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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9714/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9714/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti VALERIO VALSERIATI e DANIELE Parte_1
VALSERIATI
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. DINO CORBO Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 il sig. deducendo quanto segue. Controparte_1
Il con promessa di pagamento del 9.1.2015, in nome proprio e del fratello CP_1 Parte_2
si era obbligato a restituire a al decesso del la somma ricevuta
[...] Parte_3 Per_1 da costui a titolo di prestito per un importo pari a 58.000,00 euro (doc.3).
In data 7.6.2019 decedeva il sig. (doc.2). Persona_2
La sottoscrizione apposta dal debitore sarebbe stata cancellata dal medesimo, in un momento di distrazione del Per_1
1 Mediante raccomandate del 9.9.2019 e del 6.7.2020 (doc.4) il convenuto veniva sollecitato a adempiere, senza alcun riscontro.
L'attrice depositava perizia calligrafica redatta dalla dott.ssa nella quale la Persona_3 consulente di parte rappresentava che: “nella dichiarazione di debito datata “ Parte_4
9.1.2015”, l'analisi di fattibilità relativa alla identificazione delle impronte grafiche ricoperte dalle inchiostrazioni, ha consentito di identificare il cognome e il nome della firma
[...]
. L'approccio all'analisi grafologica, ha portato ad accertare che l'anzidetta CP_1 sottoscrizione è autografa, in quanto apposta dalla mano scrivente di (doc.5). CP_1
Chiedeva in via principale, condannare il sig. al pagamento in proprio favore CP_1 della somma di 58.000,00 euro oltre interessi legali e spese dalla morte del sig. Per_1
In via subordinata, fissare un termine per la restituzione della somma di 58.000,00 euro ai sensi dell'art. 1817 c.c. e condannare il convenuto al pagamento della somma oltre interessi e spese dalla morte del sig. Per_1
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, deduceva che l'autore della Controparte_1 dichiarazione del 9.1.2015 sarebbe e che tale dichiarazione non costituirebbe una Persona_2 ricognizione di debito né una promessa di pagamento ravvisando nella scrittura in questione le caratteristiche di una disposizione testamentaria.
Deduceva altresì che, il suddetto documento si configurerebbe quale testamento olografo, dunque, sarebbe un atto unilaterale a causa di morte e non potrebbe pertanto assumere le vesti di una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e quindi, l'eventuale firma apposta in calce al documento, oltre a quella del sig. sarebbe del tutto irrilevante. Per_1
Contestava la perizia calligrafica prodotta dall'attrice in quanto irrilevante, inoltre deduceva che, essendo stata cancellata completamente la firma non sarebbe possibile un'analisi calligrafica.
Contestava altresì di aver cancellato la sottoscrizione di cui al documento del 9.1.2015 e la sussistenza del credito asseritamente vantato dal sig. ed, inoltre, deduceva che non vi Per_1 sarebbero documenti atti a comprovarlo.
Chiedeva di respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante interpello del convenuto e CTU calligrafica con il seguente quesito: “esaminato il documento n.3 di parte attrice, considerate scritture di comparazione prodotte dalle parti ed eventualmente sottoposto il periziando a scrivere sotto dettatura, dica il
CTU se sia possibile identificare la firma sul documento che risulta cancellata ed in caso affermativo se la stessa sia riconducibile al sig. ”. Controparte_1
All'esito della relazione tecnica, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
2 *
Dall'analisi degli atti, dei documenti e della relazione del CTU emerge quanto segue.
In data 9.1.2015 e sottoscrivevano una scrittura privata nella Persona_2 CP_1 quale è riportato: “io sottoscritto […] dichiaro di essere creditore della somma Persona_2 di euro 58.000 dovuta per prestito dai Fratelli e e che alla mia morte Pt_2 CP_1 tale somma vada in eredità alla mia NI (doc.3 attrice). Parte_1
La sottoscrizione a nome “ ” è stata ritenuta autografa ad esito della CTU, redatta CP_1 dalla dott.ssa la quale ha dato atto che “a seguito di processo di ripulitura è Persona_4 stato possibile identificare la firma in verifica, seppur coperta da una estesa cassatura (vedi pagg. 6,7 della presente relazione)” (pag.25 relazione CTU).
è stata nominata erede da come risulta dal testamento olografo Parte_1 Persona_2 datato 19.11.2015 e pubblicato in data 11.4.2023 (doc.6 attrice).
Alla luce dei dati sopra riportati si rileva che il documento del 9.1.2015 contiene certamente una promessa di pagamento da parte del firmatario debitore verso il soggetto indicatogli dal creditore ex art. 1188 c.c. ovvero già nella scrittura segnalata dal quale suo Parte_1 Per_1 successore. Tale circostanza (qualifica di erede della non fa assurgere la scrittura a Pt_1 testamento o legato testamentario come sostenuto dal convenuto, ma va letta come spiegazione data dal creditore al proprio debitore del soggetto nei confronti di chi adempiere alla sua morte.
A smentire la qualificazione della scrittura proposta dal convenuto si pone proprio la firma del debitore che non avrebbe senso in calce al testamento o legato di un terzo. Sul punto il convenuto non ha offerto alcuna spiegazione in merito al motivo per cui avrebbe apposto la firma ad una scrittura redatta dal nella quale veniva dato atto della sussistenza del proprio credito di Per_1 euro 58.000 derivante da prestito al convenuto ed al di lui fratello con indicazione del momento e del soggetto verso cui adempiere.
La specificità dei dati riportati nella scrittura (importo, credito derivante da prestito, soggetti debitori, data per l'adempimento e soggetto verso cui adempiere) unitamente alla sottoscrizione del debitore depongono nell'inequivocabile significato di impegnare il firmatario-debitore secondo quanto stabilito nella scrittura.
Data la presenza, oltre che della sottoscrizione del debitore di quella del creditore si Per_1 prospetta la qualificazione della scrittura privata quale accordo relativo alle modalità e tempistiche della restituzione del prestito di cui si dà conto nel documento, ma non di testamento o legato del il quale ha disposto del proprio patrimonio in caso di morte con un Per_1 diverso atto ovvero il testamento olografo datato 19.11.2015.
In ogni caso la sottoscrizione apposta da al documento di cui si discute non può CP_1 che essere interpretato come un riconoscimento di costui del credito ivi espressamente menzionato e come promessa di adempiere nei termini ed alla persona indicatagli dal creditore. Il
3 debitore apponendo la propria firma alla scrittura privata redatta dal ha fatto propria la Per_1 dichiarazione con le conseguenze derivanti dall'art. 1988 c.c.
Conclusivamente è fondata la domanda di pagamento dell'importo di euro 58.000 oltre interessi legali dalla data in cui è divenuto esigibile il credito ossia dal momento della morte del Per_1
9.1.2025 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 9.577,20 di cui euro 8.328,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e minimi per introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento e dell'attività concretamente svolta) ed euro 1.249,20 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 58.000 oltre interessi legali dal 9.1.2025 al saldo
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9714/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti VALERIO VALSERIATI e DANIELE Parte_1
VALSERIATI
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. DINO CORBO Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 il sig. deducendo quanto segue. Controparte_1
Il con promessa di pagamento del 9.1.2015, in nome proprio e del fratello CP_1 Parte_2
si era obbligato a restituire a al decesso del la somma ricevuta
[...] Parte_3 Per_1 da costui a titolo di prestito per un importo pari a 58.000,00 euro (doc.3).
In data 7.6.2019 decedeva il sig. (doc.2). Persona_2
La sottoscrizione apposta dal debitore sarebbe stata cancellata dal medesimo, in un momento di distrazione del Per_1
1 Mediante raccomandate del 9.9.2019 e del 6.7.2020 (doc.4) il convenuto veniva sollecitato a adempiere, senza alcun riscontro.
L'attrice depositava perizia calligrafica redatta dalla dott.ssa nella quale la Persona_3 consulente di parte rappresentava che: “nella dichiarazione di debito datata “ Parte_4
9.1.2015”, l'analisi di fattibilità relativa alla identificazione delle impronte grafiche ricoperte dalle inchiostrazioni, ha consentito di identificare il cognome e il nome della firma
[...]
. L'approccio all'analisi grafologica, ha portato ad accertare che l'anzidetta CP_1 sottoscrizione è autografa, in quanto apposta dalla mano scrivente di (doc.5). CP_1
Chiedeva in via principale, condannare il sig. al pagamento in proprio favore CP_1 della somma di 58.000,00 euro oltre interessi legali e spese dalla morte del sig. Per_1
In via subordinata, fissare un termine per la restituzione della somma di 58.000,00 euro ai sensi dell'art. 1817 c.c. e condannare il convenuto al pagamento della somma oltre interessi e spese dalla morte del sig. Per_1
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, deduceva che l'autore della Controparte_1 dichiarazione del 9.1.2015 sarebbe e che tale dichiarazione non costituirebbe una Persona_2 ricognizione di debito né una promessa di pagamento ravvisando nella scrittura in questione le caratteristiche di una disposizione testamentaria.
Deduceva altresì che, il suddetto documento si configurerebbe quale testamento olografo, dunque, sarebbe un atto unilaterale a causa di morte e non potrebbe pertanto assumere le vesti di una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e quindi, l'eventuale firma apposta in calce al documento, oltre a quella del sig. sarebbe del tutto irrilevante. Per_1
Contestava la perizia calligrafica prodotta dall'attrice in quanto irrilevante, inoltre deduceva che, essendo stata cancellata completamente la firma non sarebbe possibile un'analisi calligrafica.
Contestava altresì di aver cancellato la sottoscrizione di cui al documento del 9.1.2015 e la sussistenza del credito asseritamente vantato dal sig. ed, inoltre, deduceva che non vi Per_1 sarebbero documenti atti a comprovarlo.
Chiedeva di respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante interpello del convenuto e CTU calligrafica con il seguente quesito: “esaminato il documento n.3 di parte attrice, considerate scritture di comparazione prodotte dalle parti ed eventualmente sottoposto il periziando a scrivere sotto dettatura, dica il
CTU se sia possibile identificare la firma sul documento che risulta cancellata ed in caso affermativo se la stessa sia riconducibile al sig. ”. Controparte_1
All'esito della relazione tecnica, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
2 *
Dall'analisi degli atti, dei documenti e della relazione del CTU emerge quanto segue.
In data 9.1.2015 e sottoscrivevano una scrittura privata nella Persona_2 CP_1 quale è riportato: “io sottoscritto […] dichiaro di essere creditore della somma Persona_2 di euro 58.000 dovuta per prestito dai Fratelli e e che alla mia morte Pt_2 CP_1 tale somma vada in eredità alla mia NI (doc.3 attrice). Parte_1
La sottoscrizione a nome “ ” è stata ritenuta autografa ad esito della CTU, redatta CP_1 dalla dott.ssa la quale ha dato atto che “a seguito di processo di ripulitura è Persona_4 stato possibile identificare la firma in verifica, seppur coperta da una estesa cassatura (vedi pagg. 6,7 della presente relazione)” (pag.25 relazione CTU).
è stata nominata erede da come risulta dal testamento olografo Parte_1 Persona_2 datato 19.11.2015 e pubblicato in data 11.4.2023 (doc.6 attrice).
Alla luce dei dati sopra riportati si rileva che il documento del 9.1.2015 contiene certamente una promessa di pagamento da parte del firmatario debitore verso il soggetto indicatogli dal creditore ex art. 1188 c.c. ovvero già nella scrittura segnalata dal quale suo Parte_1 Per_1 successore. Tale circostanza (qualifica di erede della non fa assurgere la scrittura a Pt_1 testamento o legato testamentario come sostenuto dal convenuto, ma va letta come spiegazione data dal creditore al proprio debitore del soggetto nei confronti di chi adempiere alla sua morte.
A smentire la qualificazione della scrittura proposta dal convenuto si pone proprio la firma del debitore che non avrebbe senso in calce al testamento o legato di un terzo. Sul punto il convenuto non ha offerto alcuna spiegazione in merito al motivo per cui avrebbe apposto la firma ad una scrittura redatta dal nella quale veniva dato atto della sussistenza del proprio credito di Per_1 euro 58.000 derivante da prestito al convenuto ed al di lui fratello con indicazione del momento e del soggetto verso cui adempiere.
La specificità dei dati riportati nella scrittura (importo, credito derivante da prestito, soggetti debitori, data per l'adempimento e soggetto verso cui adempiere) unitamente alla sottoscrizione del debitore depongono nell'inequivocabile significato di impegnare il firmatario-debitore secondo quanto stabilito nella scrittura.
Data la presenza, oltre che della sottoscrizione del debitore di quella del creditore si Per_1 prospetta la qualificazione della scrittura privata quale accordo relativo alle modalità e tempistiche della restituzione del prestito di cui si dà conto nel documento, ma non di testamento o legato del il quale ha disposto del proprio patrimonio in caso di morte con un Per_1 diverso atto ovvero il testamento olografo datato 19.11.2015.
In ogni caso la sottoscrizione apposta da al documento di cui si discute non può CP_1 che essere interpretato come un riconoscimento di costui del credito ivi espressamente menzionato e come promessa di adempiere nei termini ed alla persona indicatagli dal creditore. Il
3 debitore apponendo la propria firma alla scrittura privata redatta dal ha fatto propria la Per_1 dichiarazione con le conseguenze derivanti dall'art. 1988 c.c.
Conclusivamente è fondata la domanda di pagamento dell'importo di euro 58.000 oltre interessi legali dalla data in cui è divenuto esigibile il credito ossia dal momento della morte del Per_1
9.1.2025 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 9.577,20 di cui euro 8.328,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e minimi per introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento e dell'attività concretamente svolta) ed euro 1.249,20 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 58.000 oltre interessi legali dal 9.1.2025 al saldo
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 aprile 2025
Il Giudice
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