Articolo 11 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 agosto 1991
Art. 11. (Provvidenze straordinarie) 1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente puo' erogare provvidenze straordinarie a favore degli iscritti, dei pensionati, e dei loro familiari che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravita'.
2. Il regolamento per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 e' deliberato dall'assemblea dei delegati dell'ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Al finanziamento per le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al due per cento delle entrate derivanti dal contributo soggettivo di cui all'articolo 12, accertate nell'esercizio precedente.
4. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991