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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da nato a [...], Albania, il 12.08.1955, C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Francesca Donati ricorrente contro
, nata a [...], Albania, il 06.08.1961, C.F. con CP_1 C.F._2
l'Avv. Chiara Messina resistente
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25 giugno 2025
CONCLUSIONI
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE (precisate con memoria depositata in data
08.04.2025):
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor n. a BU in Parte_1
Albania in data 12-08-1955, Cod.Fisc. e la signora , C.F._1 CP_1
1 nata a [...] il [...], res. a C.F. ordinando C.F._2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
d) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio CP_1 dell'importo di euro 150,00,.-mensili fino a quando diventerà titolare di pensione di invalidità/anzianità;
Con rigetto delle domande di parte avversa
Con vittoria di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA (precisate con memoria depositata in data
17.04.2025:
“In via principale e di merito, nonché in via riconvenzionale,
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in CP_1 Parte_1
Albania il giorno 8.01.1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cavedine (TN) Atto n. 5 Parte 2 Serie 5 Anno 2013;
2. Ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
3. Disporre che il signor eve contribuire al mantenimento della moglie, signora Parte_1
corrispondendo in favore della stessa un assegno divorzile di € 250,00.= CP_1 mensili;
tale somma verrà versata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alla Provincia di Trento.
In ogni caso con spese e competenze di causa rifusi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed IVA al 22% come per legge”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2024 il ricorrente onveniva, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la coniuge chiedendo di pronunciare lo scioglimento del CP_1 matrimonio contratto tra il signor e la signora e di riconoscere, in Parte_1 CP_1 favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di CP_1 euro 150,00 mensili fino alla percezione, da parte della stessa, della pensione di invalidità/anzianità.
2 A sostegno delle domande, il ricorrente – premesso che le parti, in data 08/01/1982, avevano contratto matrimonio in Albania, a Tirana, poi trascritto nel Registro degli atti di matrimonio atto n. 5 Parte 2 serie 5 anno 20213 presso il Comune di Cavedine (TN) e che dalla loro unione erano nati due figli, ormai adulti ed economicamente autosufficienti – deduceva che la convivenza era ormai da tempo divenuta intollerabile, tanto che la moglie aveva richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Nel relativo giudizio, fallito il tentativo di conciliazione davanti al Presidente delegato, il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sullo status, n. 857/2017 dd.31.07- 17.08.2017, e successivamente, con la sentenza definitiva n. 73/2019 15.01/2801/2019 aveva stabilito in favore della moglie ed a carico del marito la somma mensile di € 250,00.
Ciò premesso, l'odierno ricorrente rappresentava che la separazione dei coniugi, successivamente alla pronuncia di separazione, si era protratta ininterrottamente, dovendosi pertanto ritenere trascorso il termine di cui all'art. 3, comma 4° L 898/1970 e, di conseguenza, che fosse venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e che la stessa non potesse essere ricostituita.
Dal punto di vista patrimoniale, il ricorrente deduceva che la propria situazione economico/patrimoniale era mutata sensibilmente in peggio rispetto al momento della separazione, essendo andato in pensione ed attualmente percependo, a tale titolo, l'importo mensile di circa € 600,00, senza percepire altre entrate;
la casa coniugale di Cavedine era stata venduta nel 2020 ed il ricavato era stato suddiviso al 50% fra i coniugi. Rappresentava, inoltre, di essersi trasferito in una casa di proprietà in Albania. Alla luce di ciò, il ricorrente esponeva di non essere più in grado di versare la somma mensile di euro 250,00, chiedendo che la stessa fosse ridotta ad euro 150,00, con cessazione al momento in cui anche la sig.ra vrebbe percepito una pensione di anzianità/vecchiaia. CP_1
Regolarmente citata, si costituiva in giudizio che nulla opponeva alla CP_1 domanda di divorzio, ma contestava le deduzioni e le richieste ex adverso avanzate e chiedeva, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro
250,00 mensili.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
In via principale e di merito, nonché in via riconvenzionale,
3
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Parte_1 in Albania il giorno 8.01.1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavedine (TN) Atto n. 5 Parte 2 Serie 5 Anno 2013;
2. Ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
3. Disporre che il signor deve contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 signora corrispondendo in favore della stessa un assegno divorzile di € CP_1
250,00.= mensili;
tale somma verrà versata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alla Provincia di Trento.
In ogni caso con spese e competenze di causa rifusi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed IVA al 22% come per legge.
Parte convenuta deduceva, in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali, di CP vivere in un alloggio concesso in locazione da , al canone mensile di euro 73,00, oltre spese condominiali;
di percepire l'importo di euro 324,00 a titolo di assegno di invalidità ed euro 250,00 dal coniuge, che non era sempre stato regolare nei pagamenti;
che nel gennaio
2024 il medico di base aveva predisposto il certificato medico per la domanda di aggravamento della pensione di invalidità civile, il cui accertamento era ancora in corso. Con il ricavato della vendita dell'abitazione familiare, la resistente aveva saldato alcuni debiti ed i canoni di locazione dell'abitazione a prezzo di mercato, ove aveva vissuto prima di poter accedere all'appartamento , a differenza del marito che si era trasferito in Albania, dove CP_2 non aveva dovuto sostenere pagamenti per canoni locatizi. Il residuo rimasto alla resistente servirà per fare fronte alle spese straordinarie future, per la propria assistenza stante il suo precario stato di salute.
La resistente deduceva, infine, di essersi dedicata ai figli, negli anni, in via pressoché esclusiva e che, a differenza del marito, aveva sacrificato la propria prospettiva lavorativa, dedicandosi al marito, alla cura dei figli, alla gestione della casa. La resistente, avendo lavorato in alberghi, case private e anche “in proprio” tramite la vendita di prodotti della ditta
Herbalife, come terzo lavoro aggiuntivo dal 2001, non aveva avuto continuità dei contributi previdenziali, non aveva accantonato risparmi e aveva investito le sue entrate per i bisogni della famiglia per l'acquisto dei due immobili con il marito, in Cavedine ed in Albania. Ciò
4 premesso, la convenuta osservava come fossero sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto.
All'udienza del 16 luglio 2024, le parti – presenti personalmente – confermavano la volontà di procedere col divorzio ed il giudice istruttore, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui alla separazione personale. La causa era istruita mediante l'acquisizione in giudizio della documentazione contabile delle parti. Previo deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 25 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, definita con sentenza passata in giudicato, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alla domanda di assegno divorzile, osserva il Collegio che tale domanda è proposta dallo stesso ricorrente, che chiede di quantificare l'assegno in euro 150,00 mensili, fino a quando la resistente non percepirà una pensione di vecchiaia. La resistente chiede, per contro, che l'assegno sia quantificato in euro 250,00 mensili. È opportuno chiarire, quindi, che non è in contestazione l'an del riconoscimento dell'assegno divorzile, chiesto anche dal ricorrente, bensì il solo quantum.
Giova premettere, in diritto, che con la nota pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri
(equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
5 In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n.
17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni
Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento
6 di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Premesso che nel caso di specie, come sopra osservato, non vi è contestazione sull'an dell'assegno divorzile, si osserva che in tema di quantificazione dell'assegno divorzile, il giudice deve quantificarlo rapportandolo non al preesistente tenore di vita della famiglia bensì in misura adeguata a garantire, innanzitutto in funzione assistenziale - l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in non come mera sopravvivenza bensì in un'accezione fondata su un criterio di normalità, tenuto conto della concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui vive. Vero è che quest'ultimo deve dimostrare l'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, però, è anche vero che tale prova può essere raggiunta mediante presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità.
Orbene, risulta in atti, ed in ogni caso il dato non è contestato, che la resistente sia invalida civile, di anni 65, con evidente impossibilità, quindi, di accedere al mondo lavorativo per procurarsi le risorse indispensabili per la propria sopravvivenza. In assenza dell'assegno divorzile, la resistente potrebbe contare, al momento, sulla sola pensione di invalidità di circa
324,00 euro mensili, quale unica entrata economica stabile, oltre ad euro 42,00 di assegno provinciale.
Il ricorrente, per contro, pur non potendo anch'egli contare su ingenti fonti di reddito, dispone comunque di una stabile e costante entrata economica di circa 800,00 euro mensili.
Deve tenersi conto, ai fini che qui interessano, della circostanza per cui il sig. ive Pt_1 in abitazione di proprietà in Albania, senza dover pertanto sostenere oneri aggiuntivi a titolo di locazione;
la sig.ra per contro deve fare fronte ad un canone di locazione, pur CP_1
CP modesto, per l'abitazione .
7 Valutata comparativamente la situazione economico-patrimoniale di ciascuna delle parti, il Collegio ritiene sussistano i presupposti di cui all'art 5 L.898/1970 per la concessione alla sig.ra i un contributo quantificabile nella misura di euro 200,00 mensili, di poco CP_1 inferiore a quello già riconosciutole nella fase di separazione, tenuto conto comunque della esiguità anche del reddito del ricorrente, oggi pensionato.
Inammissibile, poi, la domanda di condizionare l'erogazione dell'assegno divorzile alla percezione, da parte della moglie, della pensione di vecchiaia/anzianità, non potendo essere il riconoscimento dell'assegno soggetto a limiti o condizioni e potendo il coniuge obbligato agire con gli strumenti di tutela qualora vi saranno i presupposti per una modificazione delle presenti condizioni del divorzio.
Infine, considerato che sullo status non vi è stata opposizione sulla domanda di divorzio e che il riconoscimento dell'assegno divorzile alla moglie era dato per pacifico dallo stesso ricorrente, sicché l'unica questione oggetto di controversia era quella sulla quantificazione dell'assegno, rispetto alla quale vi è stata parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1
n Albania il giorno 8.01.1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] del Comune di Cavedine (TN) Atto n. 5 Parte 2 Serie 5 Anno 2013;
2) DISPONE che l'Ufficiale dello stato civile competente provveda all'annotazione della sentenza;
3) PONE a carico di 'obbligo di versare a l'assegno Parte_1 CP_1 divorzile di euro 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi.
4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da nato a [...], Albania, il 12.08.1955, C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Francesca Donati ricorrente contro
, nata a [...], Albania, il 06.08.1961, C.F. con CP_1 C.F._2
l'Avv. Chiara Messina resistente
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25 giugno 2025
CONCLUSIONI
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE (precisate con memoria depositata in data
08.04.2025):
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor n. a BU in Parte_1
Albania in data 12-08-1955, Cod.Fisc. e la signora , C.F._1 CP_1
1 nata a [...] il [...], res. a C.F. ordinando C.F._2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
d) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio CP_1 dell'importo di euro 150,00,.-mensili fino a quando diventerà titolare di pensione di invalidità/anzianità;
Con rigetto delle domande di parte avversa
Con vittoria di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA (precisate con memoria depositata in data
17.04.2025:
“In via principale e di merito, nonché in via riconvenzionale,
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in CP_1 Parte_1
Albania il giorno 8.01.1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cavedine (TN) Atto n. 5 Parte 2 Serie 5 Anno 2013;
2. Ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
3. Disporre che il signor eve contribuire al mantenimento della moglie, signora Parte_1
corrispondendo in favore della stessa un assegno divorzile di € 250,00.= CP_1 mensili;
tale somma verrà versata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alla Provincia di Trento.
In ogni caso con spese e competenze di causa rifusi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed IVA al 22% come per legge”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2024 il ricorrente onveniva, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la coniuge chiedendo di pronunciare lo scioglimento del CP_1 matrimonio contratto tra il signor e la signora e di riconoscere, in Parte_1 CP_1 favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di CP_1 euro 150,00 mensili fino alla percezione, da parte della stessa, della pensione di invalidità/anzianità.
2 A sostegno delle domande, il ricorrente – premesso che le parti, in data 08/01/1982, avevano contratto matrimonio in Albania, a Tirana, poi trascritto nel Registro degli atti di matrimonio atto n. 5 Parte 2 serie 5 anno 20213 presso il Comune di Cavedine (TN) e che dalla loro unione erano nati due figli, ormai adulti ed economicamente autosufficienti – deduceva che la convivenza era ormai da tempo divenuta intollerabile, tanto che la moglie aveva richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Nel relativo giudizio, fallito il tentativo di conciliazione davanti al Presidente delegato, il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sullo status, n. 857/2017 dd.31.07- 17.08.2017, e successivamente, con la sentenza definitiva n. 73/2019 15.01/2801/2019 aveva stabilito in favore della moglie ed a carico del marito la somma mensile di € 250,00.
Ciò premesso, l'odierno ricorrente rappresentava che la separazione dei coniugi, successivamente alla pronuncia di separazione, si era protratta ininterrottamente, dovendosi pertanto ritenere trascorso il termine di cui all'art. 3, comma 4° L 898/1970 e, di conseguenza, che fosse venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e che la stessa non potesse essere ricostituita.
Dal punto di vista patrimoniale, il ricorrente deduceva che la propria situazione economico/patrimoniale era mutata sensibilmente in peggio rispetto al momento della separazione, essendo andato in pensione ed attualmente percependo, a tale titolo, l'importo mensile di circa € 600,00, senza percepire altre entrate;
la casa coniugale di Cavedine era stata venduta nel 2020 ed il ricavato era stato suddiviso al 50% fra i coniugi. Rappresentava, inoltre, di essersi trasferito in una casa di proprietà in Albania. Alla luce di ciò, il ricorrente esponeva di non essere più in grado di versare la somma mensile di euro 250,00, chiedendo che la stessa fosse ridotta ad euro 150,00, con cessazione al momento in cui anche la sig.ra vrebbe percepito una pensione di anzianità/vecchiaia. CP_1
Regolarmente citata, si costituiva in giudizio che nulla opponeva alla CP_1 domanda di divorzio, ma contestava le deduzioni e le richieste ex adverso avanzate e chiedeva, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro
250,00 mensili.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
In via principale e di merito, nonché in via riconvenzionale,
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1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Parte_1 in Albania il giorno 8.01.1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cavedine (TN) Atto n. 5 Parte 2 Serie 5 Anno 2013;
2. Ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza;
3. Disporre che il signor deve contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 signora corrispondendo in favore della stessa un assegno divorzile di € CP_1
250,00.= mensili;
tale somma verrà versata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alla Provincia di Trento.
In ogni caso con spese e competenze di causa rifusi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed IVA al 22% come per legge.
Parte convenuta deduceva, in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali, di CP vivere in un alloggio concesso in locazione da , al canone mensile di euro 73,00, oltre spese condominiali;
di percepire l'importo di euro 324,00 a titolo di assegno di invalidità ed euro 250,00 dal coniuge, che non era sempre stato regolare nei pagamenti;
che nel gennaio
2024 il medico di base aveva predisposto il certificato medico per la domanda di aggravamento della pensione di invalidità civile, il cui accertamento era ancora in corso. Con il ricavato della vendita dell'abitazione familiare, la resistente aveva saldato alcuni debiti ed i canoni di locazione dell'abitazione a prezzo di mercato, ove aveva vissuto prima di poter accedere all'appartamento , a differenza del marito che si era trasferito in Albania, dove CP_2 non aveva dovuto sostenere pagamenti per canoni locatizi. Il residuo rimasto alla resistente servirà per fare fronte alle spese straordinarie future, per la propria assistenza stante il suo precario stato di salute.
La resistente deduceva, infine, di essersi dedicata ai figli, negli anni, in via pressoché esclusiva e che, a differenza del marito, aveva sacrificato la propria prospettiva lavorativa, dedicandosi al marito, alla cura dei figli, alla gestione della casa. La resistente, avendo lavorato in alberghi, case private e anche “in proprio” tramite la vendita di prodotti della ditta
Herbalife, come terzo lavoro aggiuntivo dal 2001, non aveva avuto continuità dei contributi previdenziali, non aveva accantonato risparmi e aveva investito le sue entrate per i bisogni della famiglia per l'acquisto dei due immobili con il marito, in Cavedine ed in Albania. Ciò
4 premesso, la convenuta osservava come fossero sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto.
All'udienza del 16 luglio 2024, le parti – presenti personalmente – confermavano la volontà di procedere col divorzio ed il giudice istruttore, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui alla separazione personale. La causa era istruita mediante l'acquisizione in giudizio della documentazione contabile delle parti. Previo deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 25 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, definita con sentenza passata in giudicato, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alla domanda di assegno divorzile, osserva il Collegio che tale domanda è proposta dallo stesso ricorrente, che chiede di quantificare l'assegno in euro 150,00 mensili, fino a quando la resistente non percepirà una pensione di vecchiaia. La resistente chiede, per contro, che l'assegno sia quantificato in euro 250,00 mensili. È opportuno chiarire, quindi, che non è in contestazione l'an del riconoscimento dell'assegno divorzile, chiesto anche dal ricorrente, bensì il solo quantum.
Giova premettere, in diritto, che con la nota pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri
(equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
5 In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n.
17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni
Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento
6 di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Premesso che nel caso di specie, come sopra osservato, non vi è contestazione sull'an dell'assegno divorzile, si osserva che in tema di quantificazione dell'assegno divorzile, il giudice deve quantificarlo rapportandolo non al preesistente tenore di vita della famiglia bensì in misura adeguata a garantire, innanzitutto in funzione assistenziale - l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in non come mera sopravvivenza bensì in un'accezione fondata su un criterio di normalità, tenuto conto della concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui vive. Vero è che quest'ultimo deve dimostrare l'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, però, è anche vero che tale prova può essere raggiunta mediante presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità.
Orbene, risulta in atti, ed in ogni caso il dato non è contestato, che la resistente sia invalida civile, di anni 65, con evidente impossibilità, quindi, di accedere al mondo lavorativo per procurarsi le risorse indispensabili per la propria sopravvivenza. In assenza dell'assegno divorzile, la resistente potrebbe contare, al momento, sulla sola pensione di invalidità di circa
324,00 euro mensili, quale unica entrata economica stabile, oltre ad euro 42,00 di assegno provinciale.
Il ricorrente, per contro, pur non potendo anch'egli contare su ingenti fonti di reddito, dispone comunque di una stabile e costante entrata economica di circa 800,00 euro mensili.
Deve tenersi conto, ai fini che qui interessano, della circostanza per cui il sig. ive Pt_1 in abitazione di proprietà in Albania, senza dover pertanto sostenere oneri aggiuntivi a titolo di locazione;
la sig.ra per contro deve fare fronte ad un canone di locazione, pur CP_1
CP modesto, per l'abitazione .
7 Valutata comparativamente la situazione economico-patrimoniale di ciascuna delle parti, il Collegio ritiene sussistano i presupposti di cui all'art 5 L.898/1970 per la concessione alla sig.ra i un contributo quantificabile nella misura di euro 200,00 mensili, di poco CP_1 inferiore a quello già riconosciutole nella fase di separazione, tenuto conto comunque della esiguità anche del reddito del ricorrente, oggi pensionato.
Inammissibile, poi, la domanda di condizionare l'erogazione dell'assegno divorzile alla percezione, da parte della moglie, della pensione di vecchiaia/anzianità, non potendo essere il riconoscimento dell'assegno soggetto a limiti o condizioni e potendo il coniuge obbligato agire con gli strumenti di tutela qualora vi saranno i presupposti per una modificazione delle presenti condizioni del divorzio.
Infine, considerato che sullo status non vi è stata opposizione sulla domanda di divorzio e che il riconoscimento dell'assegno divorzile alla moglie era dato per pacifico dallo stesso ricorrente, sicché l'unica questione oggetto di controversia era quella sulla quantificazione dell'assegno, rispetto alla quale vi è stata parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1
n Albania il giorno 8.01.1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] del Comune di Cavedine (TN) Atto n. 5 Parte 2 Serie 5 Anno 2013;
2) DISPONE che l'Ufficiale dello stato civile competente provveda all'annotazione della sentenza;
3) PONE a carico di 'obbligo di versare a l'assegno Parte_1 CP_1 divorzile di euro 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT-Foi.
4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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