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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2023/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del Giudice - dott. Luigi Aprea -, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2023/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Amoroso, presso il cui studio, sito in San
Prisco, alla via Firenze n. 4, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesca Farina, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere, alla via de Michele n. 29, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 16/04/2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e
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le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la ditta individuale,
[...]
, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della Controparte_1
in relazione al credito di € 8.763,10 derivante dalla esecuzione di opere edili Parte_1
effettuate nella sede di Recale (CE) così come contrattualmente determinate e non totalmente pagate.
Notificato il decreto ingiuntivo (n. 4490/2020), la società ingiunta proponeva opposizione deducendo: che a seguito della notifica delle fatture n. 15 e n. 16 del 9.3.2020 da parte della
[...]
, era stata inviata – in data 20.8.2020 – una PEC con la quale si chiedeva Controparte_1
di provvedere al ripristino dei vizi, dei difetti e delle difformità riscontrate sulle opere edili eseguite;
che tali fatture facevano riferimento a lavori che non erano stati commissionati né, tantomeno, realizzati;
che, a fronte dell'importo complessivo contrattualmente pattuito, aveva corrisposto € 25.387,00 a mezzo bonifica bancari e precisamente in data 12.09.2019,
23.9.2029 e 4.10.2019; che era stato nominato l'Ing. il quale aveva Persona_1
effettuato una consulenza tecnica dalla quale era emerso l'inadempimento di parte opposta per non aver eseguito conformemente al contratto alcune delle opere commissionate ex art. 1662
c.c. e di non averne realizzate altre in violazione dell'art. 1665 c.c.; che, in particolare, i danni lamentati erano in relazione a “fornitura e posa in opera di condotte di acque nere sottodimensionate, di 200mm e di 250mm anziché di 315mm, per la fornitura e posa in opera di condotte di acque bianche sottodimensionate, di 200mm anziché di 250mm e per la installazione di n. 5 (cinque) pozzetti di misura 30X30cm sottodimensionati serventi all'impianto delle acque bianche in luogo di quelli contrattualmente previsti (pozzetti
40X40cm) è oggettivamente configurabile quantificare il danno subito in € 1.881,00 oltre iva, il cui importo corrisponde ad analoga quantificazione per la restituzione. Per la mancata fornitura e posa in opera di cavidotto per l'utilizzo di energia elettrica e per la mancata fornitura e posa in opera di n. 10 (dieci) pozzetti 40X40cm serventi al suddetto cavidotto è oggettivamente configurabile quantificare il danno subito in € 2.900,00 oltre iva, il cui importo corrisponde ad analoga quantificazione per la restituzione. Per la fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale realizzata erroneamente a pendenza con punti di dislivello (relativa alla struttura coperta), per la fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale con pendenze non adeguate per lo smaltimento delle acque nere, che cagionano persino ristagni d'acqua (relative alle strutture box cani) , nonché per gli
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avvallamenti sulla suoletta del ballatoio utilizzato per la discesa di accesso al piazzale della struttura, riconducibili a cedimenti strutturali…”; che il danno subito era oggettivamente quantificabile in € 20.900,00, oltre Iva calcolata sulla somma di € 6.300,00.
Tanto premesso ed esposto, concludeva in via preliminare, affinché, rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione, venisse revocato il decreto ingiuntivo e, agendo in via riconvenzionale, affinché la venisse condannata al Controparte_1
pagamento del proprio credito così come sopra quantificato.
Si costituiva la ditta opposta che, sostenendo il carattere lacunoso e del tutto generico delle argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione, evidenziava che i vizi e le omissioni, del tutto genericamente allegati dalla controparte, non erano mai stati contestati nel corso dei lavori e che la denuncia pervenuta a mezzo pec in data 20.8.2020 era da ritenersi tardiva considerando che le fatture n. 15 e n. 16 erano state inviate all'opponente in data 9.03.2020.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale azionata dalla parte opponente.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante audizione di due testi indicati da parte opposta, uno di parte opponente e un interrogatorio formale;
quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Preliminarmente si osserva che le eccezioni sollevate da parte opponente, nonché l'azione risarcitoria svolta in via riconvenzionale, devono qualificarsi rispettivamente come eccezione ed azione di garanzia, previste dall'art. 1667 c.c. per il caso di vizi o difetti dell'opera.
Viene dunque in rilievo il disposto di cui all'art. 1667, co. 2 c.c., il quale prevede l'obbligo per il committente di denunciare le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, tranne che nel caso di espresso riconoscimento dei vizi, ovvero di occultamento degli stessi, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame.
La conseguenza derivante dalla omessa tempestiva denuncia è la decadenza dalla garanzia per vizi.
Come noto, alla luce della costante giurisprudenza in materia, laddove il committente eccepisca il carattere intempestivo della denuncia e dunque l'intervenuta decadenza, grava sul committente l'onere di dimostrare la tempestività della stessa, costituendo la denuncia tempestiva una condizione dell'azione (o eccezione) di garanzia in tema di appalto (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 2, n. 10579 del 25/06/2012, Rv. 622877; Cass., n.
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10412 del 1997 Rv. 509155).
Si è altresì affermato come, al riguardo, la data di consegna dell'opera risulta decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore
(cfr. Cass. Sez. 2 24-1-2018 n. 1748 Rv. 647786-01)
Consegue da quanto esposto che, nel dimostrare la tempestività della denuncia, è onere del provare sia la data della scoperta del vizio, sia quella di effettuazione della denuncia, gravando sul medesimo il rischio dell'incertezza in ordine a tali date.
Nel caso di specie l'opponente, che assumeva le vesti di committente nel rapporto intercorso con l'opposta, non ha dato prova della tempestività della denuncia.
Anzitutto, parte opponente non ha provato, ma neppure allegato, la data in corrispondenza della quale avrebbe acquisito contezza dei vizi dedotti, né la data di consegna delle opere,
Ad ogni modo, dalla documentazione in atti risulta che il contratto stipulato in data
01.09.2019 (cfr. pag. 24 relazione tecnica di parte opponente), prevedeva quale data di fine lavori trenta giorni successivi dalla data di inizio.
L'opponente non ha dedotto la verificazione di qualsivoglia ritardo nell'esecuzione di tali lavori, attestando, anzi, che in data 12.09.2019, 23.09.2019 e 4.10.2019 procedeva prontamente al pagamento delle somme così come pattuite nel contratto.
A fronte di tale quadro probatorio, l'unica denuncia di vizi, circostanziata nel suo oggetto ed ancorata ad una data specifica, della quale vi sia prova in atti, è quella effettuata dalla per iscritto e a mezzo PEC in data 20.08.2020. CP_2
Ciò posto, stante il mancato assolvimento da parte della del proprio Parte_1
onere di allegazione e prova in ordine alla esatta data di scoperta dei vizi e tenuto altresì conto di quanto genericamente affermato dalla stessa opponente in ordine ai vizi e alle difformità riscontrate, non può ritenersi provato, a fronte della comunicazione datata 20.8.2020, che l'obbligo di denuncia sia stato dalla medesima tempestivamente assolto.
Da ciò consegue l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 c.c., dovendo di contro ritenersi provato ed esigibile, nei limiti di seguito indicati, il credito vantato dall'opposta.
Stante l'intervenuta decadenza va altresì rigettata la domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale.
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Detta domanda risarcitoria è stata infatti proposta dall'opponente per far valere il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi lamentati, facendo dunque valere un diritto assoggettato al regime normativo di cui all'art. 1667 c.c., anche sotto il profilo della relativa decadenza.
Del resto, come noto, secondo l'impostazione accolta dalla giurisprudenza (a partire da
Cass. 432/1980 e 1016/1983) e dalla dottrina dominante, quella di cui all'art. 1667 c.c. costituisce non già una garanzia in senso tecnico, bensì una disciplina speciale della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (in particolare dell'obbligazione dell'appaltatore di eseguire esattamente l'opera), derogatoria rispetto al regime generale della responsabilità contrattuale, anche sotto il profilo del regime di decadenza e prescrizione cui risultano assoggettati i relativi diritti.
Come noto, i principi generali in tema di inadempimento operano esclusivamente laddove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 1667 c.c., vale a dire ove sia in contestazione non già l'esecuzione di un'opera viziata, bensì la mancata o tardiva ultimazione dell'opera stessa (cfr. tra le altre, Cass.
24/06/2011, n. 13983), circostanze non ricorrenti nel caso di specie, ove l'opponente non ha dedotto alcunché in ordine all'effettiva e tempestiva esecuzione delle opere, essendosi limitato a contestare la loro inesatta realizzazione.
Alla luce di quanto detto, va rilevato come l'intervenuta decadenza precluda, in questa sede, di accertare l'esistenza e l'entità dell'inadempimento dedotto dall'opponente.
Dal che discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale.
Orbene, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
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Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
È poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-07-1994).
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ., Sez. III,
3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II, 04-03-2003,
n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla
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sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, la ditta opposta quantifica il proprio credito nella somma di € 8.763,00 all'uopo allegando le fatture n.15 e n.16 emesse in data 9.03.2019 (cfr. allegati 15.20 e 16.20 nella produzione di parte opposta).
Ebbene, risulta documentalmente provato che la ha versato, a mezzo bonifico Parte_1
bancario, le tre rate attestanti il pagamento delle opere eseguite dalla Controparte_1
e precisamente in data 12.09.2019, 23.09.2019 e 4.10.2019 per un importo
[...]
complessivo di € 25.387,00, iva compresa.
Risulta altresì provato che in ragione del contratto sottoscritto in data 1.09.2019 era stato pattuito dalle parti una somma complessiva di € 26.500,00, oltre iva al 10% (26.500,00*10%=
29.150,00).
Pertanto, si ritiene che, sulla scorta di quanto già corrisposto e quanto concordato, residui un credito provato di € 3.763,00 IVA compresa (29.150,00 – 25.387,00 = 3.763,00).
Non risulta, invece, fornita alcuna prova relativa alle altre somme vantate dalla Impresa Edile
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
Alla luce delle osservazioni riportate, la è tenuta alla corresponsione in favore Parte_1
della Impresa della somma di € 3.763,00, iva compresa. Controparte_1
In conclusione, l'opposizione va quindi parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo emesso revocato.
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite possono essere compensate per la metà e, per la restante metà, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate
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ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4490/2020 emesso in data 24.12.2020;
• condanna la al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.763,00, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di , delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_1
1.250,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, compensando le spese per la restante metà;
Così deciso in Aversa in data 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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