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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2024, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1527/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA VINCENZI, presso il cui studio sito in Castrovillari, alla Via Padre Francesco Russo,
è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
DOMENICO LO POLITO, presso il cui studio sito in Castrovillari, alla via G. Carducci n. 7, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in data 29.03.2012 in Castrovillari con (atto n.3, Parte I, CP_1
anno 2012) e che dal rapporto di coniugio non erano nati figli;
deduceva che, da tempo, la pagina 1 di 5 convivenza coniugale era divenuta intollerabile per incomprensioni e divergenze caratteriali;
di non aver alcun bene di proprietà in comune con il coniuge.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:“ autorizzare i coniugi a vivere separatamente e dichiarare la separazione personale degli stessi;
- disporre che la casa coniugale resti assegnata alla sig.ra
[...]
; - con riferimento alle questioni patrimoniali, non avendo i coniugi in comunione CP_1
beni mobili registrati o immobili, e svolgendo entrambi attività lavorativa, si chiede che nulla sia disposto in merito ad eventuali reciproche concessioni e corresponsione di un assegno”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione, rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della violazione, da parte del marito, di uno degli obblighi fondamentali del matrimonio;
di non essere proprietaria della casa coniugale;
che, stante la disponibilità del figlio di primo letto, su di essa si erano effettuati dei lavori nell'interesse di entrambi i coniugi;
che per garantire le spese di manutenzione della casa coniugale si era sobbarcata di vari mutui e prestiti e che per tali ragioni le sue entrati mensili erano pari a 500.
Ciò posto, , chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione alle CP_1 seguenti conclusioni: “pronunci la separazione personale dei predetti coniugi;
- ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento non inferiore ad € 300,00”.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 21.03.2023, l'adito Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: “1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) in considerazione della capacità lavorativa e reddituale di entrambi i coniugi, come emersa dall'audizione delle parti e fatta salva ogni determinazione diversa all'esito dell'istruttoria nella fase di merito, rigetta l'istanza di corresponsione di assegno di mantenimento”.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al Giudice Istruttore.
Con memoria di costituzione e risposta, parte resistente, a modifica della domanda iniziale chiedeva la separazione con addebito nei confronti del . Pt_1
All'udienza del 23.10.2024 le parti precisavano come da atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 Con comparsa conclusionale, depositata l'11.11.2024, parte resistente chiedeva di dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle stesse condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.03.2023.
Sul merito del giudizio di separazione
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass.Civ.30 gennaio 1998 n.961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. 16698/20).
Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
Il thema decidendum del presente giudizio verte esclusivamente sulla domanda di separazione.
Di fatto, parte resistente con comparsa conclusionale, rilevata la mancata istruttoria, ha richiesto che venisse pronunciata la separazione alle condizioni stabilite dall'ordinanza presidenziale del 21.03.2023, di seguito riportate: “ 1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) in considerazione della capacità lavorativa e reddituale di entrambi i coniugi, come emersa dall'audizione delle parti e fatta salva ogni determinazione diversa all'esito dell'istruttoria nella fase di merito, rigetta l'istanza di corresponsione di assegno di mantenimento” e con memoria di replica, depositata il
29.11.2024, ha dichiarato espressamente la rinuncia al mantenimento. Da tali atti, tenuto conto, altresì, del tenore delle disposizioni presidenziali sopra riportate, si può
pagina 3 di 5 ragionevolmente ritenere che la resistente abbia inteso rinunciare oltre al mantenimento anche alla richiesta di addebito della separazione, formulata nella memoria ex art 709 c.p.c.
Con riferimento alla possibilità di rinunciare alle domande processuali mediante comparsa conclusionale e memoria di replica, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza
Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, ha affermato: “Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.”
Da tale principio, cui questo Tribunale intende aderire, ne discende che la restrizione del thema decidendum, conseguente alla rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203; Cass.
15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965)
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo
2023, n. 7883)
Orbene, nel caso di specie, Il Tribunale, ritenendo non necessari ulteriori chiarimenti sulle domande rinunciate dalla Mola, considerata la congruità delle rinunce con la posizione processuale del ricorrente, e non dovendo inoltre provvedere sull' assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c., in quanto non vi sono figli nati dal matrimonio, ritiene che nulla debba essere ulteriormente disposto.
Ad ogni buon conto, si osserva che, nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcuna allegazione utile in ordine alla domanda di addebito della separazione.
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 -DICHIARA la separazione personale dei coniugi , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Castrovillari in data 29.03.2012 (atto n.3,
Parte I, anno 2012);
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 04.12.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magarò
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Persona_1
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