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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1002/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1002/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]H;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.11.1960, residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dell'avv.
Alessandra Teli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Trezzo sull'Adda, Viale
Vittorio Veneto n. 35, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 14 maggio
1983 nel Comune di Brugherio (MB) (atto N. 24 parte II Serie A, UFFICIO 1, anno 1983).
2. Dichiarare già definitivamente risolti tutti i rapporti economici e patrimoniali tra le parti.
3. Dato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, null'altro disporre nel merito.
4.Ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5.Nulla sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del 25.11.2021 emesso dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 13.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 14.05.1983 (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1002/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]H;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.11.1960, residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dell'avv.
Alessandra Teli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Trezzo sull'Adda, Viale
Vittorio Veneto n. 35, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 14 maggio
1983 nel Comune di Brugherio (MB) (atto N. 24 parte II Serie A, UFFICIO 1, anno 1983).
2. Dichiarare già definitivamente risolti tutti i rapporti economici e patrimoniali tra le parti.
3. Dato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, null'altro disporre nel merito.
4.Ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5.Nulla sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto del 25.11.2021 emesso dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 13.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 14.05.1983 (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi