Sentenza 14 novembre 1986
Massime • 2
In tema di lavoro marittimo, il rapporto di arruolamento a tempo indeterminato - che è caratterizzato da una fase "attiva" (periodo d'imbarco), che va dall'imbarco allo sbarco per godimento delle ferie e riposi compensativi, da una fase di "inattività predeterminata" (periodo di riposo), che va dallo sbarco per un periodo di riposo a terra al nuovo imbarco od all'entrata in disponibilità, e da una fase di "inattività eventuale e indeterminata" (disponibilità retribuita), qualora il reimbarco non avvenga entro il compimento predeterminato del periodo di riposo - si protrae dal momento in cui il marittimo viene a fruire della continuità a quello della cancellazione dal turno o della non reiscrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. Ed ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in ordine alla controversia di lavoro attinente al detto rapporto, luogo di cessazione del medesimo va considerato quello in cui il marittimo abbia ricevuto la comunicazione dell'esclusione dai successivi reimbarchi ossia della cancellazione dal turno. ( V 4001/85, mass n 441524; ( V 736/83, mass n 425479).*
Riguardo ai contratti di lavoro della gente di mare, l'applicabilità della disciplina richiamata dall'art. 9 Disposizioni preliminari cod. nav. - secondo cui tali contratti sono regolati dalla legge nazionale della nave, salva, se questa è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti - trova limite, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi, soltanto nella contrarietà alle norme costituzionali, all'ordine pubblico ed al buon costume.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/1986, n. 6705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6705 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1986 |
Testo completo
Riguardo ai contratti di lavoro della gente di mare, l'applicabilità della disciplina richiamata dall'art. 9 Disposizioni preliminari cod. nav. - secondo cui tali contratti sono regolati dalla legge nazionale della nave, salva, se questa è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti - trova limite, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi, soltanto nella contrarietà alle norme costituzionali, all'ordine pubblico ed al buon costume.*