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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3011/2023 promossa da nato a Lagos State in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Fico ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
– Questura di Crotone – in persona del Controparte_1
Questore pro-tempore
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c
1. In fatto Con ricorso tempestivamente depositato in data 20.07.2023, , Parte_1 cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Crotone, notificatogli in data 22.06.2023 con il quale gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il - Questura di Crotone –si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti e tenutasi il 7.12.2023, dinnanzi all'allora Giudice designato, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e ha insistito per l'audizione e la produzione documentale. Il Giudicante, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione lavorativa depositata in atti, ha rinviato per l'audizione del ricorrente all'udienza del 18.04.2024. All'udienza del 18.04.2024, il difensore ha chiesto un ulteriore rinvio per l'audizione rappresentando l'impedimento a comparire del ricorrente alla suddetta udienza;
il Giudice, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione depositata in atti, ha rinviato per l'audizione del ricorrente e per la decisione all'udienza del 31.10.2024, differita, poi, d'ufficio al 17.04.2025. All'udienza del 17.04.2025, il difensore ha rappresentato l'impossibilità di rintracciare il ricorrente, quindi, ha chiesto un ulteriore rinvio per i medesimi incombenti e in subordine la decisione. Il Giudice ha riservato la decisione. Successivamente, con ordinanza del 6.05.2025, il Giudicante, ritenuta la necessità di sentire il ricorrente, ha rimesso la causa sul ruolo, rinviando per l'audizione all'udienza del 6.11.2025. All'udienza del 6.11.2025, il difensore ha rinunciato all'audizione, chiedendo la decisione della causa e la liquidazione del compenso professionale;
il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Nel merito si osserva che il ricorrente di nazionalità nigeriana ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Crotone per il conseguimento della protezione speciale per motivi umanitari. Tale istanza è stata rigettata a seguito di parere negativo della Commissione Territoriale, per assenza dei presupposti di legge. Ad avviso del Collegio la decisione del Questore è da confermare. Occorre rilevare, in via preliminare, che in seno al provvedimento emesso dalla Questura di Crotone e ivi impugnato si evince che il ricorrente ha avanzato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 14.08.2018 (non è stato allegato in atti né il modello C/3 né l'attestato nominativo), dunque, non trova applicazione la nuova normativa del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. decreto Cutro), conv. dalla l. 50/2023 ed entrato in vigore l'11 marzo 2023 - alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2) - e occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020.
Ad avviso del Collegio, non sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute'
[…]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione di “vita Per_1 familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati nell'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente non ha portato all'attenzione del Collegio, né in alcun modo ha fornito prova di una situazione di solida vita privata e integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano, considerata l'esigua ed insufficiente documentazione prodotta: 1) Numero di matricola attestante l'iscrizione al corso di lingua italiana a.s. 2022/2023; 2) Dichiarazione di ospitalità all'interno di un alloggio dell'anno 2022; 3)Certificato di nascita della figlia e attestato simbolico di cittadinanza alla figlia. Dunque, la mera documentazione sopra indicata non può validamente fondare il riconoscimento della protezione complementare sulla avvenuta integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, né il ricorrente si è attivato provvedendo a produrre in giudizio documentazione lavorativa pregressa o aggiornata, oppure altro documento da cui possa risultare anche un'integrazione in ambito sociale, per cui non vi è in atti prova alcuna di una consolidata vita privata nel nostro Paese. A ciò si aggiunga che il richiedente non si è presentato per ben tre volte alle udienze calendarizzate per rendere l'audizione e, ad oggi, è irrintracciabile, come dichiarato dallo stesso difensore, il quale, pertanto, ha rinunciato all'audizione. Tale circostanza ha impedito al Giudice di valutare la sussistenza, in capo al richiedente, di una effettiva e concreta integrazione nel tessuto sociale italiano sia sotto l'aspetto lavorativo sia con riguardo all'ambito sociale, affettivo e familiare.
Il Collegio, in conclusione, per i motivi suesposti, ritiene che, nella fattispecie non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione complementare, per cui l'istanza deve intendersi rigettata. Se è vero che la nuova protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, laddove consente di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità, tuttavia è necessario a maggior ragione che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, che nel caso di specie non sussistono. Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Catanzaro, il 19-11-2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3011/2023 promossa da nato a Lagos State in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Fico ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
– Questura di Crotone – in persona del Controparte_1
Questore pro-tempore
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c
1. In fatto Con ricorso tempestivamente depositato in data 20.07.2023, , Parte_1 cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Crotone, notificatogli in data 22.06.2023 con il quale gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il - Questura di Crotone –si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti e tenutasi il 7.12.2023, dinnanzi all'allora Giudice designato, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e ha insistito per l'audizione e la produzione documentale. Il Giudicante, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione lavorativa depositata in atti, ha rinviato per l'audizione del ricorrente all'udienza del 18.04.2024. All'udienza del 18.04.2024, il difensore ha chiesto un ulteriore rinvio per l'audizione rappresentando l'impedimento a comparire del ricorrente alla suddetta udienza;
il Giudice, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione depositata in atti, ha rinviato per l'audizione del ricorrente e per la decisione all'udienza del 31.10.2024, differita, poi, d'ufficio al 17.04.2025. All'udienza del 17.04.2025, il difensore ha rappresentato l'impossibilità di rintracciare il ricorrente, quindi, ha chiesto un ulteriore rinvio per i medesimi incombenti e in subordine la decisione. Il Giudice ha riservato la decisione. Successivamente, con ordinanza del 6.05.2025, il Giudicante, ritenuta la necessità di sentire il ricorrente, ha rimesso la causa sul ruolo, rinviando per l'audizione all'udienza del 6.11.2025. All'udienza del 6.11.2025, il difensore ha rinunciato all'audizione, chiedendo la decisione della causa e la liquidazione del compenso professionale;
il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Nel merito si osserva che il ricorrente di nazionalità nigeriana ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Crotone per il conseguimento della protezione speciale per motivi umanitari. Tale istanza è stata rigettata a seguito di parere negativo della Commissione Territoriale, per assenza dei presupposti di legge. Ad avviso del Collegio la decisione del Questore è da confermare. Occorre rilevare, in via preliminare, che in seno al provvedimento emesso dalla Questura di Crotone e ivi impugnato si evince che il ricorrente ha avanzato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 14.08.2018 (non è stato allegato in atti né il modello C/3 né l'attestato nominativo), dunque, non trova applicazione la nuova normativa del d.l. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. decreto Cutro), conv. dalla l. 50/2023 ed entrato in vigore l'11 marzo 2023 - alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2) - e occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020.
Ad avviso del Collegio, non sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute'
[…]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione di “vita Per_1 familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati nell'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente non ha portato all'attenzione del Collegio, né in alcun modo ha fornito prova di una situazione di solida vita privata e integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano, considerata l'esigua ed insufficiente documentazione prodotta: 1) Numero di matricola attestante l'iscrizione al corso di lingua italiana a.s. 2022/2023; 2) Dichiarazione di ospitalità all'interno di un alloggio dell'anno 2022; 3)Certificato di nascita della figlia e attestato simbolico di cittadinanza alla figlia. Dunque, la mera documentazione sopra indicata non può validamente fondare il riconoscimento della protezione complementare sulla avvenuta integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, né il ricorrente si è attivato provvedendo a produrre in giudizio documentazione lavorativa pregressa o aggiornata, oppure altro documento da cui possa risultare anche un'integrazione in ambito sociale, per cui non vi è in atti prova alcuna di una consolidata vita privata nel nostro Paese. A ciò si aggiunga che il richiedente non si è presentato per ben tre volte alle udienze calendarizzate per rendere l'audizione e, ad oggi, è irrintracciabile, come dichiarato dallo stesso difensore, il quale, pertanto, ha rinunciato all'audizione. Tale circostanza ha impedito al Giudice di valutare la sussistenza, in capo al richiedente, di una effettiva e concreta integrazione nel tessuto sociale italiano sia sotto l'aspetto lavorativo sia con riguardo all'ambito sociale, affettivo e familiare.
Il Collegio, in conclusione, per i motivi suesposti, ritiene che, nella fattispecie non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione complementare, per cui l'istanza deve intendersi rigettata. Se è vero che la nuova protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, laddove consente di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità, tuttavia è necessario a maggior ragione che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, che nel caso di specie non sussistono. Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Catanzaro, il 19-11-2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Maria Concetta Belcastro