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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.5970/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 5970/2023 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Fortunato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, via Luigi Cacciatori n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione e riposta, dall'avv. Stabilito Mariano Farriciello, il quale dichiara di agire di intesa con l'avv. Aniello Verdoliva, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Gragnano, alla via Dante Alighieri 16
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 30.10.2025, chiedevano decidersi la causa, rinunciando all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto tutti gli atti necessari ai fini della decisione, e rinunciando, altresì, ai termini per il deposito di comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2023, l' Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 4976/2023, resa dal Giudice di Pace
[...] di con la quale, in accoglimento dell'atto di citazione in opposizione Controparte_2 all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., dichiarava “non dovute le somme indicate nella cartella di pagamento n. 09720220046946048000, notificata in data 17.10.2022 da CP_3
e relativi atti prodromici e/o conseguenziali”. Con il primo motivo di censura, parte appellante denunciava la nullità della sentenza, per omessa pronuncia sulla formulata eccezione di inammissibilità dell'opposizione, e ciò in quanto l'opponente in primo grado aveva impugnato – irritualmente, a parere dello stesso – non soltanto la menzionata cartella, bensì anche l'intimazione di pagamento n. 09720229040987974000, notificata in pari data ed afferente a cartelle diverse da quella oggetto di impugnazione, nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978202200057062000, notificata il giorno successivo ed avente ad oggetto le medesime cartelle esattoriali richiamate nella predetta intimazione. A giudizio dell'appellante, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, non era consentito il ricorso cumulativo avverso molteplici e diversi atti, peraltro relativi a diverse pretese creditorie di natura diversa, riportate in diversi atti. Censurava, altresì, la statuizione di primo grado, laddove non aveva accolta l'eccepita carenza di legittimazione passiva del Concessionario in ordine a contestazioni riguardanti atti di competenza dell'Ente impositore, e ciò anche in relazione alla condanna alle spese, illegittimamente posta a carico dell' , pur avendo accertato il Giudice di Parte_1
Pace l'omessa notifica della prodromico verbale di infrazione al Codice della Strada, di competenza esclusiva, anche quanto a notifica, del Infine, Controparte_2 denunciava l'illegittimità della prima pronuncia, nella parte in cui aveva ritenuto non dovute le somme anche con riguardo agli atti “prodromici e/o conseguenziali”, con chiaro riferimento alla menzionata comunicazione preventiva di fermo amministrativo e alla intimazione di pagamento, le cui prodromiche cartelle esattoriali, in esse richiamate, erano state ritualmente notificate, come da documentazione versata già agli atti del giudizio di primo grado. In tali termini, pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva contestando nel merito l'appello, del quale chiedeva il CP_1 rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo specificamente indicato l'appellante i singoli punti contestati della
Proc. n. 5970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
sentenza né la ricostruzione dei fatti diversa da quanto operato dal primo Giudice.
Ribadiva la sussistenza di litisconsorzio necessario tra Ente creditore ed Agente per la
Riscossione, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, richiamando, sul punto, ampia giurisprudenza di legittimità.
Benché ritualmente citato, restava contumace il Controparte_2
Prodotta documentazione, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., che, sebbene ritualmente citato, come attesta la relata di notifica in data 14.12.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – e disattesa – l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.. Al riguardo, osserva lo scrivente che, nella fattispecie in esame, non trova applicazione la norma invocata dall'appellato nella sua formulazione ante riforma, trattandosi di giudizio di appello introdotto in data successiva al 28.2.2023, soggetto, dunque, ratione temporis, alla novellata disciplina dell'art. 342 c.p.c., non richiamata da parte appellata
Ancora in via preliminare, va rigettato l'appello relativamente all'asserito divieto di impugnazione cumulativa di più atti, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992. In disparte la manifesta infondatezza, nel merito, della riferita censura, è appena il caso di evidenziare che la norma impropriamente invocata dall'appellante trova applicazione Pt_1 esclusivamente in tema di ricorso tributario, versandosi, nel caso de quo agiutr, in tema di impugnazione di cartella afferente a sanzione amministrativa, né essendosi espressamente pronunciato il primo Giudice sul merito dei restanti atti impugnati.
Tanto premesso, rileva anzitutto lo scrivente che infondata si manifesta la censura riguardante la carenza di legittimazione passiva dell' , invocata Controparte_4 dall'appellante anche con riguardo alla condanna alle spese di giudizio, pur avendo accertato il Giudice di Pace l'omessa notifica del verbale di accertamento ad infrazione al codice della strada, sotteso alla cartella oggetto di diretta impugnazione. In proposito, non può che richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema impugnazione di cartelle esattoriali aventi ad oggetto l'omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada. Si è così affermato che “Nel giudizio di
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opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.” (Cass. 30.4.2024 n.
11661; Cass. 26.6.2017 n. 15900; 21.35.2013 n. 12385) Sotto tale profilo, dunque,
l'appello non può che essere rigettato, al pari della doglianza relativa alla censurata condanna alle spese di primo grado, la cui ratio trova la sua conferma nell'indirizzo interpretativo testé enunciato.
Fondato, viceversa - sia pure entro i confini dell'accertamento consentito in questa sede ed in relazione alla formulata doglianza di parte appellante – deve ritenersi il gravame, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 09720229040987974000 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978202200057062000, erroneamente ritenuti dal Giudice di Pace quali “atti prodromici e/o conseguenziali” rispetto alla cartella esattoriale sopra menzionata. Dalla mera lettura degli atti di causa, infatti, si evince che, tanto l'impugnata intimazione quanto il preavviso di fermo, afferiscono a cartelle esattoriali del tutto distinte dalla cartella di pagamento n.
09720220046946048000, alcun collegamento sussistendo tra le pretese di quest'ultima cartella e quelle sottese agli atti sopra indicati. In tali termini, pertanto, va riformata la sentenza di primo grado, dovendosi limitare la pronunciata “non debenza delle somme” esclusivamente alla cartella esattoriale n. 09720220046946048000.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dei motivi impugnatori, possono essere compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., restando confermata la statuizione sulle stesse per come resa dal primo Giudice, per le motivazioni tutte ampiamente rese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
, nei confronti di e del in
[...] CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in appello ritualmente
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notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, con le motivazioni sopra rese, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovute le somme per come riportate nell'intimazione di pagamento n. 09720229040987974000 e nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978202200057062000; conferma la sentenza nella sua restante parte;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 31.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 5970/2023 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Fortunato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, via Luigi Cacciatori n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione e riposta, dall'avv. Stabilito Mariano Farriciello, il quale dichiara di agire di intesa con l'avv. Aniello Verdoliva, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Gragnano, alla via Dante Alighieri 16
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 30.10.2025, chiedevano decidersi la causa, rinunciando all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto tutti gli atti necessari ai fini della decisione, e rinunciando, altresì, ai termini per il deposito di comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2023, l' Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 4976/2023, resa dal Giudice di Pace
[...] di con la quale, in accoglimento dell'atto di citazione in opposizione Controparte_2 all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., dichiarava “non dovute le somme indicate nella cartella di pagamento n. 09720220046946048000, notificata in data 17.10.2022 da CP_3
e relativi atti prodromici e/o conseguenziali”. Con il primo motivo di censura, parte appellante denunciava la nullità della sentenza, per omessa pronuncia sulla formulata eccezione di inammissibilità dell'opposizione, e ciò in quanto l'opponente in primo grado aveva impugnato – irritualmente, a parere dello stesso – non soltanto la menzionata cartella, bensì anche l'intimazione di pagamento n. 09720229040987974000, notificata in pari data ed afferente a cartelle diverse da quella oggetto di impugnazione, nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978202200057062000, notificata il giorno successivo ed avente ad oggetto le medesime cartelle esattoriali richiamate nella predetta intimazione. A giudizio dell'appellante, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, non era consentito il ricorso cumulativo avverso molteplici e diversi atti, peraltro relativi a diverse pretese creditorie di natura diversa, riportate in diversi atti. Censurava, altresì, la statuizione di primo grado, laddove non aveva accolta l'eccepita carenza di legittimazione passiva del Concessionario in ordine a contestazioni riguardanti atti di competenza dell'Ente impositore, e ciò anche in relazione alla condanna alle spese, illegittimamente posta a carico dell' , pur avendo accertato il Giudice di Parte_1
Pace l'omessa notifica della prodromico verbale di infrazione al Codice della Strada, di competenza esclusiva, anche quanto a notifica, del Infine, Controparte_2 denunciava l'illegittimità della prima pronuncia, nella parte in cui aveva ritenuto non dovute le somme anche con riguardo agli atti “prodromici e/o conseguenziali”, con chiaro riferimento alla menzionata comunicazione preventiva di fermo amministrativo e alla intimazione di pagamento, le cui prodromiche cartelle esattoriali, in esse richiamate, erano state ritualmente notificate, come da documentazione versata già agli atti del giudizio di primo grado. In tali termini, pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva contestando nel merito l'appello, del quale chiedeva il CP_1 rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo specificamente indicato l'appellante i singoli punti contestati della
Proc. n. 5970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
sentenza né la ricostruzione dei fatti diversa da quanto operato dal primo Giudice.
Ribadiva la sussistenza di litisconsorzio necessario tra Ente creditore ed Agente per la
Riscossione, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, richiamando, sul punto, ampia giurisprudenza di legittimità.
Benché ritualmente citato, restava contumace il Controparte_2
Prodotta documentazione, la causa, riassegnata allo scrivente in data 19.3.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., che, sebbene ritualmente citato, come attesta la relata di notifica in data 14.12.2023, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata – e disattesa – l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.. Al riguardo, osserva lo scrivente che, nella fattispecie in esame, non trova applicazione la norma invocata dall'appellato nella sua formulazione ante riforma, trattandosi di giudizio di appello introdotto in data successiva al 28.2.2023, soggetto, dunque, ratione temporis, alla novellata disciplina dell'art. 342 c.p.c., non richiamata da parte appellata
Ancora in via preliminare, va rigettato l'appello relativamente all'asserito divieto di impugnazione cumulativa di più atti, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992. In disparte la manifesta infondatezza, nel merito, della riferita censura, è appena il caso di evidenziare che la norma impropriamente invocata dall'appellante trova applicazione Pt_1 esclusivamente in tema di ricorso tributario, versandosi, nel caso de quo agiutr, in tema di impugnazione di cartella afferente a sanzione amministrativa, né essendosi espressamente pronunciato il primo Giudice sul merito dei restanti atti impugnati.
Tanto premesso, rileva anzitutto lo scrivente che infondata si manifesta la censura riguardante la carenza di legittimazione passiva dell' , invocata Controparte_4 dall'appellante anche con riguardo alla condanna alle spese di giudizio, pur avendo accertato il Giudice di Pace l'omessa notifica del verbale di accertamento ad infrazione al codice della strada, sotteso alla cartella oggetto di diretta impugnazione. In proposito, non può che richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema impugnazione di cartelle esattoriali aventi ad oggetto l'omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada. Si è così affermato che “Nel giudizio di
Proc. n. 5970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.” (Cass. 30.4.2024 n.
11661; Cass. 26.6.2017 n. 15900; 21.35.2013 n. 12385) Sotto tale profilo, dunque,
l'appello non può che essere rigettato, al pari della doglianza relativa alla censurata condanna alle spese di primo grado, la cui ratio trova la sua conferma nell'indirizzo interpretativo testé enunciato.
Fondato, viceversa - sia pure entro i confini dell'accertamento consentito in questa sede ed in relazione alla formulata doglianza di parte appellante – deve ritenersi il gravame, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 09720229040987974000 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978202200057062000, erroneamente ritenuti dal Giudice di Pace quali “atti prodromici e/o conseguenziali” rispetto alla cartella esattoriale sopra menzionata. Dalla mera lettura degli atti di causa, infatti, si evince che, tanto l'impugnata intimazione quanto il preavviso di fermo, afferiscono a cartelle esattoriali del tutto distinte dalla cartella di pagamento n.
09720220046946048000, alcun collegamento sussistendo tra le pretese di quest'ultima cartella e quelle sottese agli atti sopra indicati. In tali termini, pertanto, va riformata la sentenza di primo grado, dovendosi limitare la pronunciata “non debenza delle somme” esclusivamente alla cartella esattoriale n. 09720220046946048000.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dei motivi impugnatori, possono essere compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., restando confermata la statuizione sulle stesse per come resa dal primo Giudice, per le motivazioni tutte ampiamente rese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_2
, nei confronti di e del in
[...] CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione in appello ritualmente
Proc. n. 5970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, con le motivazioni sopra rese, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovute le somme per come riportate nell'intimazione di pagamento n. 09720229040987974000 e nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0978202200057062000; conferma la sentenza nella sua restante parte;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 31.10.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5970/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5