Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
720/2023 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 720/2023 r.g. v.g., avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.12 e ss. c.p.c.
TRA
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Fornillo n. 175, C.F. , rappresentata e difesa come da procura in atti, C.F._1
dall'avv. Anna De Vivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano (NA) alla via
Domenico Beneventano n.8
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Alberico Valerio
Visone con studio in S. Anastasia (Na) alla Via Emilio Merone, 63/C presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.02.2025, i difensori delle parti hanno chiesto di recepire gli accordi raggiunti.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2023, ha allegato di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con il resistente dal 2017 fino a dicembre 2022; che da tale unione, in data
30.01.2018, è nata la figlia riconosciuta sin dalla nascita da entrambi i genitori;
che, Persona_1 in conseguenza della cessazione della convivenza, la si è trasferita unitamente alla Parte_1 minore in Poggiomarino presso l'abitazione dei genitori.
Pertanto, ha chiesto di disciplinare i rapporti dei genitori con la figlia minore, prevedendo l'affidamento condiviso della stessa con residenza privilegiata presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare l'importo mensile di euro
400,00 a titolo di mantenimento della minore, nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%. Con particolare riguardo ai redditi rispettivamente percepiti, ha poi allegato di essere inoccupata e di percepire da marzo 2023 il reddito di inclusione di euro 860,99, mentre il CP_1 lavora come consulente responsabile nell'ambito di un patronato EPAC con sede a Napoli.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo al resistente, questi si è costituito con comparsa depositata in data 08.04.2024, allegando di aver raggiunto un accordo con la ricorrente in ordine alla regolamentazione dell'affido della minore e dei tempi di permanenza presso il padre, nonché in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia.
Pertanto, sentite le parti all'udienza collegiale del 14.05.2024, con i provvedimenti provvisori e urgenti sono state parzialmente recepite le condizioni dell'accordo disponendo, così, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nonché
l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento CP_1 dell'importo mensile di euro 200,00 - tenuto conto dei redditi rispettivamente percepiti e, in particolare, della circostanza che il lavora presso un CAF ed è padre di un altro figlio, nato CP_1
nel corso della sua attuale relazione - e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; quanto, invece, al diritto di visita esso è stato disciplinato per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alterni con pernottamento della minore presso l'abitazione paterna, nonché durante le festività natalizie e pasquali secondo il regime ordinario e, infine, nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive.
La causa è stata, poi, rinviata all'udienza del 29.10.2024 per la comparizione delle parti e, nelle more, il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore (decreto presidenziale
2 n. 301/24 del 16.09.2024). A detta udienza, le parti hanno chiesto di recepire gli accordi con le modifiche apportate dal tribunale in ordine all'esercizio del diritto di visita paterno;
all'esito, il tribunale, al fine di verificare l'effettiva osservanza delle statuizioni assunte, atteso che la minore aveva da poco iniziato a pernottare presso il padre, con ordinanza depositata in data 30.10.2024 ha incaricato i S.S. di attivare un monitoraggio del nucleo familiare e la causa è stata rinviata all'udienza del 4.02.2025 - poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. - per verificare il monitoraggio.
Dunque, acquisite le relazioni, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal P.M., la causa è stata riservata per la decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti, seppur con le modifiche adottate con i provvedimenti urgenti e provvisori, possano essere posti a fondamento della decisione, in quanto conformi agli interessi della minore. Infatti, le relazioni sul monitoraggio demandato ai S.S. di Boscoreale e ai S.S. di Poggiomarino hanno dato conto dell'insussistenza di criticità nella gestione della figlia minore: risulta che i rapporti tra i genitori sono sereni e che la figlia minore vede il padre regolarmente, pernotta presso la sua abitazione (ove ha trascorso anche un periodo continuativo durante le festività natalizie da 23 al 26 dicembre) ed è ben integrata nel nucleo familiare paterno, composto dall'attuale compagna del padre e dal fratellino.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, attesa la natura della controversia e l'accordo raggiunto dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
Per_1
2) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che i genitori esercitino separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con Per_1
la madre, e, comunque, almeno secondo il seguente calendario:
a) due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 21.30;
b) a fine settimana alterni, dalla mattina del sabato (ore 10.00) alla sera della domenica (ore 20.00);
c) in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 1° gennaio;
sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di
Pasqua o il lunedì in Albis;
3 d) durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
e) sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge;
5) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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