Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3418/2024 promosso da:
con C.F.: -, nata in data [...] a [...] C.F._1
JESI (AN), rappresentata e difesa dall'avv. PATRIZIA GAMBINI come da procura in atti;
e
– con C.F.: -, nato l'[...] a [...] C.F._2
IT MA (MC), rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCA FORANI ed ELISABETTA DE SANTIS in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-SEDE;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, dandosene comunicazione, e dandosi sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
2) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento degli stessi presso la residenza materna.
- 1 -
Via Montecucco, 20, viene assegnata alla madre in quanto collocataria di entrambi i figli minori.
4) Quanto al diritto di visita paterno, si precisa che il medesimo verrà esercitato nei seguenti modi:
- il padre accompagnerà a scuola i figli e 4 giorni su 6, salvo che la madre non Per_1 Per_2 abbia giornate in cui entri presto al lavoro e q i giorni sarebbero 5 su 6 oppure se la NO entrerà al lavoro in tarda mattinata, i giorni in cui il padre accompagnerà Parte_1
a scuola i bambini potrebbero essere ridotti anche a 3 su 6;
- durante il periodo scolastico, il SI andrà a prendere da scuola e lo farà CP_1 Per_1 pranzare presso di lui, 4 giorni su 6, con le medesime eccezioni di variabilità dipendenti dal lavoro della madre già scritte al punto precedente. Dall'anno scolastico 2025/2026 la gestione del pranzo indicata per il figlio si estenderà anche alla figlia , la quale inizierà la scuola primaria. Per_1 Per_2
-Il padre trascorrerà con i figli due sere a cena, con altrettanti pernottamenti, da scegliersi nei giorni di Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì. In una delle due sere in cui i figli ceneranno e pernotteranno dal padre, questi li prenderà nel pomeriggio a partire dalle ore 15,00, mentre l'altra giornata che li terrà dalla cena li preleverà dall'abitazione materna o nel luogo in cui i predetti svolgono attività sportiva alle ore 19,00.
- I figli e trascorreranno con il padre due fine settimana al mese alternandoli Per_1 Per_2 con la madre, i ignor si occuperà di andarli a prendere all'uscita di scuola, CP_1
o nel periodo di vacanze da casa della NO entro le 9,30, per poi riportarli il Parte_1 giorno seguente presso l'abitazione materna no 0, prorogabili sino alle 22,00 nei periodi di vacanza, con pernottamento dei bambini presso l'abitazione pa-terna nella sera del sabato.
- Durante i mesi di Luglio ed Agosto, il SI trascorrerà con i figli due giorni a CP_1 settimana su cinque (ovvero due giorni da scegliersi dal Lunedì al Venerdì) e la madre i restanti tre giorni, alternando con la settimana successiva, in cui sarà invece il padre a stare con i figli tre giorni su cinque e la madre due su cinque. Nella settimana in cui i bambini staranno dal padre due giorni su cinque le due giornate potranno essere consecutive. Inoltre, quando i bambini staranno dal padre avranno la possibilità di pernottare presso la casa paterna: il padre dovrà comunicare alla madre le giornate in cui starà con i figli entro la settimana procedente a quella di competenza.
- Le festività Pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori, ad anni alterni, nel modo che segue: giovedì santo, lunedì dell'Angelo e martedì successivo con un genitore e venerdì santo, sabato santo e giorno di Pasqua con l'altro genitore.
- Per le vacanze di Natale ad anni alterni i genitori trascorreranno con i figli tale periodo nel modo che segue: due giorni con un genitore e due giorno con l'altro, alternando la Vigilia di Natale con il Natale, Santo Stefano con il 31 Di-cembre e Capodanno con l'Epifania.
4) Il SI verserà alla NO a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli minori e , nel conto corrente intestato alla medesima, entro Per_1 Per_2 il giorno 5 di ogni mese, la somma di 400,00 euro mensili (200,00 euro a figlio), rivalutabili Istat;
5) Le spese straordinarie per i figli, saranno divise al 50% tra i genitori così come individuate dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d. Riforma Cartabia e sottoscritto il 10 Luglio 2024.
- 2 - 6) L' assegno unico familiare erogato dall' verrà ripartito al 50% tra i genitori. CP_2
7) Le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i figli verranno suddivise al 50% tra i genitori.
8) Con la previsione dei suddetti punti i coniugi hanno regolamentato ogni rap-porto economico e dichiarano di rinunciare a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco in quanto entrambi occupati”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a SA AR NU (AN) il 31/05/2014, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, deducendo l'insorgenza di dissapori e incomprensioni tali da determinare l'intollerabilità della convivenza.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 10/09/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli della coppia, entrambi minorenni, per i quali i coniugi hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle condizioni economiche dell'onerato, alle esigenze della prole avuto riguardo ai tempi di permanenza con entrambi i genitori (sufficientemente elastici e tali da garantire una costante frequentazione del genitore non collocatario).
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co. c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, anche a motivo della rispondenza, come appena visto, delle condizioni concordate al loro interesse, morale e materiale, e alla loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Le spese straordinarie sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscritto il 10/7/2024 e vigente presso il tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a SA AR NU (AN) il 31/05/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di questo Comune al n. 2, parte II, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA AR NU (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -