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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3361/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
RR ARMANDO, OR
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 18481/2025 depositato il 01/11/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 18
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3323/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti del ricorso ed alle memorie Resistente/Appellato: comeda atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' “Ricorrente_2 S.r.l.”, rappresentato e difeso come in atti, propone rituale ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 24387/2015, depositata il 3.11.2015 dalla CTP di Napoli che ha accolto il ricorso del contribuente, il quale aveva impugnato n. 13 cartelle di pagamento;
narra che “nelle more del contenzioso, al solo fine di non subire il pregiudizio connesso ad un'azione esecutiva esperibile dal concessionario, pagava l'importo di € 218.812,22, a titolo delle suddette cartelle di pagamento” e che “con sentenza n. 24387/2015, la Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso, rilevata l'omessa notifica degli atti presupposti e, dunque, la fondatezza del ricorso, annullava le cartelle di pagamento impugnate, compensando le spese del giudizio” ed, ancora, che “la pronuncia passava in giudicato in data 03.05.2016, come da attestazione di passaggio in giudicato del 25.02.2025”; infine, che il 21.5.2025 aveva notificato la sentenza all'ADER con la richiesta di rimborso dell'importo indebitamente pagato in eccedenza rispetto a quanto statuito con la sentenza de qua ma che non avendo quest'ultima provveduto al rimborso del dovuto ha proposto ricorso per ottemperanza.
Resiste la convenuta, che si costituisce in giudizio il 9.2.2026, assumendo che la sentenza non statuisce la condanna alla restituzione della somma versata dalla società, che non è stata oggetto di alcuna domanda giudiziale;
inoltre, che la sentenza ha annullato il preavviso di fermo ma nessuna determinazione avrebbe adottato sui titoli sottesi ragion per cui fu respinta l'istanza di rimborso;
chiede il rigetto del ricorso.
Il 17.2.2026 la difesa attorea produce memoria.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La memoria del 17.2.2026 non è vagliabile poiché trasmessa solamente tre giorni prima dell'udienza, dunque, in violazione del termine perentorio, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ex art. 32, co. 1 del
D. Lvo. 546/92.
Il ricorso per ottemperanza è stato proposto ex art. 68, comma 2 ed art. 70 del D. L.vo 546/92 ma la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza elenca le cartelle impugnate ma non ne indica l'ammontare complessivo e nemmeno quello di ciascuna cartella, pertanto non è possibile risalire all'importo di cui si chiede il rimborso che sarebbe stato versato nelle more del giudizio, fatto, questo, asserito ma non provato poiché in atti non
è stato versato il modello F/24 quietanzato attestante il versamento che il ricorrente indica ma, si ribadisce, senza provarlo, in € 218.812,22.
Il ricorso va, dunque, rigettato con compensazione delle spese di lite, tenuto conto degli argomenti difensivi della convenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
RR ARMANDO, OR
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 18481/2025 depositato il 01/11/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 18
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3323/2026 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti del ricorso ed alle memorie Resistente/Appellato: comeda atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' “Ricorrente_2 S.r.l.”, rappresentato e difeso come in atti, propone rituale ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 24387/2015, depositata il 3.11.2015 dalla CTP di Napoli che ha accolto il ricorso del contribuente, il quale aveva impugnato n. 13 cartelle di pagamento;
narra che “nelle more del contenzioso, al solo fine di non subire il pregiudizio connesso ad un'azione esecutiva esperibile dal concessionario, pagava l'importo di € 218.812,22, a titolo delle suddette cartelle di pagamento” e che “con sentenza n. 24387/2015, la Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso, rilevata l'omessa notifica degli atti presupposti e, dunque, la fondatezza del ricorso, annullava le cartelle di pagamento impugnate, compensando le spese del giudizio” ed, ancora, che “la pronuncia passava in giudicato in data 03.05.2016, come da attestazione di passaggio in giudicato del 25.02.2025”; infine, che il 21.5.2025 aveva notificato la sentenza all'ADER con la richiesta di rimborso dell'importo indebitamente pagato in eccedenza rispetto a quanto statuito con la sentenza de qua ma che non avendo quest'ultima provveduto al rimborso del dovuto ha proposto ricorso per ottemperanza.
Resiste la convenuta, che si costituisce in giudizio il 9.2.2026, assumendo che la sentenza non statuisce la condanna alla restituzione della somma versata dalla società, che non è stata oggetto di alcuna domanda giudiziale;
inoltre, che la sentenza ha annullato il preavviso di fermo ma nessuna determinazione avrebbe adottato sui titoli sottesi ragion per cui fu respinta l'istanza di rimborso;
chiede il rigetto del ricorso.
Il 17.2.2026 la difesa attorea produce memoria.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La memoria del 17.2.2026 non è vagliabile poiché trasmessa solamente tre giorni prima dell'udienza, dunque, in violazione del termine perentorio, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ex art. 32, co. 1 del
D. Lvo. 546/92.
Il ricorso per ottemperanza è stato proposto ex art. 68, comma 2 ed art. 70 del D. L.vo 546/92 ma la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza elenca le cartelle impugnate ma non ne indica l'ammontare complessivo e nemmeno quello di ciascuna cartella, pertanto non è possibile risalire all'importo di cui si chiede il rimborso che sarebbe stato versato nelle more del giudizio, fatto, questo, asserito ma non provato poiché in atti non
è stato versato il modello F/24 quietanzato attestante il versamento che il ricorrente indica ma, si ribadisce, senza provarlo, in € 218.812,22.
Il ricorso va, dunque, rigettato con compensazione delle spese di lite, tenuto conto degli argomenti difensivi della convenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese