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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nel procedimento civile sub n. 1397/2024 R.G. vertente tra rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Tom- Parte_1
SO UC e dall'Avv. Stefano Neri
attrice opponente e
con gli Avv.ti Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Luciana Cipolla, Controparte_1
IA ME, IM AM, RA TE
e per essa quale mandataria e rappresentante anche Controparte_2 CP_3
processuale di essa rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cenni Controparte_2
convenute opposte
in punto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2018 emesso l'8/05/2018 dal
Tribunale di Livorno e munito di esecutività con decreto cron. n. 6630/2019 del 13/06/2019
CONCLUSIONI
presentate in data 18.12.2025
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contrario assunto disatteso:
- in via preliminare, accertata la sussistenza di gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. so-
1 spendere - anche inaudita altera parte - l'esecuzione provvisoria del decreto opposto;
- nel merito: - in via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto in-
giuntivo opposto stante la mancata prova del credito asseritamente vantato da controparte;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle clausole relative alla
determinazione e al computo degli interessi e la nullità parziale del contratto di finanzia-
mento e, per l'effetto, disporre la sostituzione del tasso di interesse contrattualizzato con il
tasso di interesse sostitutivo previsto per legge e conseguentemente rideterminare
l'importo eventualmente dovuto dall'odierna opponente.
In ogni caso, con vittoria di compensi legali e spese, o comunque con compensazione delle
stessa in denegata ipotesi di soccombenza.”
In via istruttoria, la difesa di parte opponente rinnova comunque la richiesta di CTU con-
tabile affinché sia demandata al consulente la risposta al quesito di cui alla memoria ex
art. 183, VI° c. n. 2 c.p.c. o al diverso quesito che il Giudice riterrà di formulare al fine di
accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle clausole relative alla determinazione degli
interessi e alle modalità di rimborso del capitale mutuato e degli interessi stessi”;
dal procuratore di parte convenuta opposta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in
fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare integral-
mente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare controparte al pagamento, in favore della Cessionaria, del di-
2 verso importo che sarà accertato come dovuto. In via istruttoria:
- respingersi le richieste istruttorie avversarie per tutte le motivazioni esposte in atti ed in
particolare nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 3 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”;
dal procuratore di parte CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non
sussistendo i gravi motivi di legge;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in
fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare integral-
mente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare controparte al pagamento, in favore della Cessionaria, del di-
verso importo che sarà accertato come dovuto. In via istruttoria: - respingersi le richieste
istruttorie avversarie;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA,
CPA e oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/6/2024, ha proposto oppo- Parte_1
sizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 566/2018, emes-
so dal Tribunale di Livorno a favore di e a carico di essa opponente Controparte_1
in data 8/5/2018, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 13/6/2019, con il quale le è stato ingiunto di corrispondere ad in forza del contratto Controparte_1
3 di mutuo fondiario ipotecario, stipulato tra la citata parte mutuataria e l'allora
[...]
(poi oggi , ai rogiti Controparte_4 CP_1 Controparte_5
Notaio di Livorno in data 1/3/2001, rep. n. 11716, e al successivo Persona_1
atto di quietanza per atto autenticato Notaio del 20/3/2001, rep. n. Persona_1
11754, la somma di € 40.893,52, oltre interessi dal 18/1/2018 e spese della procedu-
ra monitoria.
Nell'atto di citazione la opponente espone che in data 16/11/2023 Controparte_5
cessionaria del credito derivante dal sopra detto titolo, le aveva notificato atto di precetto e, successivamente, in data 8/1/2024 atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto l'immobile posto in Livorno, via Marradi n. 153, di proprietà del-
la stessa e destinato ad abitazione propria e della sua famiglia. Pt_1
Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 9/2024 promossa dalla predetta società
cessionaria, essa, visti i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, ritenuta la propria qualità di consumatore,
aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c chiedendo,
in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; in via principale, di accertare e dichiarare l'asserito difetto di titolarità del credito azionato ed il difetto di legittima-
zione attiva di e, per essa, di e in via subordinata, Controparte_5 CP_3
previo accertamento e declaratoria della qualifica di consumatore di essa opponente in relazione al contratto di mutuo per cui è causa, di accertare e dichiarare l'assenza di motivazioni del decreto ingiuntivo azionato con riferimento all'abusività delle clausole negoziali del contratto di mutuo fondiario relative alla determinazione e al computo degli interessi che hanno effetto sull'esistenza ed entità del credito oggetto
4 del medesimo decreto ingiuntivo e, per l'effetto, concederle termine di 40 giorni per consentirle di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo azionato dal credi-
tore procedente nella procedura esecutiva.
Si costituiva (di seguito per brevità chiedendo il rigetto Controparte_5 CP_5
dell'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione e di tutti i motivi dell'opposizione avversaria.
Il Giudice dell'esecuzione concedeva il termine richiesto per la proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e sospendeva l'esecuzione immobilia-
re (sospensione della esecuzione che veniva poi revocata a seguito di reclamo, fer-
ma l'astensione della fissazione della vendita sino alla decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. da parte del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo).
Nell'atto di citazione la anzitutto precisava di aver convenuto in giudizio la Pt_1
banca cedente che aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oppo- CP_1
sto.
Nel merito, l'attrice opponente contestava anzitutto l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto, eccependo la presunta mancanza di prova dell'an e del quantum
del credito azionato, gravando sulla convenuta opposta l'onere di fornire la prova del proprio asserito diritto, onere che non sarebbe stato assolto.
Il creditore, invero, nel procedimento monitorio si era limitato a depositare copia del contratto di mutuo e di un estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB, documentazione non idonea a provare l'esistenza e l'ammontare del credito nel giudizio di opposi-
zione a decreto ingiuntivo.
La opponente contestava, inoltre, la asserita abusività ed indeterminatezza delle
5 clausole di pattuizione degli interessi, con conseguente nullità delle stesse e necessi-
tà di rideterminare l'importo dovuto ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Interveniva in giudizio per contestare tutti i motivi dell'opposizione avversa- CP_5
ria: preliminarmente, ribadiva la titolarità in capo ad essa del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, producendo a supporto la documentazione già allegata nella sede cautelare avanti al Giudice dell'esecuzione; nel merito, faceva rilevare l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo di opposizione, non essendo, da un lato, operanti rispetto all'eccezione di asserita carenza di prova del credito in-
giunto, i principi espressi dalla Sezioni Unite della Cassazione per la tutela dei con-
sumatori, ed essendo stata, dall'altro, comunque fornita idonea prova del credito,
nonché la infondatezza anche del secondo motivo di opposizione per l'inapplicabilità, nella specie, della disciplina del credito al consumo di cui all'art. 121 TUB vigente alla data di stipula del contratto di mutuo e comunque perché le clausole di determinazione degli interessi risultavano regolarmente e specificamente pattuite tra le parti.
Si costituiva altresì in giudizio dando atto della intervenuta cessione del CP_1
credito a favore di e della titolarità del credito in capo alla stessa ed ecce- CP_5
pendo l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi dell'opposizione avversaria.
Con ordinanza del 16/7/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione dell'11/7/2024, ritenuti non muniti di un fumus di vero-
simile fondatezza i motivi dell'opposizione avversaria, respingeva l'istanza di so-
spensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da controparte.
All'udienza del 12/9/2024, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini
6 per le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c..
L'attrice opponente insisteva nelle proprie eccezioni e con la memoria istruttoria chiedeva ammettersi CTU contabile volta a verificare la determinatezza e determi-
nabilità in base al contratto di mutuo delle modalità di rimborso del capitale e degli interessi anche in punto di sufficiente esplicitazione del tasso d'interesse e a ricalco-
lare eventualmente l'importo da essa ancora dovuto applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Le convenute opposte ribadivano tutti i motivi di inammissibilità e infondatezza delle eccezioni avversarie e si opponevano all'assunzione della CTU.
dava, altresì, atto che era stata promossa la procedura di mediazione con esi- CP_5
to negativo, stante la mancata presenza della opponente.
Con l'ordinanza del 31/1/2025, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava pertanto l'udienza del 18/12/2025 per la lettura del dispositivo, assegnando alle parti termine sino al 20/11/2025 per il deposito di note.
All'udienza del 18/12/2025, il Giudice dava lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Non vi è controversia circa il fenomeno ambulatorio del credito, essendo la stessa opponente a riconoscere l'avvenuta cessione (cfr. atto di citazione in opposizione,
pag. 5, in principio).
E' altresì incontestato il titolo scaturigine del credito poi azionato in via monitoria,
costituito dal contratto di mutuo ipotecario dalla stessa opponente stipulato per l'importo di originarie lire 130.000.000 - attualizzati euro 67.139,39 - con Banca
CRT- Cassa di Risparmio di Torino (poi in data 1 marzo 2001 Controparte_1
7 (sub Rep. n. 11716 a rogito Dott. Notaio in Livorno) cui faceva Persona_1
seguito l'atto di quietanza mediante scrittura privata del 4.04.2001 (cfr., per sempli-
cità, doc. 2 fascicolo . CP_1
3. Quanto alla contestazione, invero estremamente generica in punto correttezza dell'ammontare del credito/mancata prova dello stesso, essa è da rigettare, in quanto totalmente generica.
Posto che l'opponente, a ben vedere, non ha contestato né l'erogazione delle som-
me, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, specificamente, la contabi-
lizzazione delle voci riportate nell'estratto depositato, devesi comunque dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in te-
ma di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
- che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di
pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giu-
dizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo
specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al
complessivo comportamento processuale della parte” (così, da ultimo, Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905 - 01).
Nel caso di specie, dunque, va valorizzata la cennata circostanza della totale generi-
cità delle doglianze.
4. Quanto all'eccezione di nullità delle clausole, si ritiene, da un lato, che, relativa-
Par mente all'invocata mancata dell'indicazione del cd. , devesi dare seguito, pur non volendo considerare l'epoca di conclusione del contratto de quo, al condivisibi-
8 le orientamento secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore
sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei
tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onero-
sità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale,
pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo
elencati in contratto” (così Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 9 dicembre 2021, n.
39169; conforme, di recente, Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023,
Rv. 666991 - 01).
Sotto l'altro profilo eccepito, la mancanza del piano di ammortamento, di per sé
(anche, in ipotesi, senza tenere conto dell'epoca della conclusione del contratto),
non comporta alcuna nullità, stante il contenuto del citato contratto, il quale con-
templa (cfr. artt. 2, 3 e 4) le condizioni applicate alla parte mutuataria (sul tema ve-
dasi, ad esempio, Tribunale Rimini sez. I, 24/02/2023, n.159:
”Il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già
dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo,
tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere
considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la
sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale”).ù
In definitiva, quindi, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, merita di essere ri-
9 gettata.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi, in omaggio al principcio del cd. de-
cisum, di causa di valore tra 26.001,00 e 52.000,00 di euro, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo all'esiguità della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 566/2018 emesso l'8/05/2018 dal Tribunale di
Livorno;
condanna parte opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che si liqui-
dano in euro 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA;
condanna parte opponente a rifondere a parte e per essa Controparte_2 CP_3
quale mandataria e rappresentante anche processuale di essa le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato,
oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
10 Così deciso in Livorno, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nel procedimento civile sub n. 1397/2024 R.G. vertente tra rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Tom- Parte_1
SO UC e dall'Avv. Stefano Neri
attrice opponente e
con gli Avv.ti Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Luciana Cipolla, Controparte_1
IA ME, IM AM, RA TE
e per essa quale mandataria e rappresentante anche Controparte_2 CP_3
processuale di essa rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cenni Controparte_2
convenute opposte
in punto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2018 emesso l'8/05/2018 dal
Tribunale di Livorno e munito di esecutività con decreto cron. n. 6630/2019 del 13/06/2019
CONCLUSIONI
presentate in data 18.12.2025
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contrario assunto disatteso:
- in via preliminare, accertata la sussistenza di gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. so-
1 spendere - anche inaudita altera parte - l'esecuzione provvisoria del decreto opposto;
- nel merito: - in via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto in-
giuntivo opposto stante la mancata prova del credito asseritamente vantato da controparte;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle clausole relative alla
determinazione e al computo degli interessi e la nullità parziale del contratto di finanzia-
mento e, per l'effetto, disporre la sostituzione del tasso di interesse contrattualizzato con il
tasso di interesse sostitutivo previsto per legge e conseguentemente rideterminare
l'importo eventualmente dovuto dall'odierna opponente.
In ogni caso, con vittoria di compensi legali e spese, o comunque con compensazione delle
stessa in denegata ipotesi di soccombenza.”
In via istruttoria, la difesa di parte opponente rinnova comunque la richiesta di CTU con-
tabile affinché sia demandata al consulente la risposta al quesito di cui alla memoria ex
art. 183, VI° c. n. 2 c.p.c. o al diverso quesito che il Giudice riterrà di formulare al fine di
accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle clausole relative alla determinazione degli
interessi e alle modalità di rimborso del capitale mutuato e degli interessi stessi”;
dal procuratore di parte convenuta opposta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in
fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare integral-
mente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare controparte al pagamento, in favore della Cessionaria, del di-
2 verso importo che sarà accertato come dovuto. In via istruttoria:
- respingersi le richieste istruttorie avversarie per tutte le motivazioni esposte in atti ed in
particolare nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 3 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”;
dal procuratore di parte CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non
sussistendo i gravi motivi di legge;
Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in
fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare integral-
mente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare controparte al pagamento, in favore della Cessionaria, del di-
verso importo che sarà accertato come dovuto. In via istruttoria: - respingersi le richieste
istruttorie avversarie;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA,
CPA e oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/6/2024, ha proposto oppo- Parte_1
sizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 566/2018, emes-
so dal Tribunale di Livorno a favore di e a carico di essa opponente Controparte_1
in data 8/5/2018, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 13/6/2019, con il quale le è stato ingiunto di corrispondere ad in forza del contratto Controparte_1
3 di mutuo fondiario ipotecario, stipulato tra la citata parte mutuataria e l'allora
[...]
(poi oggi , ai rogiti Controparte_4 CP_1 Controparte_5
Notaio di Livorno in data 1/3/2001, rep. n. 11716, e al successivo Persona_1
atto di quietanza per atto autenticato Notaio del 20/3/2001, rep. n. Persona_1
11754, la somma di € 40.893,52, oltre interessi dal 18/1/2018 e spese della procedu-
ra monitoria.
Nell'atto di citazione la opponente espone che in data 16/11/2023 Controparte_5
cessionaria del credito derivante dal sopra detto titolo, le aveva notificato atto di precetto e, successivamente, in data 8/1/2024 atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto l'immobile posto in Livorno, via Marradi n. 153, di proprietà del-
la stessa e destinato ad abitazione propria e della sua famiglia. Pt_1
Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 9/2024 promossa dalla predetta società
cessionaria, essa, visti i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, ritenuta la propria qualità di consumatore,
aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c chiedendo,
in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; in via principale, di accertare e dichiarare l'asserito difetto di titolarità del credito azionato ed il difetto di legittima-
zione attiva di e, per essa, di e in via subordinata, Controparte_5 CP_3
previo accertamento e declaratoria della qualifica di consumatore di essa opponente in relazione al contratto di mutuo per cui è causa, di accertare e dichiarare l'assenza di motivazioni del decreto ingiuntivo azionato con riferimento all'abusività delle clausole negoziali del contratto di mutuo fondiario relative alla determinazione e al computo degli interessi che hanno effetto sull'esistenza ed entità del credito oggetto
4 del medesimo decreto ingiuntivo e, per l'effetto, concederle termine di 40 giorni per consentirle di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo azionato dal credi-
tore procedente nella procedura esecutiva.
Si costituiva (di seguito per brevità chiedendo il rigetto Controparte_5 CP_5
dell'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione e di tutti i motivi dell'opposizione avversaria.
Il Giudice dell'esecuzione concedeva il termine richiesto per la proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e sospendeva l'esecuzione immobilia-
re (sospensione della esecuzione che veniva poi revocata a seguito di reclamo, fer-
ma l'astensione della fissazione della vendita sino alla decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. da parte del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo).
Nell'atto di citazione la anzitutto precisava di aver convenuto in giudizio la Pt_1
banca cedente che aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oppo- CP_1
sto.
Nel merito, l'attrice opponente contestava anzitutto l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto, eccependo la presunta mancanza di prova dell'an e del quantum
del credito azionato, gravando sulla convenuta opposta l'onere di fornire la prova del proprio asserito diritto, onere che non sarebbe stato assolto.
Il creditore, invero, nel procedimento monitorio si era limitato a depositare copia del contratto di mutuo e di un estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB, documentazione non idonea a provare l'esistenza e l'ammontare del credito nel giudizio di opposi-
zione a decreto ingiuntivo.
La opponente contestava, inoltre, la asserita abusività ed indeterminatezza delle
5 clausole di pattuizione degli interessi, con conseguente nullità delle stesse e necessi-
tà di rideterminare l'importo dovuto ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Interveniva in giudizio per contestare tutti i motivi dell'opposizione avversa- CP_5
ria: preliminarmente, ribadiva la titolarità in capo ad essa del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, producendo a supporto la documentazione già allegata nella sede cautelare avanti al Giudice dell'esecuzione; nel merito, faceva rilevare l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo di opposizione, non essendo, da un lato, operanti rispetto all'eccezione di asserita carenza di prova del credito in-
giunto, i principi espressi dalla Sezioni Unite della Cassazione per la tutela dei con-
sumatori, ed essendo stata, dall'altro, comunque fornita idonea prova del credito,
nonché la infondatezza anche del secondo motivo di opposizione per l'inapplicabilità, nella specie, della disciplina del credito al consumo di cui all'art. 121 TUB vigente alla data di stipula del contratto di mutuo e comunque perché le clausole di determinazione degli interessi risultavano regolarmente e specificamente pattuite tra le parti.
Si costituiva altresì in giudizio dando atto della intervenuta cessione del CP_1
credito a favore di e della titolarità del credito in capo alla stessa ed ecce- CP_5
pendo l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi dell'opposizione avversaria.
Con ordinanza del 16/7/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione dell'11/7/2024, ritenuti non muniti di un fumus di vero-
simile fondatezza i motivi dell'opposizione avversaria, respingeva l'istanza di so-
spensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da controparte.
All'udienza del 12/9/2024, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini
6 per le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c..
L'attrice opponente insisteva nelle proprie eccezioni e con la memoria istruttoria chiedeva ammettersi CTU contabile volta a verificare la determinatezza e determi-
nabilità in base al contratto di mutuo delle modalità di rimborso del capitale e degli interessi anche in punto di sufficiente esplicitazione del tasso d'interesse e a ricalco-
lare eventualmente l'importo da essa ancora dovuto applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Le convenute opposte ribadivano tutti i motivi di inammissibilità e infondatezza delle eccezioni avversarie e si opponevano all'assunzione della CTU.
dava, altresì, atto che era stata promossa la procedura di mediazione con esi- CP_5
to negativo, stante la mancata presenza della opponente.
Con l'ordinanza del 31/1/2025, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava pertanto l'udienza del 18/12/2025 per la lettura del dispositivo, assegnando alle parti termine sino al 20/11/2025 per il deposito di note.
All'udienza del 18/12/2025, il Giudice dava lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Non vi è controversia circa il fenomeno ambulatorio del credito, essendo la stessa opponente a riconoscere l'avvenuta cessione (cfr. atto di citazione in opposizione,
pag. 5, in principio).
E' altresì incontestato il titolo scaturigine del credito poi azionato in via monitoria,
costituito dal contratto di mutuo ipotecario dalla stessa opponente stipulato per l'importo di originarie lire 130.000.000 - attualizzati euro 67.139,39 - con Banca
CRT- Cassa di Risparmio di Torino (poi in data 1 marzo 2001 Controparte_1
7 (sub Rep. n. 11716 a rogito Dott. Notaio in Livorno) cui faceva Persona_1
seguito l'atto di quietanza mediante scrittura privata del 4.04.2001 (cfr., per sempli-
cità, doc. 2 fascicolo . CP_1
3. Quanto alla contestazione, invero estremamente generica in punto correttezza dell'ammontare del credito/mancata prova dello stesso, essa è da rigettare, in quanto totalmente generica.
Posto che l'opponente, a ben vedere, non ha contestato né l'erogazione delle som-
me, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, specificamente, la contabi-
lizzazione delle voci riportate nell'estratto depositato, devesi comunque dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in te-
ma di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
- che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di
pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giu-
dizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo
specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al
complessivo comportamento processuale della parte” (così, da ultimo, Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024, Rv. 670905 - 01).
Nel caso di specie, dunque, va valorizzata la cennata circostanza della totale generi-
cità delle doglianze.
4. Quanto all'eccezione di nullità delle clausole, si ritiene, da un lato, che, relativa-
Par mente all'invocata mancata dell'indicazione del cd. , devesi dare seguito, pur non volendo considerare l'epoca di conclusione del contratto de quo, al condivisibi-
8 le orientamento secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore
sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei
tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onero-
sità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale,
pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo
elencati in contratto” (così Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 9 dicembre 2021, n.
39169; conforme, di recente, Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023,
Rv. 666991 - 01).
Sotto l'altro profilo eccepito, la mancanza del piano di ammortamento, di per sé
(anche, in ipotesi, senza tenere conto dell'epoca della conclusione del contratto),
non comporta alcuna nullità, stante il contenuto del citato contratto, il quale con-
templa (cfr. artt. 2, 3 e 4) le condizioni applicate alla parte mutuataria (sul tema ve-
dasi, ad esempio, Tribunale Rimini sez. I, 24/02/2023, n.159:
”Il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già
dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo,
tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere
considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la
sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale”).ù
In definitiva, quindi, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, merita di essere ri-
9 gettata.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi, in omaggio al principcio del cd. de-
cisum, di causa di valore tra 26.001,00 e 52.000,00 di euro, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo all'esiguità della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 566/2018 emesso l'8/05/2018 dal Tribunale di
Livorno;
condanna parte opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che si liqui-
dano in euro 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA;
condanna parte opponente a rifondere a parte e per essa Controparte_2 CP_3
quale mandataria e rappresentante anche processuale di essa le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato,
oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
10 Così deciso in Livorno, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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