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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24698/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. ARPINI ELENA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. ARPINI ELENA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso e alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà, per ciascuno, di fissare la residenza ove lo ritenga opportuno;
2) i coniugi sono reciprocamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di concorso al mantenimento;
3) la casa coniugale, sita in Ghedi, Strada
Castenedolo n. 38/A, di proprietà esclusiva del Sig. è già stata fatta oggetto di un contratto Pt_1
preliminare di compravendita;
4) la Sig.ra provvederà a rilasciare la casa coniugale, Pt_2
asportando i propri beni ed effetti personali entro e non oltre la data del rogito prevista per la fine del mese di novembre e provvederà contestualmente a trasferire altrove la propria residenza;
5) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra Per_1
1 loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che il figlio minore avrà la propria residenza abituale presso la madre e domicilio presso l'altro genitore;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, educazione e salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il minore;
- frequenterà i Per_1
genitori a settimane alterne comprensive del week end;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali del minore ed a garantire il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. Durante le vacanze scolastiche estive,
i genitori trascorreranno con due settimane consecutive secondo modalità e tempi da Per_1
concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(indicativamente, ai fini programmativi, entro il 30 giugno di ogni anno); durante le festività natalizie, ad anni alterni, la settimana di Natale con il padre e quella successiva con la madre
(alternando di anno in anno i giorni della Vigilia, di Natale, del 31 dicembre e di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta). Per ogni ricorrenza importante e festività i genitori si impegnano in ogni caso a garantire un adeguato equilibrio ed un'equa alternanza delle festività, in particolare per il giorno di S. Lucia;
nel giorno del compleanno del genitore, quest'ultimo deciderà il programma con possibilità di stare con il figlio dalla sera precedente fino al mattino successivo, salva la facoltà di recupero per l'altro genitore, così anche per la festa della mamma e del papà; in caso di malattia di e necessaria assenza Per_1 da scuola, nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro, il genitore che dovrebbe avere in custodia il figlio non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, a persone di fiducia scelte di comune accordo. Resta inteso, altresì, che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici, impegni sociali ed esigenze del minore, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione;
7) considerate le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, il collocamento del minore ed il relativo uguale tempo di permanenza presso ciascun genitore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le parti concordano che ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze del figlio durante il periodo di permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel protocollo
2 d'intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia, oltre al 50% per ciascuno delle spese per la mensa scolastica che costituirà un capitolo di spesa a sé stante, come anche l'abbigliamento. I genitori concordano che tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio c.d. “a carico del genitore” verranno godute per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre. Le spese straordinarie relative al figlio verranno detratte dai genitori rispettivamente nella quota in cui le sosterranno (vale a dire 50% a testa). l'Assegno unico verrà diviso fra i genitori al
50%. 8) spese di procedura integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/09/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di HE UL GA (BS) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 2018), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN NE AN MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24698/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. ARPINI ELENA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. ARPINI ELENA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso e alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà, per ciascuno, di fissare la residenza ove lo ritenga opportuno;
2) i coniugi sono reciprocamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di concorso al mantenimento;
3) la casa coniugale, sita in Ghedi, Strada
Castenedolo n. 38/A, di proprietà esclusiva del Sig. è già stata fatta oggetto di un contratto Pt_1
preliminare di compravendita;
4) la Sig.ra provvederà a rilasciare la casa coniugale, Pt_2
asportando i propri beni ed effetti personali entro e non oltre la data del rogito prevista per la fine del mese di novembre e provvederà contestualmente a trasferire altrove la propria residenza;
5) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra Per_1
1 loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che il figlio minore avrà la propria residenza abituale presso la madre e domicilio presso l'altro genitore;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, educazione e salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il minore;
- frequenterà i Per_1
genitori a settimane alterne comprensive del week end;
ciascun genitore, durante il periodo di permanenza presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali del minore ed a garantire il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. Durante le vacanze scolastiche estive,
i genitori trascorreranno con due settimane consecutive secondo modalità e tempi da Per_1
concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(indicativamente, ai fini programmativi, entro il 30 giugno di ogni anno); durante le festività natalizie, ad anni alterni, la settimana di Natale con il padre e quella successiva con la madre
(alternando di anno in anno i giorni della Vigilia, di Natale, del 31 dicembre e di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta). Per ogni ricorrenza importante e festività i genitori si impegnano in ogni caso a garantire un adeguato equilibrio ed un'equa alternanza delle festività, in particolare per il giorno di S. Lucia;
nel giorno del compleanno del genitore, quest'ultimo deciderà il programma con possibilità di stare con il figlio dalla sera precedente fino al mattino successivo, salva la facoltà di recupero per l'altro genitore, così anche per la festa della mamma e del papà; in caso di malattia di e necessaria assenza Per_1 da scuola, nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro, il genitore che dovrebbe avere in custodia il figlio non possa prendersene cura, il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero, nel caso di impossibilità di entrambi, a persone di fiducia scelte di comune accordo. Resta inteso, altresì, che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici, impegni sociali ed esigenze del minore, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione;
7) considerate le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, il collocamento del minore ed il relativo uguale tempo di permanenza presso ciascun genitore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le parti concordano che ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze del figlio durante il periodo di permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel protocollo
2 d'intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia, oltre al 50% per ciascuno delle spese per la mensa scolastica che costituirà un capitolo di spesa a sé stante, come anche l'abbigliamento. I genitori concordano che tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio c.d. “a carico del genitore” verranno godute per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre. Le spese straordinarie relative al figlio verranno detratte dai genitori rispettivamente nella quota in cui le sosterranno (vale a dire 50% a testa). l'Assegno unico verrà diviso fra i genitori al
50%. 8) spese di procedura integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/09/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di HE UL GA (BS) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 2018), risultano separate dal 10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN NE AN MA
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