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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in persona del giudice unico dott.ssa Cristiana Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8135/2021 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Diana, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli (NA), alla via Tevere n. 108, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Pier CP_1 C.F._2
LU EN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via L.
Tansillo n. 54/F, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
, c.f.: CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE- TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore, , premessa la sua Parte_1 qualità di coerede legittimo della madre, sig.ra , deceduta ab Persona_1 intestato in data 13.02.2015, insieme ai germani e (odierni CP_2 CP_1 convenuti), deduceva che:
1 - tutti i figli, eredi legittimi della defunta sig.ra , avevano presentato Per_1 regolare denuncia di successione, mentre esso istante aveva provveduto a pagare le imposte di successione per un importo complessivo pari ad euro
591,00;
- l'asse ereditario era composto da un immobile sito in Marano di Napoli alla via
Casalanno n.51 (via Marano Quarto snc), identificato al catasto al foglio 17, particella 116, sub 16;
- la germana aveva goduto in maniera esclusiva e del tutto arbitraria CP_1 dell'intero patrimonio ereditario, disponendo di tutti i beni mobili e occupando il predetto immobile in uno al proprio nucleo familiare senza corrispondere alcunché ai germani;
- il canone mensile di locazione dell'immobile caduto in successione, il cui valore veniva stimato in euro 145.000,00, era pari ad euro 400,00;
- i numerosi tentativi di addivenire ad una divisione bonaria del patrimonio ereditario rimanevano senza esito alcuno, al pari dell'esperito tentativo di mediazione che aveva sortito esito negativo.
Sulla base di tali premesse in fatto, l'istante chiedeva: 1) dichiarare aperta la successione ereditaria tra i germani e disporre lo scioglimento della Pt_1 comunione ereditaria ed ordinare la divisione del cespite caduto in successione con attribuzione ai singoli condividenti-coeredi della quota a ciascuno spettante anche a mezzo di compensazione in danaro ove trattasi di quote non uguali;
in subordine, ove trattasi di immobile non divisibile, disporre la divisione ereditaria e lo scioglimento della comunione ed ordinare il versamento in danaro e la corresponsione all'attore della somma di euro 48.333,33 quale quota ad esso attore spettante se attribuito il cespite ad un singolo coerede da parte dello stesso ovvero attraverso la corresponsione di tale somma in seguito di vendita all'incanto di tutto il compendio ereditario ove non attribuita ad un singolo coerede;
2) condannare la germana al pagamento in favore dell'attore della somma di euro CP_1
9.576,00 a titolo di indennità di occupazione calcolato fino a marzo 2021 della quota di proprietà pari ad un terzo dell'immobile ereditato dalla data della morte della madre oltre l'indennità maturata fino allo scioglimento della comunione ereditaria oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al
2 procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva nominarsi un consulente tecnico d'ufficio e ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti.
A sostegno delle proprie domande, l'attore produceva: 1) dichiarazione di successione della sig.ra ; 2-3) pagamento oneri successione Persona_1
F24 4) certificato notarile ipocatastale redatto dal notaio Parte_1 [...]
; 5-6-7) lettere di contestazione e di richiesta scioglimento Persona_2
e pagamento indennità; 8) richiesta di mediazione;
9) verbale di conciliazione con esito negativo della mediazione;
10) perizia estimativa dell'immobile e dell'indennità di occupazione;
11) certificato notarile ipocatastale.
Ritualmente citata, si costituiva in data 19.11.2021 la convenuta , CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto infondato.
La comparente, pur non opponendosi all'avversa domanda di scioglimento della comunione ereditaria, evidenziava come, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 737 c.c., l'asse ereditario andasse determinato con riferimento non solo al c.d.
“relictum” ma anche agli atti di liberalità / donazioni che la defunta madre aveva disposto, quando era in vita, in favore dello stesso attore e dell'altro germano,
In specie, aveva ricevuto in donazione dalla madre euro 3.000,00 CP_2 Pt_1 ed ulteriori somme di danaro, mentre euro 15.892,16, un'autovettura, CP_2 due paia di gemelli e due collanine d'oro.
Rappresentava, poi, che i germani e si erano impossessati di diversi Pt_1 CP_2 preziosi appartenenti alla defunta madre e la necessità di assoggettare gli stessi a collazione nelle operazioni di computo divisionale.
In merito all'immobile caduto in successione, la comparente ne rilevava la non comoda divisibilità e la sovra-stima contenuta nella perizia di controparte, risalente all'anno 2018, chiedendo l'attribuzione a sé della proprietà piena ed esclusiva del detto cespite con versamento dei conguagli in favore dei germani.
Sottolineava la necessità di tener conto, nella determinazione del conguaglio e/o delle quote, dell'esposizione debitoria del germano nei confronti CP_2 dell'istituto di credito “Banca Ifis Spa”, al fine di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul predetto immobile. Chiedeva, inoltre, che, nel caso in cui l'ammontare del debito del germano risultasse superiore alla di lui CP_2 quota dell'asse ereditario, il predetto coerede venisse condannato al pagamento
3 dell'eventuale differenza e, comunque, a manlevare/tenere indenne essa comparente da qualsivoglia incombente/pregiudizio.
Deduceva, inoltre, di aver sostenuto in via esclusiva le spese riconducibili al decesso della compianta madre per un ammontare complessivo di € 2.300,00 - chiedendo porsi a carico dei germani l'obbligo di rimborsarla dell'importo di €
1.533,33 ciascuno per la spesa in parola, ovvero di ridurre, nei limiti del citato importo, il conguaglio da corrispondere in favore dei predetti coeredi – nonché gli oneri condominiali, ordinari e straordinari, relativi al predetto immobile corrispondendo la complessiva somma di € 7.506,11, sussistendo, per l'effetto, la necessità di ripartire la predetta obbligazione tra i coeredi, restando, quindi, a carico dei fratelli i due terzi di tale spesa pari all'importo di € 5.004,07.
In merito alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore ne eccepiva l'infondatezza, asserendo di aver goduto in via esclusiva dell'immobile a fronte dell'acquiescenza prestata da parte degli altri coeredi, che non avevano mai mostrato interesse ad utilizzare il cespite per il proprio personale godimento, dolendosi in via stragiudiziale della sola sostituzione della serratura di ingresso. Affermava, altresì, di non aver mai impedito ai germani di accedere all'immobile, tanto da aver consentito l'accesso al perito di parte per effettuare la perizia estimativa.
Chiedeva, poi, la restituzione da parte del germano del locale deposito / CP_2
“box” sito in Marano di Napoli (NA) alla via Nuova Arbusto n. 19, (riportato in catasto alla partita 3972, al mappale 872, sub 62), acquistato da essa comparente nel 1995 e in uso al primo, specificando come nel marzo del 2015 il germano aveva sostituito la serratura della saracinesca di ingresso, precludendole l'accesso e asportando i beni della sorella ivi depositati, per poi concedere il box in godimento al figlio , che lo adibiva ad officina per la riparazione dei veicoli. Spiegava, CP_3 quindi, domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, quantificandolo nel canone mensile (stimato in euro 200,00) che essa comparente avrebbe potuto percepire locando il cespite in parola, e di condanna del germano alla corresponsione dei frutti percipiendi e del controvalore degli oggetti illegittimamente asportati.
In via riconvenzionale, oltre alla restituzione del predetto locale-box, chiedeva:
- accertare la sussistenza delle donazioni compiute in vita dalla sig.ra Per_1
in favore dei figli e e, per l'effetto, determinare il valore
[...] Pt_1 CP_2
4 complessivo dell'asse ereditario della defunta , con obbligo, Persona_1 quindi, di essi ed di conferire, per imputazione ovvero Parte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 751 c.c. relativamente al danaro, quanto da essi ricevuto;
- accertarsi che i predetti coeredi, a seguito dell'apertura della successione, hanno prelevato i preziosi meglio descritti in comparsa;
-previo accertamento del valore di detti beni, determinare la residua quota dell'asse ereditario ad essi spettante e così come risultante dalla collazione delle predette donazioni e, pertanto, l'ammontare del conguaglio da versare da parte di essa comparente ed in favore dei di lei fratelli, per effetto della formulata richiesta di attribuzione della piena proprietà dell'immobile caduto in successione ovvero, gradatamente, determinando, nel caso di vendita all'incanto del cespite in parola, le somme da attribuire a ciascun singolo, coerede;
- accertare che essa comparente ha provveduto al pagamento dei debiti di natura ereditaria ovvero riconducibili alla comunione ereditaria e, per l'effetto,
l'obbligo dell'attore e dell'altro convenuto di provvedere al pagamento in suo favore del complessivo importo di € 6.537,40, eventualmente da portare in detrazione/compensazione rispetto al conguaglio dovuto per effetto della richiesta di essa comparente volta ad ottenere l'attribuzione della piena proprietà del cespite caduto in successione;
- nei confronti del solo determinare il CP_2
conguaglio in suo favore tenendo conto delle ipoteche pregiudizievoli iscritte sull'immobile caduto in successione (ovvero quelle ulteriori che emergeranno, in ipotesi, in corso di causa) e relative a debiti personali di esso CP_2
A fronte delle domande riconvenzionali “trasversali”, ovvero proposte da un convenuto nei confronti di un altro convenuto ed ammesse dalla giurisprudenza maggioritaria, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il germano già convenuto ad istanza dell'attore. CP_2
All'udienza di comparizione tenutasi in data 14.12.2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa di in ordine ai profili di cui alla domanda CP_2 riconvenzionale e fissava per la verifica della regolare instaurazione del contradittorio l'udienza dell'08.06.2022.
All'udienza dell'08.06.2022, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice autorizzava la rinotifica dell'atto di chiamata in causa e fissava per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio l'udienza dell'01.02.2023.
5 malgrado sia stato regolarmente citato dall'attore e CP_2 ritualmente chiamato in causa, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza dell'01.02.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, dichiarata la contumacia di
[...]
concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c., fissando l'udienza del CP_2
27.09.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, nominava quale c.t.u. l'ing.
. Persona_3
Conferito incarico al nominato c.t.u. all'udienza cartolare del 07.02.2024 all'udienza del 23.10.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice autorizzava la proroga per il deposito della perizia e fissava per l'esame di quest'ultima l'udienza del 18.12.2024.
Pervenuta in data 06.12.2024 la relazione peritale, all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice disponeva la chiamata a chiarimenti del CTU per il 25.03.2025.
Alla predetta udienza il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 03.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.05.2025.
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
***
Passando alla disamina della res controversa, rileva in via preliminare il tribunale come debba esser dichiarata aperta la successione della de cuius Per_1
(nata a [...] l'[...] e deceduta ab intestato in data
[...]
13.02.2015), essendo tale domanda preliminare e logicamente presupposta rispetto alla domanda di divisione ereditaria avanzata e da ritenersi implicitamente richiesta con la domanda di divisione.
6 Con riferimento al detto punto, si osserva come dai documenti in atti emerge che al momento del decesso della sig.ra (occorsa nel febbraio del Persona_1
2015) sono a lei subentrati quali eredi legittimi i figli e Parte_1 CP_1
CP_2
In questi termini va dichiarata l'apertura della successione in relazione alla de cuius e dovrà procedersi alla divisione della massa ereditaria in cui rientra l'immobile sito in Marano di Napoli (NA) alla via Marano Quarto snc (identificato al catasto al foglio 17, particella 116, sub 16) tra tutte le parti del giudizio.
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA
Venendo al merito della controversia, va innanzitutto preso atto della convergente richiesta dei sig.ri e di addivenire allo scioglimento della Parte_1 CP_1 comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso della sig.ra Per_1
.
[...]
Osserva il Tribunale, in punto di diritto, che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario, né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a
7 tutte le parti in causa (cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020). La Suprema
Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti”
(sic Cassazione civile sez. VI - 02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass. n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass.
n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario, procedendo all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante dalla convenuta in merito alle asserite componenti dell'asse ereditario, CP_1 ulteriori rispetto all'immobile oggetto di stima da parte del CTU.
Orbene, rileva a riguardo il giudicante che le deduzioni svolte dalla convenuta circa la consistenza dell'asse ereditario, come sopra esposte, non CP_1
hanno trovato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
In specie, la circostanza per cui il germano avrebbe ricevuto in donazione dalla Pt_1 madre la somma euro 3.000,00 in moneta contante non è provata, considerato che la relativa prova richiesta in merito è stata dichiarata inammissibile, in quanto generica e contraria al disposto di cui all'art. 2721 cc (che vieta la prova per testi in relazione ai contratti il cui valore eccede € 2,58), in quanto volta a provare il contratto di donazione per testimoni. Parimenti indimostrata è la circostanza secondo cui il germano avrebbe ricevuto dalla de cuius, e sempre CP_2
a titolo di donazione, la somma di lire 5.600.000 (pari ad € 2.892,16) a mezzo bonifico bancario del 10/10/2001. L'ordine di bonifico versato in atti (cfr. doc. 2
8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di non è, infatti, CP_1 sufficiente a dimostrare l'accredito in favore di trattandosi di una CP_2 mera richiesta alla banca di procedere all'addebito della somma, ma che richiede – per la prova dell'effettiva realizzazione del trasferimento di danaro - la produzione della ricevuta di addebito sul conto intestato alla o quanto meno l'estratto Per_1 conto recante l'indicazione dell'addebito della somma sul conto riferibile alla de cuius.
Non provati sono, inoltre, gli accrediti, sempre in favore dell' degli CP_2 ulteriori importi di € 6.000.00 ed € 7.000,00, essendo stata prodotta la sola copia contabile delle operazioni di prelievo, in moneta contante, dal conto corrente della sig.ra , rispettivamente nelle date del 31/07/2008 e del 23/11/2009 (cfr. Per_1 doc. 3 e 4 allegati alla comparsa di , senza che ciò possa in alcun CP_1 modo consentire la riferibilità del prelievo al convenuto, né risultando prova della consegna del denaro al convenuto CP_2
Indimostrato è, altresì, l'assunto della convenuta secondo cui il CP_1 germano avrebbe acquistato un'autovettura del tipo “Fiat 500” mediante CP_2
l'impiego di denaro materno, essendo stata versata in atti dalla stessa, la sola copia dell'ispezione archivio P.R.A. (cfr. doc. 17 allegato alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.), da cui l'unico dato che si evince è il valore del bene, ma risultando tale documento del tutto inidoneo a dimostrare l'acquisto dell'autoveicolo con denaro proprio del genitore.
Ugualmente destituita di fondamento è la deduzione dell' secondo cui CP_1
i germani e si sarebbero impossessati di diversi preziosi appartenenti Pt_1 CP_2 alla defunta madre, essendo stato prodotto in sede di comparsa (cfr. doc. 5) un elenco privo di qualsivoglia sottoscrizione in grado di attestarne la provenienza e la riferibilità del documento ai coeredi e tantomeno l'appartenenza dei beni alla defunta madre, come tale privo di qualsivoglia valenza probatoria.
Tanto precisato, l'asse ereditario va determinato con riferimento al solo relictum, consistente nell'unico immobile sito nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla Via
Marano Quarto snc (già via Casalanno), riportato in catasto del Comune di Marano di Napoli al foglio 17, particella 116, sub 16.
Quanto alla regolarità urbanistica del bene oggetto di giudizio, il CTU ha evidenziato una difformità urbanistica consistente “in una diversa distribuzione
9 degli spazi interni, nonché un esiguo ampliamento volumetrico nel locale cucina consistente nello spostamento di circa 0,75 metri del tompagno verso l'esterno del balcone” (p.9 della perizia in atti), Sul punto, il perito ha rappresentato che la predetta difformità è sanabile “mediante la presentazione di un titolo abilitativo in sanatoria (CILA l'art. 6 bis, comma 5 del DPR 380/2001) che nel caso in esame permette la sua regolarizzazione. Altresì per l'ampliamento volumetrico del locale cucina rilevato, essendo di modeste entità, rientra tra le Tolleranze costruttive della legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024, più conosciuto come
“Decreto Salva Casa 2024“, con tolleranza di cubatura del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri. quadrati, difatti la superficie utile dell'immobile risulta dai rilievi effettuati di 93,4 mq
< 100 mq, e dai calcoli effettuati risulta che: • l'aumento di superficie è di 2,17 mq <
4,67 mq (max consentito dalle tolleranze). • l'aumento di cubatura corrisponde a 7,16 mc < 15,41 (max consentito dalle tolleranze). Al fine di attestare tal circostanza su menzionata si dovrà effettuare a firma di un tecnico abilitato una dichiarazione asseverata accompagnata da una relazione con rappresentazione grafica” (pp.
9-10 perizia in atti).
In ragione della sanabilità dell'irregolarità urbanistica, l'immobile può esser oggetto di divisione, dovendo solamente detrarsi dal valore di stima i costi necessari alla predetta regolarizzazione urbanistica.
Fallito ogni tentativo stragiudiziale di pervenire ad una divisione concordata, il CTU nominato ha provveduto a valutare l'immobile e a ripartirlo in quote.
In relazione agli esiti della CTU, osserva il giudicante come le conclusioni inerenti la stima dell'immobile caduto in successione e al valore delle quote spettanti ai singoli coeredi, siano precise e concordanti, immuni da vizi logici e, come tali, possono esser poste alla base del decidere.
In ordine alle quote dei singoli coeredi, il perito ha correttamente rilevato che la quota ideale del bene di ciascuno dei fratelli è pari ad 1/3 (p. 7 della perizia Pt_1 in atti).
Con riferimento al valore del predetto bene il CTU, utilizzando a sostegno del processo estimativo i valori estratti, dalla medesima fascia territoriale, dell'osservatorio del mercato immobiliare tenuto presso l'agenzia dell'entrate, del borsino immobiliare (che registra i valori medi delle compravendite avvenute,
10 catalogandole in base al territorio ed alla tipologia edilizia), ha verificato, rispondendo anche alle osservazioni formulate dai CTP delle parti, che l'unità immobiliare sita in Marano di Napoli (NA), alla Via Marano Quarto snc (già via
Casalanno). con uso residenziale ha un valore di mercato complessivo di
€ 150.514,00, comprensivo dei diritti sulle parti comuni del fabbricato.
Ha altresì accertato che i costi per la regolarizzazione urbanistica ammontano ad euro 3.416,00, con la conseguenza che il valore finale dell'immobile deve correttamente quantificarsi in € 147.098,00, ottenuto sottraendo dal valore di stima i costi di sanatoria, con conseguente valore di ciascuna quota pari ad €
49.032,67 ciascuna.
Ciò chiarito occorre ora procedere alla verifica della comoda divisibilità del bene.
In punto di diritto, si osserva che il concetto di comoda divisibilità della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. in combinato disposto con l'art. 1114 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr., ex multis: Cass.407/2014).
Il concetto in esame non può, quindi, riferirsi solo all'agilità con cui la cosa comune può essere divisa in più parti da attribuire ai singoli comunisti, ma va rapportato al pregiudizio patrimoniale conseguente alla divisione di essa in diverse porzioni.
L'art.720 c.c. prevede, nell'ambito della divisione di beni oggetto di scioglimento di comunione, una serie di regole procedimentali volte a stabilire i modi della divisione. In particolare, la comoda divisibilità della cosa comune non ha ragione di essere qualora essa implichi una rilevante diminuzione di valore delle singole cose divise rispetto alla cosa comune, oppure se i costi necessari all'adattamento all'uso delle singole porzioni siano esorbitanti;
e ciò al fine di preservare l'integrità degli immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene. La non comoda divisibilità costituisce una deroga eccezionale al principio di assegnazione in natura
11 e “può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. 22833/2006; Cass. 15380/2005; Cass. 14577/2012; Cass.
16918/2015 e Cass. 12498/2007).
L'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trova dunque deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (così, ad es., Cass. Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888).
Ciò chiarito in punto di diritto, rileva il tribunale in punto di fatto che il CTU, con argomentazioni immuni da vizi logici e pienamente condivisibili ha ritenuto l'immobile oggetto di stima non comodamente divisibile in quanto “2) la conformazione planivolumetrica del bene non consente di individuare un percorso divisionale di semplice attuazione;
3) le attività edilizie di divisione e strutturali sarebbero di particolare entità; 4) le unità derivate dalla divisione avrebbero una conformazione poco fruibile;
5) l'operazione di divisione sarebbe caratterizzata da antieconomicità poiché il valore delle singole unità divise sarebbe inferiore al valore del compendio nello stato intero”.
Alla luce delle conclusioni del CTU, non essendo le parti addivenute, nel corso del giudizio, ad una definizione bonaria della vertenza, deve rilevarsi che parte convenuta in tutti i propri scritti difensivi, compresa la comparsa CP_1 conclusionale, ha chiesto di attribuire a sé la proprietà, piena ed esclusiva, dell'immobile caduto in successione.
Ciò chiarito, considerato che nell'intento del legislatore la vendita dell'immobile è
12 da considerarsi quale extrema ratio, laddove nessun altra situazione sia praticabile, in presenza di una domanda di attribuzione da parte di un condividente il giudice deve disporre in conformità, in assenza di motivi ostativi.
In tal senso si è pronunciata la stessa suprema corte che ha ritenuto formulabile per la prima volta anche in appello la domanda di attribuzione (cfr. in tal senso,
Cass. 19 febbraio 2016, n. 14756).
Pertanto, in considerazione della richiesta espressa della parte convenuta deve procedersi all'attribuzione dell'immobile per cui è causa ad ciò CP_1 apparendo conforme all'interesse delle parti, con onere a carico della stessa di corrispondere i conguagli ai coeredi come quantificati in prosieguo di motivazione.
L'immobile deve essere alla stessa assegnato libero da pesi, salvo quanto precisato in prosieguo di motivazione con riguardo alle ipoteche iscritte.
DOMANDE RICONVENZIONALI ATTINTENTI ALLA DETERMINAZIONE DEI
CONGUAGLI
Rileva il tribunale la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
limitatamente al rimborso in quota parte delle spese funebri (funerali,
[...] sepoltura e acquisto di n.2 lampade votive cimiteriali) dalla stessa sostenute per un ammontare complessivo di € 2.368,00 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa;
doc.
n.14 allegato alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. ).
Trattandosi di debiti ereditari, invero, tali spese vanno poste a carico della massa e la quota di debito di ogni coerede va detratta dall'importo del conguaglio allo stesso dovuto.
Nel caso in esame, alla luce dei valori sopra riportati, la quota di debiti ereditari a carico di ciascun condividente per le sese funerarie è pari ad € 789,33 (somma ottenuta dividendo per il numero dei tre coeredi l'importo complessivo di euro
2638,00).
Va, per contro, rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale di determinazione dei conguagli sottraendo dall'importo dovuto, il valore dei preziosi asseritamente sottratti dai germani e non avendo la convenuta fornito idonea Pt_1 CP_2 prova – come già sopra chiarito - dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario e dell'appropriazione dei medesimi ad opera di fratelli.
In riferimento alla domanda, sempre spiegata in via riconvenzionale da Pt_1
13 , di restituzione pro quota degli esborsi sostenuti a titolo di oneri condominiali CP_1 per l'immobile facente parte della massa, osserva il tribunale quanto segue.
In via preliminare occorre discernere tra oneri condominiali di natura straordinaria ed oneri di natura ordinaria.
Circa gli oneri condominiali ordinari, osserva il giudicante come gli stessi non possano essere posti a carico di tutti gli eredi ma vadano correttamente corrisposti dalla sola senza diritto al rimborso, considerato che è pacifica in CP_1 causa la circostanza (ammessa dalla stessa convenuta nelle deduzioni svolte a p.
10 della comparsa di costituzione) per cui , anche dopo il decesso della CP_1 madre, ha continuato ad abitare nell'appartamento per cui è causa con acquiescenza dei germani.
Gli oneri condominiali ordinari, pertanto, non possono che essere riferiti ad CP_1
, unica reale utilizzatrice del cespite ereditario.
[...]
In merito agli oneri condominiali straordinari, da ripartire tra tutti i coeredi e per i quali sussiste il diritto al rimborso pro quota di quanto pagato, osserva il tribunale come la mera indicazione, contenuta nelle ricevute di versamento dei predetti oneri
(cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di ), come “straordinaria” della quota CP_1 per fondo cassa prevista in euro 20,00 mensili, in assenza della produzione della delibera assembleare del 04.07.2013, chiarificatrice della natura del fondo cassa, non è sufficiente per qualificare la spesa come straordinaria. Il fondo cassa condominiale, invero, è una riserva economica che può essere istituita per coprire le spese tanto ordinarie quanto straordinarie (cfr. ex multis: Cass. civ., ordinanza n 23893/2024; Cass. civ. n. 9388/2023; Cass. civ. n.16953/2022), pertanto -in difetto di prova della destinazione del predetto fondo cassa- non può ritenersi provata la natura straordinaria degli esborsi e ciò risultando anche avvalorato dall'esiguità dell'importo.
Devono per contro ripartirsi tra tutti i coeredi gli ulteriori importi straordinari di cui alle ricevute allegate ai docc. 7 e 13 ed in particolare gli importi corrisposti dalla per euro 19,35 per la riparazione straordinaria della pompa sommersa di Pt_1 euro 15,72 per la riparazione straordinaria dell'autoclave (doc. 7), nonché l'importo di euro 200,63 (corrisposto in 10 rate di euro 20,63 cadauno) per i lavori qualificati come “lavori straordinari scala A”, per un totale di euro 235,70 ed una quota a carico di ciascun erede di euro 78,56.
14 Alla luce di quanto esposto ed osservato e venendo alla determinazione dei conguagli si osserva quanto segue.
L'immobile è stato dal CTU valutato in € 147.098,00 e la quota di ciascun coerede
è pari ad 1/3 e, dunque, ad euro 49.032,66; dall'importo spettante a ciascun coerede deve essere detratto l'ammontare pro quota dei debiti per spese funerarie pari ad euro 789,33 e per oneri condominiali straordinari pari ad euro 78,56, come sopra determinato. Da ciò consegue che assegnataria del bene sarà CP_1 tenuta a corrispondere a ciascuno dei due fratelli coeredi a titolo di conguaglio l'importo di euro 48.164,67 (€ 49.032,66 – 789,33-78,56).
ULTERIORI DOMANDE RICONVENZIONALI
Occorre ora passare all'esame dell'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata da di condannare a manlevare/tenere indenne essa CP_1 CP_2 convenuta di quanto sarà tenuta a corrispondere per effetto delle ipoteche pregiudizievoli iscritte sull'immobile caduto in successione, quantificate dal CTU nell'importo di € 52.798,15 e relative a debiti personali di CP_2
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione (art. 1113 c.c., comma 1), ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti soltanto con l'effettivo intervento, in conseguenza del quale la divisione diviene efficace nei loro confronti, mentre possono proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, costituendo il mancato intervento indice di disinteresse per il processo divisionale. La “chiamata in giudizio” prevista dall'art. 1113 c.c., comma 3, costituisce, dunque, un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi. (sic: Cass. n.15994/2020).
Chiarito che i creditori iscritti non sono litisconsorti necessari, la regolamentazione dei diritti connessi è contenuta nell'art. 2825 c.c. che così dispone:
“L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.
15 Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione [2646] della divisione medesima.
Il trasferimento, però, non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né
l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli [2817 n. 2].
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione”
Dall'esame della norma sopra riportata emerge , dunque, che qualora l'ipoteca sia costituita (come nel caso di specie) su una quota di beni indivisi, l'art 2825 c.c. al suo primo comma dispone che detta ipoteca produce effetto rispetto a quei beni che nella divisione verranno assegnati al costituente.
Inoltre, allo scopo di evitare che la garanzia si risolva nel nulla quando al partecipante siano assegnati, in sede di divisione, beni diversi da quello da lui ipotecato, il secondo comma della norma in commento prevede il trasferimento dell'ipoteca su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il comma quarto del citato art. 2825 – applicabile alla fattispecie oggetto di causa - dispone, infine, che i creditori ipotecari, al quale siano assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguaglio o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite
16 però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
Essendosi proceduto allo scioglimento della comunione mediante liquidazione in favore di di un conguaglio in denaro, i creditori ipotecari potranno CP_2 soddisfarsi con prelazione, sulle somme dovute al debitore per il conguaglio in applicazione dell'art. 2825 c.c., comma 4, c.c. e ciò con ogni conseguenza di legge anche con riguardo alla domanda di manleva proposta da la quale CP_1 non può trovare accoglimento, considerato che la stessa è tenuta ai sensi del 5 comma dell'art. 2825 cc nei confronti dei creditori ipotecari nei limiti del conguaglio, salvo opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
Si osserva, in particolare, che la scelta di non convenire in giudizio i creditori ipotecari ha come effetto che la predetta sentenza di divisione non abbia effetto nei loro confronti qualora, ritenendo il proprio diritto leso, facciano opposizione entro
30 giorni dalla notifica della sentenza di divisione.
In ragione di ciò, l'ordine di cancellazione dell'ipoteca sarà subordinato alla mancata opposizione da parte dei creditori ipotecari.
DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DEL LOCALE
DEPOSITO/BOX
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta di restituzione del locale deposito / “box” di sua proprietà, sito in Marano di Napoli (NA), alla Via Nuova
Arbusto n. 19, contraddistinto dal numero di interno 16 e riportato in catasto alla partita 3972, al mappale 872, sub 62, del quale si sarebbe CP_2 abusivamente impossessato manomettendo peraltro la serratura d'ingresso, con decorrenza dagli inizi del mese di marzo del 2015, la stessa va rigettata non essendo stata provata la situazione di possesso in capo ad rimasto CP_2 contumace per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA ATTOREA DI NN AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER
OCCUPAZIONE DEL BENE EREDITARIO DA PARTE DI CP_1
Per quanto concerne la domanda di condanna della convenuta al CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione la stessa deve esser rigettata per le ragioni che seguono.
La suprema corte con orientamento pienamente condiviso dalla scrivente, ha
17 precisato che in caso di comunione di beni, ciascun comproprietario per aver diritto all'indennità di occupazione da parte di colui che occupa l'immobile ereditario, deve provare di aver correttamente domandato al coerede occupante di poter fruire del bene e solo in caso di risposta negativa sarà ad essi dovuta dalla domanda di utilizzo l'indennità di occupazione (cfr. ex plurimis Cass. 2423/2015). Nel caso di specie l'attore non ha in alcun modo dedotto, prima ancora che provato, di aver richiesto alla sorella di poter utilizzare il bene.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, considerata la natura e l'oggetto della lite, nonchè gli esiti della lite e la soccombenza reciproca rispetto ad alcune delle domande formulate, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione
Le spese di CTU, già liquidate con decreto, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento, vanno poste a carico della massa e dunque a carico di tutti gli eredi in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Cristiana Satta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
A) dichiara aperta la successione legittima di , nata a [...] Persona_1
(NA) l'08.09.1928 e deceduta ab intestato in data 13.02.2015;
B) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria verificatasi tra le parti in causa ed in accoglimento della domanda di attribuzione del compendio, assegna ad (c.f.: ) l'immobile sito in Marano di Napoli CP_1 C.F._2
(NA), alla via Casalanno n.51 (via Marano Quarto snc), identificato al catasto al foglio 17, particella 116, sub 16 con ogni conseguenza di legge;
D) dispone che corrisponda ad a titolo di conguaglio la CP_1 Parte_1 somma di € 48.164,67, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
E) dispone che corrisponda ad a titolo di conguaglio CP_1 CP_2 la somma di € 48.164,67, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
18 F) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
G) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
H) pone in via definitiva a carico della massa e, dunque, a carico di tutti i coeredi in solido tra loro le spese della CTU;
I) ordina la cancellazione delle ipoteche iscritte sul bene assegnato ad CP_1 dopo il decorso del termine di giorni 30 dalla notificazione della divisione ai creditori ed in assenza di opposizione, ex art. 2825 c.c. ultimo comma
H) autorizza il Conservatore del RRII competente alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 26-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in persona del giudice unico dott.ssa Cristiana Satta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8135/2021 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Diana, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli (NA), alla via Tevere n. 108, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Pier CP_1 C.F._2
LU EN, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via L.
Tansillo n. 54/F, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
, c.f.: CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE- TERZO CHIAMATO IN CAUSA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore, , premessa la sua Parte_1 qualità di coerede legittimo della madre, sig.ra , deceduta ab Persona_1 intestato in data 13.02.2015, insieme ai germani e (odierni CP_2 CP_1 convenuti), deduceva che:
1 - tutti i figli, eredi legittimi della defunta sig.ra , avevano presentato Per_1 regolare denuncia di successione, mentre esso istante aveva provveduto a pagare le imposte di successione per un importo complessivo pari ad euro
591,00;
- l'asse ereditario era composto da un immobile sito in Marano di Napoli alla via
Casalanno n.51 (via Marano Quarto snc), identificato al catasto al foglio 17, particella 116, sub 16;
- la germana aveva goduto in maniera esclusiva e del tutto arbitraria CP_1 dell'intero patrimonio ereditario, disponendo di tutti i beni mobili e occupando il predetto immobile in uno al proprio nucleo familiare senza corrispondere alcunché ai germani;
- il canone mensile di locazione dell'immobile caduto in successione, il cui valore veniva stimato in euro 145.000,00, era pari ad euro 400,00;
- i numerosi tentativi di addivenire ad una divisione bonaria del patrimonio ereditario rimanevano senza esito alcuno, al pari dell'esperito tentativo di mediazione che aveva sortito esito negativo.
Sulla base di tali premesse in fatto, l'istante chiedeva: 1) dichiarare aperta la successione ereditaria tra i germani e disporre lo scioglimento della Pt_1 comunione ereditaria ed ordinare la divisione del cespite caduto in successione con attribuzione ai singoli condividenti-coeredi della quota a ciascuno spettante anche a mezzo di compensazione in danaro ove trattasi di quote non uguali;
in subordine, ove trattasi di immobile non divisibile, disporre la divisione ereditaria e lo scioglimento della comunione ed ordinare il versamento in danaro e la corresponsione all'attore della somma di euro 48.333,33 quale quota ad esso attore spettante se attribuito il cespite ad un singolo coerede da parte dello stesso ovvero attraverso la corresponsione di tale somma in seguito di vendita all'incanto di tutto il compendio ereditario ove non attribuita ad un singolo coerede;
2) condannare la germana al pagamento in favore dell'attore della somma di euro CP_1
9.576,00 a titolo di indennità di occupazione calcolato fino a marzo 2021 della quota di proprietà pari ad un terzo dell'immobile ereditato dalla data della morte della madre oltre l'indennità maturata fino allo scioglimento della comunione ereditaria oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al
2 procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria, chiedeva nominarsi un consulente tecnico d'ufficio e ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti.
A sostegno delle proprie domande, l'attore produceva: 1) dichiarazione di successione della sig.ra ; 2-3) pagamento oneri successione Persona_1
F24 4) certificato notarile ipocatastale redatto dal notaio Parte_1 [...]
; 5-6-7) lettere di contestazione e di richiesta scioglimento Persona_2
e pagamento indennità; 8) richiesta di mediazione;
9) verbale di conciliazione con esito negativo della mediazione;
10) perizia estimativa dell'immobile e dell'indennità di occupazione;
11) certificato notarile ipocatastale.
Ritualmente citata, si costituiva in data 19.11.2021 la convenuta , CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto infondato.
La comparente, pur non opponendosi all'avversa domanda di scioglimento della comunione ereditaria, evidenziava come, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 737 c.c., l'asse ereditario andasse determinato con riferimento non solo al c.d.
“relictum” ma anche agli atti di liberalità / donazioni che la defunta madre aveva disposto, quando era in vita, in favore dello stesso attore e dell'altro germano,
In specie, aveva ricevuto in donazione dalla madre euro 3.000,00 CP_2 Pt_1 ed ulteriori somme di danaro, mentre euro 15.892,16, un'autovettura, CP_2 due paia di gemelli e due collanine d'oro.
Rappresentava, poi, che i germani e si erano impossessati di diversi Pt_1 CP_2 preziosi appartenenti alla defunta madre e la necessità di assoggettare gli stessi a collazione nelle operazioni di computo divisionale.
In merito all'immobile caduto in successione, la comparente ne rilevava la non comoda divisibilità e la sovra-stima contenuta nella perizia di controparte, risalente all'anno 2018, chiedendo l'attribuzione a sé della proprietà piena ed esclusiva del detto cespite con versamento dei conguagli in favore dei germani.
Sottolineava la necessità di tener conto, nella determinazione del conguaglio e/o delle quote, dell'esposizione debitoria del germano nei confronti CP_2 dell'istituto di credito “Banca Ifis Spa”, al fine di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul predetto immobile. Chiedeva, inoltre, che, nel caso in cui l'ammontare del debito del germano risultasse superiore alla di lui CP_2 quota dell'asse ereditario, il predetto coerede venisse condannato al pagamento
3 dell'eventuale differenza e, comunque, a manlevare/tenere indenne essa comparente da qualsivoglia incombente/pregiudizio.
Deduceva, inoltre, di aver sostenuto in via esclusiva le spese riconducibili al decesso della compianta madre per un ammontare complessivo di € 2.300,00 - chiedendo porsi a carico dei germani l'obbligo di rimborsarla dell'importo di €
1.533,33 ciascuno per la spesa in parola, ovvero di ridurre, nei limiti del citato importo, il conguaglio da corrispondere in favore dei predetti coeredi – nonché gli oneri condominiali, ordinari e straordinari, relativi al predetto immobile corrispondendo la complessiva somma di € 7.506,11, sussistendo, per l'effetto, la necessità di ripartire la predetta obbligazione tra i coeredi, restando, quindi, a carico dei fratelli i due terzi di tale spesa pari all'importo di € 5.004,07.
In merito alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore ne eccepiva l'infondatezza, asserendo di aver goduto in via esclusiva dell'immobile a fronte dell'acquiescenza prestata da parte degli altri coeredi, che non avevano mai mostrato interesse ad utilizzare il cespite per il proprio personale godimento, dolendosi in via stragiudiziale della sola sostituzione della serratura di ingresso. Affermava, altresì, di non aver mai impedito ai germani di accedere all'immobile, tanto da aver consentito l'accesso al perito di parte per effettuare la perizia estimativa.
Chiedeva, poi, la restituzione da parte del germano del locale deposito / CP_2
“box” sito in Marano di Napoli (NA) alla via Nuova Arbusto n. 19, (riportato in catasto alla partita 3972, al mappale 872, sub 62), acquistato da essa comparente nel 1995 e in uso al primo, specificando come nel marzo del 2015 il germano aveva sostituito la serratura della saracinesca di ingresso, precludendole l'accesso e asportando i beni della sorella ivi depositati, per poi concedere il box in godimento al figlio , che lo adibiva ad officina per la riparazione dei veicoli. Spiegava, CP_3 quindi, domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, quantificandolo nel canone mensile (stimato in euro 200,00) che essa comparente avrebbe potuto percepire locando il cespite in parola, e di condanna del germano alla corresponsione dei frutti percipiendi e del controvalore degli oggetti illegittimamente asportati.
In via riconvenzionale, oltre alla restituzione del predetto locale-box, chiedeva:
- accertare la sussistenza delle donazioni compiute in vita dalla sig.ra Per_1
in favore dei figli e e, per l'effetto, determinare il valore
[...] Pt_1 CP_2
4 complessivo dell'asse ereditario della defunta , con obbligo, Persona_1 quindi, di essi ed di conferire, per imputazione ovvero Parte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 751 c.c. relativamente al danaro, quanto da essi ricevuto;
- accertarsi che i predetti coeredi, a seguito dell'apertura della successione, hanno prelevato i preziosi meglio descritti in comparsa;
-previo accertamento del valore di detti beni, determinare la residua quota dell'asse ereditario ad essi spettante e così come risultante dalla collazione delle predette donazioni e, pertanto, l'ammontare del conguaglio da versare da parte di essa comparente ed in favore dei di lei fratelli, per effetto della formulata richiesta di attribuzione della piena proprietà dell'immobile caduto in successione ovvero, gradatamente, determinando, nel caso di vendita all'incanto del cespite in parola, le somme da attribuire a ciascun singolo, coerede;
- accertare che essa comparente ha provveduto al pagamento dei debiti di natura ereditaria ovvero riconducibili alla comunione ereditaria e, per l'effetto,
l'obbligo dell'attore e dell'altro convenuto di provvedere al pagamento in suo favore del complessivo importo di € 6.537,40, eventualmente da portare in detrazione/compensazione rispetto al conguaglio dovuto per effetto della richiesta di essa comparente volta ad ottenere l'attribuzione della piena proprietà del cespite caduto in successione;
- nei confronti del solo determinare il CP_2
conguaglio in suo favore tenendo conto delle ipoteche pregiudizievoli iscritte sull'immobile caduto in successione (ovvero quelle ulteriori che emergeranno, in ipotesi, in corso di causa) e relative a debiti personali di esso CP_2
A fronte delle domande riconvenzionali “trasversali”, ovvero proposte da un convenuto nei confronti di un altro convenuto ed ammesse dalla giurisprudenza maggioritaria, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il germano già convenuto ad istanza dell'attore. CP_2
All'udienza di comparizione tenutasi in data 14.12.2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa di in ordine ai profili di cui alla domanda CP_2 riconvenzionale e fissava per la verifica della regolare instaurazione del contradittorio l'udienza dell'08.06.2022.
All'udienza dell'08.06.2022, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice autorizzava la rinotifica dell'atto di chiamata in causa e fissava per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio l'udienza dell'01.02.2023.
5 malgrado sia stato regolarmente citato dall'attore e CP_2 ritualmente chiamato in causa, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza dell'01.02.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, dichiarata la contumacia di
[...]
concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c., fissando l'udienza del CP_2
27.09.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, nominava quale c.t.u. l'ing.
. Persona_3
Conferito incarico al nominato c.t.u. all'udienza cartolare del 07.02.2024 all'udienza del 23.10.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice autorizzava la proroga per il deposito della perizia e fissava per l'esame di quest'ultima l'udienza del 18.12.2024.
Pervenuta in data 06.12.2024 la relazione peritale, all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice disponeva la chiamata a chiarimenti del CTU per il 25.03.2025.
Alla predetta udienza il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 03.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.05.2025.
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
***
Passando alla disamina della res controversa, rileva in via preliminare il tribunale come debba esser dichiarata aperta la successione della de cuius Per_1
(nata a [...] l'[...] e deceduta ab intestato in data
[...]
13.02.2015), essendo tale domanda preliminare e logicamente presupposta rispetto alla domanda di divisione ereditaria avanzata e da ritenersi implicitamente richiesta con la domanda di divisione.
6 Con riferimento al detto punto, si osserva come dai documenti in atti emerge che al momento del decesso della sig.ra (occorsa nel febbraio del Persona_1
2015) sono a lei subentrati quali eredi legittimi i figli e Parte_1 CP_1
CP_2
In questi termini va dichiarata l'apertura della successione in relazione alla de cuius e dovrà procedersi alla divisione della massa ereditaria in cui rientra l'immobile sito in Marano di Napoli (NA) alla via Marano Quarto snc (identificato al catasto al foglio 17, particella 116, sub 16) tra tutte le parti del giudizio.
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA
Venendo al merito della controversia, va innanzitutto preso atto della convergente richiesta dei sig.ri e di addivenire allo scioglimento della Parte_1 CP_1 comunione ereditaria venutasi a creare per effetto del decesso della sig.ra Per_1
.
[...]
Osserva il Tribunale, in punto di diritto, che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario, né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a
7 tutte le parti in causa (cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020). La Suprema
Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti”
(sic Cassazione civile sez. VI - 02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass. n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass.
n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario, procedendo all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del giudicante dalla convenuta in merito alle asserite componenti dell'asse ereditario, CP_1 ulteriori rispetto all'immobile oggetto di stima da parte del CTU.
Orbene, rileva a riguardo il giudicante che le deduzioni svolte dalla convenuta circa la consistenza dell'asse ereditario, come sopra esposte, non CP_1
hanno trovato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
In specie, la circostanza per cui il germano avrebbe ricevuto in donazione dalla Pt_1 madre la somma euro 3.000,00 in moneta contante non è provata, considerato che la relativa prova richiesta in merito è stata dichiarata inammissibile, in quanto generica e contraria al disposto di cui all'art. 2721 cc (che vieta la prova per testi in relazione ai contratti il cui valore eccede € 2,58), in quanto volta a provare il contratto di donazione per testimoni. Parimenti indimostrata è la circostanza secondo cui il germano avrebbe ricevuto dalla de cuius, e sempre CP_2
a titolo di donazione, la somma di lire 5.600.000 (pari ad € 2.892,16) a mezzo bonifico bancario del 10/10/2001. L'ordine di bonifico versato in atti (cfr. doc. 2
8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di non è, infatti, CP_1 sufficiente a dimostrare l'accredito in favore di trattandosi di una CP_2 mera richiesta alla banca di procedere all'addebito della somma, ma che richiede – per la prova dell'effettiva realizzazione del trasferimento di danaro - la produzione della ricevuta di addebito sul conto intestato alla o quanto meno l'estratto Per_1 conto recante l'indicazione dell'addebito della somma sul conto riferibile alla de cuius.
Non provati sono, inoltre, gli accrediti, sempre in favore dell' degli CP_2 ulteriori importi di € 6.000.00 ed € 7.000,00, essendo stata prodotta la sola copia contabile delle operazioni di prelievo, in moneta contante, dal conto corrente della sig.ra , rispettivamente nelle date del 31/07/2008 e del 23/11/2009 (cfr. Per_1 doc. 3 e 4 allegati alla comparsa di , senza che ciò possa in alcun CP_1 modo consentire la riferibilità del prelievo al convenuto, né risultando prova della consegna del denaro al convenuto CP_2
Indimostrato è, altresì, l'assunto della convenuta secondo cui il CP_1 germano avrebbe acquistato un'autovettura del tipo “Fiat 500” mediante CP_2
l'impiego di denaro materno, essendo stata versata in atti dalla stessa, la sola copia dell'ispezione archivio P.R.A. (cfr. doc. 17 allegato alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.), da cui l'unico dato che si evince è il valore del bene, ma risultando tale documento del tutto inidoneo a dimostrare l'acquisto dell'autoveicolo con denaro proprio del genitore.
Ugualmente destituita di fondamento è la deduzione dell' secondo cui CP_1
i germani e si sarebbero impossessati di diversi preziosi appartenenti Pt_1 CP_2 alla defunta madre, essendo stato prodotto in sede di comparsa (cfr. doc. 5) un elenco privo di qualsivoglia sottoscrizione in grado di attestarne la provenienza e la riferibilità del documento ai coeredi e tantomeno l'appartenenza dei beni alla defunta madre, come tale privo di qualsivoglia valenza probatoria.
Tanto precisato, l'asse ereditario va determinato con riferimento al solo relictum, consistente nell'unico immobile sito nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla Via
Marano Quarto snc (già via Casalanno), riportato in catasto del Comune di Marano di Napoli al foglio 17, particella 116, sub 16.
Quanto alla regolarità urbanistica del bene oggetto di giudizio, il CTU ha evidenziato una difformità urbanistica consistente “in una diversa distribuzione
9 degli spazi interni, nonché un esiguo ampliamento volumetrico nel locale cucina consistente nello spostamento di circa 0,75 metri del tompagno verso l'esterno del balcone” (p.9 della perizia in atti), Sul punto, il perito ha rappresentato che la predetta difformità è sanabile “mediante la presentazione di un titolo abilitativo in sanatoria (CILA l'art. 6 bis, comma 5 del DPR 380/2001) che nel caso in esame permette la sua regolarizzazione. Altresì per l'ampliamento volumetrico del locale cucina rilevato, essendo di modeste entità, rientra tra le Tolleranze costruttive della legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024, più conosciuto come
“Decreto Salva Casa 2024“, con tolleranza di cubatura del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri. quadrati, difatti la superficie utile dell'immobile risulta dai rilievi effettuati di 93,4 mq
< 100 mq, e dai calcoli effettuati risulta che: • l'aumento di superficie è di 2,17 mq <
4,67 mq (max consentito dalle tolleranze). • l'aumento di cubatura corrisponde a 7,16 mc < 15,41 (max consentito dalle tolleranze). Al fine di attestare tal circostanza su menzionata si dovrà effettuare a firma di un tecnico abilitato una dichiarazione asseverata accompagnata da una relazione con rappresentazione grafica” (pp.
9-10 perizia in atti).
In ragione della sanabilità dell'irregolarità urbanistica, l'immobile può esser oggetto di divisione, dovendo solamente detrarsi dal valore di stima i costi necessari alla predetta regolarizzazione urbanistica.
Fallito ogni tentativo stragiudiziale di pervenire ad una divisione concordata, il CTU nominato ha provveduto a valutare l'immobile e a ripartirlo in quote.
In relazione agli esiti della CTU, osserva il giudicante come le conclusioni inerenti la stima dell'immobile caduto in successione e al valore delle quote spettanti ai singoli coeredi, siano precise e concordanti, immuni da vizi logici e, come tali, possono esser poste alla base del decidere.
In ordine alle quote dei singoli coeredi, il perito ha correttamente rilevato che la quota ideale del bene di ciascuno dei fratelli è pari ad 1/3 (p. 7 della perizia Pt_1 in atti).
Con riferimento al valore del predetto bene il CTU, utilizzando a sostegno del processo estimativo i valori estratti, dalla medesima fascia territoriale, dell'osservatorio del mercato immobiliare tenuto presso l'agenzia dell'entrate, del borsino immobiliare (che registra i valori medi delle compravendite avvenute,
10 catalogandole in base al territorio ed alla tipologia edilizia), ha verificato, rispondendo anche alle osservazioni formulate dai CTP delle parti, che l'unità immobiliare sita in Marano di Napoli (NA), alla Via Marano Quarto snc (già via
Casalanno). con uso residenziale ha un valore di mercato complessivo di
€ 150.514,00, comprensivo dei diritti sulle parti comuni del fabbricato.
Ha altresì accertato che i costi per la regolarizzazione urbanistica ammontano ad euro 3.416,00, con la conseguenza che il valore finale dell'immobile deve correttamente quantificarsi in € 147.098,00, ottenuto sottraendo dal valore di stima i costi di sanatoria, con conseguente valore di ciascuna quota pari ad €
49.032,67 ciascuna.
Ciò chiarito occorre ora procedere alla verifica della comoda divisibilità del bene.
In punto di diritto, si osserva che il concetto di comoda divisibilità della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. in combinato disposto con l'art. 1114 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr., ex multis: Cass.407/2014).
Il concetto in esame non può, quindi, riferirsi solo all'agilità con cui la cosa comune può essere divisa in più parti da attribuire ai singoli comunisti, ma va rapportato al pregiudizio patrimoniale conseguente alla divisione di essa in diverse porzioni.
L'art.720 c.c. prevede, nell'ambito della divisione di beni oggetto di scioglimento di comunione, una serie di regole procedimentali volte a stabilire i modi della divisione. In particolare, la comoda divisibilità della cosa comune non ha ragione di essere qualora essa implichi una rilevante diminuzione di valore delle singole cose divise rispetto alla cosa comune, oppure se i costi necessari all'adattamento all'uso delle singole porzioni siano esorbitanti;
e ciò al fine di preservare l'integrità degli immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene. La non comoda divisibilità costituisce una deroga eccezionale al principio di assegnazione in natura
11 e “può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. 22833/2006; Cass. 15380/2005; Cass. 14577/2012; Cass.
16918/2015 e Cass. 12498/2007).
L'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trova dunque deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (così, ad es., Cass. Sez. 2, 15/12/2016, n. 25888).
Ciò chiarito in punto di diritto, rileva il tribunale in punto di fatto che il CTU, con argomentazioni immuni da vizi logici e pienamente condivisibili ha ritenuto l'immobile oggetto di stima non comodamente divisibile in quanto “2) la conformazione planivolumetrica del bene non consente di individuare un percorso divisionale di semplice attuazione;
3) le attività edilizie di divisione e strutturali sarebbero di particolare entità; 4) le unità derivate dalla divisione avrebbero una conformazione poco fruibile;
5) l'operazione di divisione sarebbe caratterizzata da antieconomicità poiché il valore delle singole unità divise sarebbe inferiore al valore del compendio nello stato intero”.
Alla luce delle conclusioni del CTU, non essendo le parti addivenute, nel corso del giudizio, ad una definizione bonaria della vertenza, deve rilevarsi che parte convenuta in tutti i propri scritti difensivi, compresa la comparsa CP_1 conclusionale, ha chiesto di attribuire a sé la proprietà, piena ed esclusiva, dell'immobile caduto in successione.
Ciò chiarito, considerato che nell'intento del legislatore la vendita dell'immobile è
12 da considerarsi quale extrema ratio, laddove nessun altra situazione sia praticabile, in presenza di una domanda di attribuzione da parte di un condividente il giudice deve disporre in conformità, in assenza di motivi ostativi.
In tal senso si è pronunciata la stessa suprema corte che ha ritenuto formulabile per la prima volta anche in appello la domanda di attribuzione (cfr. in tal senso,
Cass. 19 febbraio 2016, n. 14756).
Pertanto, in considerazione della richiesta espressa della parte convenuta deve procedersi all'attribuzione dell'immobile per cui è causa ad ciò CP_1 apparendo conforme all'interesse delle parti, con onere a carico della stessa di corrispondere i conguagli ai coeredi come quantificati in prosieguo di motivazione.
L'immobile deve essere alla stessa assegnato libero da pesi, salvo quanto precisato in prosieguo di motivazione con riguardo alle ipoteche iscritte.
DOMANDE RICONVENZIONALI ATTINTENTI ALLA DETERMINAZIONE DEI
CONGUAGLI
Rileva il tribunale la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
limitatamente al rimborso in quota parte delle spese funebri (funerali,
[...] sepoltura e acquisto di n.2 lampade votive cimiteriali) dalla stessa sostenute per un ammontare complessivo di € 2.368,00 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa;
doc.
n.14 allegato alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. ).
Trattandosi di debiti ereditari, invero, tali spese vanno poste a carico della massa e la quota di debito di ogni coerede va detratta dall'importo del conguaglio allo stesso dovuto.
Nel caso in esame, alla luce dei valori sopra riportati, la quota di debiti ereditari a carico di ciascun condividente per le sese funerarie è pari ad € 789,33 (somma ottenuta dividendo per il numero dei tre coeredi l'importo complessivo di euro
2638,00).
Va, per contro, rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale di determinazione dei conguagli sottraendo dall'importo dovuto, il valore dei preziosi asseritamente sottratti dai germani e non avendo la convenuta fornito idonea Pt_1 CP_2 prova – come già sopra chiarito - dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario e dell'appropriazione dei medesimi ad opera di fratelli.
In riferimento alla domanda, sempre spiegata in via riconvenzionale da Pt_1
13 , di restituzione pro quota degli esborsi sostenuti a titolo di oneri condominiali CP_1 per l'immobile facente parte della massa, osserva il tribunale quanto segue.
In via preliminare occorre discernere tra oneri condominiali di natura straordinaria ed oneri di natura ordinaria.
Circa gli oneri condominiali ordinari, osserva il giudicante come gli stessi non possano essere posti a carico di tutti gli eredi ma vadano correttamente corrisposti dalla sola senza diritto al rimborso, considerato che è pacifica in CP_1 causa la circostanza (ammessa dalla stessa convenuta nelle deduzioni svolte a p.
10 della comparsa di costituzione) per cui , anche dopo il decesso della CP_1 madre, ha continuato ad abitare nell'appartamento per cui è causa con acquiescenza dei germani.
Gli oneri condominiali ordinari, pertanto, non possono che essere riferiti ad CP_1
, unica reale utilizzatrice del cespite ereditario.
[...]
In merito agli oneri condominiali straordinari, da ripartire tra tutti i coeredi e per i quali sussiste il diritto al rimborso pro quota di quanto pagato, osserva il tribunale come la mera indicazione, contenuta nelle ricevute di versamento dei predetti oneri
(cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di ), come “straordinaria” della quota CP_1 per fondo cassa prevista in euro 20,00 mensili, in assenza della produzione della delibera assembleare del 04.07.2013, chiarificatrice della natura del fondo cassa, non è sufficiente per qualificare la spesa come straordinaria. Il fondo cassa condominiale, invero, è una riserva economica che può essere istituita per coprire le spese tanto ordinarie quanto straordinarie (cfr. ex multis: Cass. civ., ordinanza n 23893/2024; Cass. civ. n. 9388/2023; Cass. civ. n.16953/2022), pertanto -in difetto di prova della destinazione del predetto fondo cassa- non può ritenersi provata la natura straordinaria degli esborsi e ciò risultando anche avvalorato dall'esiguità dell'importo.
Devono per contro ripartirsi tra tutti i coeredi gli ulteriori importi straordinari di cui alle ricevute allegate ai docc. 7 e 13 ed in particolare gli importi corrisposti dalla per euro 19,35 per la riparazione straordinaria della pompa sommersa di Pt_1 euro 15,72 per la riparazione straordinaria dell'autoclave (doc. 7), nonché l'importo di euro 200,63 (corrisposto in 10 rate di euro 20,63 cadauno) per i lavori qualificati come “lavori straordinari scala A”, per un totale di euro 235,70 ed una quota a carico di ciascun erede di euro 78,56.
14 Alla luce di quanto esposto ed osservato e venendo alla determinazione dei conguagli si osserva quanto segue.
L'immobile è stato dal CTU valutato in € 147.098,00 e la quota di ciascun coerede
è pari ad 1/3 e, dunque, ad euro 49.032,66; dall'importo spettante a ciascun coerede deve essere detratto l'ammontare pro quota dei debiti per spese funerarie pari ad euro 789,33 e per oneri condominiali straordinari pari ad euro 78,56, come sopra determinato. Da ciò consegue che assegnataria del bene sarà CP_1 tenuta a corrispondere a ciascuno dei due fratelli coeredi a titolo di conguaglio l'importo di euro 48.164,67 (€ 49.032,66 – 789,33-78,56).
ULTERIORI DOMANDE RICONVENZIONALI
Occorre ora passare all'esame dell'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata da di condannare a manlevare/tenere indenne essa CP_1 CP_2 convenuta di quanto sarà tenuta a corrispondere per effetto delle ipoteche pregiudizievoli iscritte sull'immobile caduto in successione, quantificate dal CTU nell'importo di € 52.798,15 e relative a debiti personali di CP_2
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione (art. 1113 c.c., comma 1), ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti soltanto con l'effettivo intervento, in conseguenza del quale la divisione diviene efficace nei loro confronti, mentre possono proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, costituendo il mancato intervento indice di disinteresse per il processo divisionale. La “chiamata in giudizio” prevista dall'art. 1113 c.c., comma 3, costituisce, dunque, un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi. (sic: Cass. n.15994/2020).
Chiarito che i creditori iscritti non sono litisconsorti necessari, la regolamentazione dei diritti connessi è contenuta nell'art. 2825 c.c. che così dispone:
“L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.
15 Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione [2646] della divisione medesima.
Il trasferimento, però, non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né
l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli [2817 n. 2].
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione”
Dall'esame della norma sopra riportata emerge , dunque, che qualora l'ipoteca sia costituita (come nel caso di specie) su una quota di beni indivisi, l'art 2825 c.c. al suo primo comma dispone che detta ipoteca produce effetto rispetto a quei beni che nella divisione verranno assegnati al costituente.
Inoltre, allo scopo di evitare che la garanzia si risolva nel nulla quando al partecipante siano assegnati, in sede di divisione, beni diversi da quello da lui ipotecato, il secondo comma della norma in commento prevede il trasferimento dell'ipoteca su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il comma quarto del citato art. 2825 – applicabile alla fattispecie oggetto di causa - dispone, infine, che i creditori ipotecari, al quale siano assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguaglio o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite
16 però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
Essendosi proceduto allo scioglimento della comunione mediante liquidazione in favore di di un conguaglio in denaro, i creditori ipotecari potranno CP_2 soddisfarsi con prelazione, sulle somme dovute al debitore per il conguaglio in applicazione dell'art. 2825 c.c., comma 4, c.c. e ciò con ogni conseguenza di legge anche con riguardo alla domanda di manleva proposta da la quale CP_1 non può trovare accoglimento, considerato che la stessa è tenuta ai sensi del 5 comma dell'art. 2825 cc nei confronti dei creditori ipotecari nei limiti del conguaglio, salvo opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
Si osserva, in particolare, che la scelta di non convenire in giudizio i creditori ipotecari ha come effetto che la predetta sentenza di divisione non abbia effetto nei loro confronti qualora, ritenendo il proprio diritto leso, facciano opposizione entro
30 giorni dalla notifica della sentenza di divisione.
In ragione di ciò, l'ordine di cancellazione dell'ipoteca sarà subordinato alla mancata opposizione da parte dei creditori ipotecari.
DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DEL LOCALE
DEPOSITO/BOX
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta di restituzione del locale deposito / “box” di sua proprietà, sito in Marano di Napoli (NA), alla Via Nuova
Arbusto n. 19, contraddistinto dal numero di interno 16 e riportato in catasto alla partita 3972, al mappale 872, sub 62, del quale si sarebbe CP_2 abusivamente impossessato manomettendo peraltro la serratura d'ingresso, con decorrenza dagli inizi del mese di marzo del 2015, la stessa va rigettata non essendo stata provata la situazione di possesso in capo ad rimasto CP_2 contumace per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA ATTOREA DI NN AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER
OCCUPAZIONE DEL BENE EREDITARIO DA PARTE DI CP_1
Per quanto concerne la domanda di condanna della convenuta al CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione la stessa deve esser rigettata per le ragioni che seguono.
La suprema corte con orientamento pienamente condiviso dalla scrivente, ha
17 precisato che in caso di comunione di beni, ciascun comproprietario per aver diritto all'indennità di occupazione da parte di colui che occupa l'immobile ereditario, deve provare di aver correttamente domandato al coerede occupante di poter fruire del bene e solo in caso di risposta negativa sarà ad essi dovuta dalla domanda di utilizzo l'indennità di occupazione (cfr. ex plurimis Cass. 2423/2015). Nel caso di specie l'attore non ha in alcun modo dedotto, prima ancora che provato, di aver richiesto alla sorella di poter utilizzare il bene.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, considerata la natura e l'oggetto della lite, nonchè gli esiti della lite e la soccombenza reciproca rispetto ad alcune delle domande formulate, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione
Le spese di CTU, già liquidate con decreto, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento, vanno poste a carico della massa e dunque a carico di tutti gli eredi in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Cristiana Satta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
A) dichiara aperta la successione legittima di , nata a [...] Persona_1
(NA) l'08.09.1928 e deceduta ab intestato in data 13.02.2015;
B) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria verificatasi tra le parti in causa ed in accoglimento della domanda di attribuzione del compendio, assegna ad (c.f.: ) l'immobile sito in Marano di Napoli CP_1 C.F._2
(NA), alla via Casalanno n.51 (via Marano Quarto snc), identificato al catasto al foglio 17, particella 116, sub 16 con ogni conseguenza di legge;
D) dispone che corrisponda ad a titolo di conguaglio la CP_1 Parte_1 somma di € 48.164,67, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
E) dispone che corrisponda ad a titolo di conguaglio CP_1 CP_2 la somma di € 48.164,67, oltre interessi come per legge e rivalutazione dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
18 F) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
G) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
H) pone in via definitiva a carico della massa e, dunque, a carico di tutti i coeredi in solido tra loro le spese della CTU;
I) ordina la cancellazione delle ipoteche iscritte sul bene assegnato ad CP_1 dopo il decorso del termine di giorni 30 dalla notificazione della divisione ai creditori ed in assenza di opposizione, ex art. 2825 c.c. ultimo comma
H) autorizza il Conservatore del RRII competente alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 26-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
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