Cass. civ., sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 290
CASS
Sentenza 6 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, co. 1, e 1284, co. 3, c.c. e dell’art. 117, co. 4 e 7, lett. a), d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385

    La Corte ha ritenuto che la finalità normativa di consentire al cliente l’eliminazione delle asimmetrie informative può essere attuata anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili e non unilateralmente determinati dalla banca. Ha affermato che il TAN ben può risultare determinabile ove suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto, come nel caso di specie dove il TAN si poteva desumere agevolmente dal piano di ammortamento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c.

    La Corte ha ribadito che il TAN può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non unilateralmente determinati dalla banca. Ha confermato che il TAN può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto, e che le indicazioni contenute in esso possono rappresentare elementi utili a rendere determinabile l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi, come nel caso di specie dove il piano di ammortamento consentiva di desumere il TAN.

  • Rigettato
    Accertamento importo dovuto e rimodulazione piano di ammortamento

    La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello della Comifin e condannando AN CO al pagamento dell’importo richiesto dalla società, ritenendo che il TAN fosse determinabile dal contratto e dal piano di ammortamento.

  • Accolto
    Pagamento debito residuo

    La Corte d’appello ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando AN CO al pagamento dell’importo richiesto dalla Comifin, ritenendo legittima la pattuizione degli interessi in quanto il TAN era determinabile.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da un soggetto, già titolare di una farmacia, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riformato la decisione di primo grado, condannandolo al pagamento di una somma a favore della società finanziaria controricorrente. La controversia traeva origine da un contratto di finanziamento stipulato tra le parti, nel quale era prevista l'indicizzazione delle rate a un tasso variabile, con l'indicazione di un indice di riferimento e di un indice minimo applicabile, oltre all'ISC-TAEG e a oneri accessori. La società finanziaria aveva risolto il contratto per inadempimento, chiedendo il saldo del debito residuo. Il ricorrente, invece, aveva agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità parziale del contratto, per omessa indicazione del Tasso Annuo Nominale (TAN), chiedendo la rimodulazione del piano di ammortamento e l'accertamento di un importo dovuto inferiore. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda del ricorrente, ritenendo non indicato il tasso debitore e disponendo la riformulazione del piano di ammortamento. La Corte d'Appello, accogliendo l'appello della società finanziaria, aveva invece ritenuto che il TAN fosse desumibile dal piano di ammortamento allegato al contratto, contenente tutti gli elementi utili per la sua determinazione, e che pertanto fosse stata rispettata la prescrizione di cui all'art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB). Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione basato su due motivi: il primo, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c., 1284 c.c. e 117 TUB, per aver la sentenza d'appello ritenuto adempiuto l'onere di indicazione del TAN mediante la sola esplicitazione del TAEG; il secondo, concernente la violazione dell'art. 1346 c.c., per aver la sentenza ritenuto il TAN determinabile da dati contrattuali mediante una formula matematica, in contrasto con la giurisprudenza che richiede criteri univoci e fissi.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le doglianze complessivamente insuscettibili di accoglimento. In tema di contratti bancari, la Corte ha ribadito che la finalità di eliminazione delle asimmetrie informative, perseguita dall'art. 117 TUB, può essere attuata non solo con l'indicazione numerica del TAN, ma anche attraverso il richiamo nel contratto a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non unilateralmente determinati dalla banca. Ha precisato che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci funzionali alla concreta determinazione del tasso, escludendo margini di discrezionalità. In particolare, ha affermato che il TAN, se non puntualmente indicato, può risultare determinabile sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto, i quali possono rappresentare elementi utili a rendere determinabile l'oggetto della pattuizione relativa agli interessi ai sensi dell'art. 1346 c.c. La sentenza impugnata, avendo accertato in fatto che il TAN fosse desumibile agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti e contenente tutti gli elementi utili (numero delle rate, capitale iniziale, interessi calcolati per rata), è risultata conforme ai criteri di determinabilità dell'oggetto riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 290
Data del deposito : 6 gennaio 2026

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