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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 4556/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4556/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Salerno alla Via Mario Fabio n. 12 appellante contro
, Agente della Riscossione – Prov. Controparte_1 di Salerno e
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_2 appellati-contumaci OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5010/2021, depositata il 17.11.2021
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n. 5010/2021 emessa dal Giudice di pace di Salerno il 01.10.2021 nel giudizio RG n. 10732/C/2019. Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellante avesse impugnato in prime cure la cartella n. 100201990031332732000, avente scaturigine dall'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. del 2015, in merito alla quale eccepiva l'omessa notifica del relativo verbale di accertamento. Provvedevano in quel giudizio alla loro costituzione gli enti convenuti;
in particolare, la nell'occasione produceva CP_2 copia della notifica contestata, avvenuta a mezzo posta, che il Giudice di Pace adito riteneva valida ai fini del rigetto dell'opposizione spiegata dalla odierna appellante. 1.1 Detta parte ha, dunque, sollevato l'odierno gravame, onde evidenziare l'avvenuta violazione in primo grado dell'art. 116 cpc, attesa l'erronea valutazione, da parte del primo giudicante, del materiale probatorio versato in atti in copia - e non in originale- al fine di comprovare l'avvenuta notifica del prodromico titolo esecutivo, nonché carente di avvisi CAD “nell'ipotesi in cui l'atto non fosse stato ritirato personalmente dalla parte.
1.2 La e l' hanno scelto di non Controparte_2 Controparte_3 costituirsi seppur evocate in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, l'appello va respinto per le ragioni di seguito indicate. In apertura, è doveroso precisare che “Il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto” (Cass. Civ. 9 novembre 2022, n. 33057). Infatti, alla stregua del principio iura novit curia, il giudice d'appello è libero di qualificare i fatti allegati a fondamento della domanda attribuendo al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal giudice di prime cure o prospettata dalle parti, anche in assenza di una specifica impugnazione, con l'unico limite di non attribuire un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Ciò posto, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate. Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intendesse contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamentasse la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di 20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale. Ora, il Giudice di Pace di Salerno, qualificando la domanda come “accertamento negativo del credito”, e, dunque, come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha riconosciuto la pretesa creditoria avendo la convenuta fornito la prova della CP_2 notifica del verbale di accertamento di cui trattasi. Ebbene, proprio su detta questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento». In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del 2017). Nel caso di specie l'opponente eccepiva in primo grado proprio la mancata notifica del verbale di accertamento al fine di recuperare, dopo la notifica della cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui sosteneva di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica del verbale di accertamento. Detta ultima ragione risulta da sola sufficiente a sorreggere la decisione: dovendosi il procedimento svolgere nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 e qualificandosi la domanda ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011 avverso l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione sotteso alla cartella opposta, la stessa si sarebbe dovuta proporre entro 30 giorni da computarsi dalla data di notifica della cartella (20.09.2019, come indicato nella censurata sentenza) e, dunque, entro il 20.10.2019 invece che in data 02.12.2019 (effettiva data di notifica dell'opposizione evincibile dal fascicolo di primo grado in atti). La particolarità da considerare è che la tutela giurisdizionale possibile in relazione alla formazione di tali titoli non è affidata ad un'azione di accertamento e di impugnativa esperibile senza termini, ma è affidata ad un rimedio di natura oppositiva, assoggettato ad un termine. Il decorso di tale termine suppone la conoscenza del verbale di accertamento o del provvedimento dell'autorità amministrativa espresso nell' ordinanza-ingiunzione. Nei casi in cui, a causa di un vizio relativo alla notificazione o per la mancanza di notificazione o per una notificazione inesistente, il titolo esecutivo così invalidamente ed apparentemente formatosi perviene a conoscenza del soggetto passivo attraverso atti successivi, come accade appunto allorquando l'ente a beneficio del quale la sanzione è comminata disponga procedersi alla riscossione ed il concessionario notifichi la cartella esattoriale, la contestazione del detto soggetto circa la nullità intervenuta nella formazione del titolo o relativa all'inesistenza del procedimento di sua formazione (per la mancanza di notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione oppure per un vizio di notificazione ridonante nella sua inesistenza), in quanto risulta in tesi possibile solo a seguito della conoscenza della vicenda della detta formazione acquisita con la notifica della cartella esattoriale, risulta estranea all'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione in quanto la si deduce come vizio di formazione del titolo esecutivo. Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: "allorquando l'ordinamento prevede che un titolo esecutivo stragiudiziale si formi sulla base di un procedimento e per scongiurare la sua formazione preveda un rimedio impugnatorio ed oppositivo assoggettandolo ad un termine (come nel caso di titolo conseguente alla mancata proposizione dell'opposizione a verbale di contestazione di sanzione amministrativa derivante dal codice della strada o dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione), la tutela del soggetto passivo del titolo che assuma di non aver potuto esperire quel rimedio per un vizio del procedimento di formazione del titolo stesso che non l'ha posto in condizione di acquisirne la conoscenza e di esperire il rimedio nel termine previsto (quale che sia la natura di tale vizio e, quindi, sia che si tratti di nullità, sia che si tratti di inesistenza dell'attività diretta a consentire l'acquisizione di conoscenza utile per l'esercizio del rimedio, sia che si tratti di assoluta mancanza di essa), deve esperirsi attraverso tale rimedio, il cui termine di esperimento decorre dal momento di tardiva acquisizione della conoscenza, e non invece con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, giacché la previsione di un apposito rimedio impediente la formazione del titolo assoggettato ad un termine integra un'azione tipica che rende il titolo non più contestabile se non si reagisca nel detto termine, quando si è messi in condizione di farlo. Ne segue che nella specie tale principio preclude di esperire l'opposizione all'esecuzione a chi assuma di avere appreso solo dalla notifica della cartella esattoriale di essere stato destinatario di verbali di contestazione di violazioni del codice della strada determinative delle sanzioni iscritte a ruolo, dovendo egli esperire l'opposizione cognitiva alla pretesa sanzionatoria nel termine di legge all'uopo previsto". “Se si reputasse altrimenti e gli si consentisse invece di dolersi con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, che non è assoggettato a termini, egli verrebbe a passare da una situazione di pregiudizio, quella derivante dall'irritualità del procedimento di formazione, ad una di vantaggio, che lo porrebbe nella condizione di poter contestare la formazione del titolo senza una limitazione temporale”(cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, n.16282). Alla stregua delle considerazioni esposte la pronunzia in prime cure doveva essere di inammissibilità della domanda (“Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento”), con la conseguenza che detta valutazione possa recuperarsi in seconde cure al lume dei pacifici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (“sussiste il potere del giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito;
ben può, quindi, il giudice d'appello porre a fondamento della propria decisione questioni processuali e sostanziali rilevabili anche d'ufficio, quali quelle di irricevibilità, inammissibilità ovvero di improcedibilità”, cfr. Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7941). L'appello, in conclusione, non può accogliersi. 3. La mancata costituzione delle parti che sarebbero risultate vittoriose, solleva dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta a RG n. 4556/2022, promossa da contro Parte_1 Controparte_3
e , in persona dei rispettivi legali rappti p.t., in riforma Controparte_2 della sentenza resa dal Giudice di pace di Salerno, n. 5010/2021, depositata il 17.11.2021 questa così provvede: 1. dichiara la contumacia di e Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappti p.t.; Controparte_2
2. rigetta l'appello; 2. nulla sulle spese. Così deciso in Salerno, 21.10.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4556/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Salerno alla Via Mario Fabio n. 12 appellante contro
, Agente della Riscossione – Prov. Controparte_1 di Salerno e
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_2 appellati-contumaci OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 5010/2021, depositata il 17.11.2021
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n. 5010/2021 emessa dal Giudice di pace di Salerno il 01.10.2021 nel giudizio RG n. 10732/C/2019. Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellante avesse impugnato in prime cure la cartella n. 100201990031332732000, avente scaturigine dall'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. del 2015, in merito alla quale eccepiva l'omessa notifica del relativo verbale di accertamento. Provvedevano in quel giudizio alla loro costituzione gli enti convenuti;
in particolare, la nell'occasione produceva CP_2 copia della notifica contestata, avvenuta a mezzo posta, che il Giudice di Pace adito riteneva valida ai fini del rigetto dell'opposizione spiegata dalla odierna appellante. 1.1 Detta parte ha, dunque, sollevato l'odierno gravame, onde evidenziare l'avvenuta violazione in primo grado dell'art. 116 cpc, attesa l'erronea valutazione, da parte del primo giudicante, del materiale probatorio versato in atti in copia - e non in originale- al fine di comprovare l'avvenuta notifica del prodromico titolo esecutivo, nonché carente di avvisi CAD “nell'ipotesi in cui l'atto non fosse stato ritirato personalmente dalla parte.
1.2 La e l' hanno scelto di non Controparte_2 Controparte_3 costituirsi seppur evocate in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, l'appello va respinto per le ragioni di seguito indicate. In apertura, è doveroso precisare che “Il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto” (Cass. Civ. 9 novembre 2022, n. 33057). Infatti, alla stregua del principio iura novit curia, il giudice d'appello è libero di qualificare i fatti allegati a fondamento della domanda attribuendo al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal giudice di prime cure o prospettata dalle parti, anche in assenza di una specifica impugnazione, con l'unico limite di non attribuire un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Ciò posto, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate. Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intendesse contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamentasse la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di 20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale. Ora, il Giudice di Pace di Salerno, qualificando la domanda come “accertamento negativo del credito”, e, dunque, come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha riconosciuto la pretesa creditoria avendo la convenuta fornito la prova della CP_2 notifica del verbale di accertamento di cui trattasi. Ebbene, proprio su detta questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento». In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del 2017). Nel caso di specie l'opponente eccepiva in primo grado proprio la mancata notifica del verbale di accertamento al fine di recuperare, dopo la notifica della cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui sosteneva di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica del verbale di accertamento. Detta ultima ragione risulta da sola sufficiente a sorreggere la decisione: dovendosi il procedimento svolgere nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 e qualificandosi la domanda ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011 avverso l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione sotteso alla cartella opposta, la stessa si sarebbe dovuta proporre entro 30 giorni da computarsi dalla data di notifica della cartella (20.09.2019, come indicato nella censurata sentenza) e, dunque, entro il 20.10.2019 invece che in data 02.12.2019 (effettiva data di notifica dell'opposizione evincibile dal fascicolo di primo grado in atti). La particolarità da considerare è che la tutela giurisdizionale possibile in relazione alla formazione di tali titoli non è affidata ad un'azione di accertamento e di impugnativa esperibile senza termini, ma è affidata ad un rimedio di natura oppositiva, assoggettato ad un termine. Il decorso di tale termine suppone la conoscenza del verbale di accertamento o del provvedimento dell'autorità amministrativa espresso nell' ordinanza-ingiunzione. Nei casi in cui, a causa di un vizio relativo alla notificazione o per la mancanza di notificazione o per una notificazione inesistente, il titolo esecutivo così invalidamente ed apparentemente formatosi perviene a conoscenza del soggetto passivo attraverso atti successivi, come accade appunto allorquando l'ente a beneficio del quale la sanzione è comminata disponga procedersi alla riscossione ed il concessionario notifichi la cartella esattoriale, la contestazione del detto soggetto circa la nullità intervenuta nella formazione del titolo o relativa all'inesistenza del procedimento di sua formazione (per la mancanza di notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione oppure per un vizio di notificazione ridonante nella sua inesistenza), in quanto risulta in tesi possibile solo a seguito della conoscenza della vicenda della detta formazione acquisita con la notifica della cartella esattoriale, risulta estranea all'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione in quanto la si deduce come vizio di formazione del titolo esecutivo. Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: "allorquando l'ordinamento prevede che un titolo esecutivo stragiudiziale si formi sulla base di un procedimento e per scongiurare la sua formazione preveda un rimedio impugnatorio ed oppositivo assoggettandolo ad un termine (come nel caso di titolo conseguente alla mancata proposizione dell'opposizione a verbale di contestazione di sanzione amministrativa derivante dal codice della strada o dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione), la tutela del soggetto passivo del titolo che assuma di non aver potuto esperire quel rimedio per un vizio del procedimento di formazione del titolo stesso che non l'ha posto in condizione di acquisirne la conoscenza e di esperire il rimedio nel termine previsto (quale che sia la natura di tale vizio e, quindi, sia che si tratti di nullità, sia che si tratti di inesistenza dell'attività diretta a consentire l'acquisizione di conoscenza utile per l'esercizio del rimedio, sia che si tratti di assoluta mancanza di essa), deve esperirsi attraverso tale rimedio, il cui termine di esperimento decorre dal momento di tardiva acquisizione della conoscenza, e non invece con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, giacché la previsione di un apposito rimedio impediente la formazione del titolo assoggettato ad un termine integra un'azione tipica che rende il titolo non più contestabile se non si reagisca nel detto termine, quando si è messi in condizione di farlo. Ne segue che nella specie tale principio preclude di esperire l'opposizione all'esecuzione a chi assuma di avere appreso solo dalla notifica della cartella esattoriale di essere stato destinatario di verbali di contestazione di violazioni del codice della strada determinative delle sanzioni iscritte a ruolo, dovendo egli esperire l'opposizione cognitiva alla pretesa sanzionatoria nel termine di legge all'uopo previsto". “Se si reputasse altrimenti e gli si consentisse invece di dolersi con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, che non è assoggettato a termini, egli verrebbe a passare da una situazione di pregiudizio, quella derivante dall'irritualità del procedimento di formazione, ad una di vantaggio, che lo porrebbe nella condizione di poter contestare la formazione del titolo senza una limitazione temporale”(cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, n.16282). Alla stregua delle considerazioni esposte la pronunzia in prime cure doveva essere di inammissibilità della domanda (“Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento”), con la conseguenza che detta valutazione possa recuperarsi in seconde cure al lume dei pacifici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (“sussiste il potere del giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito;
ben può, quindi, il giudice d'appello porre a fondamento della propria decisione questioni processuali e sostanziali rilevabili anche d'ufficio, quali quelle di irricevibilità, inammissibilità ovvero di improcedibilità”, cfr. Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7941). L'appello, in conclusione, non può accogliersi. 3. La mancata costituzione delle parti che sarebbero risultate vittoriose, solleva dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta a RG n. 4556/2022, promossa da contro Parte_1 Controparte_3
e , in persona dei rispettivi legali rappti p.t., in riforma Controparte_2 della sentenza resa dal Giudice di pace di Salerno, n. 5010/2021, depositata il 17.11.2021 questa così provvede: 1. dichiara la contumacia di e Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappti p.t.; Controparte_2
2. rigetta l'appello; 2. nulla sulle spese. Così deciso in Salerno, 21.10.25 Il Giudice Alessia PECORARO