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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/08/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n.1226/2023 R.G. promosso da
(C.F.: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fragalà come da procura in atti;
contro
- Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania via Ruggero Settimo, 3 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Valeria Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania via Ruggero Settimo, 3 Parte_3 presso lo studio dell'avv. Valeria Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
All'udienza del 21/03/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con ordinanza n.19922/2023, pubblicata il 12.7.2023, la Suprema Corte, sezione 3° civile, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , cassava la sentenza pronunciata Parte_1 dalla Corte d'Appello di Catania n.450/19, pubblicata il 26.2.2019 nella parte in cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n.3349/2016, depositata il 16.6.2016, aveva incrementato il risarcimento del danno patrimoniale di ulteriori esborsi di euro 3.147,90 per cure ricevute fuori dal luogo di residenza, viaggi e spese di alloggio, regolarmente documentate ma aveva escluso fra i danni risarcibili le spese di viaggio e alloggio delle persone che avevano accompagnato la danneggiata nelle trasferte fuori sede, nonché per avere parzialmente compensato le spese di primo grado modificando la statuizione senza appello incidentale delle controparti, rinviando alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 28.9.2023 ad
, ad e a , Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Catania perché, applicati i principi enunciati dalla Suprema Corte, venisse confermata la sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite, senza alcuna decurtazione e venisse risarcito il danno per esborsi per spese di viaggio ed alloggio anche degli accompagnatori di per euro 8.100,14 e con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Si costituivano separatamente con lo stesso difensore , chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avanzate da ,a e chiedendo la conferma del Parte_1 Parte_3 proprio difetto di legittimazione anche sotto il profilo del litisconsortio processuale necessario e comunque il rigetto delle domande proposte nel giudizio di riassunzione.
Non si è costituito . Parte_2
1) La Corte di Cassazione ha parzialmente cassato la sentenza n.450/19, pubblicata il 26.2.2019 della Corte di Appello di Catania per avere escluso dal risarcimento del danno patrimoniale le spese di viaggio e alloggio degli accompagnatori della danneggiata nelle trasferte fuori sede per ragioni di cura, nonché per avere modificate le spese di lite di primo grado in assenza dell'appello incidentale delle parti soccombenti.
Ha invece rigettato il gravame nella parte in cui è stata censurata la sentenza di secondo grado riguardo la liquidazione del danno morale in quanto secondo la ricorrente non operata in modo distinto e autonomo dal danno biologico e comunque ritenuta inadeguata rispetto alla effettiva entità delle sofferenze patite.
Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato che “il primo giudice ha liquidato il danno alla salute in base ad una elaborazione delle c.d. tabelle milanesi successiva alle note sentenze c.d. di
2 del 2008, fondate dunque su un sistema che "incorpora" nel valore monetario del CP_2 singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale..”
La Corte di Cassazione riguardo al 3° motivo con cui la ricorrente aveva censurato l'omessa liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, lo ha ritenuto in parte inammissibile ed in parte infondato poiché, secondo pacifica giurisprudenza della Corte, “la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass.
6/6/2008 n. 15031)”.
Ha poi ritenuta infondata la doglianza di omesso esame del motivo di gravame secondo il quale era stata omessa ogni statuizione dell'attività di casalinga svolta dalla Pt_1
Sul punto la Corte ha così statuito: “E' bensì vero che la Corte d'appello non affronta nemmeno il tema, e tuttavia tale omissione non può considerarsi frutto di error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo nemmeno specificamente indicato che al riguardo fosse stato proposto specifico motivo di gravame. Si ricava, anzi, dalla stessa esposizione della vicenda processuale anteposta alla illustrazione del motivo (v. ricorso pag. 11, in fine, e pag. 12), che: a) il
Tribunale aveva rigettato la pretesa risarcitoria riferita alla dedotta incapacità di continuare a svolgere il lavoro domestico sul rilievo che non vi era prova che la danneggiata avesse dovuto sostenere esborsi per affidare a terzi il lavoro domestico;
b) questa parte della sentenza di primo grado era stata criticata con appello solo in relazione al tema, unitamente trattato, della lamentata perdita della capacità di lavoro nei campi, oltre che con l'insistito riferimento alla dichiarazione della teste figlia dell'attrice, secondo la quale dopo l'incidente la madre non aveva più potuto Tes_1 svolgere neanche la normale attività, che prima prestava, di conduzione della casa: non è detto però, né risulta, che fosse stata pure specificamente censurata la ratio decidendi implicitamente posta a fondamento della decisione del Tribunale, secondo cui la pretesa risarcitoria sotto tale profilo richiedeva la dimostrazione, nella specie mancante, di "esborsi economici" per affidare il lavoro domestico a terzi.
3 In mancanza, dunque, di specifico motivo di gravame su tale statuizione di rigetto così motivata
(benché, è opportuno incidentalmente evidenziare, erronea in diritto: v. Cass. n. 16896 del 2010; n.
17129 del 2023), il silenzio sul tema mantenuto dal giudice d'appello deve considerarsi giustificato e, comunque, non rivelatore di alcun error in procedendo, dovendo anzi sul punto considerarsi formato giudicato interno.
In ordine infine al rilievo che il risarcimento era dovuto a causa della gravità delle lesioni, la Corte ha richiamato “il principio, in effetti più volte affermato da questa Corte ed applicato anche nel richiamato precedente, per cui in tema di danni alla persona l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto piuttosto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e derivante invece dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ (Cass. 12 giugno 2015 n. 12211; principio di recente ribadito anche da Cass.
31/1/2018 n. 2348).
Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass.
23/8/2011 n. 17514; 7/11/2005 n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634). Siffatto principio però non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo. Nel caso di specie, al di là della percentuale di invalidità permanente accertata (21%) - inferiore a quella considerata nel precedente richiamato - manca qualsiasi altro elemento cui riferire detto giudizio prognostico. Dalla sentenza in esame e dal ricorso nulla è invero dato sapere con esattezza circa le attitudini lavorative della vittima (sessantunenne alla data del sinistro) e le sue condizioni personali e familiari, in modo da poter far presumere la
4 possibilità di poter attendere, in futuro, a lavori altri e diversi o più remunerativi da quello prestato al momento del sinistro”.
2) Ciò posto, va preliminarmente affermata la carenza di legittimazione della Parte_3 definitivamente statuita dalla Suprema Corte con la sentenza emessa nell'odierno giudizio.
[...]
Sul punto, la sentenza in esame afferma che avendo la sentenza di primo grado dichiarato il difetto Part di legittimazione passiva della “sul rilievo che, risultando il veicolo investitore immatricolato all'estero ed assicurato per la r.c.a. presso (con sede in Colonia), unico Controparte_3 legittimato passivo doveva considerarsi l' ai sensi dell'art. 126 cod. ass., a nulla rilevando CP_1
Part Contr che, nella fase stragiudiziale, avesse agito in nome e per conto dell' e della società assicuratrice straniera;
tale statuizione non è stata impugnata in appello, essendo stato anzi espressamente precisato dall'appellante che nessuna pretesa di condanna era avanzata nei confronti Part di la cui evocazione nel giudizio di appello era effettuata solo nell'intento di "mantenere l'integrità del contraddittorio del primo grado di causa". Il giudicato interno che si è pertanto formato sulla detta statuizione rende inammissibile il ricorso in questa sede ancora indirizzato nei confronti della predetta società, atteso che l'acclarato, ormai irretrattabilmente, difetto di legittimazione esclude di per sé anche la persistenza di alcuna esigenza di integrità del contraddittorio.”
Posta la superiore statuizione va dichiarato inammissibile il giudizio in riassunzione indirizzato anche alla essendo passata in giudicato la statuizione di carenza di legittimazione Parte_3 della predetta.
3) Va poi esaminato il motivo di gravame con cui si censura la parziale compensazione delle spese di primo grado ad opera della Corte d'appello.
La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo, lo ha ritenuto fondato posto che “(l)a pronuncia sulle spese risulta in effetti erronea in diritto nella parte in cui dispone la compensazione, sia pur parziale, anche delle spese del giudizio di primo grado tra l'attrice, danneggiata, e i convenuti, tenuti al risarcimento del danno. Tale statuizione si appalesa illegittima dal momento che l'affermazione della (piena) responsabilità dal responsabile del danno e dell' per i danni subiti dall'attrice e la CP_1 conseguente condanna degli stessi al risarcimento per l'importo ivi determinato ed alla rifusione delle spese di lite non era stata in sé impugnata dai soccombenti ed era pertanto passata in giudicato.
L'unica parte a proporre gravame era stata la stessa danneggiata e, come detto, solo al fine di ottenere il riconoscimento, a vario titolo, di un importo risarcitorio maggiore. In termini, ed in fattispecie analoghe, questa Corte ha già avuto modo di affermare più volte che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle
5 spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia - anche in considerazione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1,
c.p.c., in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati - l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa al cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna, onde la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. 7/1/2004 n. 58; v. anche Cass. 29/10/2019 n.
27606, che, in applicazione dei suindicati principi, ha cassato la sentenza del giudice di appello il quale, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese;
e v. pure le successive conformi Cass. 18/3/2021 n. 7616, 5/10/2021 n. 26997 e
26/11/2021 n. 36864).”
Di conseguenza le spese di lite di primo grado restano interamente a carico dei convenuti Pt_2
e siccome riliquidate dal giudice d'appello in favore di , posto che
[...] CP_1 Parte_1 era stata impugnata la sentenza del Tribunale per errata applicazione delle tariffe, ma senza alcuna decurtazione.
4) La Suprema Corte ha altresì accolto il motivo con cui la ricorrente ha lamentato l'omessa liquidazione delle spese di viaggio e alloggio delle persone da cui la predetta era stata accompagnata nelle trasferte fuori sede per ragioni di cura.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la statuizione sul punto fosse “del tutto immotivata e, come tale, si rivela frutto di un giudizio aprioristico, di per sé privo di giuridico fondamento. Se e in quanto si possano ritenere dimostrati da un lato gli esborsi e dall'altro la necessità che la danneggiata, in ragione delle condizioni invalidanti, avesse necessità di un accompagnatore, non può escludersi il nesso di causalità (giuridica) di siffatti esborsi con l'evento dannoso e la spettanza dunque del risarcimento, in applicazione del principio di integralità del risarcimento, ex art. 1223
c.c.”.
6 4.1) Facendo applicazione di tale principio la domanda di rimborso delle predette spese, quantificata in euro 8.100,14 va accolta parzialmente.
Infatti, posto che gli interventi e le cure cui è stata sottoposta , causalmente correlati Parte_1 all'infortunio per il quale è stata riconosciuta la responsabilità degli appellati e sono CP_1 Pt_2 stati eseguiti negli anni 2007-2009 a Bologna, quindi fuori dal luogo di residenza della danneggiata, che è Castiglione di Sicilia ed avendo interessato l'arto inferiore per cui la predetta non era in grado di spostarsi autonomamente, vanno riconosciute le spese documentate che si riferiscono al coniuge della predetta, unico accompagnatore per il quale sono state richieste e documentate per spese di viaggio e alloggio, ma limitatamente a quelle che coincidono con i periodi in cui la secondo Pt_1 quando è emerso dalla relazione tecnica che ha esaminato tutte le cartelle cliniche prodotte, si è dovuta recare a Bologna per interventi e cure e fare poi rientro in Sicilia.
Tenuto conto dell'analitico elenco riportato nell'atto di citazione in riassunzione e della documentazione prodotta in atti in primo grado, vanno riconosciute le seguenti spese relative agli anni 2008 e 2009, periodi in cui la danneggiata si è sottoposta presso l' di Bologna Controparte_4 ad interventi e cure ove si è recata accompagnata dal coniuge . Controparte_5
Precisamente quali spese per i voli aerei, documentate dalle ricevute di pagamento dei relativi biglietti intestati a , vanno risarcite le seguenti: Controparte_5
biglietto Meridiana del 6/3/2008 Catania/Bologna €.83,93;
biglietto Meridiana del 10/3/2008 Bologna/Catania euro 120,35 (¼di €.481,32);
biglietto Meridiana del 21/5/2008 Catania/Bologna €.112,94;
biglietto Meridiana del 26/5/2008 Bologna/Catania €.169,34;
biglietto Meridiana del 28/8/2008 Bologna/Catania €.133,37 (½ di €.274,66);
biglietto Meridiana del 21/11/2008 Catania/ Bologna di €.93,16;
biglietto Meridiana del 26/11/2008 Bologna/ Catania euro 178,57 (½ di €.357,14);
biglietto Meridiana del 25/2/2009 Catania/ Bologna €.155,40;
biglietto Alitalia del 8/10/2009 Bologna/ Catania €.145,07;
biglietto Alitalia A/R del 21/12/2009 Catania/ Bologna €.77,70 e
Bologna/Catania di €.161,76;
Quali spese di soggiorno a Bologna documentate con fatture intestate a : Controparte_5
dal 21 al 25 maggio 2008 €.170,00;
dal 25 al 27 agosto 2008 €.260,00;
dal 21 al 23 novembre 2008 €.229,50;
dal 25 al 26 novembre 2008 €.85,00;
7 dal 25 al 26 febbraio 2009 €.175,00;
dal 1 al 2 marzo 2009 €.75,00
dal 4 al 8 ottobre 2009 €.300,00;
dal 16 al 17 novembre 2009 €.104,40
Per un importo complessivo di euro 2.830,49
Non sono invece dovuti le spese relative agli anni 2011, 2013 e 2014 posto che il CTU e la sentenza di secondo grado -non impugnata sul punto e quindi passata in giudicato - hanno riconosciuto non causalmente collegate all'infortunio per cui è causa.
In conclusione ed alla luce delle statuizioni della Corte di Cassazione, l'appello proposto da Pt_1 va parzialmente accolto con la condanna in solido di
[...] Controparte_6
e a corrispondere a quale risarcimento del
[...] Parte_2 Parte_1 danno patrimoniale l'ulteriore importo di euro 2.830,49 quali spese per l'accompagnatore ed ulteriori euro 3.147,90 quali spese riconosciute nel giudizio di secondo grado con statuizione divenuta definitiva oltre il danno liquidato in primo grado.
Sui predetti importi è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT utilizzati per calcolare il costo della vita, a decorrere dalla data dei singoli esborsi, nonché gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno e fino alla data della odierna decisione, nonchè sull'intero importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della odierna decisione al soddisfo.
Inoltre le spese di lite del primo grado, come riliquidate nel giudizio d'appello cassato in quanto era stato accolto il motivo di gravame di erronea applicazione delle tariffe, statuizione passata in giudicato, vanno corrisposte integralmente a senza la decurtazione di ¼ e pertanto Parte_1 ammontano nel loro complesso ad euro 13.990,90 oltre spese generali, IVA e C.P.A.
Le spese relative al giudizio di appello cassato, di cassazione e di rinvio, considerato il limitato accoglimento del gravame, vanno poste per 1/3 in solido a carico di
[...]
e , nella misura liquidata per l'intero come in Controparte_6 Parte_2 dispositivo tenuto conto del valore della controversia quale risultante dal decisum per effetto dell'ulteriore somma riconosciuta (scaglione da 5.201 a 26.000) e compensate per la restante parte.
Le spese sostenute da vanno poste a carico di riguardo il Parte_3 Parte_1 giudizio d'appello cassato, di Cassazione e di rinvio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1226/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed a Parte_1
8 parziale modifica della sentenza del Tribunale di Catania n.3349/2016, pubblicata il 16.6.2016, condanna in solido con a Controparte_6 Parte_2 corrispondere a l'ulteriore somma di euro 5.978,39 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come in motivazione, nonché a corrispondere le spese di lite di primo grado interamente per euro
13.990,00 oltre spese generali IVA e CPA sulle competenze;
condanna in solido e al rimborso di 1/3 delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_2 favore di per l'intero nelle seguenti misure e le compensa per la restante parte: Parte_1
quanto al giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania (R.G. n.1353/2016) in euro 3.966,00 (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria) oltre spese generali IVA e CPA;
quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €. 3.082,00 oltre spese generali IVA e CPA;
quanto al presente giudizio in euro 3.966,00 (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria) oltre spese generali IVA e CPA;
condanna a corrispondere ad i seguenti compensi: Parte_1 Parte_3
giudizio di appello (R.G. n.1353/2016) euro 3.966,00 oltre spese generali IVA e CPA;
giudizio di cassazione esclusa la fase decisionale €.2.410,00, oltre spese generali IVA e CPA;
giudizio di rinvio euro 3.966,00 oltre spese generali IVA e CPA
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025 Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n.1226/2023 R.G. promosso da
(C.F.: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fragalà come da procura in atti;
contro
- Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania via Ruggero Settimo, 3 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Valeria Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania via Ruggero Settimo, 3 Parte_3 presso lo studio dell'avv. Valeria Rizzo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
All'udienza del 21/03/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con ordinanza n.19922/2023, pubblicata il 12.7.2023, la Suprema Corte, sezione 3° civile, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , cassava la sentenza pronunciata Parte_1 dalla Corte d'Appello di Catania n.450/19, pubblicata il 26.2.2019 nella parte in cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n.3349/2016, depositata il 16.6.2016, aveva incrementato il risarcimento del danno patrimoniale di ulteriori esborsi di euro 3.147,90 per cure ricevute fuori dal luogo di residenza, viaggi e spese di alloggio, regolarmente documentate ma aveva escluso fra i danni risarcibili le spese di viaggio e alloggio delle persone che avevano accompagnato la danneggiata nelle trasferte fuori sede, nonché per avere parzialmente compensato le spese di primo grado modificando la statuizione senza appello incidentale delle controparti, rinviando alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 28.9.2023 ad
, ad e a , Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Catania perché, applicati i principi enunciati dalla Suprema Corte, venisse confermata la sentenza di primo grado in ordine alle spese di lite, senza alcuna decurtazione e venisse risarcito il danno per esborsi per spese di viaggio ed alloggio anche degli accompagnatori di per euro 8.100,14 e con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Si costituivano separatamente con lo stesso difensore , chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avanzate da ,a e chiedendo la conferma del Parte_1 Parte_3 proprio difetto di legittimazione anche sotto il profilo del litisconsortio processuale necessario e comunque il rigetto delle domande proposte nel giudizio di riassunzione.
Non si è costituito . Parte_2
1) La Corte di Cassazione ha parzialmente cassato la sentenza n.450/19, pubblicata il 26.2.2019 della Corte di Appello di Catania per avere escluso dal risarcimento del danno patrimoniale le spese di viaggio e alloggio degli accompagnatori della danneggiata nelle trasferte fuori sede per ragioni di cura, nonché per avere modificate le spese di lite di primo grado in assenza dell'appello incidentale delle parti soccombenti.
Ha invece rigettato il gravame nella parte in cui è stata censurata la sentenza di secondo grado riguardo la liquidazione del danno morale in quanto secondo la ricorrente non operata in modo distinto e autonomo dal danno biologico e comunque ritenuta inadeguata rispetto alla effettiva entità delle sofferenze patite.
Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato che “il primo giudice ha liquidato il danno alla salute in base ad una elaborazione delle c.d. tabelle milanesi successiva alle note sentenze c.d. di
2 del 2008, fondate dunque su un sistema che "incorpora" nel valore monetario del CP_2 singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale..”
La Corte di Cassazione riguardo al 3° motivo con cui la ricorrente aveva censurato l'omessa liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, lo ha ritenuto in parte inammissibile ed in parte infondato poiché, secondo pacifica giurisprudenza della Corte, “la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999 n. 3961). Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass.
6/6/2008 n. 15031)”.
Ha poi ritenuta infondata la doglianza di omesso esame del motivo di gravame secondo il quale era stata omessa ogni statuizione dell'attività di casalinga svolta dalla Pt_1
Sul punto la Corte ha così statuito: “E' bensì vero che la Corte d'appello non affronta nemmeno il tema, e tuttavia tale omissione non può considerarsi frutto di error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo nemmeno specificamente indicato che al riguardo fosse stato proposto specifico motivo di gravame. Si ricava, anzi, dalla stessa esposizione della vicenda processuale anteposta alla illustrazione del motivo (v. ricorso pag. 11, in fine, e pag. 12), che: a) il
Tribunale aveva rigettato la pretesa risarcitoria riferita alla dedotta incapacità di continuare a svolgere il lavoro domestico sul rilievo che non vi era prova che la danneggiata avesse dovuto sostenere esborsi per affidare a terzi il lavoro domestico;
b) questa parte della sentenza di primo grado era stata criticata con appello solo in relazione al tema, unitamente trattato, della lamentata perdita della capacità di lavoro nei campi, oltre che con l'insistito riferimento alla dichiarazione della teste figlia dell'attrice, secondo la quale dopo l'incidente la madre non aveva più potuto Tes_1 svolgere neanche la normale attività, che prima prestava, di conduzione della casa: non è detto però, né risulta, che fosse stata pure specificamente censurata la ratio decidendi implicitamente posta a fondamento della decisione del Tribunale, secondo cui la pretesa risarcitoria sotto tale profilo richiedeva la dimostrazione, nella specie mancante, di "esborsi economici" per affidare il lavoro domestico a terzi.
3 In mancanza, dunque, di specifico motivo di gravame su tale statuizione di rigetto così motivata
(benché, è opportuno incidentalmente evidenziare, erronea in diritto: v. Cass. n. 16896 del 2010; n.
17129 del 2023), il silenzio sul tema mantenuto dal giudice d'appello deve considerarsi giustificato e, comunque, non rivelatore di alcun error in procedendo, dovendo anzi sul punto considerarsi formato giudicato interno.
In ordine infine al rilievo che il risarcimento era dovuto a causa della gravità delle lesioni, la Corte ha richiamato “il principio, in effetti più volte affermato da questa Corte ed applicato anche nel richiamato precedente, per cui in tema di danni alla persona l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto piuttosto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e derivante invece dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ (Cass. 12 giugno 2015 n. 12211; principio di recente ribadito anche da Cass.
31/1/2018 n. 2348).
Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass.
23/8/2011 n. 17514; 7/11/2005 n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634). Siffatto principio però non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo. Nel caso di specie, al di là della percentuale di invalidità permanente accertata (21%) - inferiore a quella considerata nel precedente richiamato - manca qualsiasi altro elemento cui riferire detto giudizio prognostico. Dalla sentenza in esame e dal ricorso nulla è invero dato sapere con esattezza circa le attitudini lavorative della vittima (sessantunenne alla data del sinistro) e le sue condizioni personali e familiari, in modo da poter far presumere la
4 possibilità di poter attendere, in futuro, a lavori altri e diversi o più remunerativi da quello prestato al momento del sinistro”.
2) Ciò posto, va preliminarmente affermata la carenza di legittimazione della Parte_3 definitivamente statuita dalla Suprema Corte con la sentenza emessa nell'odierno giudizio.
[...]
Sul punto, la sentenza in esame afferma che avendo la sentenza di primo grado dichiarato il difetto Part di legittimazione passiva della “sul rilievo che, risultando il veicolo investitore immatricolato all'estero ed assicurato per la r.c.a. presso (con sede in Colonia), unico Controparte_3 legittimato passivo doveva considerarsi l' ai sensi dell'art. 126 cod. ass., a nulla rilevando CP_1
Part Contr che, nella fase stragiudiziale, avesse agito in nome e per conto dell' e della società assicuratrice straniera;
tale statuizione non è stata impugnata in appello, essendo stato anzi espressamente precisato dall'appellante che nessuna pretesa di condanna era avanzata nei confronti Part di la cui evocazione nel giudizio di appello era effettuata solo nell'intento di "mantenere l'integrità del contraddittorio del primo grado di causa". Il giudicato interno che si è pertanto formato sulla detta statuizione rende inammissibile il ricorso in questa sede ancora indirizzato nei confronti della predetta società, atteso che l'acclarato, ormai irretrattabilmente, difetto di legittimazione esclude di per sé anche la persistenza di alcuna esigenza di integrità del contraddittorio.”
Posta la superiore statuizione va dichiarato inammissibile il giudizio in riassunzione indirizzato anche alla essendo passata in giudicato la statuizione di carenza di legittimazione Parte_3 della predetta.
3) Va poi esaminato il motivo di gravame con cui si censura la parziale compensazione delle spese di primo grado ad opera della Corte d'appello.
La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo, lo ha ritenuto fondato posto che “(l)a pronuncia sulle spese risulta in effetti erronea in diritto nella parte in cui dispone la compensazione, sia pur parziale, anche delle spese del giudizio di primo grado tra l'attrice, danneggiata, e i convenuti, tenuti al risarcimento del danno. Tale statuizione si appalesa illegittima dal momento che l'affermazione della (piena) responsabilità dal responsabile del danno e dell' per i danni subiti dall'attrice e la CP_1 conseguente condanna degli stessi al risarcimento per l'importo ivi determinato ed alla rifusione delle spese di lite non era stata in sé impugnata dai soccombenti ed era pertanto passata in giudicato.
L'unica parte a proporre gravame era stata la stessa danneggiata e, come detto, solo al fine di ottenere il riconoscimento, a vario titolo, di un importo risarcitorio maggiore. In termini, ed in fattispecie analoghe, questa Corte ha già avuto modo di affermare più volte che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle
5 spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia - anche in considerazione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1,
c.p.c., in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati - l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa al cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna, onde la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. 7/1/2004 n. 58; v. anche Cass. 29/10/2019 n.
27606, che, in applicazione dei suindicati principi, ha cassato la sentenza del giudice di appello il quale, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese;
e v. pure le successive conformi Cass. 18/3/2021 n. 7616, 5/10/2021 n. 26997 e
26/11/2021 n. 36864).”
Di conseguenza le spese di lite di primo grado restano interamente a carico dei convenuti Pt_2
e siccome riliquidate dal giudice d'appello in favore di , posto che
[...] CP_1 Parte_1 era stata impugnata la sentenza del Tribunale per errata applicazione delle tariffe, ma senza alcuna decurtazione.
4) La Suprema Corte ha altresì accolto il motivo con cui la ricorrente ha lamentato l'omessa liquidazione delle spese di viaggio e alloggio delle persone da cui la predetta era stata accompagnata nelle trasferte fuori sede per ragioni di cura.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la statuizione sul punto fosse “del tutto immotivata e, come tale, si rivela frutto di un giudizio aprioristico, di per sé privo di giuridico fondamento. Se e in quanto si possano ritenere dimostrati da un lato gli esborsi e dall'altro la necessità che la danneggiata, in ragione delle condizioni invalidanti, avesse necessità di un accompagnatore, non può escludersi il nesso di causalità (giuridica) di siffatti esborsi con l'evento dannoso e la spettanza dunque del risarcimento, in applicazione del principio di integralità del risarcimento, ex art. 1223
c.c.”.
6 4.1) Facendo applicazione di tale principio la domanda di rimborso delle predette spese, quantificata in euro 8.100,14 va accolta parzialmente.
Infatti, posto che gli interventi e le cure cui è stata sottoposta , causalmente correlati Parte_1 all'infortunio per il quale è stata riconosciuta la responsabilità degli appellati e sono CP_1 Pt_2 stati eseguiti negli anni 2007-2009 a Bologna, quindi fuori dal luogo di residenza della danneggiata, che è Castiglione di Sicilia ed avendo interessato l'arto inferiore per cui la predetta non era in grado di spostarsi autonomamente, vanno riconosciute le spese documentate che si riferiscono al coniuge della predetta, unico accompagnatore per il quale sono state richieste e documentate per spese di viaggio e alloggio, ma limitatamente a quelle che coincidono con i periodi in cui la secondo Pt_1 quando è emerso dalla relazione tecnica che ha esaminato tutte le cartelle cliniche prodotte, si è dovuta recare a Bologna per interventi e cure e fare poi rientro in Sicilia.
Tenuto conto dell'analitico elenco riportato nell'atto di citazione in riassunzione e della documentazione prodotta in atti in primo grado, vanno riconosciute le seguenti spese relative agli anni 2008 e 2009, periodi in cui la danneggiata si è sottoposta presso l' di Bologna Controparte_4 ad interventi e cure ove si è recata accompagnata dal coniuge . Controparte_5
Precisamente quali spese per i voli aerei, documentate dalle ricevute di pagamento dei relativi biglietti intestati a , vanno risarcite le seguenti: Controparte_5
biglietto Meridiana del 6/3/2008 Catania/Bologna €.83,93;
biglietto Meridiana del 10/3/2008 Bologna/Catania euro 120,35 (¼di €.481,32);
biglietto Meridiana del 21/5/2008 Catania/Bologna €.112,94;
biglietto Meridiana del 26/5/2008 Bologna/Catania €.169,34;
biglietto Meridiana del 28/8/2008 Bologna/Catania €.133,37 (½ di €.274,66);
biglietto Meridiana del 21/11/2008 Catania/ Bologna di €.93,16;
biglietto Meridiana del 26/11/2008 Bologna/ Catania euro 178,57 (½ di €.357,14);
biglietto Meridiana del 25/2/2009 Catania/ Bologna €.155,40;
biglietto Alitalia del 8/10/2009 Bologna/ Catania €.145,07;
biglietto Alitalia A/R del 21/12/2009 Catania/ Bologna €.77,70 e
Bologna/Catania di €.161,76;
Quali spese di soggiorno a Bologna documentate con fatture intestate a : Controparte_5
dal 21 al 25 maggio 2008 €.170,00;
dal 25 al 27 agosto 2008 €.260,00;
dal 21 al 23 novembre 2008 €.229,50;
dal 25 al 26 novembre 2008 €.85,00;
7 dal 25 al 26 febbraio 2009 €.175,00;
dal 1 al 2 marzo 2009 €.75,00
dal 4 al 8 ottobre 2009 €.300,00;
dal 16 al 17 novembre 2009 €.104,40
Per un importo complessivo di euro 2.830,49
Non sono invece dovuti le spese relative agli anni 2011, 2013 e 2014 posto che il CTU e la sentenza di secondo grado -non impugnata sul punto e quindi passata in giudicato - hanno riconosciuto non causalmente collegate all'infortunio per cui è causa.
In conclusione ed alla luce delle statuizioni della Corte di Cassazione, l'appello proposto da Pt_1 va parzialmente accolto con la condanna in solido di
[...] Controparte_6
e a corrispondere a quale risarcimento del
[...] Parte_2 Parte_1 danno patrimoniale l'ulteriore importo di euro 2.830,49 quali spese per l'accompagnatore ed ulteriori euro 3.147,90 quali spese riconosciute nel giudizio di secondo grado con statuizione divenuta definitiva oltre il danno liquidato in primo grado.
Sui predetti importi è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT utilizzati per calcolare il costo della vita, a decorrere dalla data dei singoli esborsi, nonché gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno e fino alla data della odierna decisione, nonchè sull'intero importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della odierna decisione al soddisfo.
Inoltre le spese di lite del primo grado, come riliquidate nel giudizio d'appello cassato in quanto era stato accolto il motivo di gravame di erronea applicazione delle tariffe, statuizione passata in giudicato, vanno corrisposte integralmente a senza la decurtazione di ¼ e pertanto Parte_1 ammontano nel loro complesso ad euro 13.990,90 oltre spese generali, IVA e C.P.A.
Le spese relative al giudizio di appello cassato, di cassazione e di rinvio, considerato il limitato accoglimento del gravame, vanno poste per 1/3 in solido a carico di
[...]
e , nella misura liquidata per l'intero come in Controparte_6 Parte_2 dispositivo tenuto conto del valore della controversia quale risultante dal decisum per effetto dell'ulteriore somma riconosciuta (scaglione da 5.201 a 26.000) e compensate per la restante parte.
Le spese sostenute da vanno poste a carico di riguardo il Parte_3 Parte_1 giudizio d'appello cassato, di Cassazione e di rinvio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1226/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed a Parte_1
8 parziale modifica della sentenza del Tribunale di Catania n.3349/2016, pubblicata il 16.6.2016, condanna in solido con a Controparte_6 Parte_2 corrispondere a l'ulteriore somma di euro 5.978,39 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come in motivazione, nonché a corrispondere le spese di lite di primo grado interamente per euro
13.990,00 oltre spese generali IVA e CPA sulle competenze;
condanna in solido e al rimborso di 1/3 delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_2 favore di per l'intero nelle seguenti misure e le compensa per la restante parte: Parte_1
quanto al giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania (R.G. n.1353/2016) in euro 3.966,00 (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria) oltre spese generali IVA e CPA;
quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €. 3.082,00 oltre spese generali IVA e CPA;
quanto al presente giudizio in euro 3.966,00 (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria) oltre spese generali IVA e CPA;
condanna a corrispondere ad i seguenti compensi: Parte_1 Parte_3
giudizio di appello (R.G. n.1353/2016) euro 3.966,00 oltre spese generali IVA e CPA;
giudizio di cassazione esclusa la fase decisionale €.2.410,00, oltre spese generali IVA e CPA;
giudizio di rinvio euro 3.966,00 oltre spese generali IVA e CPA
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20/06/2025 Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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