta omissiva del rag. , il CP_1 Parte_1
ha subito la condanna al pagamento, in favore del Sig.
[...] CP_3
del pagamento della complessiva somma di € 10.796,13 a titolo di danni patrimoniali (sorte e spese legali liquidate in sentenza, oltre spese di CTU), per la mancata manleva.
Pertanto, il Rag. , in qualità di amministratore di condominio, CP_1
per violazione del dovere di diligenza e degli obblighi di informazione su di sé gravanti, alla refusione in favore del della Parte_1
somma pari ad € 10.796,13 oltre interessi legali.
Sulla domanda di manleva:
Il convenuto ha comunque chiesto di essere garantito e manlevato e tenuto indenne da in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, dal pagamento della somma di denaro, come sopra quantifica, che
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il Rag. sarà costretto a pagare a parte attrice per le motivazioni sopra CP_1
esposte.
La domanda merita accoglimento tanto più che la Compagnia non si è costituita.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, nella contumacia della Compagnia Controparte_2
così provvede:
- accoglie le domande di parte attrice perché fondate in fatto ed in diritto, come argomentato in parte motiva;
- Accerta e dichiara che il Rag. , n.q. di amministratore del CP_1
all'epoca dei fatti, non avendo informato il Parte_1
della notifica della citazione meglio Parte_1
specificata in parte narrativa, non ha permesso la costituzione dello stesso
Condominio nel giudizio di primo grado incoato innanzi al Tribunale
Ordinario di Termini Imerese dal sig. ed annotato al n. Controparte_3
1084/2018 R.G., così come specificato in parte motiva;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Conseguentemente, deve darsi atto che il Rag. ha disatteso CP_1
il mandato ricevuto dal violando il dovere di Parte_1
diligenza e gli obblighi di informazione su di sé gravanti;
- Accerta e dichiara che l'odierno convenuto, in violazione della normativa vigente, a causa della sua condotta omissiva non ha permesso al , Parte_1
odierno attore, di costituirsi nel procedimento annotato al numero di RG
1084/2018 del Tribunale Civile di Termini Imerese;
- Accerta e dichiara la responsabilità dell'odierno convenuto per la mancata costituzione del
, odierno attore, nel procedimento RG 1084/2018 del Tribunale Parte_1
Civile di Termini Imerese, per le motivazioni sopra esposte;
- Per l'effetto, dichiara che il Condominio, odierno attore, non ha avuto la possibilità di un esito favorevole del giudizio conclusosi con la sentenza n.
372/2021;
- Per l'effetto, dichiara che il non ha avuto la possibilità ex Parte_1
articolo 269 c.p.c. di chiamare in garanzia il terzo (Compagnia assicurativa nel procedimento annotato al numero RG 1084/2018 del Tribunale CP_5
di Termini Imerese, onde essere manlevato dalle conseguenze economiche e giuridiche della citata sentenza n. 372/2021 emessa dal Tribunale Civile di
Termini Imerese, con conseguente patimento di danni patrimoniali per la mancata manleva;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Accerta e dichiara che, dalla condotta omissiva del convenuto sono derivati danni patrimoniali pari ad € 10.796,13 (sorte e spese legali liquidate in sentenza, oltre spese di CTU);
-Per l'effetto, condanna il Rag. , in qualità di amministratore CP_1
di condominio, per violazione del dovere di diligenza e degli obblighi di informazione su di sé gravanti, alla refusione in favore del
[...]
della somma pari ad € 10.796,13; Parte_1
- Condanna il Rag. al pagamento, in favore del CP_1 [...]
delle spese del presente procedimento che liquida in Parte_1
complessivi € 5.314,00 di cui € 237,00 per spese non imponibili ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ritiene e dichiara il diritto del Rag. ad essere garantito, CP_1
manlevato e tenuto indenne da in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, dal pagamento della somma di € 10.796,13 che il convenuto è stato condannato a pagare a parte attrice, come specificato in parte motiva;
- dichiara compensate le spese nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese, il 29.01.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1666 del R.A.G.C. relativo all'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.10.2024 e vertente
TRA
C.F. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore p.t. Sig. , sito in Trabia (PA) Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 41,
[...]
presso lo studio degli Avv.to Stefania Mannino del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende giusto mandato rilasciato su foglio separato che costituisce parte integrante dell'atto di citazione,
- attore -
E
nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via E. ed E. Sellerio n. 27 (già
[...]
tratto di Via Siracusa n. 27) presso e nello studio dell'Avv. Nicola Salzano,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione con contestuale chiamata in garanzia,
- convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86
(20121),
-terzo chiamato in causa contumace -
avente oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale valore della controversia: € 10.796,13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17 ottobre 2024, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione, notificato in data 07.06.2022, parte attrice conveniva in giudizio il Rag. CP_1
chiedendo che lo stesso venisse dichiarato responsabile per la mancata costituzione in giudizio del all'epoca dei fatti Parte_1 Parte_1
da lui amministrato, nel giudizio incoato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese dal Sig. (R.G. 1084/2018) concluso con sentenza n. Controparte_3
372/2021.
Parte attrice chiedeva che venisse dichiarato che il Rag. , disattendo il CP_1
mandato ricevuto dal violava il dovere, su di sé gravante, di Parte_1
diligenza e gli obblighi di informazione verso i condomini, e conseguentemente chiedeva la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali pari a € 10.796,13.
In particolare, parte attrice sosteneva che, una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione, il Rag. (nella spiegata qualità), aveva disatteso CP_1
l'obbligo di informare il Condominio non permettendo la costituzione in giudizio.
Ed invero, il Rag. , pur essendo l'amministratore del CP_1
al momento della notifica della citazione, non informava i Parte_1
condomini, né provvedeva ad incaricare alcun legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio.
In tal modo, il non compariva in giudizio rimanendo contumace Parte_1
nel procedimento promosso dal Sig. nei confronti del Controparte_3
iscritto al numero di R.G. n. 1084/2018 del Tribunale Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Civile di Termini Imerese, impendendo di fatto al di poter Parte_1
formulare le proprie difese e di attivare la polizza assicurativa al fine di essere manlevata.
Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 372/2021, resa in data 14 aprile 2021, a definizione del predetto procedimento, dichiarava la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore Rag. , condannandolo a CP_1
corrispondere in favore dell'attore, Sig. , la complessiva Controparte_3
somma di € 7.268,70 (di cui € 6.902,70 a titolo di danno non patrimoniale ed
€ 366,00 a titolo di danno patrimoniale), oltre interessi di legge dalla data della sentenza al soddisfo.
Il Tribunale di Termini Imerese, altresì, condannava il al Parte_1
pagamento in favore del sig. , delle spese di lite, Controparte_3
quantificandole, già ridotte della metà, in € 2.417,50, oltre 15 % per rimborso spese generali, IVA e CPA, ponendo inoltre a carico del le spese di Parte_1
CTU.
A seguito della predetta sentenza, il difensore del sig. , si Controparte_3
rivolgeva al Sig. , nuovo amministratore del Parte_2 Parte_1
subentrato al Rag. , al fine di richiedere il pagamento delle CP_1
somme ivi liquidate.
Soltanto con la richiesta di pagamento formulata al nuovo amministratore, odierno rappresentante legale del , la compagine condominiale Parte_1
veniva a conoscenza dell'azione legale intrapresa in suo danno.
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Il convenuto lamentava, pertanto, di avere avuto conoscenza del giudizio soltanto nel momento in cui l'Avv. Romano Fiasconaro, legale del Sig.
[...]
si metteva in contatto con il Sig. , il CP_3 Parte_2 Parte_1
odierno attore, era del tutto ignaro sia della pendenza del giudizio incoato dal sig. che della sentenza che da esso scaturiva. Controparte_3
L'avvocato del riceveva mandato difensivo e Parte_1
contattava il rag. , al fine di fare valere le ragioni del proprio CP_1
assistito.
L'avv. Nicola Salzano, n. q. di difensore del Rag. , CP_1
comunicava che il proprio assistito aveva provveduto a denunciare il sinistro in questione ed aveva attivato la propria polizza assicurativa per responsabilità professionale, della quale forniva gli estremi: “ CP_2
polizza n. B1089/P04328/2020/20213021”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2022, si costituiva il
Rag. il quale contestava le domande ex adverso formulate, ma CP_1
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa, poi rimasta contumace, e contestava il contenuto dell'atto di citazione.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 28 marzo 2024, veniva sentito il Rag. e, CP_1
ritenuta la causa ormai matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza cartolare del 17 ottobre 2024, per la precisazione delle conclusioni.
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Con ordinanza riservata resa in data 17 ottobre 2024, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, il Giudice poneva la causa in decisione assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Inquadramento normativo:
L'art. 1130 c.c., individua i compiti essenziali dell'amministratore, per i quali egli è allo stesso tempo organo di esecuzione, per quanto riguarda la realizzazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini e osservanza del regolamento di condominio;
organo autonomo, per quanto riguarda la disciplina dell'uso delle case comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che tutti i condomini ne traggano miglior godimento;
organo finanziario, per quanto attiene alla riscossione dei contributi ed alla erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
organo di tutela, in quanto tenuto a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Per l'attuazione di tali compiti e per quegli altri che possono essergli affidati dal regolamento di condominio o dall'assemblea dei condomini (art. 1121 del c.c.), l' amministratore può trovarsi a dovere agire tanto contro i terzi quanto contro i singoli condomini, il che prova che egli assolve una funzione e non è un puro e semplice mandatario.
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Naturalmente della sua gestione egli deve render conto alla fine di ciascun anno, ma potrà essere chiamato a rendere il conto anche prima, in caso di revoca, nel corso dell'anno, o quando vi siano delle ragioni che lo giustifichino.
L'amministratore ha una responsabilità civile tutte le volte in cui viola i doveri che il Codice civile gli attribuisce. Doveri che riguardano lo svolgimento del proprio incarico di gestione e amministrazione, la tenuta della contabilità, i rapporti con eventuali dipendenti e fornitori del condominio, la tenuta dei bilanci, delle scritture e degli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, la riscossione e gestione delle quote condominiali, la custodia del conto corrente condominiale.
La violazione di tali compiti implica due conseguenze:
• la revoca in tronco dall'incarico;
• il risarcimento del danno, tale effetto non è automatico: per ottenere l'indennizzo è necessario dimostrare che il condominio ha subito un danno dalla mala gestio.
La responsabilità dell'amministratore non richiede la malafede (dolo) è sufficiente anche un atto commesso per colpa, incuria, distrazione, inerzia.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 23 – 26 aprile 2019 ha chiarito che “La responsabilità dell'amministratore di condominio, convenuto in giudizio per presunti ammanchi e malversazioni nei conti condominiali, non comporta la condanna al risarcimento di un danno di per sé, ma deve necessariamente avere comportato un concreto pregiudizio patrimoniale al condominio stesso”.
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Il risarcimento non scaturisce automaticamente dalla violazione di una norma di legge e anche in caso di non perfetta esecuzione degli obblighi previsti dal contratto dell'amministratore di condominio, infatti, ai fini di ottenere un risarcimento è necessario che l'inadempimento si sia tradotto in un pregiudizio a carico del . Parte_1
I casi di danni per i quali il condomino può invocare l'azione di responsabilità contro l'amministratore sono:
• l'interruzione delle somministrazioni di acqua, luce, gas o dei servizi di ascensori o portineria in caso di mancato pagamento delle fatture o di omessa riscossione delle quote condominiali che abbiano comportato ammanchi di cassa;
• difficoltà nel passaggio di consegne tra il nuovo e il vecchio amministratore se quest'ultimo si è rifiutato di consegnare la documentazione e ciò abbia portato a un ritardo nell'adempimento degli obblighi condominiali;
• l'addebito di spese legali o interessi da parte dei creditori del condominio al quale l'amministratore colpevole non abbia pagato le fatture;
• ritardi nei versamenti dei contributi al portiere che possano cagionare sanzioni amministrative al condominio;
• sanzioni di natura tributaria per violazioni fiscali;
• ammanchi di cassa nel conto corrente a seguito di non corretta gestione degli incassi e delle spese;
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• mancanza di corretta illuminazione delle scale;
• presenza di ghiaccio o altra insidia nel cortile o nelle zone di passaggio;
• caduta di neve dal tetto con danni a persone e veicoli;
• lesioni per cadute dovute alla presenza di acqua sulle scale, durante le pulizie delle parti comuni.
L'azione di responsabilità contro l'amministratore uscente può essere proposta sia dal , nella veste del nuovo amministratore, oppure Parte_1
dal singolo condomino che ne abbia interesse e che ritiene di aver subito un danno dai comportamenti negligenti o dolosi di quest'ultimo.
La condotta del professionista per essere passibile di censura, così da costituire titolo per un addebito economico di tipo risarcitorio, deve rispondere ai presupposti prescritti dall'articolo 1223 Codice civile, a mente del quale: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
La responsabilità dell'amministratore di condominio, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla relativa condotta, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra
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la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone.
Dal momento che il rapporto tra l'amministratore e il condominio è regolato dalle norme sul mandato in virtù di un contratto di mandato tra le parti,
l'amministratore ha il dovere di eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'articolo 1710 del Codice civile.
Emerge dunque una responsabilità contrattuale dell'amministratore per gli obblighi assunti nei confronti del nell'esercizio del suo mandato Parte_1
la violazione di tale obbligo. Ne consegue pertanto il dovere di risarcire il danno al danneggiato. Può ad esempio sussistere una responsabilità civile contrattuale dell'amministratore che non ha convocato un condomino all'assemblea condominiale.
Nel 2005, la Cassazione con sentenza n. 20317, ha affermato che “nel rapporto interno tra mandante amministratore e mandante l'amministratore negligente Parte_1
che con la sua azione od omissione abbia procurato danni a terzi è comunque tenuto – per il principio generale del neminem ledere – a risarcire i danni medesimi in rapporto eziologico con la sua condotta”.
La negligenza come l'imprudenza o l'imperizia dell'amministratore denota un comportamento colposo dello stesso che non è fonte di responsabilità se non viene dimostrato che il fatto che ha causato il danno deriva da negligenza imprudenza o imperizia. Se invece il danno dipende da un comportamento doloso allora il condominio che ha subito un danno da parte dell'amministratore può agire contro lo stesso mediante l'azione di
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responsabilità contro l'amministratore. Tale azione può essere esperita nell'interesse del condominio o del singolo condomino, il quale può attivarsi, qualora abbia subito un pregiudizio diretto, per la richiesta di risarcimento del danno. In tal caso sarà lo stesso condomino o i singoli condomini a far valere la propria pretesa in un giudizio in quanto il condominio non è legittimato processuale attivo per i danni subiti dai singoli condomini.
Si parla di “mala gestio” dell'amministratore quando tale soggetto conduce una cattiva gestione del condominio. Cattiva gestione che può riguardare vari aspetti della vita del condominio, dalla tenuta della contabilità alla gestione amministrativa, i rapporti con i terzi ovvero tutti gli obblighi e i doveri facenti capo all'amministratore durante l'espletamento e il perdurare del mandato.
La mala gestio dell'amministratore di condominio determina una responsabilità contrattuale dello stesso dalla quale possono conseguire danni di natura patrimoniale e non patrimoniale al condominio e ai condomini. In entrambi i casi il o i singoli condomini possono agire in giudizio per Parte_1
domandare il risarcimento del danno.
L'amministrazione del è assimilabile al mandato con Parte_1
rappresentanza, con conseguente applicazione delle norme sul mandato. Va da sé che l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio. In ogni caso l'amministratore è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130,
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1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri. (Tribunale Roma sez. V,
31.05.2022, n.8568).
Il rapporto fra il condominio ed il suo amministratore va ricondotto nell'ambito del contratto di mandato e l'azione promossa dal primo contro il secondo diretta a far valere la responsabilità per aver omesso una condotta che sarebbe stata dovuta in adempimento delle sue competenze va qualificata come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale all'obbligo dell'amministratore di eseguire diligentemente il mandato conferitogli a norma dell'art. 1710 c.c.
Sul punto va poi ulteriormente precisato che la responsabilità dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verificare se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone. (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 03.08.2020, n.815).
Il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti e, nell'ambito di tale rapporto, l'amministratore è personalmente responsabile, nei confronti di ogni condomino, dell'adempimento dei suoi doveri, tra i quali deve annoverarsi anche quello di
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consentire l'esame e l'estrazione di copie di documenti condominiali;
tale responsabilità lo rende legittimato a resistere in proprio alle richieste giudiziali inerenti la violazione dei suddetti doveri, senza che sia necessario il coinvolgimento del condominio amministrato.
L'amministratore di condominio assume una posizione di garanzia ope legis, derivante dalle norme civilistiche che gli attribuiscono la competenza ad eseguire tutti i necessari atti di gestione e manutenzione delle parti comuni di un edificio. Ne discende che egli va ritenuto responsabile per l'eventuale evento lesivo derivante dalla difettosa manutenzione dell'immobile (fattispecie relativa alle lesioni subite da un minorenne colpito da pezzi di intonaco caduti da un palazzo). (Cassazione penale sez. IV, 23.10.2015, n.46385).
L'amministratore del ha il compito di provvedere non solo alla Parte_1
gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini.
Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il Parte_1
appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore.
Ne consegue che l'amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condomini, in conseguenza dell'inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile creata dall'impresa cui CP_4
erano stati appaltati lavori di manutenzione dell'immobile CP_4
(Cassazione civile sez. III, 16/10/2008, n.25251).
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Sull'an debeatur:
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che si ravvisa la responsabilità a carico del professionista e, quindi, la sussistenza di un debito risarcitorio a carico dell'amministratore, Rag. CP_1
nonché la fondatezza e la legittimità, in merito sia all'an che al quantum debeatur, della domanda risarcitoria.
Le doglianze di parte attrice meritano accoglimento in quanto, la mancata notizia ai condomini della causa e la decisione di non costituirsi da parte dell'amministratore hanno impedito al di difendersi dalla pretesa Parte_1
del sig. e di azionare la manleva nei confronti dell'assicurazione. CP_3
In relazione all'an debeatur il Condominio, convenuto in giudizio dal sig.
[...]
avrebbe CP_3
potuto contestare la fondatezza delle pretese.
Anche in relazione al quantum debeatur, il avrebbe potuto svolgere Parte_1
apposite difese sulla mera quantificazione del danno biologico chiedendo l'intervento di un consulente tecnico di parte.
Ed inoltre, secondo quanto statuito con sentenza del Tribunale di Catania n
5981/2016: “a prescindere dall'esito della contesa giudiziaria grava, infatti, sull'amministratore ex lege essendo espressamente sancito dall'articolo 1131 c.c. che prevede un'ipotesi esplicita di responsabilità dell'amministratore, il quale può essere revocato, ed è tenuto al risarcimento danni, qualora non dia notizia all'assemblea dei condomini di un atto di citazione o di un provvedimento a lui notificato”.
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E fermo l'onere probatorio gravante sull'attore, in uno alla valutazione rigorosamente “ex ante” in merito all'accertamento del nesso causale tra lamentato danno e condotta del professionista, certamente sussistente nel caso di specie alla stregua del criterio del “più probabile che non” e dalla elaborazione giurisprudenziale adottato in sede civile, in applicazione del quale va confermata la responsabilità dell'amministratore, conferma la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti dal Parte_1
ricorrente a fondamento delle domande proposte contro il convenuto amministratore.
Sull'attività istruttoria:
In merito all'attività istruttoria, appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dello stesso convenuto, il quale così dichiarava: “posso confermare tutte le circostanze, preciso, tuttavia, di non aver visto la prima pec (ndr: ovvero quella relativa alla notifica dell'atto di citazione), poiché in quel periodo purtroppo io non accendevo neanche il computer per verificare la posta elettronica certifica;
purtroppo, stato attraversando un brutto periodo per gravi motivi personali;
posso dire che sono venuto a conoscenza del giudizio pendente innanzi al Tribunale del Termini Imerese, soltanto quando il mio legale, avv.
Mannino mi inviava una pec con allegato l'atto di citazione;
per tutti questi motivi, non ho avvisato l'assemblea condominiale dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione né della pendenza del giudizio innanzi a questo Tribunale”.
Dalle dichiarazioni rese dal convenuto, in sede di interrogatorio formale, è emersa la totale responsabilità del Rag. che non avvisava il CP_1
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della notifica dell'atto di citazione da parte del Sig. Parte_1 CP_3
per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A riguardo va affermato che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per l'accoglimento delle domande di parte attrice, perché fondate in fatto ed in diritto.
Sul quantum debeatur:
Per quanto sopra esposto, risulta provata e non contestata la circostanza che,
a causa della condotta omissiva del rag. , il CP_1 Parte_1
ha subito la condanna al pagamento, in favore del Sig.
[...] CP_3
del pagamento della complessiva somma di € 10.796,13 a titolo di danni patrimoniali (sorte e spese legali liquidate in sentenza, oltre spese di CTU), per la mancata manleva.
Pertanto, il Rag. , in qualità di amministratore di condominio, CP_1
per violazione del dovere di diligenza e degli obblighi di informazione su di sé gravanti, alla refusione in favore del della Parte_1
somma pari ad € 10.796,13 oltre interessi legali.
Sulla domanda di manleva:
Il convenuto ha comunque chiesto di essere garantito e manlevato e tenuto indenne da in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, dal pagamento della somma di denaro, come sopra quantifica, che
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il Rag. sarà costretto a pagare a parte attrice per le motivazioni sopra CP_1
esposte.
La domanda merita accoglimento tanto più che la Compagnia non si è costituita.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, assumendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, nella contumacia della Compagnia Controparte_2
così provvede:
- accoglie le domande di parte attrice perché fondate in fatto ed in diritto, come argomentato in parte motiva;
- Accerta e dichiara che il Rag. , n.q. di amministratore del CP_1
all'epoca dei fatti, non avendo informato il Parte_1
della notifica della citazione meglio Parte_1
specificata in parte narrativa, non ha permesso la costituzione dello stesso
Condominio nel giudizio di primo grado incoato innanzi al Tribunale
Ordinario di Termini Imerese dal sig. ed annotato al n. Controparte_3
1084/2018 R.G., così come specificato in parte motiva;
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- Conseguentemente, deve darsi atto che il Rag. ha disatteso CP_1
il mandato ricevuto dal violando il dovere di Parte_1
diligenza e gli obblighi di informazione su di sé gravanti;
- Accerta e dichiara che l'odierno convenuto, in violazione della normativa vigente, a causa della sua condotta omissiva non ha permesso al , Parte_1
odierno attore, di costituirsi nel procedimento annotato al numero di RG
1084/2018 del Tribunale Civile di Termini Imerese;
- Accerta e dichiara la responsabilità dell'odierno convenuto per la mancata costituzione del
, odierno attore, nel procedimento RG 1084/2018 del Tribunale Parte_1
Civile di Termini Imerese, per le motivazioni sopra esposte;
- Per l'effetto, dichiara che il Condominio, odierno attore, non ha avuto la possibilità di un esito favorevole del giudizio conclusosi con la sentenza n.
372/2021;
- Per l'effetto, dichiara che il non ha avuto la possibilità ex Parte_1
articolo 269 c.p.c. di chiamare in garanzia il terzo (Compagnia assicurativa nel procedimento annotato al numero RG 1084/2018 del Tribunale CP_5
di Termini Imerese, onde essere manlevato dalle conseguenze economiche e giuridiche della citata sentenza n. 372/2021 emessa dal Tribunale Civile di
Termini Imerese, con conseguente patimento di danni patrimoniali per la mancata manleva;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Accerta e dichiara che, dalla condotta omissiva del convenuto sono derivati danni patrimoniali pari ad € 10.796,13 (sorte e spese legali liquidate in sentenza, oltre spese di CTU);
-Per l'effetto, condanna il Rag. , in qualità di amministratore CP_1
di condominio, per violazione del dovere di diligenza e degli obblighi di informazione su di sé gravanti, alla refusione in favore del
[...]
della somma pari ad € 10.796,13; Parte_1
- Condanna il Rag. al pagamento, in favore del CP_1 [...]
delle spese del presente procedimento che liquida in Parte_1
complessivi € 5.314,00 di cui € 237,00 per spese non imponibili ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ritiene e dichiara il diritto del Rag. ad essere garantito, CP_1
manlevato e tenuto indenne da in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, dal pagamento della somma di € 10.796,13 che il convenuto è stato condannato a pagare a parte attrice, come specificato in parte motiva;
- dichiara compensate le spese nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese, il 29.01.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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