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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 17 gennaio 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.2029/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Sergio Imbimbo ed elettivamente domiciliato in LI, alla via
S.T. Iannaccone n.3, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) ( ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dal Prof. Avv.to Raffaele De Luca
Tamajo, dall'Avv.to Mario Quaranta e dall'Avv.to Vincenzo Di Monte ed elett.te domiciliata in Napoli, al viale Gramsci n. 14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente dallo 01.07.1984 sino al 30.06.2021, data del pensionamento, rivendica inquadramento superiore e differenze retributive. La resistente si è costituita.
Il ricorrente è stato assunto con qualifica di Responsabile Segreteria Generale
Promozione e Sviluppo Territoriale, di cui al livello 8 del CCNL di categoria.
Ha ricevuto, in data 18.02.2008, l'incarico di “institore preposto all'esercizio della sede di LI”, mediante il rilascio di apposita procura, e, e sostiene di aver conseguentemente svolto funzioni direttive esercitando poteri di organizzazione,
1 coordinamento e controllo ed occupandosi di attività quali: sottoscrizione di contratti di distribuzione di gas e di acquisto di beni e servizi necessari all'espletamento dell'attività della società; partecipazione a gare, appalti, licitazioni;
amministrazione del personale operante nella sede di LI.
Rivendica il diritto alla superiore qualifica di , e la conferma, anche per Pt_2
gli anni in cui non è stata erogata , dell'incentivo ad personam indicato in ricorso.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
E' stata svolta attività istruttoria.
“Ho lavorato per dal 1984, formalmente assunto nel Testimone_1 CP_2
1985, fino al 2021. Ho fatto varie cose, ufficio tecnico, segreteria generale, responsabile ufficio acquisiti. Ricordo benissimo , che ha Parte_1
iniziato prima di me, credo dal 1984. Anche ha svolto vari incarichi nel Pt_1
tempo. Io non ricordo le date. So che a un certo punto, anni fa, è diventato Pt_1
institore, non so dire se che ha mantenuto negli anni questa carica, sicuramente si,
e già prima lo ricopriva la carica di Responsabile della Segreteria Generale Pt_1
Promozione e Sviluppo, settore nel quale io ho collaborato con prima di Pt_1
diventare responsabile a mia volta di un altro settore. Da quando è stato Institore posso dire, a quello che mi ricordo, che era anche Responsabile della Pt_1
Segreteria Generale Promozione e Sviluppo, e quindi lo aveva un rapporto Pt_1
con tutti i comuni, partecipavamo alle gare, e si occupava della pubblicità. Non so dire cosa facesse in concreto come institore. Collaborava con gli altri Pt_1
responsabili degli altri settori, e li sovrintendeva, nel senso che gli altri responsabili degli altri settori facevano riferimento a lui quando non c'era l'amministratore delegato. Non so quale qualifica avessero gli altri responsabili, so che erano ma ovviamente non ne sono sicuro. Altro non ricordo. Le Per_1
decisioni sui licenziamenti erano prese da amministratore Controparte_3
delegato. Le decisioni disciplinari meno gravi partivano da Napoli, noi eravamo una sede operativa. A decidere la partecipazione ad una gara con gli enti pubblici erano insieme da cui partiva la proposta, e la parola finale Pt_1 CP_3
spettava a La decisione sulla gestione delle controversie promosse CP_3
contro e da erano prese insieme da e De cesare, alla fine decideva CP_2 Pt_1
Nell'ultimo periodo mio ha sostituito, credo, un mio collega CP_3 Pt_1
nella Sidigas.com, che è una altra società del gruppo, ma non so cosa facesse qui.
La gestione del personale di LI era fatta a Napoli”.
2 : “Sono stata dipendente dal 1994 fino a luglio 2021. Sono Testimone_2 CP_2 partita dall'archivio, poi sono stata nello sportello e infine sono passata al back office. Da sempre ho avuto a che fare con . Ricordo che lo Parte_1 Pt_1
è stato nominato institore, non ricordo l'anno. Da allora sempre presente Pt_1
fisicamente in azienda, è sempre stato di sostegno sia ai responsabili che si sono susseguiti nel tempo, come aiuto e collaborazione, sia a noi dipendenti, per i quali era un punto di riferimento per la risoluzione di ogni problema, fermo che ci rivolgevamo anche agli altri, nel senso che ci rivolgevamo a lui anche quando mancava il diretto responsabile. Quanto ai problemi che risolveva posso Pt_1
dire che molti colleghi, tipo lo sportellista con il cliente, la centralinista, quando avevano problemi chiamavano Io ero più autonoma. Pt_1 CP_3
amministratore, stava a Napoli. ha sempre aiutato e collaborato con i Pt_1
responsabili, perché avendo lavorato da tanti altri aveva contatti con i comuni, e quindi accompagnava il responsabile diretto sul comune. Non so dire se i responsabili dei vari settori si riunivano;
quando il mio responsabile per un periodo veniva ad LI, una volta a settimana, c'era Persona_2 quasi sempre . Pt_1
“Ho lavorato per dal 2016 ad oggi, come Parte_3 CP_2
Responsabile tecnico. Sono a capo dell'Ufficio Tecnico e Ufficio Operation. Al di sopra della c'era Parte_4
l'Amministratore Delegato la Segreteria non c'è più da quando non CP_3
c'è più Io dipendevo da fino a quando è stato in nel Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_2 senso che coordinava sia l'ufficio tecnico che la direzione operativa della Pt_1 quale lo stesso era a capo. Non so dire se c'era qualche altro titolare di Pt_1
posizioni apicali che facesse riferimento a come invece accadeva per me. Pt_1
So che dell'ufficio acquisiti, si riferiva a Raramente si facevano Tes_1 Pt_1
riunioni tra i responsabili dei vari settori;
vi partecipava, eravamo quattro o Pt_1 cinque, c'era anche , ed io, e vi partecipava come CP_3 Per_3 Pt_1
direttore, perché era il mio referente, e partecipava come direttore. OL eseguiva i lavori, e non faceva capo a non sempre era presente, Pt_1 Tes_1
partecipava per questioni riguardanti gli acquisti. Nel periodo in cui ho lavorato io si è fatta una sola gara, in Macedonia del Nord. Nel mio periodo di lavoro non è stato licenziato nessuno;
qualche sanzione disciplinare conservativa è stata
3 comminata, e queste sono state gestite da e Io sono stato Per_3 CP_3 sempre ” Pt_2
: “Lavoro per dal 2022, a tutt'oggi, come Direttore Testimone_3 CP_2
Amministrativo presso la sede di Napoli. Da Napoli, è stato il referente Pt_1 sulla sede di LI, nel senso che quando c'era un problema che riguardava sia la parte operativa che quella amministrativa di LI si contattava in prima battuta A livello di management, era uno dei sei manager della Pt_1 Pt_1
tra LI e Napoli, che rispondevano direttamente all'amministratore CP_2 delegato e che quando necessario provvedevano a riunioni: c'erano CP_3
per gli approvvigionamenti, io per la parte amministrativa, Testimone_1 Pt_1
come Segreteria generale, per la vendita gas, per i sistemi Per_2 Per_4
informatici e per la gestione impianti. Tutti erano di LI tranne me Per_3
e . A queste riunioni partecipava come responsabile di una delle Per_4 Pt_1
Aree di management. Sotto Iuppa c'era l'ufficio tecnico, e comunque Pt_1
anche in assenza di un organigramma formalizzato, era considerato il capo della sede di LI, e di fatto era considerato il responsabile di tutta la sede di
LI. si occupava delle gare, coordinava la parte documentale, nel Pt_1
senso che utilizzava personale per avere la documentazione e chiedeva agli altri uffici la documentazione necessaria, incontrava i rappresentanti degli enti locali.
Sulla gestione delle controversie giudiziarie e delle vertenze in genere la parola finale spettava a ma poi era delegato. La sua specifica funzione CP_3 Pt_1
era quella definita Segreteria Generale, dove rientrava la gestione delle gare, la gestione contrattuale, i rapporti con i comuni. Addetti alla Segreteria generale veri e propri non ce ne erano, venivano utilizzati tutti gli addetti della sede di LI, che tutti erano utilizzati dallo Prima lo aveva un suo collaboratore Pt_1 Pt_1
diretto, al quale poi è stato dato un incarico di manager, ed era uno Testimone_1 dei sei di cui ho detto. Nell'ufficio tecnico per un periodo è stato responsabile
, al quale a un certo punto l'incarico è stato tolto ed è stato affidato Persona_5
a il quale quindi aveva la diretta responsabilità anche delle persone che si Pt_1 occupavano dell'ufficio tecnico: non aveva competenza tecniche ma Pt_1
c'erano nell'ufficio gli addetti con tali competenze. Per i pagamenti, la scelta finale spettava sempre a che decideva se pagare o meno. Per i CP_3
licenziamenti non ha mai licenziato nessuno;
non ricordo se ha mai Pt_1 Pt_1 fatto sanzioni disciplinari”.
4 OL : “Sono dipendente da 1985 al 2000 e dal 2002 ad Tes_4 CP_2
oggi, sono responsabile tecnico, mi interesso della parte tecnica della Azienda, reti, gas, come dirigente, dirigo tutta la gestione impianti e l'ufficio tecnico. Sono
Quadro. è un collega oggi in pensione. credo dal 2008, Parte_1 Pt_1
non ricordo la data, era institore di era una persona di riferimento CP_2 Pt_1 all'interno della azienda nel senso che si interessava della segreteria generale e quindi aveva a che fare con tutti noi, era anche il più anziano. Si interessava alla parte relativa alle gare e nell'ultimo periodo anche alla parte commerciale. Si interessava anche della Sidigas.com, che era la parte commerciale, e che è una cosa diversa dalla , anche se faceva parte dello stesso gruppo. CP_2 Pt_1
era il responsabile delle gare, si preoccupava di verificare se c'erano gare a cui partecipare e si preoccupava di acquisire la documentazione necessaria alla partecipazione alle gare;
il suo collaboratore era proponeva Testimone_1 Pt_1
la partecipazione alla gara, la decisione se partecipare o meno spettava all'Amministratore delegato che era Questo valeva per Controparte_3 tutti gli uffici, l'azienda era molto verticistica, la decisione finale era sempre dell'Amministratore delegato che era Non ricordo di Controparte_3
licenziamenti disciplinari;
quando c'era da dover sanzionare un dipendente, cosa di cui mi occupavo anche io, la cosa era sempre rimessa all'Amministratore delegato così come ognuno di noi, si sentiva con Controparte_3 Pt_1 all'Amministratore delegato non si facevano riunioni Controparte_3
costanti, ricordo forse una o due riunioni tra noi responsabili con l'Amministratore. Io quando avevo qualche cosa mi rivolgevo direttamente all'Amministratore delegato non passavo tramite Controparte_3 [...]
. Gli obiettivi, ove mai ce ne fosse stato motivo, erano fissati dall' Parte_1
Amministratore delegato Quanto alle decisioni finali su Controparte_3
contratti, spese, credo che avesse la possibilità di fare delle spese, non ne Pt_1
sono certo. Io non ricordo che in tutta siano state prese iniziative diverse CP_2 dalla volontà dell'Amministratore delegato che era Non Controparte_3 credo che nel Consiglio di amministrazione l'Amministratore delegato sia mai stato messo in minoranza. Io non ricordo bene da Controparte_3
quando e fino credo al 2019, 2018, relativamente ad un semestre precedente, ogni sei mesi percepivo un premio, un importo che veniva riportato in busta paga e che andava a ricoprire tutte le attività che venivano svolte come straordinario, gli
5 straordinari non erano riportati in busta paga ed erano compresi nella voce del premio, si sapeva che il premio andava a compensare e comprendeva anche queste cose. Un premio forfettario in importo fisso. Non so dire quale fosse l'importo che era erogato a La cosa comunque funzionava così per tutti”. Pt_1
Il CCNL Gas-Acqua dello 07 novembre 2019, prodotto e non contestato, comprende nella VIII categoria il personale che: “svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”.
Vengono indicati come elementi qualificanti: “attività d'interpretazione di norme ad elevata discrezionalità. Autonomia di tempi e metodologie superiore al mese.
Responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva. Interpretazione ed elaborazione informazioni complesse. Esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello universitario.” E come profili professionali campione: “responsabile progettazione e direzione lavori… responsabile marketing…responsabile legale…”
Appartiene al livello Quadri il personale che: “svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa;
in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse
6 umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale. vengono indicati come elementi qualificanti: “attività di programmazione e/o controllo influenti sul breve medio- lungo termine;
autonomia di tempi e metodi nella realizzazione di obiettivi;
responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva e/o decisionale;
gestione informazioni complesse anche in termini innovativi;
esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte rilevante di una funzione aziendale ed istruzione a livello di università”.
La qualifica di institore attribuiva allo il potere di “sottoscrizione di Pt_1 contratti di distribuzione nel limite dell'importo di euro 100.000…; emettere fatture e tratte per la distribuzione di gas naturale;
sottoscrivere contratti di acquisto di beni e servizi necessari all'espletamento dell'attività della società nel limite dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila) cadauno e dell'importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila) annui;
partecipare a gare, appalti, licitazioni e sottoscrivere i relativi contratti…; amministrare il personale operante nella sede di LI, nonché comminare sanzioni disciplinari e licenziare lo stesso, anche dirigenti, collaboratori, rappresentanti;
stare in giudizio sia come attore, che come convenuto, che come interventore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto..”.
Quale Responsabile della Segreteria Generale Promozione e Sviluppo lo si Pt_1
occupava di gestione delle gare, mediante acquisizione della documentazione, gestione dei rapporti con i comuni, coordinamento e direzione operativa dell'ufficio tecnico, in continuo coordinamento con la proprietà aziendale, alla quale spettavano le decisioni finali. riferisce che il ricorrente “aveva rapporto con tutti i comuni…, si Testimone_1 occupava della pubblicità…collaborava con gli altri responsabili degli altri settori,
e li sovrintendeva, nel senso che gli altri responsabili degli altri settori facevano riferimento a lui quando non c'era l'amministratore delegato…” operando, comunque, in continuo coordinamento con la proprietà “…le decisioni sui
7 licenziamenti erano prese da amministratore Controparte_3 delegato…A decidere la partecipazione ad una gara con gli enti pubblici erano insieme da cui partiva la proposta, e la parola finale spettava a Pt_1 CP_3
”. CP_4
afferma che il ricorrente “…coordinava sia l'ufficio tecnico Parte_3 che la direzione operativa della quale…era a capo.”
, Direttore Amministrativo presso la sede di Napoli, descrive il Testimone_3 ricorrente come … “referente…capo della sede di LI” con specifiche mansioni di “…Segreteria Generale, dove rientrava la gestione delle gare, la gestione contrattuale, i rapporti con i comuni”.
Il ricorrente gestiva l'attività di Segreteria, come era definita, ed anche se la
Segreteria non aveva personale espressamente assegnato comunque si avvaleva di personale della azienda, gestendo il complesso di attività funzionali alla individuazione e quindi alla partecipazione alle gare di rilievo per la azienda stessa, attività che appare di primaria importanza in relazione alla struttura e per l'attuazione degli obiettivi aziendali. Allo erano comunque richieste Pt_1
valutazioni complesse, ed un contributo che lo collocava alla pari degli altri lavoratori che, sulla scorta delle acquisizioni testimoniali, erano inquadrati come
Quadri.
La stessa datrice, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, ha modificato il livello di inquadramento del ricorrente, attribuendo la superiore qualifica di
Quadro, senza che sia intervenuta alcuna modifica nelle modalità di impiego (cfr. prospetto paga di luglio 2021 in atti).
Confrontando, quindi, le declaratorie richiamate di cui al Ccnl con le mansioni svolte dal lavoratore, questo Tribunale ritiene che il ricorrente debba essere inquadrato nel superiore livello di Quadro, per qualità ed impegno richiesto e svolto.
Quanto alle differenze retributive conseguenti, il Giudice intende valorizzare i conteggi di parte ricorrente che appaiono logici, coerenti, e condivisibili almeno nella parte in cui viene determinata la differenza delle retribuzioni, scomputando la somma relativa alle ferie non godute, in mancanza di prova del mancato godimento.
va pertanto condannata al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di €#18.477,53# (diciottomilaquattrocentosettantasette,53) a titolo di
8 differenze retributive, anche per le 13° e 14° mensilità, e di €#1.368,70#
(milletrecentosessantotto,70) a titolo di differenza sul Tfr, somma, quest'ultima, individuata prendendo come base di calcolo le differenze retributive e dividendo per 13,5.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Il ricorrente rivendica ancora la somma di €#60.000# (sessantamila) annue, dal
2017 in poi, a titolo di incentivo ad personam, di fatto erogato dal 2008 fino al
2016, incentivo, si afferma, “previsto per lo svolgimento del ruolo di institore”
(pag. 5 del ricorso).
In altra parte del ricorso si qualifica tale erogazione come “emolumento economico ad personam…equiparabile a superminimo”.
In realtà, la procura istitoria non prevede alcun ulteriore emolumento, né vi è altro atto aziendale che riconosca un elemento aggiuntivo della retribuzione per quell'incarico.
La resistente colloca solo dal 2012 l'attribuzione della somma di €#60.000# annue, ma produce busta paga anche per gli anni precedenti in cui compaiono somme di rilevante importo per “incentivo produzione” (agosto 2008, €#6.000#; dicembre 2008, €#20.000#; dicembre 2009 €#25.000#, dicembre 2010 €#50.000, dicembre 2011 €#25.000#, dicembre 2012 €#30.000#) ovvero semplicemente
“incentivo” (agosto 2009 €#10.000#, agosto 2011 €#25.000#, agosto 2012
€#30.000#, agosto 2013 €#30.000#, maggio 2014 €#30.000#, gennaio 2015
€#30.000#, febbraio 2015 €#30.000#, agosto 2015 €#30.000#, luglio 2016 per il secondo semestre 2015 €#30.000#, agosto 2016 per il primo trimestre anno 2016
€#30.000#, agosto 2018 per il secondo semestre 2016 €#30.000# ).
Prima del 2012, quindi, un incentivo era erogato, anche se per somme non corrispondenti ai €#60.000# euro l'anno invocati da parte ricorrente, ed effettivamente attribuiti, a titolo di “incentivo” o di “incentivo produzione “, dal
2012 a tutto il 2016.
Non è dato conoscere il presupposto su cui lo abbia attribuito, ma si tratta CP_2
alla evidenza di l'incentivo, e non si tratta di assegno ad personam, e nessuna pretesa di stabile attribuzione può essere avanzata.
In tale parte la domanda va rigettata.
9 Le spese di lite vanno integralmente compensate, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, respinta nella parte riferita all'assegno ad personam.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2029/2022 R.G.
Lavoro proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(Si. Di. ), ogni contraria istanza deduzione ed eccezione
[...] CP_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, e per le causali di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di Controparte_2 [...]
della somma di €#18.477,53# Parte_1
(diciottomilaquattrocentosettantasette,53) a titolo di differenze retributive, comprensive di 13° e 14° mensilità e di €#1.368,70# (milletrecentosessantotto,70)
a titolo di Tfr, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
LI, 25 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 17 gennaio 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.2029/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Sergio Imbimbo ed elettivamente domiciliato in LI, alla via
S.T. Iannaccone n.3, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) ( ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dal Prof. Avv.to Raffaele De Luca
Tamajo, dall'Avv.to Mario Quaranta e dall'Avv.to Vincenzo Di Monte ed elett.te domiciliata in Napoli, al viale Gramsci n. 14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente dallo 01.07.1984 sino al 30.06.2021, data del pensionamento, rivendica inquadramento superiore e differenze retributive. La resistente si è costituita.
Il ricorrente è stato assunto con qualifica di Responsabile Segreteria Generale
Promozione e Sviluppo Territoriale, di cui al livello 8 del CCNL di categoria.
Ha ricevuto, in data 18.02.2008, l'incarico di “institore preposto all'esercizio della sede di LI”, mediante il rilascio di apposita procura, e, e sostiene di aver conseguentemente svolto funzioni direttive esercitando poteri di organizzazione,
1 coordinamento e controllo ed occupandosi di attività quali: sottoscrizione di contratti di distribuzione di gas e di acquisto di beni e servizi necessari all'espletamento dell'attività della società; partecipazione a gare, appalti, licitazioni;
amministrazione del personale operante nella sede di LI.
Rivendica il diritto alla superiore qualifica di , e la conferma, anche per Pt_2
gli anni in cui non è stata erogata , dell'incentivo ad personam indicato in ricorso.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
E' stata svolta attività istruttoria.
“Ho lavorato per dal 1984, formalmente assunto nel Testimone_1 CP_2
1985, fino al 2021. Ho fatto varie cose, ufficio tecnico, segreteria generale, responsabile ufficio acquisiti. Ricordo benissimo , che ha Parte_1
iniziato prima di me, credo dal 1984. Anche ha svolto vari incarichi nel Pt_1
tempo. Io non ricordo le date. So che a un certo punto, anni fa, è diventato Pt_1
institore, non so dire se che ha mantenuto negli anni questa carica, sicuramente si,
e già prima lo ricopriva la carica di Responsabile della Segreteria Generale Pt_1
Promozione e Sviluppo, settore nel quale io ho collaborato con prima di Pt_1
diventare responsabile a mia volta di un altro settore. Da quando è stato Institore posso dire, a quello che mi ricordo, che era anche Responsabile della Pt_1
Segreteria Generale Promozione e Sviluppo, e quindi lo aveva un rapporto Pt_1
con tutti i comuni, partecipavamo alle gare, e si occupava della pubblicità. Non so dire cosa facesse in concreto come institore. Collaborava con gli altri Pt_1
responsabili degli altri settori, e li sovrintendeva, nel senso che gli altri responsabili degli altri settori facevano riferimento a lui quando non c'era l'amministratore delegato. Non so quale qualifica avessero gli altri responsabili, so che erano ma ovviamente non ne sono sicuro. Altro non ricordo. Le Per_1
decisioni sui licenziamenti erano prese da amministratore Controparte_3
delegato. Le decisioni disciplinari meno gravi partivano da Napoli, noi eravamo una sede operativa. A decidere la partecipazione ad una gara con gli enti pubblici erano insieme da cui partiva la proposta, e la parola finale Pt_1 CP_3
spettava a La decisione sulla gestione delle controversie promosse CP_3
contro e da erano prese insieme da e De cesare, alla fine decideva CP_2 Pt_1
Nell'ultimo periodo mio ha sostituito, credo, un mio collega CP_3 Pt_1
nella Sidigas.com, che è una altra società del gruppo, ma non so cosa facesse qui.
La gestione del personale di LI era fatta a Napoli”.
2 : “Sono stata dipendente dal 1994 fino a luglio 2021. Sono Testimone_2 CP_2 partita dall'archivio, poi sono stata nello sportello e infine sono passata al back office. Da sempre ho avuto a che fare con . Ricordo che lo Parte_1 Pt_1
è stato nominato institore, non ricordo l'anno. Da allora sempre presente Pt_1
fisicamente in azienda, è sempre stato di sostegno sia ai responsabili che si sono susseguiti nel tempo, come aiuto e collaborazione, sia a noi dipendenti, per i quali era un punto di riferimento per la risoluzione di ogni problema, fermo che ci rivolgevamo anche agli altri, nel senso che ci rivolgevamo a lui anche quando mancava il diretto responsabile. Quanto ai problemi che risolveva posso Pt_1
dire che molti colleghi, tipo lo sportellista con il cliente, la centralinista, quando avevano problemi chiamavano Io ero più autonoma. Pt_1 CP_3
amministratore, stava a Napoli. ha sempre aiutato e collaborato con i Pt_1
responsabili, perché avendo lavorato da tanti altri aveva contatti con i comuni, e quindi accompagnava il responsabile diretto sul comune. Non so dire se i responsabili dei vari settori si riunivano;
quando il mio responsabile per un periodo veniva ad LI, una volta a settimana, c'era Persona_2 quasi sempre . Pt_1
“Ho lavorato per dal 2016 ad oggi, come Parte_3 CP_2
Responsabile tecnico. Sono a capo dell'Ufficio Tecnico e Ufficio Operation. Al di sopra della c'era Parte_4
l'Amministratore Delegato la Segreteria non c'è più da quando non CP_3
c'è più Io dipendevo da fino a quando è stato in nel Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_2 senso che coordinava sia l'ufficio tecnico che la direzione operativa della Pt_1 quale lo stesso era a capo. Non so dire se c'era qualche altro titolare di Pt_1
posizioni apicali che facesse riferimento a come invece accadeva per me. Pt_1
So che dell'ufficio acquisiti, si riferiva a Raramente si facevano Tes_1 Pt_1
riunioni tra i responsabili dei vari settori;
vi partecipava, eravamo quattro o Pt_1 cinque, c'era anche , ed io, e vi partecipava come CP_3 Per_3 Pt_1
direttore, perché era il mio referente, e partecipava come direttore. OL eseguiva i lavori, e non faceva capo a non sempre era presente, Pt_1 Tes_1
partecipava per questioni riguardanti gli acquisti. Nel periodo in cui ho lavorato io si è fatta una sola gara, in Macedonia del Nord. Nel mio periodo di lavoro non è stato licenziato nessuno;
qualche sanzione disciplinare conservativa è stata
3 comminata, e queste sono state gestite da e Io sono stato Per_3 CP_3 sempre ” Pt_2
: “Lavoro per dal 2022, a tutt'oggi, come Direttore Testimone_3 CP_2
Amministrativo presso la sede di Napoli. Da Napoli, è stato il referente Pt_1 sulla sede di LI, nel senso che quando c'era un problema che riguardava sia la parte operativa che quella amministrativa di LI si contattava in prima battuta A livello di management, era uno dei sei manager della Pt_1 Pt_1
tra LI e Napoli, che rispondevano direttamente all'amministratore CP_2 delegato e che quando necessario provvedevano a riunioni: c'erano CP_3
per gli approvvigionamenti, io per la parte amministrativa, Testimone_1 Pt_1
come Segreteria generale, per la vendita gas, per i sistemi Per_2 Per_4
informatici e per la gestione impianti. Tutti erano di LI tranne me Per_3
e . A queste riunioni partecipava come responsabile di una delle Per_4 Pt_1
Aree di management. Sotto Iuppa c'era l'ufficio tecnico, e comunque Pt_1
anche in assenza di un organigramma formalizzato, era considerato il capo della sede di LI, e di fatto era considerato il responsabile di tutta la sede di
LI. si occupava delle gare, coordinava la parte documentale, nel Pt_1
senso che utilizzava personale per avere la documentazione e chiedeva agli altri uffici la documentazione necessaria, incontrava i rappresentanti degli enti locali.
Sulla gestione delle controversie giudiziarie e delle vertenze in genere la parola finale spettava a ma poi era delegato. La sua specifica funzione CP_3 Pt_1
era quella definita Segreteria Generale, dove rientrava la gestione delle gare, la gestione contrattuale, i rapporti con i comuni. Addetti alla Segreteria generale veri e propri non ce ne erano, venivano utilizzati tutti gli addetti della sede di LI, che tutti erano utilizzati dallo Prima lo aveva un suo collaboratore Pt_1 Pt_1
diretto, al quale poi è stato dato un incarico di manager, ed era uno Testimone_1 dei sei di cui ho detto. Nell'ufficio tecnico per un periodo è stato responsabile
, al quale a un certo punto l'incarico è stato tolto ed è stato affidato Persona_5
a il quale quindi aveva la diretta responsabilità anche delle persone che si Pt_1 occupavano dell'ufficio tecnico: non aveva competenza tecniche ma Pt_1
c'erano nell'ufficio gli addetti con tali competenze. Per i pagamenti, la scelta finale spettava sempre a che decideva se pagare o meno. Per i CP_3
licenziamenti non ha mai licenziato nessuno;
non ricordo se ha mai Pt_1 Pt_1 fatto sanzioni disciplinari”.
4 OL : “Sono dipendente da 1985 al 2000 e dal 2002 ad Tes_4 CP_2
oggi, sono responsabile tecnico, mi interesso della parte tecnica della Azienda, reti, gas, come dirigente, dirigo tutta la gestione impianti e l'ufficio tecnico. Sono
Quadro. è un collega oggi in pensione. credo dal 2008, Parte_1 Pt_1
non ricordo la data, era institore di era una persona di riferimento CP_2 Pt_1 all'interno della azienda nel senso che si interessava della segreteria generale e quindi aveva a che fare con tutti noi, era anche il più anziano. Si interessava alla parte relativa alle gare e nell'ultimo periodo anche alla parte commerciale. Si interessava anche della Sidigas.com, che era la parte commerciale, e che è una cosa diversa dalla , anche se faceva parte dello stesso gruppo. CP_2 Pt_1
era il responsabile delle gare, si preoccupava di verificare se c'erano gare a cui partecipare e si preoccupava di acquisire la documentazione necessaria alla partecipazione alle gare;
il suo collaboratore era proponeva Testimone_1 Pt_1
la partecipazione alla gara, la decisione se partecipare o meno spettava all'Amministratore delegato che era Questo valeva per Controparte_3 tutti gli uffici, l'azienda era molto verticistica, la decisione finale era sempre dell'Amministratore delegato che era Non ricordo di Controparte_3
licenziamenti disciplinari;
quando c'era da dover sanzionare un dipendente, cosa di cui mi occupavo anche io, la cosa era sempre rimessa all'Amministratore delegato così come ognuno di noi, si sentiva con Controparte_3 Pt_1 all'Amministratore delegato non si facevano riunioni Controparte_3
costanti, ricordo forse una o due riunioni tra noi responsabili con l'Amministratore. Io quando avevo qualche cosa mi rivolgevo direttamente all'Amministratore delegato non passavo tramite Controparte_3 [...]
. Gli obiettivi, ove mai ce ne fosse stato motivo, erano fissati dall' Parte_1
Amministratore delegato Quanto alle decisioni finali su Controparte_3
contratti, spese, credo che avesse la possibilità di fare delle spese, non ne Pt_1
sono certo. Io non ricordo che in tutta siano state prese iniziative diverse CP_2 dalla volontà dell'Amministratore delegato che era Non Controparte_3 credo che nel Consiglio di amministrazione l'Amministratore delegato sia mai stato messo in minoranza. Io non ricordo bene da Controparte_3
quando e fino credo al 2019, 2018, relativamente ad un semestre precedente, ogni sei mesi percepivo un premio, un importo che veniva riportato in busta paga e che andava a ricoprire tutte le attività che venivano svolte come straordinario, gli
5 straordinari non erano riportati in busta paga ed erano compresi nella voce del premio, si sapeva che il premio andava a compensare e comprendeva anche queste cose. Un premio forfettario in importo fisso. Non so dire quale fosse l'importo che era erogato a La cosa comunque funzionava così per tutti”. Pt_1
Il CCNL Gas-Acqua dello 07 novembre 2019, prodotto e non contestato, comprende nella VIII categoria il personale che: “svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto altamente specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”.
Vengono indicati come elementi qualificanti: “attività d'interpretazione di norme ad elevata discrezionalità. Autonomia di tempi e metodologie superiore al mese.
Responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva. Interpretazione ed elaborazione informazioni complesse. Esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello universitario.” E come profili professionali campione: “responsabile progettazione e direzione lavori… responsabile marketing…responsabile legale…”
Appartiene al livello Quadri il personale che: “svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa;
in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse
6 umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale. vengono indicati come elementi qualificanti: “attività di programmazione e/o controllo influenti sul breve medio- lungo termine;
autonomia di tempi e metodi nella realizzazione di obiettivi;
responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva e/o decisionale;
gestione informazioni complesse anche in termini innovativi;
esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte rilevante di una funzione aziendale ed istruzione a livello di università”.
La qualifica di institore attribuiva allo il potere di “sottoscrizione di Pt_1 contratti di distribuzione nel limite dell'importo di euro 100.000…; emettere fatture e tratte per la distribuzione di gas naturale;
sottoscrivere contratti di acquisto di beni e servizi necessari all'espletamento dell'attività della società nel limite dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila) cadauno e dell'importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila) annui;
partecipare a gare, appalti, licitazioni e sottoscrivere i relativi contratti…; amministrare il personale operante nella sede di LI, nonché comminare sanzioni disciplinari e licenziare lo stesso, anche dirigenti, collaboratori, rappresentanti;
stare in giudizio sia come attore, che come convenuto, che come interventore per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto..”.
Quale Responsabile della Segreteria Generale Promozione e Sviluppo lo si Pt_1
occupava di gestione delle gare, mediante acquisizione della documentazione, gestione dei rapporti con i comuni, coordinamento e direzione operativa dell'ufficio tecnico, in continuo coordinamento con la proprietà aziendale, alla quale spettavano le decisioni finali. riferisce che il ricorrente “aveva rapporto con tutti i comuni…, si Testimone_1 occupava della pubblicità…collaborava con gli altri responsabili degli altri settori,
e li sovrintendeva, nel senso che gli altri responsabili degli altri settori facevano riferimento a lui quando non c'era l'amministratore delegato…” operando, comunque, in continuo coordinamento con la proprietà “…le decisioni sui
7 licenziamenti erano prese da amministratore Controparte_3 delegato…A decidere la partecipazione ad una gara con gli enti pubblici erano insieme da cui partiva la proposta, e la parola finale spettava a Pt_1 CP_3
”. CP_4
afferma che il ricorrente “…coordinava sia l'ufficio tecnico Parte_3 che la direzione operativa della quale…era a capo.”
, Direttore Amministrativo presso la sede di Napoli, descrive il Testimone_3 ricorrente come … “referente…capo della sede di LI” con specifiche mansioni di “…Segreteria Generale, dove rientrava la gestione delle gare, la gestione contrattuale, i rapporti con i comuni”.
Il ricorrente gestiva l'attività di Segreteria, come era definita, ed anche se la
Segreteria non aveva personale espressamente assegnato comunque si avvaleva di personale della azienda, gestendo il complesso di attività funzionali alla individuazione e quindi alla partecipazione alle gare di rilievo per la azienda stessa, attività che appare di primaria importanza in relazione alla struttura e per l'attuazione degli obiettivi aziendali. Allo erano comunque richieste Pt_1
valutazioni complesse, ed un contributo che lo collocava alla pari degli altri lavoratori che, sulla scorta delle acquisizioni testimoniali, erano inquadrati come
Quadri.
La stessa datrice, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, ha modificato il livello di inquadramento del ricorrente, attribuendo la superiore qualifica di
Quadro, senza che sia intervenuta alcuna modifica nelle modalità di impiego (cfr. prospetto paga di luglio 2021 in atti).
Confrontando, quindi, le declaratorie richiamate di cui al Ccnl con le mansioni svolte dal lavoratore, questo Tribunale ritiene che il ricorrente debba essere inquadrato nel superiore livello di Quadro, per qualità ed impegno richiesto e svolto.
Quanto alle differenze retributive conseguenti, il Giudice intende valorizzare i conteggi di parte ricorrente che appaiono logici, coerenti, e condivisibili almeno nella parte in cui viene determinata la differenza delle retribuzioni, scomputando la somma relativa alle ferie non godute, in mancanza di prova del mancato godimento.
va pertanto condannata al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di €#18.477,53# (diciottomilaquattrocentosettantasette,53) a titolo di
8 differenze retributive, anche per le 13° e 14° mensilità, e di €#1.368,70#
(milletrecentosessantotto,70) a titolo di differenza sul Tfr, somma, quest'ultima, individuata prendendo come base di calcolo le differenze retributive e dividendo per 13,5.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Il ricorrente rivendica ancora la somma di €#60.000# (sessantamila) annue, dal
2017 in poi, a titolo di incentivo ad personam, di fatto erogato dal 2008 fino al
2016, incentivo, si afferma, “previsto per lo svolgimento del ruolo di institore”
(pag. 5 del ricorso).
In altra parte del ricorso si qualifica tale erogazione come “emolumento economico ad personam…equiparabile a superminimo”.
In realtà, la procura istitoria non prevede alcun ulteriore emolumento, né vi è altro atto aziendale che riconosca un elemento aggiuntivo della retribuzione per quell'incarico.
La resistente colloca solo dal 2012 l'attribuzione della somma di €#60.000# annue, ma produce busta paga anche per gli anni precedenti in cui compaiono somme di rilevante importo per “incentivo produzione” (agosto 2008, €#6.000#; dicembre 2008, €#20.000#; dicembre 2009 €#25.000#, dicembre 2010 €#50.000, dicembre 2011 €#25.000#, dicembre 2012 €#30.000#) ovvero semplicemente
“incentivo” (agosto 2009 €#10.000#, agosto 2011 €#25.000#, agosto 2012
€#30.000#, agosto 2013 €#30.000#, maggio 2014 €#30.000#, gennaio 2015
€#30.000#, febbraio 2015 €#30.000#, agosto 2015 €#30.000#, luglio 2016 per il secondo semestre 2015 €#30.000#, agosto 2016 per il primo trimestre anno 2016
€#30.000#, agosto 2018 per il secondo semestre 2016 €#30.000# ).
Prima del 2012, quindi, un incentivo era erogato, anche se per somme non corrispondenti ai €#60.000# euro l'anno invocati da parte ricorrente, ed effettivamente attribuiti, a titolo di “incentivo” o di “incentivo produzione “, dal
2012 a tutto il 2016.
Non è dato conoscere il presupposto su cui lo abbia attribuito, ma si tratta CP_2
alla evidenza di l'incentivo, e non si tratta di assegno ad personam, e nessuna pretesa di stabile attribuzione può essere avanzata.
In tale parte la domanda va rigettata.
9 Le spese di lite vanno integralmente compensate, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, respinta nella parte riferita all'assegno ad personam.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2029/2022 R.G.
Lavoro proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(Si. Di. ), ogni contraria istanza deduzione ed eccezione
[...] CP_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, e per le causali di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di Controparte_2 [...]
della somma di €#18.477,53# Parte_1
(diciottomilaquattrocentosettantasette,53) a titolo di differenze retributive, comprensive di 13° e 14° mensilità e di €#1.368,70# (milletrecentosessantotto,70)
a titolo di Tfr, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione degli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
LI, 25 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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