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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/10/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1239/2024 R.G., avverso la sentenza n.3480/2024 emessa il
22.7.24 dal Tribunale di Bari tra
, elettivamente domiciliato in Cagnano Varano presso lo studio dell'avv. Parte_1
CA TI, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., contumace Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., contumace Controparte_4
Appellati
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha citato innanzi al Tribunale di Bari il e l' Parte_1 CP_5 Controparte_3 per sentirli condannare in solido a pagargli i danni, patrimoniali e non, da lui subìti il giorno 19.2.11 allorchè, mentre da studente minorenne si trovava nella palestra del predetto Istituto per la lezione di educazione fisica, a causa della condotta tenuta dal personale scolastico in violazione dell'art.2048 c.c. (per colpa in vigilando e inidoneità delle attrezzature), si era verificato a suo carico un infortunio, a seguito del quale aveva riportato un forte trauma contusivo alla piramide nasale.
Si è costituito il solo e ha eccepito, oltre che la nullità per indeterminatezza della domanda, l'esonero CP_5 da responsabilità per talune voci di danno oggetto ex lege di copertura assicurativa l'intervenuto CP_6 decorso del termine quinquennale di prescrizione operante per l'azione di responsabilità extracontrattuale proposta dal , nonché l'infondatezza dell'avversa domanda sia nell'an (per essere l'infortunio, Parte_1 consistito in una gomitata accidentalmente sferrata da altro alunno durante una partita di pallavolo, evento imprevedibile integrativo del caso fortuito) sia nel quantum, ottenendo comunque di essere autorizzato a chiamare in garanzia la in virtù di polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi. Controparte_4
A seguito di chiamata in causa, si è costituita la la quale ha in via preliminare eccepito, tra l'altro, CP_4 la decadenza del dalla chiamata in causa per notificazione del relativo atto oltre il termine fissato CP_5
1 giudizialmente;
eccezione, quest'ultima, accolta dal giudicante, che con ordinanza del 2.4.21 ha dichiarato il decaduto dalla chiamata di terzo. CP_5
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di CTU medico-legale; poi però con la sentenza appellata la pretesa risarcitoria è stata rigettata (con compensazione tra le parti delle spese di lite e costi di CTU a carico esclusivo dell'attore) sull'assorbente rilievo della natura esclusivamente extracontrattuale del pregiudizio lamentato (in quanto cagionato da altro alunno e non dallo stesso danneggiato), con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, nella specie pacificamente decorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendo, in riforma integrale della stessa, Parte_1
l'accoglimento della domanda nei confronti di e con vittoria delle spese del CP_5 Controparte_7 CP_4 doppio grado.
Nella contumacia degli appellati, pur ritualmente evocati in giudizio, sono stati assegnati i termini di cui all'art.352, quindi all'udienza del 24.9.25 la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Va preliminarmente osservato che l'appello, espressamente volto a sentire accogliere la domanda risarcitoria nei confronti del dell'istituto scolastico e della compagnia assicuratrice, poteva essere proposto CP_5 soltanto nei confronti del e non anche nei confronti delle altre due appellate. CP_5
[... Quanto all' convenuto già con la citazione di primo grado dal Controparte_3
, e mai costituitosi in giudizio, vale infatti osservare che esso difetta di legittimazione a contraddire, e Pt_1 ciò in quanto, secondo costante insegnamento della S.C. (cfr. Cass.6372/11) , anche dopo l'estensione della personalità giuridica agli istituti scolastici pubblici, questi ultimi restano organi dello Stato e, quindi, i loro docenti vengono a trovarsi in rapporto organico non con l'istituto di appartenenza ma con il al quale CP_5 sono direttamente riferibili gli atti – anche illeciti – posti in essere dagli stessi;
conseguendo a ciò la legittimazione passiva esclusiva del nei giudizi promossi per l'accertamento delle responsabilità CP_5 derivanti da condotte di alunni o del personale docente durante l'orario scolastico.
Quanto invece alla costituitasi in primo grado perché chiamata in garanzia dal vale CP_4 CP_5 osservare che già in primo grado è stata dichiarata la decadenza del da tale chiamata in causa per CP_5 tardività della stessa;
e che comunque non ha titolo per agire direttamente nei confronti della Parte_1 compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia in forza di una polizza stipulata dall'amministrazione scolastica e alla quale l'appellante è estraneo.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'appello laddove volto all'accoglimento della pretesa risarcitoria nei confronti dell'istituto scolastico di e della CP_3 CP_4
Passando ora all'impugnazione proposta dal nei confronti del si lamenta, con un unico Parte_1 CP_5 motivo di gravame, che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto il danno cagionato da terzi all'alunno idoneo a fondare soltanto una responsabilità di natura aquiliana (con relativo termine prescrizionale quinquennale), laddove in realtà in una siffatta ipotesi potrebbe utilmente invocarsi anche una responsabilità della scuola di natura contrattuale;
e che nel caso di specie il , pur avendo effettivamente esercitato Parte_1
l'azione aquiliana già prescritta (nell'incertezza circa la volontà della controparte di eccepire la prescrizione), avrebbe cumulativamente proposto anche un'azione di risarcimento danni da inadempimento degli obblighi scaturenti dal c.d. contatto sociale.
Tale censura è fondata.
Ed invero la S.C. (SS.UU. 9346/02) ha da tempo affermato che, in caso di danno provocato dall'alunno a sé stesso, non è invocabile il paradigma di responsabilità extracontrattuale previsto dall'art.2048 c.c., configurandosi in tale ipotesi soltanto una responsabilità dell'istituto scolastico ex art.1218 c.c. per violazione
2 degli obblighi di vigilanza e controllo sorti a carico dello stesso a seguito dell'ammissione dell'alunno al corso di studi.
Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'assunto secondo cui in caso di danno c.d. autocagionato è configurabile sempre e solo una responsabilità di natura contrattuale non giustifica l'ulteriore conclusione, cui è invece pervenuto il giudice di prime cure, secondo cui nella diversa ipotesi di danno cagionato all'alunno da altro alunno è al contrario configurabile sempre e solo una responsabilità di natura extracontrattuale ex art.2048 c.c.; e ciò in quanto non vi è ragione per escludere che, in quest'ultima ipotesi di danno c.d. eterocagionato, sia comunque configurabile a carico dell'istituto e del docente, in aggiunta ai profili di illecito aquiliano, una responsabilità contrattuale derivante dal vincolo negoziale sorto con l'alunno a seguito della domanda di iscrizione a scuola e del contatto sociale (Cass.32377/21).
Ciò detto, il risulta avere senz'altro proposto, insieme alla domanda risarcitoria ex art.2048 c.c. Parte_1
(correttamente ritenuta prescritta in accoglimento della tempestiva e non contestata eccezione sollevata dal
, anche una domanda risarcitoria ex art.1218 c.c., posto che già nell'atto introduttivo ha allegato un CP_5 quadro fattuale inequivocamente evocativo di un vincolo negoziale fonte di doveri di vigilanza sull'alunno danneggiato, per poi definitivamente specificare, nella memoria istruttoria ex art.183 con.6 n.1 c.p.c., di avere inteso proporre in via cumulativa le due domande.
Nè potrebbe fondatamente invocarsi, a sostegno della tesi contraria il fatto che, nell'atto di citazione, l'attore abbia richiamato soltanto l'art.2048 c.c., trattandosi di qualificazione giuridica della domanda, alla quale provvede in via esclusiva il giudicante sulla base di quanto allegato dalla parte a fondamento dell'azione sottoposta al suo esame.
Nel merito, poi, la domanda ex art.1218 c.c., ancora non prescritta, è suscettibile di accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero la verificazione di un evento pregiudizievole all'interno dell'istituto scolastico durante l'orario di lezione, mai specificamente contestata dal è stata confermata in sede testimoniale, oltre che dallo CP_5 stesso danneggiante , anche dal compagno di classe , della cui attendibilità non CP_8 Persona_1 vi è ragione di dubitare;
e ciò in quanto quest'ultimo ha dichiarato, all'udienza del 15.7.22, che il , Parte_1 all'ultima ora di lezione, alla presenza dell'insegnante, era stato colpito da una gomitata sferrata dallo mentre i due giocavano a rincorrersi;
e d'altra parte riscontro oggettivo dell'accadimento si trae dal CP_8 referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo, presso cui il risulta essersi Parte_1 recato poche ore dopo i fatti riferendo – appunto – di un “trauma contusivo accidentale occorso in ambito scolastico durante l'ora di educazione fisica”.
A questo punto sarebbe spettato al di fronte all'avversa allegazione di inadempimento agli obblighi di CP_5 vigilanza e controllo sulla scolaresca, dimostrare di avere diligentemente adempiuto la propria obbligazione, essendosi il fatto dannoso verificato piuttosto per un fatto non imputabile all'ente; ed invece il convenuto non ha assolto al suo onere, limitandosi a depositare, a sostegno di una diversa dinamica dei fatti, dichiarazioni scritte di terzi che non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria; così come, non costituendosi nel presente grado di giudizio, non ha riproposto, agli effetti dell'art.346 c.p.c., l'eccezione di CP_ parziale copertura assicurativa il cui esame la sentenza appellata aveva omesso a seguito dell'accoglimento dell'assorbente eccezione di prescrizione.
Va dunque dichiarato l'inadempimento del con conseguente diritto del al risarcimento dei CP_5 Parte_1 danni da esso derivati.
A tale ultimo proposito il CTU nominato, sulla base di considerazioni medico-legali senz'altro condivisibili
(perché esenti da vizi logici, basate sull'esame del paziente e della documentazione sanitaria, e comunque non contestate in modo specifico dall'appellante) ha rilevato che a seguito del sinistro il ha Parte_1 riportato una “frattura composta delle ossa proprie del naso”; patologia comportante, oltre ad un'i.t.p. di complessivi 58 gg. (di cui 10 al 75% e 48 al 25%), postumi permanenti quantificabili in termini percentuali di danno biologico nel 2-3%.
3 Quanto sopra porta a riconoscere all'attore il ristoro del danno non patrimoniale per lesione del diritto fondamentale dell'individuo alla salute psicofisica in sé (c.d. danno biologico).
Circa la liquidazione di tale voce di danno, esclusa la possibilità di fare riferimento in via analogica ai criteri di cui all'art.139 C.A. al di fuori del campo specifico della circolazione stradale, ritiene la Corte di fare riferimento, in via equitativa, al criterio del c.d. punto tabellare, secondo le tabelle da ultimo elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (prive di valore normativo e quindi non vincolanti per il giudice, ma comunque costituenti valido parametro di riferimento per una valutazione il più possibile conformata al caso concreto: cfr. da ultimo, sul punto, Cass.2539/24), le quali prevedono per la liquidazione del danno biologico permanente una tabella di valori monetari medi, commisurati al grado di invalidità, al valore del punto base e all'età del danneggiato, tendenzialmente idonei a comprendere ogni voce di pregiudizio non patrimoniale, salva la possibilità di personalizzare il risarcimento per considerare specifici ulteriori profili di danno.
Poichè al momento del sinistro (19.2.11) il aveva 15 anni, il risarcimento per il danno biologico da Parte_1 invalidità permanente (da quantificarsi in via definitiva nella misura del 3%) può essere liquidato, applicate le tabelle di cui sopra, in € 4.373,00; mentre l'ammontare del danno biologico da incapacità temporanea va invece liquidato – sulla base dell'importo giornaliero minimo (€ 115,00) fissato dalle richiamate tabelle, in complessivi € 2.242,5, di cui € 862,5 di i.t.p. al 75% (10 gg.) ed € 1.380,00 di i.t.p. al 25% (48 gg.).
Si perviene così ad un ammontare complessivo del danno alla componente anatomo-funzionale pari all'importo, già rivalutato all'attualità, di € 6.615,5; liquidazione non suscettibile di incremento per sofferenza soggettiva, né di personalizzazione, dovendosi ritenere ricompresi in essa, alla luce della percentuale minima di danno e dello scarno quadro assertivo e probatorio di riferimento, sia gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, sia quelli afferenti al dolore intimo provato in occasione del sinistro.
Va anche riconosciuto al il ristoro del danno patrimoniale costituito dagli esborsi da lui sopportati Parte_1 nella misura, documentata e ritenuta congrua dal CTU, di € 550,00 (già comprensiva dei costi della perizia stragiudiziale: cfr. in proposito Cass.22241/25); importo che, avendo natura di debito di valore, va rivalutato all'attualità in base agli indici Istat sul prezzo dei beni al consumo, così pervenendosi così all'importo di €
686,5.
Dunque i danni, patrimoniali e non, che il deve risarcire al ammontano all'importo, già CP_5 Parte_1 rivalutato all'attualità, di complessivi € 7.302,00 (€ 6.615,5+686,5).
Tale importo va maggiorato di interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo.
L'accoglimento dell'appello comporta, per il principio della soccombenza, la condanna del a rifondere CP_5 al le spese di difesa in entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo Parte_1 sulla base del decisum e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Stante la contumacia degli altri appellati, non vi è luogo per provvedere nei loro confronti sulle spese del presente grado, ferma restando la compensazione operata in primo grado.
Infine vanno posti definitivamente a carico del i costi della CTU espletata in corso di causa. CP_5
P.Q.M.
[... La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.34/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 22.7.2024, disattesa Parte_1
o assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello nei confronti dell' nei Controparte_3 confronti della;
Controparte_9
2) accoglie per quanto di ragione l'appello nei confronti del Controparte_10
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a pagare in favore del , a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le causali di cui in narrativa, l'importo
4 complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 7.302,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo.
3) condanna il a rifondere al le spese Controparte_10 Parte_1 del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.800,00 e per il secondo grado in €
3.000,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CA TI, dichiaratosi antistatario;
4) nulla per le spese del presente grado relativamente all' di Stato di e Controparte_3 CP_3 alla;
Controparte_9
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_10
.
[...]
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 1° ottobre 2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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